Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
n. 1329/2023 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA n. r.g.
1329/2023
Oggi 12.06.2025, alle ore 10:01 innanzi al Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa, assistita dalla dott.ssa Alessandra Bruno, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché dal dr. , CP_1 addetto all'Ufficio del Processo, sono comparsi:
l'Avvocato Marengo Lara Maria che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
MARTINO LUCA , per i ricorrenti, che precisa le conclusioni come da note conclusive depositate;
l'Avvocato Gramaglia Dario che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
PARRETTI MARTA , per parte convenuta, il quale precisa le conclusioni come da note conclusive depositate;
Il G.I. invita le parti a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.
Entrambi i difensori si riportano richieste e conclusioni contenute nei rispettivi atti e nei verbali di causa nonché alle note conclusive depositate, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza.
****
Il giudice, riaperto il verbale alle ore 13:10, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies, co. 1, c.p.c.
SENTENZA N. ANNO ____
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – sezione civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Giusy Ciampa , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: mutuo
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e quali eredi di c.f. C.F._2 Persona_1
, tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti dall'avv. C.F._3
MARTINO LUCA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4
studio legale in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23;
RICORRENTI
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._6
PARRETTI MARTA (c.f. , da ritenersi elettivamente domiciliati C.F._7
presso il relativo indirizzo PEC: Email_1
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa 3
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., debitamente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza, , e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_2
e al fine di ottenere, previa fissazione di un termine ex art. 1817 c.c.,
[...] Controparte_3
la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della somma di Euro 50.000,00,
(oltre interessi al tasso legale dalla scadenza del termine assegnando all'effettivo saldo) ricevuta dai convenuti in data 8.10.2018 a titolo di prestito infruttifero.
In particolare, a supporto della spiegata azione, i ricorrenti hanno allegato:
- di avere mutuato, in data 8.10.2018 in favore dei coniugi convenuti, la somma di € 50.000,00
a mezzo di bonifico bancario AN PM (proveniente dal conto corrente cointestato tra gli stessi n. 1000275), come consta dalla contabile bancaria, con causale “Prestito non fruttifero”;
- che, nonostante le richieste informali di restituzione della somma mutuata e nonostante formale diffida e messa in mora avvenuta nel marzo 2023, i convenuti non hanno provveduto alla restituzione di alcunché,
- che, nel replicare a tale ultima diffida, i convenuti con p.e.c. del 30.3.2023 hanno eccepito il difetto di titolo a richiedere somme in capo al sig. e che le intese (verbali) Persona_1 sarebbero state nel senso che la restituzione della somma mutuata sarebbe avvenuta solo “…al momento della vendita di proprietà immobiliari della sig.ra ” – circostanza Controparte_3
recisamente negata – e che tra le parti non era stata convenuta alcuna scadenza entro cui provvedere alla restituzione e che quindi la restituzione sarebbe intervenuta nel rispetto del termine fissato dal giudice, ove adito;
- che “consta da informazioni avute da comuni parenti che la medesima convenuta sig.ra
abbia prima d'ora alienato parte – se non tutti – i suoi beni immobili Controparte_3
ricavando la provvista necessaria alla restituzione del mutuo, salvo non provvedervi, nemmeno in parte, né offrirsi di farlo entro congruo termine”.
Con comparsa depositata in data 26.10.2023 si sono costituiti i convenuti, eccependo:
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
- l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Terni ex art. 18 c.p.c., in quanto luogo di residenza dei convenuti e luogo in cui deve ritenersi perfezionato il contratto di mutuo
(essendo state le somme mutuate “accreditate sul conto corrente dei Signori e Pt_2 CP_3 presso Cassa di Risparmio di Orvieto, filiale di Castel Viscardo (TR)”) e senza che possa assumere rilievo, ai fini dello spostamento della domanda principale, la domanda di condanna 4
al pagamento della somma mutuata in quanto accessoria alla domanda principale, volta alla fissazione di termine ex art. 1817 c.c.;
- nel merito, che l'accordo tra le parti (al quale era del tutto estraneo il ricorrente ) Parte_2
– anche in ragione del rapporto di familiarità esistente – era nel senso che la restituzione della somma concessa a mutuo sarebbe avvenuta “al momento della liquidazione di un appartamento e di un terreno ricevuti in eredità dalla Sig.ra e ubicati in Campania e CP_3 alla liquidazione del piccolo appartamento di Allerona” e che, nonostante i resistenti si siano tempestivamente attivati per la vendita dei propri beni, da un lato, la pandemia Covid ha bloccato ogni attività, conducendo ad una “crisi economica che si è riversata sulle transazioni immobiliari” e, dall'altro, “nel 2022 la sig. è stata colpita da una grave malattia che CP_3
l'ha costretta a sottoporsi ad un importante intervento chirurgico e alle conseguenti debilitanti terapie che sono durate quasi due anni” (con evidenti ripercussioni sulla relativa attività lavorativa).
Sulla scorta di tali argomenti, i resistenti hanno chiesto, previa dichiarazione di improcedibilità della domanda e previa dichiarazione di incompetenza territoriale, “disporre che la restituzione della somma, secondo gli accordi, avvenga al momento della liquidazione del patrimonio immobiliare dei convenuti” e “in ogni caso, in via subordinata, assegnare ai convenuti resistenti un termine congruo e adeguato per provvedere al pagamento, eventualmente anche in via rateale”.
Alla prima udienza, il Giudice ha assegnato alle parti termine per l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
Con le successive note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del
28.3.2024, e – per il tramite del relativo difensore – hanno Parte_1 Parte_2 dato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c., del decesso dell'ulteriore ricorrente PE
(in Savigliano il 21.7.2023), dichiarando di costituirsi in veste di suoi eredi legittimi
[...]
(rispettivamente coniuge e unico figlio), richiamando e riproponendo le domande iniziali.
Espletata l'istruttoria orale ammessa, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Procedibilità
1. In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione, reiterata dalla difesa dei convenuti nonostante il documentato e pacifico tempestivo avvio della procedura da parte dei ricorrenti a fronte del termine concesso dal Giudice. 5
In particolare, la difesa dei convenuti sostiene che, non essendo l'invito alla negoziazione trasmesso sottoscritto anche dalle parti ricorrenti ma unicamente dal difensore, la procedura sarebbe stata inefficacemente incardinata.
1.1. La doglianza non merita accoglimento.
In disparte dalla considerazione per cui non è possibile inferire dall'invocato art. 4 D.L.
132/2024 (“la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito”) alcuno specifico requisito formale di validità/efficacia della procedura di negoziazione (ma solo l'attribuzione al difensore di un potere di certificazione) e che tanto meno si rende necessaria la sottoscrizione delle parti laddove (come in specie), essendo il giudizio in corso, le parti risultino già assistite da difensore munito da regolare procura alle liti, in ogni caso risulta riconosciuto dagli stessi convenuti che – a fronte dell'invito – gli stessi hanno dichiarato di aderire all'invito, tanto che risulta sottoscritta da tutte le parti (cfr. doc. 8 produzione ricorrenti e documento allegato alle note di trattazione scritta depositate dai resistenti in data 26.3.2024) la convenzione di negoziazione (che, tuttavia, non ha condotto ad alcun accordo).
1.2. Di fatto, dunque, la procedura di negoziazione assistita risulta essere stata correttamente espletata ed aver raggiunto il suo scopo ed ogni ulteriore contestazione mossa dai convenuti sul punto deve ritenersi meramente defatigatoria.
Competenza
2. L'eccezione di incompetenza territoriale non è fondata.
2.1. A tal riguardo, è di lampante evidenza, come la domanda svolta dai ricorrenti sia una sola, essenzialmente volta ad ottenere la restituzione della somma concessa a mutuo ai convenuti, richiesta rispetto alla quale è ritenuta strumentale la fissazione di un termine ex art. 1817 c.c., in difetto di espressa pattuizione negoziale.
2.2. Tanto chiarito la competenza dell'adito Tribunale si radica in forza del criterio alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione dedotta in contratto: ed infatti, trattandosi di obbligazione di somma liquida di denaro, la stessa – a norma dell'art. 1182 co. 3 c.c. – dev'essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, e, dunque, in specie a Saluzzo (CN).
Merito
3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. 6
3.1. Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta certamente all'attore chi chiede la restituzione di somme date a mutuo, a sensi dell'art. 2697 c.c., provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia la consegna e il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, Cass. civ. n. 30944/2018).
3.2. Ebbene, nella specie, è pacifico tra le parti che vi sia stato il prestito della somma di denaro indicata, circostanza attestata anche dalla contabile di bonifico dell'8.10.2018 prodotta dai ricorrenti sub doc. 1 allegato al ricorso, proveniente da conto corrente cointestato tra i ricorrenti ed in favore dei sig.ri e recante nella causale Controparte_2 Controparte_3
“Prestito non fruttifero”.
Essendo pacifico che – anche in ragione del rapporto di parentela – alcun termine era stato pattuito per la restituzione di detta somma, alla fattispecie in esame è astrattamente applicabile l'art. 1817 c.c., dovendosi escludere l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 1816
c.c., norma che presuppone la fissazione pattizia del termine.
4. Secondo il citato art. 1817 c.c. nel fissare il termine per la restituzione della somma, vanno tenute in conto tutte le circostanze del caso concreto. Vale la pena evidenziare che analogo potere, peraltro, è riconosciuto al giudice per l'ipotesi – allegata ma del tutto indimostrata dai convenuti (che si sono limitati sul punto a formulare un generico capitolo di prova per testi) – in cui sia stato convenuto che il mutuatario paghi quando potrà (v. art. 1817 co. 2 c.c. che richiama la regola generale di cui all'art. 1183 c.c.).
4.1. Ebbene, le circostanze che appare opportuno valorizzare nel caso di specie sono le seguenti: il prestito è stato concesso l'8.10.2018, ovvero quasi sette anni orsono e nessuna somma è stata restituita dai convenuti a parziale saldo del dovuto, nonostante formale diffida inviata con raccomandata del 10.3.2023.
4.2. Deve anche considerarsi che, nonostante l'avvenuta instaurazione del giudizio oramai due anni orsono, la formale adesione alla procedura di negoziazione assistita e la richiesta formulata, sia pure in via subordinata – rispetto all'accoglimento delle formulate eccezioni preliminari (infondate, come sopra meglio precisato) ed alla generica richiesta di “disporre che la restituzione della somma, secondo gli accordi, avvenga al momento della liquidazione del patrimonio immobiliare dei convenuti” (peraltro priva di qualsivoglia riscontro probatorio sia in ordine all'esistenza di detto accordo, negato dai ricorrenti e dalla sig.ra in sede di Pt_1 interrogatorio formale, sia in merito all'avvenuta concreta attivazione in tal senso da parte dei convenuti) – di (eventuale) restituzione rateale della somma, i mutuatari non hanno 7
concretamente versato alcunché, neppure a titolo di acconti parziali, nelle more del presente giudizio, non dimostrando alcun serio intento di corrispondere il denaro ricevuto.
4.3. Peraltro, non avendo le parti in alcun modo concordato la restituzione rateale della somma (circostanza neppure specificamente allegata), anche in caso di fissazione di un ulteriore termine per la restituzione, non sarebbe corretto dilazionare il pagamento, poiché altrimenti si andrebbe contro la volontà espressa dai contraenti.
4.4. In ogni caso, il tempo trascorso tra la data della concessione del mutuo ad oggi, unito all'ulteriore decorso di più di due anni dalla prima richiesta formale di restituzione della somma, devono ritenersi sufficienti per consentire al mutuatario di adempiere all'obbligazione contratta, tanto più ove si consideri l'ulteriore circostanza, allegata dai ricorrenti in sede di ricorso e non oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
[...]
avrebbe prima del giudizio alienato parte dei suoi beni immobili ricavando la CP_3
provvista necessaria alla restituzione del mutuo.
5. Dette circostanze – peraltro potenzialmente sintomatiche di una situazione di insolvenza dei debitori, che consentirebbe di invocare la fattispecie di cui all'art. 1186 c.c. – rendono superflua l'ulteriore posticipazione del termine di pagamento.
Tuttavia, considerato che, nelle note autorizzate in vista della presente udienza la difesa dei ricorrenti ha proposto di fissare il termine di cui all'art. 1817 c.c. “in 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza”, si reputa opportuno assecondare tale richiesta, in quanto più vantaggiosa per il debitore.
6. Infine va detto che, tenuto conto del generale principio di cui all'art. 1224 c.c., merita certamente accoglimento la richiesta dei ricorrenti di “condanna dei convenuti altresì agli interessi al tasso legale, a decorrere dalla scadenza del termine che verrà assegnato sino alla data dell'effettivo saldo”, trattandosi di richiesta afferente ad interessi di mora sull'importo oggetto di condanna e non già di interessi sulle somme mutuate (non dovuti in ragione della natura gratuita del mutuo per cui è causa), che assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.
Quanto al relativo saggio, trattandosi di obbligazione di fonte contrattuale e in difetto di prova di diverso accordo, deve ritenersi applicabile il tasso di interesse commerciale cui fa rinvio l'art. 1284 co. 4 c.c. (“Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”). 8
7. Solo per completezza e tenuto conto della generica contestazione svolta dai convenuti in sede di note di trattazione scritta del 26.3.2024 (“non sussiste alcuna prova della qualità di eredi”) va evidenziato che, a fronte del documentato decesso del ricorrente in Persona_1
data 21.7.2023, gli ulteriori attori hanno prodotto certificato di morte (doc. 4), estratto per riassunto dell'atto di morte (doc. 5) e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (doc. 6) da cui si evince che gli stessi sono effettivamente gli unici chiamati all'eredità del defunto, deceduto ab intestato, nella rispettiva qualità di moglie e (unico) figlio. I medesimi attori hanno, altresì, dichiarato espressamente di voler proseguire il giudizio anche quali eredi del predetto, per l'effetto modificando le conclusioni originariamente formulate in punto di riparto interno del credito, circostanza che vale ad integrare una forma di accettazione tacita dell'eredità.
Talché non vi possono essere dubbi sulla perdurante legittimazione all'odierna azione di
[...]
e Consiglia e sulla titolarità attiva del credito, per la misura di metà ciascuno. Pt_2 Parte_1
In conclusione i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, all'immediato integrale pagamento della somma di euro 50.000,00 – in misura di ½ ciascuno – oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
Spese
8. Le spese di lite (inclusi i compensi dovuti per la fase di negoziazione assistita) seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti e al pagamento, in solido tra loro Controparte_2 Controparte_3
ed in favore degli attori e , entro e non oltre il termine di Parte_1 Parte_2
15 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, della somma di € 50.000 – in misura di un mezzo a favore di ciascuno degli attori (€ 25.000 per ciascuno) – oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal predetto termine fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 545,00 per esborsi ed €
4.613,00 per compensi professionali (di cui Euro 804,00 per il procedimento di 9
negoziazione assistita ed Euro 3.809,00 per il presente giudizio), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 12/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa