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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NO RO, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1987/2024, promosso da:
• , nata il [...] in Brasile in nome proprio e, Persona_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto della figlia minorenne:
[...]
, nata il [...] in [...] Persona_2
• , nata il [...] in [...] in nome proprio e, nell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni: , Persona_3 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Persona_4
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, nell'esercizio Parte_2 della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni: Persona_5
, nata il [...] in [...] e , nata il [...]
[...] Persona_6 in Brasile,
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, Parte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto del figlio minorenne:
, nato il [...] in [...], Persona_7
• , nato il [...] in [...] Persona_8
• nata il [...] in [...], Controparte_1
• nata il [...] in Brasile in [...] proprio e, anche per conto Parte_4 dei figli minorenni: nato il [...] in [...] e nata Parte_5 Persona_9 il 2/8/2023 in Brasile,
• nato il [...] in Brasile, in [...] proprio e, anche per Parte_6 conto del figlio minorenne nato il [...] in Persona_10
Brasile ,
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, Parte_7 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni,
[...]
, nata il [...] in [...] e Parte_8 Persona_11
, nato il [...] in [...],
[...]
• , nato il [...] in [...], Parte_9
• nata il [...] in [...] Parte_10
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaccaro del Foro di Roma RICORRENTI contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 19/2/2024 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
nato in data [...] a [...], Persona_12 espongono che:
A. emigrato in Brasile e mai naturalizzato, si univa Persona_12 in matrimonio il 20/04/1918 con e dalla loro unione nascevano, in Brasile: Controparte_3
- , il 29/5/1925 Persona_13
- , nata il [...] Persona_14
B. , in data 30/11/1943 si sposava con Persona_13 Controparte_4
, cittadino brasiliano e dalla loro unione nasceva in data 27/02/1948 in Brasile:
[...]
che si sposava in data 21/9/1985 con Persona_15 [...]
e dalla loro unione nascevano: Controparte_5
- il 07/01/1987 che in data 26/5/2017 sposava Persona_16 [...]
e ne acquisiva il cognome ( Persona_17 Parte_10
- il 03/04/1989 che in data 9/3/2012 sposava Persona_1 [...]
e dalla loro unione nasceva la figlia legittima Persona_18 Persona_2
il 24/03/2015 per poi divorziare in data 11/3/2019.
[...]
in data 8/11/1945 si sposava con e dalla loro unione Persona_19 CP_6 nascevano: il 11/4/1946 , il 15/8/1948 Persona_20 Parte_11
2 - , in data 21/5/1966 sposava e dalla loro Persona_20 Controparte_7 unione nascevano: il 25/2/1967, , il Parte_2 Parte_9
23/03/1972 il 10/10/1980; Parte_7
- - procreava e riconosceva le figlie , il Parte_2 Persona_5
01/07/2008 e , il 15/05/2009; Per_6 Persona_5
- - , in data 16/4/2010 sposava da cui divorziava Parte_9 Persona_21 in data 16/5/2016;
- - , in data 16/09/2015 sposava alla Parte_7 Controparte_8 Per_1 loro unione nascevano: , il 1/10/2018 e Parte_8 Persona_11
, il 16/3/2023
[...]
- in data 4/9/1965 sposava Parte_11 Controparte_9
e dalla loro unione nascevano: il 20/03/1966, Controparte_1 Parte_3
, il 15/01/1968 e , il 20/03/1975
[...] Parte_1
- - in data 4/9/1986 sposava e ne acquisiva il cognome Controparte_1 Persona_22
e dalla loro unione nascevano: , il 2/5/1987, e Parte_4 Parte_6
l 22/08/1988,
[...]
- - - in data 8/11/2017, sposava Parte_4 Pt_5 Controparte_10 acquisendone il cognome e dalla loro unione nascevano , il 08/03/2022, e Parte_5
, il 02/08/2023, Persona_9
- - - procreava e riconosceva nato Parte_6 Persona_10 il 17/07/2014 (cfr. all. 40).
- - in data 19/12/1990 sposava Parte_3 Persona_23
e dalla loro unione nascevano: il 6/7/1993 e
[...] Persona_24
, il 12/05/2009. Persona_7
- - in data 15/4/2011 sposava Parte_1 Persona_25 acquisendone cognome e dalla loro unione nascevano , il 27/7/2012, e Persona_3
, il 10/10/2014. in data 14/1/2022, ha divorziato Persona_4 Parte_1 ed è tornata a chiamarsi . Parte_1
D. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_2
19/02/2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
E. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 22.07.2024, si è limitato a prenderne visione.
F. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 27 /11/2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 13/11/2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione
3 processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_26 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è
4 nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.1. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato
5 termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
4. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in Persona_13
Brasile il 29/05/1925 e nata in [...] il [...], da padre cittadino Persona_14 italiano, erano cittadine italiane iure sanguinis e non hanno perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con i cittadini stranieri e , celebrati, Controparte_4 CP_6 rispettivamente nel 1943 e 1945. Ciò, posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: e sono dunque Persona_13 Persona_14 rimaste cittadine italiane nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) hanno trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche a , nato il [...] e , Persona_27 Parte_11 nata il [...] (che a loro volta l'hanno trasmessa ai loro figli e discendenti) ma anche se nati prima del 01/01/1948, e dunque ad nata l'[...], la quale per gli stessi Parte_12 motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa ai propri figli Parte_2
[...
, e (tutti nati dopo il 1948). Parte_9 Parte_7
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_2 del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3
6 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
5. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande proposte da: , , Persona_1 Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_8 Parte_4
, , , che
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9 hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis anche per conto, rispettivamente, di:
[...]
, e , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, , e , Persona_6 Persona_7 Parte_5 Persona_9 [...]
, nata il [...] in [...] e Persona_10 Parte_8 [...]
, meritano accoglimento. Persona_11
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
• , nata il [...] in Brasile Persona_1
• , nata il [...] in [...] Persona_2
• , nata il [...] in [...] Parte_1
• , nata il [...] in [...] Persona_3
• , nato il [...] in [...] Persona_4
• , nato il [...] in [...] Parte_2
• , nata il [...] in [...] Persona_5
• , nata il [...] in [...], Persona_6
• , nato il [...] in [...] Parte_3
• , nato il [...] in [...], Persona_7
• , nato il [...] in [...] Persona_8
• nata il [...] in [...], CP_1 CP_1
• nata il [...] in [...] Parte_4
• nato l'[...] in [...] Parte_5
• nata il [...] in [...], Persona_9
• nato il [...] Parte_6
• nato il [...] in [...], Persona_10
7 • , nato il [...] in [...] Parte_7
• , nata il [...] in [...] Parte_8
• , nato il [...] in [...], Persona_11
• , nato il [...] in [...], Parte_9
• nata il [...] in [...] Parte_10 meglio ge liani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_2 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 22 dicembre 2025
Il giudice
NO RO
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice NO RO, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1987/2024, promosso da:
• , nata il [...] in Brasile in nome proprio e, Persona_1 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto della figlia minorenne:
[...]
, nata il [...] in [...] Persona_2
• , nata il [...] in [...] in nome proprio e, nell'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni: , Persona_3 nata il [...] in [...] e , nato il [...] in [...] Persona_4
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, nell'esercizio Parte_2 della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni: Persona_5
, nata il [...] in [...] e , nata il [...]
[...] Persona_6 in Brasile,
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, Parte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto del figlio minorenne:
, nato il [...] in [...], Persona_7
• , nato il [...] in [...] Persona_8
• nata il [...] in [...], Controparte_1
• nata il [...] in Brasile in [...] proprio e, anche per conto Parte_4 dei figli minorenni: nato il [...] in [...] e nata Parte_5 Persona_9 il 2/8/2023 in Brasile,
• nato il [...] in Brasile, in [...] proprio e, anche per Parte_6 conto del figlio minorenne nato il [...] in Persona_10
Brasile ,
• , nato il [...] in Brasile in [...] proprio e, Parte_7 nell'esercizio della responsabilità genitoriale, anche per conto dei figli minorenni,
[...]
, nata il [...] in [...] e Parte_8 Persona_11
, nato il [...] in [...],
[...]
• , nato il [...] in [...], Parte_9
• nata il [...] in [...] Parte_10
1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaccaro del Foro di Roma RICORRENTI contro
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 19/2/2024 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
nato in data [...] a [...], Persona_12 espongono che:
A. emigrato in Brasile e mai naturalizzato, si univa Persona_12 in matrimonio il 20/04/1918 con e dalla loro unione nascevano, in Brasile: Controparte_3
- , il 29/5/1925 Persona_13
- , nata il [...] Persona_14
B. , in data 30/11/1943 si sposava con Persona_13 Controparte_4
, cittadino brasiliano e dalla loro unione nasceva in data 27/02/1948 in Brasile:
[...]
che si sposava in data 21/9/1985 con Persona_15 [...]
e dalla loro unione nascevano: Controparte_5
- il 07/01/1987 che in data 26/5/2017 sposava Persona_16 [...]
e ne acquisiva il cognome ( Persona_17 Parte_10
- il 03/04/1989 che in data 9/3/2012 sposava Persona_1 [...]
e dalla loro unione nasceva la figlia legittima Persona_18 Persona_2
il 24/03/2015 per poi divorziare in data 11/3/2019.
[...]
in data 8/11/1945 si sposava con e dalla loro unione Persona_19 CP_6 nascevano: il 11/4/1946 , il 15/8/1948 Persona_20 Parte_11
2 - , in data 21/5/1966 sposava e dalla loro Persona_20 Controparte_7 unione nascevano: il 25/2/1967, , il Parte_2 Parte_9
23/03/1972 il 10/10/1980; Parte_7
- - procreava e riconosceva le figlie , il Parte_2 Persona_5
01/07/2008 e , il 15/05/2009; Per_6 Persona_5
- - , in data 16/4/2010 sposava da cui divorziava Parte_9 Persona_21 in data 16/5/2016;
- - , in data 16/09/2015 sposava alla Parte_7 Controparte_8 Per_1 loro unione nascevano: , il 1/10/2018 e Parte_8 Persona_11
, il 16/3/2023
[...]
- in data 4/9/1965 sposava Parte_11 Controparte_9
e dalla loro unione nascevano: il 20/03/1966, Controparte_1 Parte_3
, il 15/01/1968 e , il 20/03/1975
[...] Parte_1
- - in data 4/9/1986 sposava e ne acquisiva il cognome Controparte_1 Persona_22
e dalla loro unione nascevano: , il 2/5/1987, e Parte_4 Parte_6
l 22/08/1988,
[...]
- - - in data 8/11/2017, sposava Parte_4 Pt_5 Controparte_10 acquisendone il cognome e dalla loro unione nascevano , il 08/03/2022, e Parte_5
, il 02/08/2023, Persona_9
- - - procreava e riconosceva nato Parte_6 Persona_10 il 17/07/2014 (cfr. all. 40).
- - in data 19/12/1990 sposava Parte_3 Persona_23
e dalla loro unione nascevano: il 6/7/1993 e
[...] Persona_24
, il 12/05/2009. Persona_7
- - in data 15/4/2011 sposava Parte_1 Persona_25 acquisendone cognome e dalla loro unione nascevano , il 27/7/2012, e Persona_3
, il 10/10/2014. in data 14/1/2022, ha divorziato Persona_4 Parte_1 ed è tornata a chiamarsi . Parte_1
D. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_2
19/02/2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
E. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 22.07.2024, si è limitato a prenderne visione.
F. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 27 /11/2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il 13/11/2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione
3 processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_26 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è
4 nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.1. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza,
o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato
5 termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
4. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in Persona_13
Brasile il 29/05/1925 e nata in [...] il [...], da padre cittadino Persona_14 italiano, erano cittadine italiane iure sanguinis e non hanno perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con i cittadini stranieri e , celebrati, Controparte_4 CP_6 rispettivamente nel 1943 e 1945. Ciò, posto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: e sono dunque Persona_13 Persona_14 rimaste cittadine italiane nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) hanno trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche a , nato il [...] e , Persona_27 Parte_11 nata il [...] (che a loro volta l'hanno trasmessa ai loro figli e discendenti) ma anche se nati prima del 01/01/1948, e dunque ad nata l'[...], la quale per gli stessi Parte_12 motivi esposti ha conservato la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa ai propri figli Parte_2
[...
, e (tutti nati dopo il 1948). Parte_9 Parte_7
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_2 del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3
6 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
5. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande proposte da: , , Persona_1 Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Persona_8 Parte_4
, , , che
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_9 hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis anche per conto, rispettivamente, di:
[...]
, e , e Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 [...]
, , e , Persona_6 Persona_7 Parte_5 Persona_9 [...]
, nata il [...] in [...] e Persona_10 Parte_8 [...]
, meritano accoglimento. Persona_11
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
• , nata il [...] in Brasile Persona_1
• , nata il [...] in [...] Persona_2
• , nata il [...] in [...] Parte_1
• , nata il [...] in [...] Persona_3
• , nato il [...] in [...] Persona_4
• , nato il [...] in [...] Parte_2
• , nata il [...] in [...] Persona_5
• , nata il [...] in [...], Persona_6
• , nato il [...] in [...] Parte_3
• , nato il [...] in [...], Persona_7
• , nato il [...] in [...] Persona_8
• nata il [...] in [...], CP_1 CP_1
• nata il [...] in [...] Parte_4
• nato l'[...] in [...] Parte_5
• nata il [...] in [...], Persona_9
• nato il [...] Parte_6
• nato il [...] in [...], Persona_10
7 • , nato il [...] in [...] Parte_7
• , nata il [...] in [...] Parte_8
• , nato il [...] in [...], Persona_11
• , nato il [...] in [...], Parte_9
• nata il [...] in [...] Parte_10 meglio ge liani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_2 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 22 dicembre 2025
Il giudice
NO RO
8