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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 09/07/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 182/2024
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 09/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da in qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
della propria madre ( ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO/DI BELLA
DANIELE ) Via Flaminia, 334 00196 ROMA C.F._3
ITALIA; ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: pagamento arretrati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2024 in qualità di Parte_1
procuratrice della propria madre ha evocato nanti il Parte_2
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l per chiedere:” CP_2
ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di all'indennità di accompagnamento Parte_2
di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-11-
2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_2
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A”.
Ha dedotto che il 01-06-2023 il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 445-bis, co. 5, c.p.c., aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo a i requisiti sanitari di cui Parte_2
all'art. 1, l. n. 18/1980 dal 18-10-2021;
Ha affermato che il decreto era stato notificato all' il 20-07-2023 CP_2
presso la sede legale, presso la sede territoriale e presso il Gruppo A.T.P.
Invalidità Civile di Roma e che il 01-08-2023 era stata inviata telematicamente all tutta la documentazione necessaria per il CP_2
pagamento della prestazione in oggetto, ma ad oggi nessun pagamento aveva ottenuto sebbene fossero trascorsi 120 giorni e Parte_2
dalla notifica del suddetto decreto e dall'invio della documentazione comprovante l'esistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Pag. 2 di 4 Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito in via preliminare CP_2
l'incompetenza per territorio del Giudice adito in ragione della residenza della Sig.ra in quanto il giudizio de quo avrebbe dovuto Parte_2
essere radicato presso il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, al pari oltretutto del precedente giudizio ex art.445 bis c.p.c conclusosi con il decreto di omologa del quale si lamentava la mancata esecuzione.
Ha altresì dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda, attesa la liquidazione dell'invalidità civile giudizialmente riconosciuta posto che: con il cedolino del mese di 10/2023 era stato posto in pagamento il rateo mensile inv.civ. ciò a seguito della relativa elaborazione disposta nel mese di 09/2023 “riapertura a seguito di causa persa dall'Istituto”; con il cedolino di 06/2024 era stato liquidato l'importo degli arretrati maturato dalla decorrenza giudizialmente riconosciuta. Ufficio pagatore
[...]
Casalpalocco. Controparte_3
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di tempio-sezione lavoro e la competenza del Tribunale di
Civitavecchia, sezione lavoro NEL MERITO, salvo gravame, rigettare il ricorso -con vittoria di spese, diritti ed onorari”
All'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di degli arretrati pagati a giungo 2024, pertanto ha chiesto la CP_2
cessazione della materia del contendere con favore delle spese in quanto il pagamento era avvenuto successivamente al deposito del ricorso.
l si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_2
con compensazione delle spese quanto meno parziale;
All'esito della Camera di Consiglio la causa è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale
Pag. 3 di 4 Alla luce della odierna verbalizzazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poichè le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese è necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso (4/4/24), gli arretrati non erano stati corrisposti alla Parte_2
ma il pagamento è avvenuto solo in data 1/6/2024 (v. doc n. 2), quindi successivamente al deposito del ricorso, e rilevato altresì che l aveva CP_2
sollevato l'incompetenza per territorio, sussistono gli estremi per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ed il restante 50% deve essere posto a carico dell in favore della ricorrente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna l a pagare CP_2
in favore della ricorrente il restante 50% che liquida in euro 900,00 per compensi oltre spese generali 15% IVA e CPA da distrarsi .in favore dei difensori antistatari.
09/07/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 182/2024
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 09/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da in qualità di procuratrice Parte_1 C.F._1
della propria madre ( ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti PATTUMELLI DAMASO/DI BELLA
DANIELE ) Via Flaminia, 334 00196 ROMA C.F._3
ITALIA; ricorrente contro
Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv.to CANU MARIA P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
OGGETTO: pagamento arretrati
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2024 in qualità di Parte_1
procuratrice della propria madre ha evocato nanti il Parte_2
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l per chiedere:” CP_2
ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di all'indennità di accompagnamento Parte_2
di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-11-
2021, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto,
CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_2
maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A”.
Ha dedotto che il 01-06-2023 il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 445-bis, co. 5, c.p.c., aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del C.T.U., riconoscendo a i requisiti sanitari di cui Parte_2
all'art. 1, l. n. 18/1980 dal 18-10-2021;
Ha affermato che il decreto era stato notificato all' il 20-07-2023 CP_2
presso la sede legale, presso la sede territoriale e presso il Gruppo A.T.P.
Invalidità Civile di Roma e che il 01-08-2023 era stata inviata telematicamente all tutta la documentazione necessaria per il CP_2
pagamento della prestazione in oggetto, ma ad oggi nessun pagamento aveva ottenuto sebbene fossero trascorsi 120 giorni e Parte_2
dalla notifica del suddetto decreto e dall'invio della documentazione comprovante l'esistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Pag. 2 di 4 Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito in via preliminare CP_2
l'incompetenza per territorio del Giudice adito in ragione della residenza della Sig.ra in quanto il giudizio de quo avrebbe dovuto Parte_2
essere radicato presso il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, al pari oltretutto del precedente giudizio ex art.445 bis c.p.c conclusosi con il decreto di omologa del quale si lamentava la mancata esecuzione.
Ha altresì dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda, attesa la liquidazione dell'invalidità civile giudizialmente riconosciuta posto che: con il cedolino del mese di 10/2023 era stato posto in pagamento il rateo mensile inv.civ. ciò a seguito della relativa elaborazione disposta nel mese di 09/2023 “riapertura a seguito di causa persa dall'Istituto”; con il cedolino di 06/2024 era stato liquidato l'importo degli arretrati maturato dalla decorrenza giudizialmente riconosciuta. Ufficio pagatore
[...]
Casalpalocco. Controparte_3
Ha chiesto:” IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di tempio-sezione lavoro e la competenza del Tribunale di
Civitavecchia, sezione lavoro NEL MERITO, salvo gravame, rigettare il ricorso -con vittoria di spese, diritti ed onorari”
All'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di degli arretrati pagati a giungo 2024, pertanto ha chiesto la CP_2
cessazione della materia del contendere con favore delle spese in quanto il pagamento era avvenuto successivamente al deposito del ricorso.
l si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere CP_2
con compensazione delle spese quanto meno parziale;
All'esito della Camera di Consiglio la causa è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale
Pag. 3 di 4 Alla luce della odierna verbalizzazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poichè le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese è necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso (4/4/24), gli arretrati non erano stati corrisposti alla Parte_2
ma il pagamento è avvenuto solo in data 1/6/2024 (v. doc n. 2), quindi successivamente al deposito del ricorso, e rilevato altresì che l aveva CP_2
sollevato l'incompetenza per territorio, sussistono gli estremi per la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% ed il restante 50% deve essere posto a carico dell in favore della ricorrente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna l a pagare CP_2
in favore della ricorrente il restante 50% che liquida in euro 900,00 per compensi oltre spese generali 15% IVA e CPA da distrarsi .in favore dei difensori antistatari.
09/07/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
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