Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 495/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza dell'1.10.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in Messina alla Via Bonsignore n. 1, procuratrice di Controparte_1 società unipersonale (c.f. ), a sua volta mandataria di
[...] P.IVA_2 CP_2
(c.f. ), entrambe con sede in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1,
[...] P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Osimo (AN) alla Via Alfredo Binda n. 56, presso lo studio dell'Avv. Serena Bordoni, rappresenta e difesa dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea
Aloi, giusta procura generale alle liti autenticata dal notaio in data 2.08.2018 ai nn. Per_1
36936/13665 appellanti e
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4 suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in Ascoli Piceno alla Z.I. Campolungo n. 2, nonché (c.f. , nato a [...] Controparte_4 C.F._1
Tronto (AP) il 21.05.1983, residente in [...] e
[...]
[...]
l'8.04.1978, residente in [...] n. 114, tutti elettivamente domiciliati in Ortona (CH) alla Piazza Porta Caldari n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Mililli, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellati
OGGETTO: rapporti bancari in c/c – cessione di crediti in blocco – ricalcolo del saldo – illegittimità di interessi ultralegali, usurari, anatocismo, c.m.s. e costi, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 218/2022 emessa in data 5.04.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 218/2022 emessa in data 5.04.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da quale debitrice principale, Parte_2
e , quali fideiussori, nei confronti di Controparte_4 Parte_3 Controparte_6
con l'intervento ex art. 111 c.p.c. di procuratrice di
[...] Parte_1 Controparte_1
a sua volta mandataria di quale cessionaria in blocco dei crediti di
[...] Controparte_2
e di per il pagamento della Controparte_7 Controparte_6 complessiva somma di €.31.056,39 oltre accessori e spese, di cui €.29.383,23 quale saldo debitore sul c/c n. 328 ed €.1.674,16 quale saldo debitore sul c/c 791, adducendo gli opponenti la mancanza di prova in ordine al credito dedotto dalla banca in sede monitoria, la nullità degli interessi ultralegali per difetto della forma scritta, l'inefficacia delle variazioni in peius delle condizioni originariamente applicate, in difetto delle comunicazioni ex art. 118
TUB, la nullità della capitalizzazione trimestrale e degli addebiti effettuati a titolo di c.s.m., spese costi valuta e commissioni, nonché la nullità degli interessi superiori al tasso soglia usura, con richiesta di ricalcolo del saldo effettivo, ravvisata dal giudicante la carenza di legittimazione attiva della banca creditrice a causa della mancata produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il d.i. opposto, con condanna della banca parte opposta al pagamento delle spese di lite, ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
2 Avverso la citata sentenza ha proposto appello quale procuratrice di Parte_1
a sua volta mandataria di cessionaria in blocco Controparte_1 Controparte_2
del portafoglio crediti di e di Controparte_7 Controparte_6
chiedendone la riforma nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione della
[...]
cessionaria del credito per omesso deposito del contratto di cessione, sulla base dell'eccezione sollevata dagli opponenti in sede di memoria conclusionale, pur se la costituzione della cessionaria ex art. 111 c.p.c. risalga ad oltre tre anni prima, né risulta estromessa dal giudizio la banca originaria titolare del credito, che non ha più svolto alcuna attività processuale, abbandonando di fatto il giudizio;
la sentenza è viziata anche per avere omesso di condannare gli opponenti al pagamento delle somme dovute alla creditrice, nonostante l'espletamento di numerose CTU, anche oggetto di integrazione.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio Parte_2 [...]
e , contestando in modo specifico l'avverso gravame, CP_4 Parte_3
preliminarmente rilevando l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., non risultando indicate le modifiche in ordine alla ricostruzione del fatto, né le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e insistendo, sempre preliminarmente, per la conferma della decisione che ha riconosciuto la carenza di legittimazione della cessionaria, che ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito controverso nell'operazione di cessione in blocco, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, né il contratto di cessione risulta iscritto nel registro delle imprese;
nel merito, ribadisce la carenza di prova in merito all'esistenza del saldo debitore ingiunto, nonché la nullità degli interessi ultralegali applicati sul c/c n. 328 in assenza di valida pattuizione scritta, da sostituirsi con il tasso ex art. 117, co. 7, TUB previa riconvocazione del CTU, la nullità degli interessi usurari applicati alla linea di credito s.b.f. di cui al rapporto di c/c n. 328, pur se contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
A seguito di ordinanza dell'1.10.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia
3 meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello.
Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione della società cessionaria del credito nell'erroneo presupposto dell'omessa dimostrazione che il credito oggetto di cessione ex art. 58 TUB sia incluso nell'operazione di cartolarizzazione relativa all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e depositato in giudizio, riportante le caratteristiche dei crediti che rientrano nella suddetta cessione, non potendo la mera comunicazione della cessione al ceduto ritenersi idonea a provare la titolarità, in via genetica, in capo alla cessionaria di quello specifico credito oggetto di cessione azionato in sede giudiziale, poiché a prescindere dagli adempimenti di cui all'art. 58 TUB aventi la limitata efficacia di pubblicità/notificazione della cessione al ceduto, in caso di contestazione, il suddetto credito dovrebbe essere comunque ab initio allegato e provato, sia con il deposito dello specifico contratto di cessione, sia con il deposito della ulteriore documentazione utile a tal fine.
La doglianza è fondata.
Va, innanzitutto, rigettata la richiesta di inammissibilità dell'eccezione per sua tardiva formulazione, risultando proposta dagli opponenti soltanto in sede di comparsa conclusionale.
Al riguardo il Collegio si limita a rilevare come costituisca principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese,
4 proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (cfr. Cass. sent. SU n. 2951 del 16.02.2016; Cass. ord. n. 30545 del 20.12.2017; Cass. sent. n. 3765 del 12.02.2021).
Si osserva, inoltre, come nel corso del giudizio di primo grado gli odierni appellati non abbiano svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent.
2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitati a contestare la pretesa azionata nei loro confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto.
Acclarata l'ammissibilità della suddetta eccezione per la sua rilevabilità d'ufficio, anche per involgere questioni attinenti a profili di nullità dei rapporti di c/c da cui hanno origine i crediti ingiunti, va osservato come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può “opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass.,
Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il
5 meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98
L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il ce4ssionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione
o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un
6 contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Reputa l'intestata Corte territoriale come la predetta pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte: pertanto, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è tuttavia costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui gli appellati, nelle rispettive qualità di società correntista e di fideiussori del debitore ceduto, hanno eccepito la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellante, a cui i debitori hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente Controparte_6
reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del
[...] rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellata, che in tale giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omissione, da parte del giudice di prime cure, di ogni ulteriore decisione della controversia nel merito, quale effetto della dichiarata
7 carenza di legittimazione della cessionaria, con conseguente erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto la Corte, in accoglimento di quanto sopra e ripercorrendo i motivi dell'opposizione basandosi sulle risultanze peritali emerse nel corso del giudizio di primo grado (tranne che in punto di usura, avendo il CTU eseguito un erroneo ricalcolo dei saldi considerando l'usura sopravvenuta che, invece, non è rilevante), procede all'analisi dei rapporti azionati con la domanda monitoria, tutti depositati e regolarmente sottoscritti dalle parti (compreso il conto anticipi, allegato a pag. del doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta convenuta), con annessi estratti conto e scalari, pertanto è da rigettare l'eccezione della correntista di mancanza di prova scritta del credito per insufficiente documentazione, che invero risulta depositata dalla banca nel corso del giudizio di opposizione.
I contratti controversi oggetto di esame, stipulati dalla debitrice garantita con la
[...]
sono i seguenti: 1) apertura di conto corrente n. 328 del Controparte_6
26.01.2007 (saldo zero euro dal 29.01.2007 e saldo -€.29.382,22 al 28.10.2014) con annessa apertura di credito in conto corrente dell'importo di €.170.000,00 per accreditamento s.b.f. sottoscritta in data 22.05.2008; 2) apertura di conto corrente n. 791 del 2.10.2008 (saldo euro zero dal 25.11.2008 e saldo -€.1.674,16 al 28.10.2014). Essi riportano tutti le condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto, come accertato dal CTU, che ha riscontrato la presenza di clausole contenenti la pattuizione di interessi convenzionali e della capitalizzazione trimestrale avente ad oggetto, per entrambi i conti correnti, le condizioni di reciprocità di cui all'art. 120 TUB e alla delibera attuativa del CICR del 9.02.2000, che prevedono che le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente stipulati dal
22.04.2000 in poi siano valide ed efficaci purché in contratto: sia stabilita per ambedue le parti la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
sia specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede alla capitalizzazione degli interessi;
sia indicato il TAN applicato agli interessi creditori e debitori;
sia indicato il TAE, vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto;
vi sia la specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica da parte del cliente.
Deve, inoltre, ritenersi priva di vizi la clausola pattizia disciplinante la commissione di massimo scoperto che, in entrambi i rapporti in esame, risulta sufficientemente determinata, poiché indica numericamente la misura del tasso, la periodicità di conteggio (che, essendo riferita ad ogni liquidazione del conto, deve intendersi trimestrale) e la base di calcolo (che, come emerge dalla lettura del documento di sintesi prodotto in giudizio dalla banca,
8 corrisponde all'ammontare del fido accordato al correntista), in aderenza alla giurisprudenza consolidata sul punto (cfr., ex multis, la recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
La Corte rigetta, inoltre, le doglianze riguardanti l'addebito asseritamente illegittimo delle competenze relative agli ulteriori conti anticipi s.b.f. n. 329 e n. 330, intestati anch'essi alla società debitrice, nonché quelle aventi ad oggetto la richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti ricalcolare il saldo del conto n. 328, previa espunzione di ogni addebito ivi applicato a titolo d'interesse dall'apertura del rapporto fino al 22.05.2008 e Parte_4 con sostituzione del tasso ex art. 117, co. 7, TUB, atteso che il saldo del conto ordinario deve ritenersi indissolubile dal rapporto dei conti anticipi, che non esprimono una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, in quanto quali conti tecnici costituiscono soltanto uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario.
Sull'argomento, la costante giurisprudenza della Suprema Corte è dell'avviso che il conto anticipi, congegnato in modo tale che i saldi generati dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscano in un conto corrente d'appoggio, devono intendersi strettamente collegati a quest'ultimo, col quale costituiscono un rapporto unitario: “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi su effetti salvo buon fine', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere CP_6
il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato CP_6
9 come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in CP_6
ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno
2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista CP_6 ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (cfr. Cass. civ., sez. I, 5.05.2022, n.14321, con richiami a precedenti pronunce di legittimità).
Tra la giurisprudenza di merito anche antecedente, si veda in particolare Trib. Chieti, sentenza del 19 gennaio 2016: “l'anticipazione su fatture, realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Del resto la tecnica bancaria prevede che lo tesso tipo di procedura (denominata «applicazione di tasso differenziato in c/c») possa essere eseguita su un unico c/c di corrispondenza invero innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito
o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è
l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere,
10 con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione”.
Va, infine, considerato che, in merito alla questione dell'usura, il CTU ha rilevato il superamento del tasso soglia usura in n. 5 trimestri quanto al c/c n. 328 e in n. 9 trimestri relativamente al conto corrente n. 791 e, di conseguenza, ha eseguito il ricalcolo dei saldi azzerando gli interessi, le c.m.s. e le spese incluse nel calcolo del TAEG per quei trimestri in cui il tasso soglia risulta superato, senza considerare che trattasi di usura sopravvenuta in quanto verificatasi a causa della variazione dei tassi di interesse durante lo svolgimento del rapporto.
Tale impostazione deve, quindi, ritenersi errata, in quanto nei contratti di conto corrente in esame è previsto che le condizioni contrattuali possano essere modificate nel corso del rapporto ai sensi dell'art. 6 del contratto, pertanto l'usurarietà o meno del tasso di interesse pattuito andrà verificata anche in relazione alle eventuali successive pattuizioni modificative, configurandosi l'usura genetica non solo con riguardo al momento dell'apertura del conto, ma anche rispetto alle successive pattuizioni.
La Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo
è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del 2000).
L'onere di allegare il verificarsi di modificazioni peggiorative che hanno comportato l'applicazione di interessi usurari grava sul correntista, che nel caso di specie alcuna
11 specifica allegazione ha formulato sul punto, essendosi gli opponenti limitati a dedurre il superamento del tasso soglia solo in relazione alle condizioni economiche regolanti la linea di credito s.b.f. accordata sul rapporto di c/c n. 328 e senza neppure specificare di aver comparato il tasso soglia di pertinenza di cui alle tabelle ministeriali con il solo tasso extra fido, indipendentemente dal fatto che il conto avesse superato o meno il limite dell'affidamento, né dai calcoli del CTU emerge un indebitamento oltre i limiti del fido, tale da generare interessi non dovuti, emergendo invece la circostanza che il tasso intra fido è rispettoso del tasso soglia sin dalla stipula del contratto.
L'eccezione di usurarietà del credito è, dunque, da ritenersi infondata.
Alla luce di quanto considerato la Corte, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, accoglie l'appello proposto da procuratrice di mandataria Parte_1 Controparte_1
di e rigetta l'opposizione proposta, con conferma del d.i. opposto e con Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre a quelle di
CTU.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da procuratrice di Parte_1 Controparte_1
mandataria di avverso la sentenza n. 218/2022 emessa in data
[...] Controparte_2
5.04.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimazione attiva di procuratrice di Parte_1 Controparte_1
mandataria di Controparte_2
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1058/2014 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data
10.12.2014;
- Condanna gli appellati e Parte_2 Parte_2 Controparte_4 Pt_3
al pagamento, in solido fra loro, in favore di procuratrice di
[...] Parte_1 Controparte_1
mandataria di delle spese di lite del primo grado di giudizio,
[...] Controparte_2
che liquida in complessivi €.5.077 (di cui €.919 per studio controversia, €.777 per fase introduttiva, €.
1.680 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €.
1.701 per fase decisionale), nonché del secondo grado che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), in entrambi i casi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 19.02.2025
12 Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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