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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 26110 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
, C.F. , elett.te dom.ta in Napoli, alla Via Controparte_1 C.F._1
Loggia dei Pisani, 13, presso lo studio dell'Avv. Sergio D'Amico, (C.F.
, che la rappresenta e difende come da mandato in atti, il quale dichiara C.F._2 di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: ; Email_1
-
APPELLANTE-
CONTRO
, c.f. , in persona del l.r.p.t. elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
-APPELLATA
CONTUMACE-
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., elettivamente dom.to per la carica in Controparte_3
Napoli
alla Piazza Municipio, 1
-APPELLATO
CONTUMACE-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22571/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli, Dott.ssa Olga Rossella Barone, pubblicata in data 03/05/2023, all'esito del giudizio
R.G. 90733/2019.
Conclusioni per l'appellante:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del proposto appello ed in riforma parziale della
gravata sentenza, nella parte fatta oggetto di impugnazione, riconoscere e liquidare in favore di
, le spese del I° grado di giudizio, nella misura di cui alle tariffe Controparte_1 forensi, o in quella
maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
condannare, quindi, il e Controparte_3 l'
[...]
, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_2 sig.ra
dell'importo riconosciuto, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, Controparte_1 con attribuzione all'Avvocato anticipatario;
c) con vittoria di spese del 1° e 2° grado di giudizio, oltre oneri come per Legge, con attribuzione all'Avv. Sergio D'Amico anticipatario....”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 20/12/2019 la sig.ra proponeva opposizione, Controparte_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 615 c.p.c. e 22 l. 689/81, innanzi al Giudice di Pace di Napoli
e nei confronti di e del avverso la Controparte_4 Controparte_3 cartella di pagamento n. 06820190085519042000, relativa al verbale di accertamento n.
ZT15141808 per violazione di norme del C.d.s. notificato il 03/04/2015 per complessivi
310,37 euro, al fine di sentir accertare e dichiarare l'estinzione del credito vantato dalla P.A., per avvenuta compensazione con crediti pregressi vantati dalla ricorrente derivanti da spese processuali liquidate in sentenza.
La causa, iscritta al n. R.G.A.C. 90733/2019, veniva assegnata alla cognizione del Giudice di
Pace dott.ssa Olga Rossella Barone, della V sezione civile.
Si costitutiva il il quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi Controparte_3 l'inammissibilità della domanda in quanto introdotta con ricorso e non con citazione;
nel merito, ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Benché ritualmente citata, l' restava contumace. Controparte_4
Il Giudice di Pace, ricorrendone i presupposti, mutava il rito e con la sentenza oggi gravata, accoglieva l'opposizione , in quanto, sulla base della documentazione offerta dall'istante e considerati sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1241 c.c., visto anche il maggior credito vantato dall'opponente, dichiarava la compensazione dei crediti tra le parti;
dunque, annullava
2 la cartella impugnata e compensava integralmente le spese di lite, così motivando: “…tenuto conto della controvertibilità della questione trattata e della necessità di disporre il mutamento di rito ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite…”.
Con atto di citazione in appello notificato in data 04.12.2023, la sig.ra Controparte_1 impugnava la suddetta sentenza, rilevando, in ragione del totale accoglimento della domanda, l'errata statuizione sulla compensazione delle spese di lite, in cui il Giudice di pace di Napoli sarebbe incorso.
Richiamando gli articoli 91 e 92, 2° comma cpc, l'appellante evidenziava che può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, in cui il giudice di prime cure aveva accolto in toto la domanda proposta dalla contribuente e non aveva giustificato adeguatamente la decisione, oggetto di gravame. Ad avviso dell'appellante le ragioni, fornite in sentenza, non rientrerebbero tra le circostanze previste dalla legge a giustificazione della compensazione delle spese di giudizio e, pertanto, i resistenti avrebbero dovuto essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di I grado.
La causa veniva assegnata alla cognizione del Giudice dott.ssa Laura Martano, della XIV sez. civile, la quale rinviava la prima udienza di comparizione fissata in citazione al 12/11/2024.
All'udienza del 12/11/2024, il Giudice rinviava al 01.04.2025, onerando l'appellante di documentare l'avvenuta notifica dell'atto di appello nei confronti del Controparte_3
Il e l' , nonostante la rituale notifica Controparte_3 Controparte_2 dell'appello, non si costituivano in giudizio.
Con decreto presidenziale n. 37/2025 del 12/03/2025, la causa veniva assegnata alla Dott.ssa Maria Balletti, la quale, all'udienza del 01/04/2025, rilevato che nessuna delle parti costituite aveva depositato note scritte, rinviava la causa ex art. 309 c.p.c all'udienza del 16/04/2025.
All'udienza del 16/04/2025, il procuratore dell'appellante si riportava alle proprie difese e chiedeva decidersi la causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. Il Giudice assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e dell' Controparte_3 [...]
i quali, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
§ 2. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la gravata sentenza per avere il Giudice di Pace erroneamente ed immotivatamente disposto la compensazione delle spese, pur risultando la parte ricorrente vittoriosa.
La doglianza non è condivisibile.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014,
n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice
3 possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Orbene, alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 cpc, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass.
13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n.
21083).
Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
§3. Ciò posto, ritiene questo Giudice che tale situazione ricorra proprio nella fattispecie de qua, avendo, il Giudice di Pace indicato le ragioni che integrano i gravi ed eccezionali motivi atti a consentire la compensazione delle spese.
Segnatamente il giudice di prime cure al fine di giustificare la compensazione delle spese, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante ha fornito una sintetica, ma sufficiente motivazione, facendo riferimento: “alla controvertibilità della questione trattata”.
Si rileva invero, che solo nelle more del giudizio di prime cure è intervenuto il D.L.
50/2022, c.d. decreto Aiuti, che ha sgombrato il campo da ogni perplessità circa la compensazione dei crediti esattoriali con i crediti nascenti da prestazioni professionali.
Infatti il suddetto decreto ha inserito espressamente nella norma a carattere generale di cui all'art.28 quater del DPR 602/73, che fino ad allora citava le sole imprese, il riferimento alle prestazioni professionali. A seguito di tale riforma anche i professionisti possono compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati per servizi prestati nei confronti della Pubblica Amministrazione, senza che ogni anno sia necessario aspettare l'approvazione di un apposito decreto. Trattasi di profilo che – anche nel quadro del potere del giudice di secondo grado di integrazione della motivazione (conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello) – giustifica pienamente la statuizione di compensazione. Per tutto quanto detto, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Stante la contumacia degli appellati alcuna pronunzia va emessa circa le spese del grado.
4 Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia di e del in persona del Sindaco p.t., che si Controparte_4 Controparte_3 dichiara:
1. rigetta l'appello;
2. nulla per le spese del giudizio di appello;
3. dichiara ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (come introdotto dalla L. n. 228/2012) la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Napoli, lì 17 aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria Balletti
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