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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2023 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. DI MARCELLO GIANFRANCO Parte_1
RICORRENTE
pagina 1 di 7 E
, con il patrocinio dell'avv. LOSCO DINA Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2023, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
con da cui era nata la figlia (in data 15.5.2019), poi terminata, domandava Controparte_1 Per_1
la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, proponendo l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, un calendario di incontri e la corresponsione, in favore della controparte, di un contributo al mantenimento della figlia di € 150,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la quale, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e Controparte_1
attribuiva la fine della relazione sentimentale con il ricorrente alla condotta di vita tenuta da quest'ultimo e ai costanti maltrattamenti fisici e verbali subiti anche alla presenza della figlia . Per_1
Chiedeva, pertanto, disporsi l'affido esclusivo della minore a suo favore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al versamento del 60% delle spese straordinarie.
Con provvedimento provvisorio del 9.10.2023 il Tribunale disponeva che, in via provvisoria e urgente, il padre fosse tenuto a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €
300,00 mensili (tenuto conto anche della volontà manifestata dallo stesso ricorrente in tal senso) e riservava ogni valutazione relativa alla frequentazione padre-figlia e alla modalità di affido all'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Quindi, ritenutane la necessità, con provvedimento dell'11.3.2024, veniva disposta CTU al fine di sondare l'idoneità delle parti a rivestire il ruolo genitoriale e individuare la migliore forma di affidamento.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali in data 27.12.2023 e preso atto degli esiti della CTU, nonché del mutamento della domanda della da affido esclusivo ad affido condiviso, le parti venivano CP_1
invitate a rassegnare le proprie conclusioni.
Preliminarmente, occorre precisare che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma I c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. pagina 3 di 7 Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310;
Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016).
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita e all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto tali comportamenti risultano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Da ciò consegue che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, quindi, sulla non rispondenza all'interesse del figlio all'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Da tali premesse, consegue che il modello al quale il giudice deve fare riferimento, salvo comprovate ragioni, è quello dell'affidamento condiviso, che, per la sua natura e le sue caratteristiche, appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere o sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva, nella quale il regime ordinario e prioritario di affidamento è quello dell'affido condiviso, l'affido esclusivo costituisce una soluzione del tutto eccezionale, consentita soltanto ove risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità
pagina 4 di 7 educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e, quindi, contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso in esame, la ricorrente, pur avendo rappresentato che il padre della minore avesse costantemente tenuto un comportamento violento nei suoi confronti, anche in presenza della figlia, che seguisse uno stile di vita sregolato e che come tale fosse inidoneo ad assicurare un ambiente adatto alla crescita della minore, come detto, in corso di CTU, ha modificato la domanda di affido esclusivo in affido condiviso.
Il Ctu, espressamente interrogato sul punto, ha evidenziato che entrambe le parti presentano profili personali idonei alla sana crescita della minore e hanno adeguate capacità genitoriali e di alleanza cooperativa, tanto da aver spontaneamente aderito a sottoporsi ad un programma di supporto alla genitorialità a cadenza bisettimanale. Ha, quindi, suggerito, come richiesto dalle parti, quale migliore forma di affidamento, quella condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Il diritto di visita paterno sarà disciplinato secondo le modalità concordate in sede di operazioni peritali e riportate nel paragrafo della CTU denominato “NONO APPUNTAMENTO: incontro del
30.5.2024”, cui le parti hanno aderito, apparendo confacenti all'interesse della minore.
A tal proposito, è appena il caso di osservare che l'unico aspetto sul quale le parti hanno dichiarato di non trovarsi d'accordo attiene alle modalità di incontro della minore con la nonna paterna che, tuttavia, non rileva nella presente sede, deputata alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, stante altresì il palese difetto di legittimazione processuale delle parti in ordine a tali richieste, in quanto riferite a soggetto non evocato nel presente giudizio.
Appare, tuttavia, doveroso disporre che la minore non frequenti i luoghi ove sia presente, anche in via saltuaria o occasionale, lo zio fratello del , indagato per molestie a una Per_2 Parte_1
minorenne, secondo quanto riferito dalla resistente e rimasto incontestato.
In merito alle statuizioni di contenuto economico, si ritiene congruo, in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, nonché della disponibilità manifestata dal ricorrente ad accettare le richieste economiche della resistente, confermare a carico del padre per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di euro 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale. Va disposto altresì che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, previo accordo tra i genitori nel caso di spese superiori a euro 200,00.
pagina 5 di 7 In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, anche alla luce della reciproca collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della vicenda, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre;
- disciplina il diritto di visita paterno secondo le modalità concordate in sede di operazioni peritali e riportate nel paragrafo della CTU denominato “NONO APPUNTAMENTO: incontro del 30.5.2024”;
- dispone che la minore non frequenti i luoghi ove sia presente, anche in via saltuaria o occasionale, lo zio fratello del;
Per_2 Parte_1
- determina in € 300,00 il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie della figlia, previo accordo per le spese superiori a euro 200,00;
- rigetta le restanti domande;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 2.10.2024, definitivamente a carico solidale delle parti.
Teramo, 18.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore pagina 6 di 7
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2023 r.g. e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. DI MARCELLO GIANFRANCO Parte_1
RICORRENTE
pagina 1 di 7 E
, con il patrocinio dell'avv. LOSCO DINA Controparte_1
RESISTENTE
NONCHE'
Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 2 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2023, premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
con da cui era nata la figlia (in data 15.5.2019), poi terminata, domandava Controparte_1 Per_1
la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, proponendo l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, un calendario di incontri e la corresponsione, in favore della controparte, di un contributo al mantenimento della figlia di € 150,00 oltre 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la quale, contestava l'avversa ricostruzione dei fatti e Controparte_1
attribuiva la fine della relazione sentimentale con il ricorrente alla condotta di vita tenuta da quest'ultimo e ai costanti maltrattamenti fisici e verbali subiti anche alla presenza della figlia . Per_1
Chiedeva, pertanto, disporsi l'affido esclusivo della minore a suo favore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di concorso al mantenimento, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al versamento del 60% delle spese straordinarie.
Con provvedimento provvisorio del 9.10.2023 il Tribunale disponeva che, in via provvisoria e urgente, il padre fosse tenuto a corrispondere un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €
300,00 mensili (tenuto conto anche della volontà manifestata dallo stesso ricorrente in tal senso) e riservava ogni valutazione relativa alla frequentazione padre-figlia e alla modalità di affido all'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali competenti per territorio.
Quindi, ritenutane la necessità, con provvedimento dell'11.3.2024, veniva disposta CTU al fine di sondare l'idoneità delle parti a rivestire il ruolo genitoriale e individuare la migliore forma di affidamento.
Acquisita la relazione dei Servizi Sociali in data 27.12.2023 e preso atto degli esiti della CTU, nonché del mutamento della domanda della da affido esclusivo ad affido condiviso, le parti venivano CP_1
invitate a rassegnare le proprie conclusioni.
Preliminarmente, occorre precisare che l'affido condiviso è disposto per attuare sia il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.) sia il diritto della prole (art. 315 bis comma I c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. pagina 3 di 7 Come noto, ai sensi degli artt. 337 bis e ter c.c., l'affido condiviso è inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano -ove possibile- alla conservazione del rapporto dei minori con entrambi i genitori;
ciò determina l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità, quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr. Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310;
Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625), o, viceversa, l'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti, quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore.
L'interesse del minore costituisce, quindi, il parametro essenziale di riferimento per l'adozione di qualsiasi provvedimento relativo alla prole (cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del 19/07/2016).
Osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita e all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, in quanto tali comportamenti risultano sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Da ciò consegue che “l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” e, quindi, sulla non rispondenza all'interesse del figlio all'adozione del modello legale prioritario di affidamento (cfr. cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24526 del 02/12/2010).
Da tali premesse, consegue che il modello al quale il giudice deve fare riferimento, salvo comprovate ragioni, è quello dell'affidamento condiviso, che, per la sua natura e le sue caratteristiche, appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere o sviluppare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
In tale prospettiva, nella quale il regime ordinario e prioritario di affidamento è quello dell'affido condiviso, l'affido esclusivo costituisce una soluzione del tutto eccezionale, consentita soltanto ove risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità
pagina 4 di 7 educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e, quindi, contrario all'interesse esclusivo del minore.
Nel caso in esame, la ricorrente, pur avendo rappresentato che il padre della minore avesse costantemente tenuto un comportamento violento nei suoi confronti, anche in presenza della figlia, che seguisse uno stile di vita sregolato e che come tale fosse inidoneo ad assicurare un ambiente adatto alla crescita della minore, come detto, in corso di CTU, ha modificato la domanda di affido esclusivo in affido condiviso.
Il Ctu, espressamente interrogato sul punto, ha evidenziato che entrambe le parti presentano profili personali idonei alla sana crescita della minore e hanno adeguate capacità genitoriali e di alleanza cooperativa, tanto da aver spontaneamente aderito a sottoporsi ad un programma di supporto alla genitorialità a cadenza bisettimanale. Ha, quindi, suggerito, come richiesto dalle parti, quale migliore forma di affidamento, quella condivisa tra i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.
Il diritto di visita paterno sarà disciplinato secondo le modalità concordate in sede di operazioni peritali e riportate nel paragrafo della CTU denominato “NONO APPUNTAMENTO: incontro del
30.5.2024”, cui le parti hanno aderito, apparendo confacenti all'interesse della minore.
A tal proposito, è appena il caso di osservare che l'unico aspetto sul quale le parti hanno dichiarato di non trovarsi d'accordo attiene alle modalità di incontro della minore con la nonna paterna che, tuttavia, non rileva nella presente sede, deputata alla regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, stante altresì il palese difetto di legittimazione processuale delle parti in ordine a tali richieste, in quanto riferite a soggetto non evocato nel presente giudizio.
Appare, tuttavia, doveroso disporre che la minore non frequenti i luoghi ove sia presente, anche in via saltuaria o occasionale, lo zio fratello del , indagato per molestie a una Per_2 Parte_1
minorenne, secondo quanto riferito dalla resistente e rimasto incontestato.
In merito alle statuizioni di contenuto economico, si ritiene congruo, in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti, nonché della disponibilità manifestata dal ricorrente ad accettare le richieste economiche della resistente, confermare a carico del padre per il mantenimento della figlia, un assegno mensile di euro 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale. Va disposto altresì che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, previo accordo tra i genitori nel caso di spese superiori a euro 200,00.
pagina 5 di 7 In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione, anche alla luce della reciproca collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della vicenda, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone che la minore sia affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione prevalente presso la madre;
- disciplina il diritto di visita paterno secondo le modalità concordate in sede di operazioni peritali e riportate nel paragrafo della CTU denominato “NONO APPUNTAMENTO: incontro del 30.5.2024”;
- dispone che la minore non frequenti i luoghi ove sia presente, anche in via saltuaria o occasionale, lo zio fratello del;
Per_2 Parte_1
- determina in € 300,00 il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della figlia, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie della figlia, previo accordo per le spese superiori a euro 200,00;
- rigetta le restanti domande;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
- pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 2.10.2024, definitivamente a carico solidale delle parti.
Teramo, 18.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Fanesi
Il Giudice relatore pagina 6 di 7
Dott.ssa Erika Capanna Piscè
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