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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 550/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 550/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) nato l'[...] ad [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], e (c.f. Parte_2
nata ad [...] l'[...] e residente in [...]
Nenni n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Colucci, giusta procura in calce al ricorso presso il cui studio in Avezzano alla Via Trieste n. 73 eleggono domicilio.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) “i coniugi vivranno separati anche in città diverse con l'obbligo di reciproco rispetto;
1 2) la casa coniugale di via Nenni n. 8 rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. Pt_1
quale assegnatario dello stesso e di proprietà dell'ATER della provincia di
[...]
L'Aquila;
3) nulla è previsto circa il mantenimento del figlio perché maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, anche economicamente;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) i ricorrenti rinunziano sin da ora a qualsivoglia pretesa o diritto in ordine al mantenimento reciproco, essendo ciascuno titolare di reddito proprio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 23.07.2025 Pt_1
e hanno adito congiuntamente il
[...] Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in Avezzano (AQ) il 04.07.1987 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.12, parte I, Ufficio 1, anno 1987, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dal matrimonio nasceva il figlio nato ad [...] il Persona_2
26.11.1989, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse del figlio della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
2 Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento per il figlio:
“1) nulla è previsto circa il mantenimento del figlio perché maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, anche economicamente;
”
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“5) i ricorrenti rinunziano sin da ora a qualsivoglia pretesa o diritto in ordine al mantenimento reciproco, essendo ciascuno titolare di reddito proprio.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 1987, numero 12, parte I, Ufficio 1.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 550/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) nato l'[...] ad [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], e (c.f. Parte_2
nata ad [...] l'[...] e residente in [...]
Nenni n. 8, rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Colucci, giusta procura in calce al ricorso presso il cui studio in Avezzano alla Via Trieste n. 73 eleggono domicilio.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 18.07.2025 chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) “i coniugi vivranno separati anche in città diverse con l'obbligo di reciproco rispetto;
1 2) la casa coniugale di via Nenni n. 8 rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. Pt_1
quale assegnatario dello stesso e di proprietà dell'ATER della provincia di
[...]
L'Aquila;
3) nulla è previsto circa il mantenimento del figlio perché maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, anche economicamente;
4) i coniugi si danno reciprocamente atto che ogni rapporto patrimoniale è già stato tra loro definito e non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) i ricorrenti rinunziano sin da ora a qualsivoglia pretesa o diritto in ordine al mantenimento reciproco, essendo ciascuno titolare di reddito proprio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 23.07.2025 Pt_1
e hanno adito congiuntamente il
[...] Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio con rito civile in Avezzano (AQ) il 04.07.1987 trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.12, parte I, Ufficio 1, anno 1987, alle condizioni di cui al libello introduttivo come sopra riportate.
Dal matrimonio nasceva il figlio nato ad [...] il Persona_2
26.11.1989, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'udienza dell'8 settembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, queste sono congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, sono rispettose dell'interesse del figlio della coppia e non sono contrarie a norme imperative, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
2 Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ome sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento per il figlio:
“1) nulla è previsto circa il mantenimento del figlio perché maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, anche economicamente;
”
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
“5) i ricorrenti rinunziano sin da ora a qualsivoglia pretesa o diritto in ordine al mantenimento reciproco, essendo ciascuno titolare di reddito proprio.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto nell'anno 1987, numero 12, parte I, Ufficio 1.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 settembre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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