Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2888/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2888/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA SEMETELLE, Parte_1 P.IVA_1
20 C/O AVV. SALVATORE GIORDANO ANGRI, presso lo studio dell'Avv. STANGA
DOMENICO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Via Nazionale, 97 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. CHIRICO GIUSEPPE (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 5584/2015 depositata il 30.10.2015.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva accolto l'opposizione spiegata dall'opponente.
Deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto invalida la notifica del decreto ingiuntivo ed accolto conseguentemente l'opposizione a precetto.
Si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, la causa veniva trattenuta in decisone all'udienza a trattazione scritta dell'8.1.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'opponente, con l'atto introduttivo del giudizio di I grado, ha proposto contestualmente opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto, lamentando la mancata e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente in diritto si osserva che l'opposizione tardiva, disciplinata dall'art. 650 c.p.c., risulta ammissibile esclusivamente nelle ipotesi in cui il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio a causa di irregolarità nella notificazione, di impedimenti oggettivi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, ovvero ove ricorrano clausole che, in base alla normativa consumeristica, risultino vessatorie.
Ai fini della legittimità di tale opposizione, non è sufficiente accertare la sussistenza di un vizio nella notificazione ma è necessario dimostrare che detta irregolarità abbia concretamente
Pagina 2 di 4 impedito all'opponente di acquisire conoscenza del decreto in tempo utile per formulare un'opposizione.
Tuttavia, nel caso in esame dagli atti emerge che la notificazione del decreto ingiuntivo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, è stata eseguita in modo regolare.
Invero, va fatto riferimento alla legge n. 890 del 1982 ed all'orientamento delle Sezioni Unite della S.C. n. 9962 del 2010 - resa in tema di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, e così massimata: "Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c."
Nel caso di specie, l'atto risulta ritirato presso l'ufficio postale in data 4.12.2012 da soggetto che ha firmato, con firma illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e, pertanto, deve ritenersi valida fino a querela di falso che, nel caso di specie non è stata proposta.
Pertanto, in riforma della sentenza di I grado, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione a precetto, attesa la regolarità del procedimento notificatorio del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo).
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Pagina 3 di 4 Pertanto, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In riforma integrale della sentenza di I grado: a) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo;
b) rigetta l'opposizione a precetto;
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
che liquida, per il I grado, in euro 180,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15% e per il secondo grado in euro 332,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Domenico Stanga, difensore di Parte_1
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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