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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/10/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17/10/2025, promossa da:
( ) con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di Parte_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del legale Rappresentante Ing. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino (C.F. ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE
contro
Controparte_2 Controparte_3
[...]
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Proponeva la opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione Controparte_2
1) n DPC017/107 del 12.6.2023 (doc.1) emessa da , Controparte_2 [...]
Controparte_4 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 07 PE in data
[...]
5.03.2020 (doc.2) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune San Giovanni Teatino sito in loc. Fonte Chiaro da
Capo. Importo della sanzione € 3.000,00.
L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato per il parametro -Azoto Ammoniacale il superamento del limite espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo scarico n. Controparte_2
DPC024/291 del 20/07/2017 e rettifica DPC024/393 del 19/19/2017”.
2) n 017/116 del 12.6.2023 (doc.3) emessa da , Controparte_2 [...]
Controparte_6 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale del Comando Carabinieri
[...]
n. 09 del 9.11.2021 (doc.4) inerente alla violazione dell'art. 124, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune di Atri (TE) sito località Villa Ferretti.
Importo della sanzione € 6.000,00 riguardante la violazione dell'art. 124, co. 1, sanzionata ai sensi dell'art.133 co. 2 dello stesso decreto poiché, in base a quanto riportato nel verbale di accertamento e contestazione “…. il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 10:25….omissis…. nel corso del controllo effettuato sullo scarico delle acque reflue urbane e domestiche provenienti dalla Fossa Imhoff suddetta fossa a decantazione naturale) e contestuale campionamento eseguito nel pozzetto di campionamento in uscita, posto a valle della stessa, alla presenza del Sig. (Dipendente , era riscontrato Parte_2 Pt_1 che la fossa Imhoff in parola effettuava lo scarico di acque reflue urbane di tipo domestico in un fosso senza nome confluente nel Fosso del Gallo (corpo ricettore idrico finale:
Torrente Piomba), in assenza di provvedimento di autorizzazione allo scarico della CP_2
... omissis.... Per quanto attiene le risultanze delle analisi di laboratorio effettuate
[...] dal Distretto Provinciale A.R.T.A. di Teramo, pervenute quest'ultime a mezzo PEC alla
Stazione scrivente in data 09.12.2021, le stesse hanno evidenziato che il "campione pagina 2 di 13 sottoposto a prova è conforme ai limiti stabiliti dalla Tab.C 1colonna, Allegato unico alla L
R. 31/2010, come da Rapporto di Prova n° TE/012359/21 dell' . Il Controparte_7 presente verbale amministrativo viene redatto successivamente al controllo, poiché si sono resi necessari ulteriori accertamenti in merito...”
3) n. DPC017/155 del 21.6.2023 (doc.5) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale n. 14 PE del 7.07.2020
[...]
(doc.6) elevato dall'ARTA inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune di Scafa (PE) sito in località
Capoluogo/strada per Alanno. Importo maggiorato della sanzione 20.400,00 €. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti delle Tab. 1 e 3 dell'Allegato ,5 parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri COD, Azoto ammoniacale Tensioattivi totali. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della Provincia di Pescara di autorizzazione allo scarico n. 55 del 27/01/2016…”.
4 ) n. DPC017/156 del 21.6.2023 (doc.7) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 28 P in data
[...]
6.11.2020 (doc.8) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune da Casauria sito in loc. Francoli. Importo CP_8 maggiorato della sanzione € 13.500,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti delle Tab. 1 e 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri BOD5,
COD e Solidi sospesi totali”.
5) n. DPC017/157 del 21.6.2023 (doc.9) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 3 PE in data
[...]
05.03.2020 (doc.10) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 pagina 3 di 13 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune Manoppello sito in loc. Piana della
Stazza. Importo maggiorato della sanzione € 4.800,00; L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato il superamento dei limiti della
Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto Nitrico
6 ) n. DPC017/158 del 21.6.2023 (doc.11) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 9 PE in data
[...]
28.01.2020 (doc.12) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune San Giovanni Pianella sito in loc.
Fontanoli. Importo maggiorato della sanzione € 5.850,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co.
1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti della Tab. 1 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro COD”
7) n. DPC017/159 del 21.6.2023 (doc.13) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di erbale dell' in data
[...] CP_9
21.01.2020 (doc.14) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune Penne sito in loc. Planoianni. Importo maggiorato della sanzione € 8.100,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato il superamento dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri: BOD5 e COD”
8) n. DPC017/163 del 21.6.2023 (doc.15) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 12 PE in data
[...]
7.07.2020 (doc.16) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata pagina 4 di 13 sull'impianto di depurazione nel Comune Loreto Aprutino sito in loc. Centro storico.
Importo maggiorato della sanzione € 3.900,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti della Tab. 1 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro COD”.
Le ordinanze, dell'importo complessivo di € 65.550,00 sono state impugnate per i seguenti motivi.
In riferimento alle ordinanze 155 e 163 viene rilevato che il verbale di accertamento è stato notificato oltre i 90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/81
Con riguardo alla ordinanza n. DPC017/116 del 12.6.2023 viene osservato che il verbale di accertamento dei Carabinieri (doc.4) non indica l quale obbligato in solido come Pt_1 prevede l'art. 6 della L.689/81 (come in tutti gli altri verbali di accertamento), ma l'Ing.
Livello Dirigente di il verbale deve ritenersi nullo perché non viene Pt_1 correttamente individuato l'obbligato in solido. Inoltre il verbale di accertamento sia al trasgressore che all'obbligato in solido, come detto erroneamente indicato nel verbale, non
è stato notificato alle PEC personali, pur essendo i medesimi liberi professionisti, entrambi ingegneri muniti di PEC, ma alla PEC dell' assente nel verbale di accertamento. Pt_1
Pertanto l'obbligazione di pagare è da ritenersi estinta ai sensi dell'art. 141 co.6 dalla
L.689/81 visto che il verbale di accertamento va notificato entro 90 giorni ai sensi dell'art.14 co.2 della L.689/81 sia al trasgressore che all'obbligato in solido
Con riguardo alle 7 ulteriori ordinanze impugnate, n.DPC17/107 del 12.06.2023,
DPC17/155 del 21.6.2023, DPC17/156 del 21.6.2023, DPC17/157 del 21.06.2023,
DPC17/158 del 21.06.2023, DPC17/159 del 21.06.2023, DPC17/163 del 21.06.2023, si rileva che anziché un campionamento su un arco di 24 ore per i parametri della Tabella 1, e su un arco di 3 ore per i parametri di cui alla Tabella 3, come prevede ordinariamente l'All.5 parte III del dlgs 152/2006, l'ARTA ha svolto, in violazione di tali disposizioni, solo un campionamento istantaneo, nonostante le chiare previsioni del suddetto allegato, confermate nei Metodi analitici per le acque Volume Primo Sezione 1000 - Capitolo 1030 pagina 5 di 13 metodi di campionamento APATCNR IRSA (doc.17). In tale Capitolo a pag. 79 si legge “Il
D.Lgs. 152/99 richiede il prelievo di campioni medi per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore) e per le acque reflue industriali (campioni medi prelevati nell'arco di tre ore); le metodiche APAT sono tuttora valide come da punto 4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI dell'All. 5 Parte
III dlsg 152/06. Nel citato All. 5 parte terza si può agevolmente leggere che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale (N.d.r. Tabella C LR31/2010) vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.” ….e ancora con riguardo alla Tabella 3 che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, CON MOTIVAZIONE ESPRESSA NEL VERBALE DI
CAMPIONAMENTO, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).” L'RT non ha ottemperato a tali obblighi: essa ha svolto arbitrariamente solo campionamenti istantanei nonostante tutti gli impianti dispongono di Part autocampionatore fisso come da autorizzazione allo scarico e l' disponga di autocampionatore portatile. Nonostante tali circostanze note, l'RT ha ritenuto di effettuare solo prelievi istantanei, anziché considerare i campioni medi ponderati, come prescrive l'Allegato 5, parte terza del D.Lgs 152/2006, per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 (24 ore) e nella Tabella 3 (3 ore) dell'Allegato 5. Sul punto si rileva che l'RT motiva sempre il mancato rispetto dell'obbligo del campionamento temporizzato sulla base di una mera dicitura standard (prestampato), una sorta di clausola di stile, mentre come da consolidata giurisprudenza l'organo che effettua il controllo deve motivare specificamente nel verbale di prelievo il perché deroga alle previsioni di legge. L'RT, infatti, scrive sempre nei verbali di prelievo (doc.2,6,8,10,12,14,16) la stessa frase “Ai sensi di quanto disposto dall'all.5 par.
1.2.2. del Dlgs 152/06 si ritiene che, in considerazione pagina 6 di 13 delle condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativi nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”, facendo quindi ricorso a mere clausole di stile.
Infine l'opponente ampiamente argomentava sulla sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e disapplicazione dei DPC263/2019 E DPC017/2020.
La controparte si opponeva alle avverse argomentazioni anche svolgendo eccezioni preliminari.
Infatti, eccepiva il difetto di competenza per territorio del tribunale adito in relazione alle ordinanze DPC017/107 e DPC017/116. Il Tribunale Ordinario di Pescara sarebbe privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dall'attore in riferimento a dette ordinanze, posto che il D. Lgs. n. 150/2011, all'art. 6 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), co. 1, dispone che: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e, al successivo co. 2, prevede che: “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Inoltre sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimatio ad causam di in Pt_1 relazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 017/116 del 12.06.2023 L'organo accertatore, infatti, ha elevato il Verbale d'infrazione n. 09/2021 del 09.12.2021 nei CP_1 confronti dell'ing. trasgressore nella sua spiegata qualità di Parte_3
Responsabile Settore Depurazione della Società e dell'ing. Livello Pt_1 CP_11 persona obbligata in solido con l'autore della violazione nella sua spiegata qualità di
Direttore Tecnico e Vicedirettore della Società . Sia il verbale di infrazione Pt_1 elevato dall'organo accertatore, sia il susseguente provvedimento di ingiunzione di pagamento emesso dall'Autorità competente hanno come destinatari l'ing. Controparte_12
, quale trasgressore, e l'ing. , quale obbligato in solido, e non la
[...] CP_13
Società opponente! Il ricorso avverso provvedimento di ingiunzione - ex art. 22 Legge n.
689/1981, come regolato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 - va necessariamente proposto pagina 7 di 13 dal soggetto individuato nel medesimo verbale d'infrazione (nel ruolo di trasgressore o di obbligato in solido), al quale è legittimamente destinato il relativo provvedimento di ingiunzione emesso dall'Autorità competente. Ne consegue che, nel caso de quo, emerge in maniera inequivocabile la discrasia esistente tra le persone legittimate ex lege a proporre ricorso (individuati esclusivamente nell'ing. e nell'ing. Controparte_12 CP_13
) e l'altra persona giuridica non legittimata ex lege che, invece, ha proposto il
[...] ricorso, ovvero la la quale, pertanto, manca della c.d. legitimatio ad CP_14 causam. Ed infatti, la legitimatio ad causam si sostanzia nella titolarità del potere potestativo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria e rientra nelle condizioni dell'azione (interesse ad agire), ovvero dei requisiti imprescindibili che devono sussistere affinché un'azione giudiziale sia appunto proposta ed esaminata nel merito
L'opposta argomentava anche in relazione all' infondatezza della tesi attorea circa la presunta estinzione dell'obbligazione per intempestività delle notifiche delle ordinanze ingiunzione n. DPC017/155 e n. DPC017/163 entrambe emesse in data 21.06.2023. Ciò sul rilievo che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, secondo la giurisprudenza, il termine per la notifica del verbale d'infrazione decorre solo dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi di prova necessari per la contestazione dell'illecito.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/155 del 21.06.2023, il rapporto di prova n. PE/000080/20 è emesso in data 27.06.2020 dall'RT di Pescara e, solo dopo tale data viene inviato all'organo accertatore che è l'RT di Chieti. Pertanto, la fase accertativa si svolge posteriormente al 27.06.2020 e si conclude con l'elevazione in data 07.07.2020 del Verbale d'infrazione n. 14. Dunque prima del 27.06.2020 l'organo accertatore non ha alcun elemento per sapere della esistenza o meno dell'infrazione. Ne consegue che la notifica del precitato verbale d'infrazione n. 14 del 07.07.2020, avvenuta in data
07.07.2020, è pienamente rispettosa del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della
Legge. n. 689/1981, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr All.
3a).
pagina 8 di 13 In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/163 del 21.06.2023, il rapporto di prova n. PE/015029/19 è emesso in data 28.06.2020 dall'RT di Pescara e, solo dopo tale data viene inviato all'organo accertatore che è l'RT di Chieti. Pertanto, la fase accertativa si svolge posteriormente al 28.06.2020 e si conclude con l'elevazione in data 07.07.2020 del Verbale d'infrazione n. 12. Dunque, prima del 28.06.2020 l'organo accertatore non ha alcun elemento per sapere della esistenza o meno dell'infrazione. Ne consegue che la notifica del precitato Verbale d'infrazione n. 12 del 07.07.2020, avvenuta in data
07.07.2020, è pienamente rispettosa del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della
Legge. n. 689/1981, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr All.
8a).
Quanto alla dedotta inattendibilità delle analisi RT a causa delle modalità di campionamento in violazione dell'All. 5 parte III D. Lgs. 152/2006, si contesta in toto detto assunto argomentando quanto di seguito indicato.
1) Nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 2 CH del 29.01.2020 (relativo all'ordinanza n. DPC017/107 del 12.06.2023) è evidenziato alla voce Nota: Portata misurata al momento del prelievo in uscita dall'impianto risulta specificato “misuratore non installato”. Pertanto, in assenza di autocampionatore (dispositivo necessario al controllo medio/temporizzato sulle 3/24 ore), si rileva che l'unico campionamento possibile è quello istantaneo. In tutti gli altri verbali di prelievo relativi a tutte le altre ordinanze, l'RT ha chiaramente specificato che “Ai sensi di quanto disposto dall'all. 5 par.
1.2.2 del D.Lgs. 152/06 si ritiene che, in considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativo nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”. Inoltre, in ogni Verbale prelievo relativo a tutte le altre ordinanze, risulta barrata, alla voce tipologia scarico, solo la casella relativa alla tipologia di scarico “urbano” e non le altre caselle presenti, relative ad altre tipologie di scarico, quale quello “domestico” - “industriale” - “altro”.
2) Da verifiche d'ufficio effettuate presso il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della
Regione Abruzzo - DPC024 Ufficio Autorizzazioni Scarichi, è emerso che tutti gli impianti di depurazione de quibus scaricano acque reflue urbane, come definite dall'art. 74, co. 1, pagina 9 di 13 lett. i), D. Lgs. n. 152/2006: “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. L'Allegato 5, alla Parte Terza, punto 1.2.2, del D. Lgs. n. 152/2006, concernente le modalità di campionamento per le acque reflue industriali, dispone che: “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)”. Si osserva, a tal proposito, che gli scarichi de quibus non riguardano esclusivamente acque reflue industriali, ma acque reflue urbane (acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato). Tale circostanza è confermata anche da tutti i verbali di prelievo acqua di scarico, ove risulta barrata, alla voce tipologia scarico, la casella relativa alla tipologia di scarico “urbano” (ogni verbale di prelievo acque di scarico alla voce tipologia scarico contiene diverse caselle indicanti il tipo di scarico: “domestico” -
“urbano” - “industriale” - “altro”). Inoltre, non è tassativamente stabilito che si effettui un campionamento “medio” nell'arco di tre ore. Se dal dettato normativo emerge con chiarezza il favore del legislatore per il campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore, è altrettanto evidente come tale previsione non sia tassativa, ma stabilita “di norma”, ossia da seguire “in genere, per abitudine, per consuetudine” e, pertanto, da tenere in considerazione secondo un'applicazione non rigida della norma, seguendo i principi di ragionevolezza e rispetto del fine, tipici della discrezionalità amministrativa. Infatti il compito dell'autorità preposta al controllo è quello “di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico” e, proprio per perseguire tale finalità, il legislatore ha previsto che detta autorità abbia la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da pagina 10 di 13 effettuare. Infatti, il punto 1.2.2 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del precitato Decreto, conferisce all'autorità preposta al controllo il potere di derogare al campionamento medio attribuendole la più ampia discrezionalità nella scelta della modalità di campionamento, inclusa la modalità di campionamento istantaneo.
3) Inoltre, deve rilevarsi che in maniera assolutamente costante la giurisprudenza reputa che la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico;
le regole sul campionamento non devono considerarsi modificate alla luce della nuova normativa benché il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento;
in ogni caso, l'omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi” (Cass. n. 11479 del 2006;
Cass. Pen. n. 14425 del 2004; Cass. Pen. n. 32996 del 2003; Cass. Pen. n. 41487 del 2002;
Cass. Pen. n. 1773 del 2000).
Infine controbatteva anche in relazione alla dedotta ingiustizia e sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e necessaria disapplicazione delle DPC263/2019 e
DPC017/2020, ed erronea applicazione delle sanzioni.
In sede di decisione va preliminarmente rilevato che l'ordinanza 017/116 del 12.06.2023 Part così come eccepito dall' diversamente dalle altre, non scaturisce da contestazione Part rivolta direttamente nei confronti dell' per cui occorre convenire sul difetto di legittimazione dell'opponente. Questo profilo appare assorbente anche rispetto a quello del difetto di competenza sollevato dall'opposta.
Nel caso dell'ordinanza sub n DPC017/107 per la quale anche è stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale, sebbene lo sversamento sia avvenuto nel comune di San
Giovanni Teatino, in ogni caso è riferibile a Pescara il luogo di svolgimento delle analisi e quindi di accertamento sicchè si reputa superabile l'eccezione stessa.
pagina 11 di 13 Passando al punto cruciale che investe le modalità di esecuzione delle analisi occorre rilevare quanto segue..
Risulta dirimente osservare che da una parte la giurisprudenza ha ritenuto ( Cass. pen Sez
III n. 45434 del 30 novembre 2022) che le modalità di accertamento delle infrazioni in materia di scarico di acque reflue non necessariamente incidono sulla legittimità dell'accertamento della violazione effettuata tramite campionamento istantaneo. In particolare, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento, ecc.
D'altra parte, il principio enunciato inerisce essenzialmente il caso di scarico ritenuto configurabile anche nel caso di mera canalizzazione, pur solo periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione o altro sistema stabile di canalizzazione, essendo sufficiente ai fini dello scarico accertare che attraverso una collettazione stabile si effettui o sia stato effettuato lo sversamento dei reflui nei termini di cui alla fattispecie penale di riferimento.
Ed allora il campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non sia stato possibile prelevare secondo il criterio ordinario.
Pur tenuto conto di questo orientamento, nei casi alla nostra attenzione non si ravvisano motivi oggettivamente giustificativi dell'utilizzo di metodica diversa da quella generale prescritta, non vertendosi in particolare di collettazione di carattere occasionale. Del resto la motivazione espressa nel verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti pagina 12 di 13 della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento
(accertamento di emergenza, ecc.).
Pertanto le risultanze degli accertamenti debbono ritenersi di dubbia attendibilità.
Alla luce di quanto sopra s'impone l'accoglimento dell'opposizione, salvo che per l'unica ordinanza ingiunzione precedentemente menzionata.
Le spese sono ripartite seguendo la prevalente soccombenza di parte resistente, con compensazione delle stesse nella misura di 1/8 e condanna della opposta al pagamento delle spese nella misura di 7/8.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione con riferimento alle ordinanze ingiunzione n 107, 155, 156,157,
158, 159 e 163 meglio identificate in atti per l'effetto annullandole.
Rigetta l'opposizione avverso la ingiunzione n 116 meglio individuata in atti.
Compensa per 1/8 le spese del giudizio condannando la al pagamento in favore di CP_2
Part di 7/8 delle spese del giudizio, spese che liquida complessivamente per l'intero in euro
7.052,00 per compensi oltre accessori e 759,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Il Giudice
Dott.ssa AN Villani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 17/10/2025, promossa da:
( ) con sede legale in Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 di Parte_1 P.IVA_1
Pescara, in persona del legale Rappresentante Ing. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Sebastiana Parlavecchio del Foro di Cassino (C.F. ), C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Cassino, alla Via G. Marconi n. 83 ( fax 0776 313646 PEC ) Email_1
OPPONENTE
contro
Controparte_2 Controparte_3
[...]
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ad ordinanze ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 13 Proponeva la opposizione alle seguenti ordinanze ingiunzione Controparte_2
1) n DPC017/107 del 12.6.2023 (doc.1) emessa da , Controparte_2 [...]
Controparte_4 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 07 PE in data
[...]
5.03.2020 (doc.2) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune San Giovanni Teatino sito in loc. Fonte Chiaro da
Capo. Importo della sanzione € 3.000,00.
L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato per il parametro -Azoto Ammoniacale il superamento del limite espressamente imposto dalla determina della di autorizzazione allo scarico n. Controparte_2
DPC024/291 del 20/07/2017 e rettifica DPC024/393 del 19/19/2017”.
2) n 017/116 del 12.6.2023 (doc.3) emessa da , Controparte_2 [...]
Controparte_6 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale del Comando Carabinieri
[...]
n. 09 del 9.11.2021 (doc.4) inerente alla violazione dell'art. 124, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune di Atri (TE) sito località Villa Ferretti.
Importo della sanzione € 6.000,00 riguardante la violazione dell'art. 124, co. 1, sanzionata ai sensi dell'art.133 co. 2 dello stesso decreto poiché, in base a quanto riportato nel verbale di accertamento e contestazione “…. il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 10:25….omissis…. nel corso del controllo effettuato sullo scarico delle acque reflue urbane e domestiche provenienti dalla Fossa Imhoff suddetta fossa a decantazione naturale) e contestuale campionamento eseguito nel pozzetto di campionamento in uscita, posto a valle della stessa, alla presenza del Sig. (Dipendente , era riscontrato Parte_2 Pt_1 che la fossa Imhoff in parola effettuava lo scarico di acque reflue urbane di tipo domestico in un fosso senza nome confluente nel Fosso del Gallo (corpo ricettore idrico finale:
Torrente Piomba), in assenza di provvedimento di autorizzazione allo scarico della CP_2
... omissis.... Per quanto attiene le risultanze delle analisi di laboratorio effettuate
[...] dal Distretto Provinciale A.R.T.A. di Teramo, pervenute quest'ultime a mezzo PEC alla
Stazione scrivente in data 09.12.2021, le stesse hanno evidenziato che il "campione pagina 2 di 13 sottoposto a prova è conforme ai limiti stabiliti dalla Tab.C 1colonna, Allegato unico alla L
R. 31/2010, come da Rapporto di Prova n° TE/012359/21 dell' . Il Controparte_7 presente verbale amministrativo viene redatto successivamente al controllo, poiché si sono resi necessari ulteriori accertamenti in merito...”
3) n. DPC017/155 del 21.6.2023 (doc.5) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale n. 14 PE del 7.07.2020
[...]
(doc.6) elevato dall'ARTA inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune di Scafa (PE) sito in località
Capoluogo/strada per Alanno. Importo maggiorato della sanzione 20.400,00 €. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti delle Tab. 1 e 3 dell'Allegato ,5 parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri COD, Azoto ammoniacale Tensioattivi totali. Il rispetto di tali limiti è stato espressamente imposto dalla determina della Provincia di Pescara di autorizzazione allo scarico n. 55 del 27/01/2016…”.
4 ) n. DPC017/156 del 21.6.2023 (doc.7) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 28 P in data
[...]
6.11.2020 (doc.8) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune da Casauria sito in loc. Francoli. Importo CP_8 maggiorato della sanzione € 13.500,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti delle Tab. 1 e 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri BOD5,
COD e Solidi sospesi totali”.
5) n. DPC017/157 del 21.6.2023 (doc.9) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 3 PE in data
[...]
05.03.2020 (doc.10) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 pagina 3 di 13 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune Manoppello sito in loc. Piana della
Stazza. Importo maggiorato della sanzione € 4.800,00; L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato il superamento dei limiti della
Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro Azoto Nitrico
6 ) n. DPC017/158 del 21.6.2023 (doc.11) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 9 PE in data
[...]
28.01.2020 (doc.12) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune San Giovanni Pianella sito in loc.
Fontanoli. Importo maggiorato della sanzione € 5.850,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co.
1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti della Tab. 1 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro COD”
7) n. DPC017/159 del 21.6.2023 (doc.13) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di erbale dell' in data
[...] CP_9
21.01.2020 (doc.14) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata sull'impianto di depurazione nel Comune Penne sito in loc. Planoianni. Importo maggiorato della sanzione € 8.100,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “è stato riscontrato il superamento dei limiti della Tab. 3 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per i parametri: BOD5 e COD”
8) n. DPC017/163 del 21.6.2023 (doc.15) emessa da , Controparte_2 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_5
notificata via PEC in pari data, a seguito di verbale dell'ARTA 12 PE in data
[...]
7.07.2020 (doc.16) inerente alla violazione dell'art. 101, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 rilevata pagina 4 di 13 sull'impianto di depurazione nel Comune Loreto Aprutino sito in loc. Centro storico.
Importo maggiorato della sanzione € 3.900,00. L'ordinanza riguarda la violazione dell'art. 101, co.1, del D.Lgs 152/2006 e smi, con applicazione dell'art. 133, co. 1, poiché, in base a quanto riportato nell'ordinanza “sono stati superati i limiti della Tab. 1 dell'Allegato 5, parte III, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi in acque superficiali) per il parametro COD”.
Le ordinanze, dell'importo complessivo di € 65.550,00 sono state impugnate per i seguenti motivi.
In riferimento alle ordinanze 155 e 163 viene rilevato che il verbale di accertamento è stato notificato oltre i 90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/81
Con riguardo alla ordinanza n. DPC017/116 del 12.6.2023 viene osservato che il verbale di accertamento dei Carabinieri (doc.4) non indica l quale obbligato in solido come Pt_1 prevede l'art. 6 della L.689/81 (come in tutti gli altri verbali di accertamento), ma l'Ing.
Livello Dirigente di il verbale deve ritenersi nullo perché non viene Pt_1 correttamente individuato l'obbligato in solido. Inoltre il verbale di accertamento sia al trasgressore che all'obbligato in solido, come detto erroneamente indicato nel verbale, non
è stato notificato alle PEC personali, pur essendo i medesimi liberi professionisti, entrambi ingegneri muniti di PEC, ma alla PEC dell' assente nel verbale di accertamento. Pt_1
Pertanto l'obbligazione di pagare è da ritenersi estinta ai sensi dell'art. 141 co.6 dalla
L.689/81 visto che il verbale di accertamento va notificato entro 90 giorni ai sensi dell'art.14 co.2 della L.689/81 sia al trasgressore che all'obbligato in solido
Con riguardo alle 7 ulteriori ordinanze impugnate, n.DPC17/107 del 12.06.2023,
DPC17/155 del 21.6.2023, DPC17/156 del 21.6.2023, DPC17/157 del 21.06.2023,
DPC17/158 del 21.06.2023, DPC17/159 del 21.06.2023, DPC17/163 del 21.06.2023, si rileva che anziché un campionamento su un arco di 24 ore per i parametri della Tabella 1, e su un arco di 3 ore per i parametri di cui alla Tabella 3, come prevede ordinariamente l'All.5 parte III del dlgs 152/2006, l'ARTA ha svolto, in violazione di tali disposizioni, solo un campionamento istantaneo, nonostante le chiare previsioni del suddetto allegato, confermate nei Metodi analitici per le acque Volume Primo Sezione 1000 - Capitolo 1030 pagina 5 di 13 metodi di campionamento APATCNR IRSA (doc.17). In tale Capitolo a pag. 79 si legge “Il
D.Lgs. 152/99 richiede il prelievo di campioni medi per il controllo dei limiti per le acque reflue urbane (campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore) e per le acque reflue industriali (campioni medi prelevati nell'arco di tre ore); le metodiche APAT sono tuttora valide come da punto 4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI dell'All. 5 Parte
III dlsg 152/06. Nel citato All. 5 parte terza si può agevolmente leggere che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale (N.d.r. Tabella C LR31/2010) vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.” ….e ancora con riguardo alla Tabella 3 che “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, CON MOTIVAZIONE ESPRESSA NEL VERBALE DI
CAMPIONAMENTO, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).” L'RT non ha ottemperato a tali obblighi: essa ha svolto arbitrariamente solo campionamenti istantanei nonostante tutti gli impianti dispongono di Part autocampionatore fisso come da autorizzazione allo scarico e l' disponga di autocampionatore portatile. Nonostante tali circostanze note, l'RT ha ritenuto di effettuare solo prelievi istantanei, anziché considerare i campioni medi ponderati, come prescrive l'Allegato 5, parte terza del D.Lgs 152/2006, per il controllo della conformità dei limiti indicati nella Tabella 1 (24 ore) e nella Tabella 3 (3 ore) dell'Allegato 5. Sul punto si rileva che l'RT motiva sempre il mancato rispetto dell'obbligo del campionamento temporizzato sulla base di una mera dicitura standard (prestampato), una sorta di clausola di stile, mentre come da consolidata giurisprudenza l'organo che effettua il controllo deve motivare specificamente nel verbale di prelievo il perché deroga alle previsioni di legge. L'RT, infatti, scrive sempre nei verbali di prelievo (doc.2,6,8,10,12,14,16) la stessa frase “Ai sensi di quanto disposto dall'all.5 par.
1.2.2. del Dlgs 152/06 si ritiene che, in considerazione pagina 6 di 13 delle condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativi nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”, facendo quindi ricorso a mere clausole di stile.
Infine l'opponente ampiamente argomentava sulla sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e disapplicazione dei DPC263/2019 E DPC017/2020.
La controparte si opponeva alle avverse argomentazioni anche svolgendo eccezioni preliminari.
Infatti, eccepiva il difetto di competenza per territorio del tribunale adito in relazione alle ordinanze DPC017/107 e DPC017/116. Il Tribunale Ordinario di Pescara sarebbe privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dall'attore in riferimento a dette ordinanze, posto che il D. Lgs. n. 150/2011, all'art. 6 (opposizione ad ordinanza ingiunzione), co. 1, dispone che: “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo” e, al successivo co. 2, prevede che: “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Inoltre sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimatio ad causam di in Pt_1 relazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 017/116 del 12.06.2023 L'organo accertatore, infatti, ha elevato il Verbale d'infrazione n. 09/2021 del 09.12.2021 nei CP_1 confronti dell'ing. trasgressore nella sua spiegata qualità di Parte_3
Responsabile Settore Depurazione della Società e dell'ing. Livello Pt_1 CP_11 persona obbligata in solido con l'autore della violazione nella sua spiegata qualità di
Direttore Tecnico e Vicedirettore della Società . Sia il verbale di infrazione Pt_1 elevato dall'organo accertatore, sia il susseguente provvedimento di ingiunzione di pagamento emesso dall'Autorità competente hanno come destinatari l'ing. Controparte_12
, quale trasgressore, e l'ing. , quale obbligato in solido, e non la
[...] CP_13
Società opponente! Il ricorso avverso provvedimento di ingiunzione - ex art. 22 Legge n.
689/1981, come regolato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 - va necessariamente proposto pagina 7 di 13 dal soggetto individuato nel medesimo verbale d'infrazione (nel ruolo di trasgressore o di obbligato in solido), al quale è legittimamente destinato il relativo provvedimento di ingiunzione emesso dall'Autorità competente. Ne consegue che, nel caso de quo, emerge in maniera inequivocabile la discrasia esistente tra le persone legittimate ex lege a proporre ricorso (individuati esclusivamente nell'ing. e nell'ing. Controparte_12 CP_13
) e l'altra persona giuridica non legittimata ex lege che, invece, ha proposto il
[...] ricorso, ovvero la la quale, pertanto, manca della c.d. legitimatio ad CP_14 causam. Ed infatti, la legitimatio ad causam si sostanzia nella titolarità del potere potestativo di promuovere un giudizio finalizzato all'ottenimento di una pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria e rientra nelle condizioni dell'azione (interesse ad agire), ovvero dei requisiti imprescindibili che devono sussistere affinché un'azione giudiziale sia appunto proposta ed esaminata nel merito
L'opposta argomentava anche in relazione all' infondatezza della tesi attorea circa la presunta estinzione dell'obbligazione per intempestività delle notifiche delle ordinanze ingiunzione n. DPC017/155 e n. DPC017/163 entrambe emesse in data 21.06.2023. Ciò sul rilievo che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, secondo la giurisprudenza, il termine per la notifica del verbale d'infrazione decorre solo dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti gli elementi di prova necessari per la contestazione dell'illecito.
In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/155 del 21.06.2023, il rapporto di prova n. PE/000080/20 è emesso in data 27.06.2020 dall'RT di Pescara e, solo dopo tale data viene inviato all'organo accertatore che è l'RT di Chieti. Pertanto, la fase accertativa si svolge posteriormente al 27.06.2020 e si conclude con l'elevazione in data 07.07.2020 del Verbale d'infrazione n. 14. Dunque prima del 27.06.2020 l'organo accertatore non ha alcun elemento per sapere della esistenza o meno dell'infrazione. Ne consegue che la notifica del precitato verbale d'infrazione n. 14 del 07.07.2020, avvenuta in data
07.07.2020, è pienamente rispettosa del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della
Legge. n. 689/1981, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr All.
3a).
pagina 8 di 13 In riferimento all'ordinanza ingiunzione n. DPC017/163 del 21.06.2023, il rapporto di prova n. PE/015029/19 è emesso in data 28.06.2020 dall'RT di Pescara e, solo dopo tale data viene inviato all'organo accertatore che è l'RT di Chieti. Pertanto, la fase accertativa si svolge posteriormente al 28.06.2020 e si conclude con l'elevazione in data 07.07.2020 del Verbale d'infrazione n. 12. Dunque, prima del 28.06.2020 l'organo accertatore non ha alcun elemento per sapere della esistenza o meno dell'infrazione. Ne consegue che la notifica del precitato Verbale d'infrazione n. 12 del 07.07.2020, avvenuta in data
07.07.2020, è pienamente rispettosa del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 della
Legge. n. 689/1981, come risulta per tabulas dalla documentazione versata in atti (cfr All.
8a).
Quanto alla dedotta inattendibilità delle analisi RT a causa delle modalità di campionamento in violazione dell'All. 5 parte III D. Lgs. 152/2006, si contesta in toto detto assunto argomentando quanto di seguito indicato.
1) Nel Verbale di prelievo acqua di scarico n. 2 CH del 29.01.2020 (relativo all'ordinanza n. DPC017/107 del 12.06.2023) è evidenziato alla voce Nota: Portata misurata al momento del prelievo in uscita dall'impianto risulta specificato “misuratore non installato”. Pertanto, in assenza di autocampionatore (dispositivo necessario al controllo medio/temporizzato sulle 3/24 ore), si rileva che l'unico campionamento possibile è quello istantaneo. In tutti gli altri verbali di prelievo relativi a tutte le altre ordinanze, l'RT ha chiaramente specificato che “Ai sensi di quanto disposto dall'all. 5 par.
1.2.2 del D.Lgs. 152/06 si ritiene che, in considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, delle infrastrutture, della situazione riscontrata all'atto del sopralluogo e del tipo di accertamento richiesto, il campionamento istantaneo sia da considerarsi rappresentativo nonché il più adatto a rappresentare lo scarico in questione”. Inoltre, in ogni Verbale prelievo relativo a tutte le altre ordinanze, risulta barrata, alla voce tipologia scarico, solo la casella relativa alla tipologia di scarico “urbano” e non le altre caselle presenti, relative ad altre tipologie di scarico, quale quello “domestico” - “industriale” - “altro”.
2) Da verifiche d'ufficio effettuate presso il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della
Regione Abruzzo - DPC024 Ufficio Autorizzazioni Scarichi, è emerso che tutti gli impianti di depurazione de quibus scaricano acque reflue urbane, come definite dall'art. 74, co. 1, pagina 9 di 13 lett. i), D. Lgs. n. 152/2006: “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”. L'Allegato 5, alla Parte Terza, punto 1.2.2, del D. Lgs. n. 152/2006, concernente le modalità di campionamento per le acque reflue industriali, dispone che: “Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.)”. Si osserva, a tal proposito, che gli scarichi de quibus non riguardano esclusivamente acque reflue industriali, ma acque reflue urbane (acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato). Tale circostanza è confermata anche da tutti i verbali di prelievo acqua di scarico, ove risulta barrata, alla voce tipologia scarico, la casella relativa alla tipologia di scarico “urbano” (ogni verbale di prelievo acque di scarico alla voce tipologia scarico contiene diverse caselle indicanti il tipo di scarico: “domestico” -
“urbano” - “industriale” - “altro”). Inoltre, non è tassativamente stabilito che si effettui un campionamento “medio” nell'arco di tre ore. Se dal dettato normativo emerge con chiarezza il favore del legislatore per il campionamento medio prelevato nell'arco di tre ore, è altrettanto evidente come tale previsione non sia tassativa, ma stabilita “di norma”, ossia da seguire “in genere, per abitudine, per consuetudine” e, pertanto, da tenere in considerazione secondo un'applicazione non rigida della norma, seguendo i principi di ragionevolezza e rispetto del fine, tipici della discrezionalità amministrativa. Infatti il compito dell'autorità preposta al controllo è quello “di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico” e, proprio per perseguire tale finalità, il legislatore ha previsto che detta autorità abbia la più ampia libertà di scelta nella tipologia di campionamento da pagina 10 di 13 effettuare. Infatti, il punto 1.2.2 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del precitato Decreto, conferisce all'autorità preposta al controllo il potere di derogare al campionamento medio attribuendole la più ampia discrezionalità nella scelta della modalità di campionamento, inclusa la modalità di campionamento istantaneo.
3) Inoltre, deve rilevarsi che in maniera assolutamente costante la giurisprudenza reputa che la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico;
le regole sul campionamento non devono considerarsi modificate alla luce della nuova normativa benché il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento;
in ogni caso, l'omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi” (Cass. n. 11479 del 2006;
Cass. Pen. n. 14425 del 2004; Cass. Pen. n. 32996 del 2003; Cass. Pen. n. 41487 del 2002;
Cass. Pen. n. 1773 del 2000).
Infine controbatteva anche in relazione alla dedotta ingiustizia e sproporzione delle sanzioni applicate, sulla nullità e necessaria disapplicazione delle DPC263/2019 e
DPC017/2020, ed erronea applicazione delle sanzioni.
In sede di decisione va preliminarmente rilevato che l'ordinanza 017/116 del 12.06.2023 Part così come eccepito dall' diversamente dalle altre, non scaturisce da contestazione Part rivolta direttamente nei confronti dell' per cui occorre convenire sul difetto di legittimazione dell'opponente. Questo profilo appare assorbente anche rispetto a quello del difetto di competenza sollevato dall'opposta.
Nel caso dell'ordinanza sub n DPC017/107 per la quale anche è stata sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale, sebbene lo sversamento sia avvenuto nel comune di San
Giovanni Teatino, in ogni caso è riferibile a Pescara il luogo di svolgimento delle analisi e quindi di accertamento sicchè si reputa superabile l'eccezione stessa.
pagina 11 di 13 Passando al punto cruciale che investe le modalità di esecuzione delle analisi occorre rilevare quanto segue..
Risulta dirimente osservare che da una parte la giurisprudenza ha ritenuto ( Cass. pen Sez
III n. 45434 del 30 novembre 2022) che le modalità di accertamento delle infrazioni in materia di scarico di acque reflue non necessariamente incidono sulla legittimità dell'accertamento della violazione effettuata tramite campionamento istantaneo. In particolare, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell'allegato 5 alla Parte II^ del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (campione medio prelevato nell'arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall'organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione e tali esigenze possono derivare dalle caratteristiche del ciclo produttivo, dal tipo di scarico - continuo, discontinuo, istantaneo - dal tipo di accertamento, ecc.
D'altra parte, il principio enunciato inerisce essenzialmente il caso di scarico ritenuto configurabile anche nel caso di mera canalizzazione, pur solo periodica o discontinua o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazione o altro sistema stabile di canalizzazione, essendo sufficiente ai fini dello scarico accertare che attraverso una collettazione stabile si effettui o sia stato effettuato lo sversamento dei reflui nei termini di cui alla fattispecie penale di riferimento.
Ed allora il campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non sia stato possibile prelevare secondo il criterio ordinario.
Pur tenuto conto di questo orientamento, nei casi alla nostra attenzione non si ravvisano motivi oggettivamente giustificativi dell'utilizzo di metodica diversa da quella generale prescritta, non vertendosi in particolare di collettazione di carattere occasionale. Del resto la motivazione espressa nel verbale di campionamento, non rende conto in termini concreti pagina 12 di 13 della adeguatezza del campionamento diverso da quello svolto su tempi diversi, in ragione di particolari esigenze quali, ad esempio, quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento
(accertamento di emergenza, ecc.).
Pertanto le risultanze degli accertamenti debbono ritenersi di dubbia attendibilità.
Alla luce di quanto sopra s'impone l'accoglimento dell'opposizione, salvo che per l'unica ordinanza ingiunzione precedentemente menzionata.
Le spese sono ripartite seguendo la prevalente soccombenza di parte resistente, con compensazione delle stesse nella misura di 1/8 e condanna della opposta al pagamento delle spese nella misura di 7/8.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione con riferimento alle ordinanze ingiunzione n 107, 155, 156,157,
158, 159 e 163 meglio identificate in atti per l'effetto annullandole.
Rigetta l'opposizione avverso la ingiunzione n 116 meglio individuata in atti.
Compensa per 1/8 le spese del giudizio condannando la al pagamento in favore di CP_2
Part di 7/8 delle spese del giudizio, spese che liquida complessivamente per l'intero in euro
7.052,00 per compensi oltre accessori e 759,00 per esborsi.
Motivazione in 60 giorni.
Il Giudice
Dott.ssa AN Villani
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