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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Le Parte_1 C.F._1
Coche;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Angiolillo CP_1 C.F._2
e DO UL;
CONVENUTO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in CP_1
Spezzano della Sila (CS) in data 12.8.00, dal quale sono nati i figli (6.4.01) e (14.8.07), Per_1 Per_2
ed adottarsi le statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
pagina 1 di 4 Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data 19.9.19, si sono consensualmente separati come da verbale omologato dal medesimo Tribunale con decreto del
12.11.19.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Trattandosi di matrimonio concordatario, segue pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Riguardo alle questioni accessorie, deve essere innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito del divorzio, formulata dalla ricorrente.
Una tale pronuncia non è infatti contemplata in sede di divorzio, non essendovi nella L. 898/70 previsione analoga a quella dell'art. 151, comma 2, in tema di separazione.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente è infondata.
Secondo i noti principi enunciati da Cass., Sez. Un. 18287/18, tale assegno ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa.
Nella specie, sulla scorta delle deduzioni tempestivamente svolte dalla ricorrente (tardive profilandosi quelle contenute nella memoria depositata il 20.11.25, destinata alle “sole indicazioni di prova contraria” ai sensi dell'art. 473-bis, comma 3, c.p.c.), l'assegno è richiesto unicamente in funzione perequativo- compensativa, assumendo l'istante di non avere mai lavorato durante la convivenza coniugale per volontà del marito, il quale, vivendo fuori regione, le ha “delegato ogni onere relativo ai figli”.
Deve allora osservarsi, in linea con condivisibile giurisprudenza, che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass. 29920/22).
Si è tra l'altro affermato nella pronuncia appena richiamata che se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale (tra gli ex coniugi), il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile pagina 2 di 4 a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia.
L'applicazione dell'esposto principio conduce al rigetto della domanda in esame, non avendo la ricorrente nemmeno indicato le verosimili e concrete prospettive lavorative, e correlate potenzialità reddituali, frustrate per effetto della sua dedizione all'attività domestica.
Deve essere parimenti disattesa la richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio , non solo Per_1
perchè trattasi di soggetto autosufficiente da un punto di vista economico (dal prospetto paga prodotto dalla ricorrente risulta che percepisce uno stipendio di oltre 1.400,00 euro mensili netti), ma, Per_1 prima ancora, per essere l'istante priva di legittimazione al riguardo, in quanto non convivente con lo stesso.
Per costante giurisprudenza, in presenza di figlio maggiorenne che sia privo di indipendenza economica, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per lo stesso compete "iure proprio" anche al genitore, purchè con lui convivente (cfr., tra le altre, Cass. 28906/22).
Quanto alla figlia , la quale ha raggiunto la maggiore età nel mese di agosto del corrente anno, non Per_2
deve assumersi alcuna statuizione in termini di affido e collocamento, residuando unicamente il profilo del mantenimento, in ordine al quale, in accoglimento delle conclusioni, sul punto conformi, delle parti, deve porsi a carico del convenuto un contributo di € 400,00 mensili.
Detto contributo periodico dovrà essere versato alla ricorrente, non potendosi accogliere la richiesta del convenuto di versamento diretto alla figlia, in difetto di domanda della stessa (cfr., tra le altre, Cass.
34100/21).
Il dovrà inoltre contribuire alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di nella CP_1 Per_2
misura del 50%
La richiesta della ricorrente di assegnazione della casa familiare in Acri deve essere rigettata.
Per costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Tale specifica finalità dell'istituto comporta che l'assegnazione non possa essere pronunciata in favore del coniuge affidatario o convivente con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ove in concreto, al momento della domanda, l'immobile non si configuri più come casa familiare, per essersi per qualsiasi ragione quell'habitat domestico già disciolto. (cfr., tra le altre, Cass. 3030/06, 9371/12, 10453/22).
pagina 3 di 4 Nella specie, è la stessa ricorrente ad affermare di essersi trasferita, unitamente alla figlia , in Per_2
Rende nella casa di proprietà dell'altro figlio, nella quale vive da cinque anni (cfr. verbale di udienza del
2.12.25).
L'abitazione di Acri, dalla quale si è sradicata da considerevole periodo di tempo, non costituisce Per_2
più, dunque, casa familiare nell'accezione di cui sopra, sicchè non ricorrono i presupposti che possano giustificarne l'assegnazione alla ricorrente.
Da ultimo, facendo seguito al rilievo ufficioso formulato all'udienza del 2.12.25, va dichiarata l'inammissibilità della domanda, formulata dalla ricorrente, di divisione, in parti uguali, dei “buoni”.
Trattasi infatti di domanda soggetta al rito ordinario e perciò non cumulabile con quella di divorzio, soggetta invece al rito ex artt. 473-bis e segg. c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di connessione qualificata in presenza delle quali soltanto è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la concentrazione in un unico processo di domande soggette a riti diversi.
Le spese processuali, compensate per ½ in considerazione della condivisione della domanda principale e delle determinazioni riguardo al mantenimento della figlia , seguono la prevalente soccombenza Per_2
della ricorrente per la residua metà e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la Per_2
somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta le domande di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio e di Per_1
assegnazione della casa familiare;
- dichiara inammissibili le domande di addebito del divorzio e di divisione dei buoni;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la ricorrente a rifondere al convenuto la residua metà, che liquida in € 2.118,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del
2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Le Parte_1 C.F._1
Coche;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Angiolillo CP_1 C.F._2
e DO UL;
CONVENUTO
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in CP_1
Spezzano della Sila (CS) in data 12.8.00, dal quale sono nati i figli (6.4.01) e (14.8.07), Per_1 Per_2
ed adottarsi le statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
pagina 1 di 4 Risulta dagli atti che i coniugi, comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza in data 19.9.19, si sono consensualmente separati come da verbale omologato dal medesimo Tribunale con decreto del
12.11.19.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Trattandosi di matrimonio concordatario, segue pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Riguardo alle questioni accessorie, deve essere innanzitutto dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito del divorzio, formulata dalla ricorrente.
Una tale pronuncia non è infatti contemplata in sede di divorzio, non essendovi nella L. 898/70 previsione analoga a quella dell'art. 151, comma 2, in tema di separazione.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente è infondata.
Secondo i noti principi enunciati da Cass., Sez. Un. 18287/18, tale assegno ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa.
Nella specie, sulla scorta delle deduzioni tempestivamente svolte dalla ricorrente (tardive profilandosi quelle contenute nella memoria depositata il 20.11.25, destinata alle “sole indicazioni di prova contraria” ai sensi dell'art. 473-bis, comma 3, c.p.c.), l'assegno è richiesto unicamente in funzione perequativo- compensativa, assumendo l'istante di non avere mai lavorato durante la convivenza coniugale per volontà del marito, il quale, vivendo fuori regione, le ha “delegato ogni onere relativo ai figli”.
Deve allora osservarsi, in linea con condivisibile giurisprudenza, che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente (Cass. 29920/22).
Si è tra l'altro affermato nella pronuncia appena richiamata che se l'attribuzione dell'assegno prescindesse dalla necessità di dimostrare le aspettative professionali sacrificate, in conseguenza della scelta di dedicarsi alle cure domestiche e dei figli, verrebbe meno la ragione della esigenza di riequilibrare il divario reddituale e patrimoniale (tra gli ex coniugi), il quale non potrebbe dirsi causalmente riconducibile pagina 2 di 4 a quella scelta, quanto piuttosto alle pregresse formazioni professionali individuali, quale risultato delle diverse storie di ciascun componente della coppia.
L'applicazione dell'esposto principio conduce al rigetto della domanda in esame, non avendo la ricorrente nemmeno indicato le verosimili e concrete prospettive lavorative, e correlate potenzialità reddituali, frustrate per effetto della sua dedizione all'attività domestica.
Deve essere parimenti disattesa la richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio , non solo Per_1
perchè trattasi di soggetto autosufficiente da un punto di vista economico (dal prospetto paga prodotto dalla ricorrente risulta che percepisce uno stipendio di oltre 1.400,00 euro mensili netti), ma, Per_1 prima ancora, per essere l'istante priva di legittimazione al riguardo, in quanto non convivente con lo stesso.
Per costante giurisprudenza, in presenza di figlio maggiorenne che sia privo di indipendenza economica, la legittimazione a chiedere l'assegno di mantenimento per lo stesso compete "iure proprio" anche al genitore, purchè con lui convivente (cfr., tra le altre, Cass. 28906/22).
Quanto alla figlia , la quale ha raggiunto la maggiore età nel mese di agosto del corrente anno, non Per_2
deve assumersi alcuna statuizione in termini di affido e collocamento, residuando unicamente il profilo del mantenimento, in ordine al quale, in accoglimento delle conclusioni, sul punto conformi, delle parti, deve porsi a carico del convenuto un contributo di € 400,00 mensili.
Detto contributo periodico dovrà essere versato alla ricorrente, non potendosi accogliere la richiesta del convenuto di versamento diretto alla figlia, in difetto di domanda della stessa (cfr., tra le altre, Cass.
34100/21).
Il dovrà inoltre contribuire alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse di nella CP_1 Per_2
misura del 50%
La richiesta della ricorrente di assegnazione della casa familiare in Acri deve essere rigettata.
Per costante giurisprudenza, l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di garantire l'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, al fine di evitare loro l'ulteriore trauma di un allontanamento dal luogo ove si svolgeva la loro esistenza e di assicurare una certezza ed una prospettiva di stabilità in un momento di precario equilibrio familiare. Tale specifica finalità dell'istituto comporta che l'assegnazione non possa essere pronunciata in favore del coniuge affidatario o convivente con figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ove in concreto, al momento della domanda, l'immobile non si configuri più come casa familiare, per essersi per qualsiasi ragione quell'habitat domestico già disciolto. (cfr., tra le altre, Cass. 3030/06, 9371/12, 10453/22).
pagina 3 di 4 Nella specie, è la stessa ricorrente ad affermare di essersi trasferita, unitamente alla figlia , in Per_2
Rende nella casa di proprietà dell'altro figlio, nella quale vive da cinque anni (cfr. verbale di udienza del
2.12.25).
L'abitazione di Acri, dalla quale si è sradicata da considerevole periodo di tempo, non costituisce Per_2
più, dunque, casa familiare nell'accezione di cui sopra, sicchè non ricorrono i presupposti che possano giustificarne l'assegnazione alla ricorrente.
Da ultimo, facendo seguito al rilievo ufficioso formulato all'udienza del 2.12.25, va dichiarata l'inammissibilità della domanda, formulata dalla ricorrente, di divisione, in parti uguali, dei “buoni”.
Trattasi infatti di domanda soggetta al rito ordinario e perciò non cumulabile con quella di divorzio, soggetta invece al rito ex artt. 473-bis e segg. c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di connessione qualificata in presenza delle quali soltanto è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la concentrazione in un unico processo di domande soggette a riti diversi.
Le spese processuali, compensate per ½ in considerazione della condivisione della domanda principale e delle determinazioni riguardo al mantenimento della figlia , seguono la prevalente soccombenza Per_2
della ricorrente per la residua metà e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettando ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la Per_2
somma di € 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rigetta le domande di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio e di Per_1
assegnazione della casa familiare;
- dichiara inammissibili le domande di addebito del divorzio e di divisione dei buoni;
- compensa le spese processuali nella misura di ½ e condanna la ricorrente a rifondere al convenuto la residua metà, che liquida in € 2.118,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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