CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN QUALITA' DI EREDE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in VIA P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN QUALITA' DI EREDE DI E DI Pt_3 Parte_2 Pt_2
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2
P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv.
GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 43 IN QUALITA' DI EREDE DI E DI Parte_4 Parte_2
(C.F. ), elettivamente Pt_2 Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO CP_1 C.F._4
EUROPA N. 14 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. VILLA ENRICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per IN QUALITA' DI EREDE DI IUSEPPE E DI Parte_1 Pt_2
TA NE FR conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente pagina 2 di 43 Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
pagina 3 di 43 denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere pagina 4 di 43 Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
9-Respingere la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte le CP_1
somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente, pagina 5 di 43 11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione pagina 6 di 43 paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e CP_1 [...]
e , occorrendo, previa CP_3 Persona_1 Controparte_4
determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un
CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove pagina 7 di 43 Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le pagina 8 di 43 conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate
Milano, 29 Novembre 2024
Per IN QUALITA' DI EREDE DI FR IU E DI Pt_3
TA Parte_2 conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti pagina 9 di 43 dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente
Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
pagina 10 di 43 legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
pagina 11 di 43 quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere
Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
pagina 12 di 43 la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_6 CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte
[...] CP_1
le somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente,
11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
pagina 13 di 43 13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e CP_1 [...]
e , occorrendo, previa CP_3 Persona_1 Controparte_4
determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un
CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero pagina 14 di 43 disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove
Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle pagina 15 di 43 attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate pagina 16 di 43 Milano, 29 Novembre 2024
Per IN QUALITA' DI EREDE DI FR IU E DI Parte_4
TA Parte_2 precisazione delle conclusioni conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente
Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
pagina 17 di 43 1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
pagina 18 di 43 comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere
Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della pagina 19 di 43 massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
9-Respingere la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte
[...] CP_1
le somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente,
11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
pagina 20 di 43 In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e , e , CP_1 Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
occorrendo, previa determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
pagina 21 di 43 01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove
Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
pagina 22 di 43 Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
pagina 23 di 43 Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate
Milano, 29 Novembre 2024
CONCLUSIONI per CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate e in ogni caso rigettare integralmente le domande formulate nel presente procedimento da parte delle appellanti, per i motivi tutti indicati dal IG. nel contesto della propria comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con integrale conferma della sentenza n. 4792/2017 emessa dalla
Corte d'Appello di Milano II sez. civile a conclusione del procedimento di secondo grado e pubblicata in data 16 novembre 2017;
- In subordine: anche nella denegata ipotesi di qualificazione dei legati disposti in favore dei propri figli dal IG. con testamento 05/08/1999 come di legati in Parte_2
conto di legittima, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate e in ogni caso rigettare integralmente le domande formulate dalle appellanti, per i motivi tutti indicati dal IG. nel contesto della propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta e confermare per il resto la sentenza n. 4792/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano II sez. civile a conclusione del procedimento di secondo grado e pubblicata in data 16 novembre 2017.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché di tutti i precedenti gradi.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 24 di 43 - Ci si oppone all'ammissione di tutti i documenti prodotti dalle appellanti in sede di gravame perché nuovi, in particolare dei documenti n. 7, n. 10 e n. 14, di cui si chiede lo stralcio dal presente procedimento, documenti già non ammessi dal G.I. Dott.ssa
Annarita D'Elia con ordinanza del 15/07/2014; ci si oppone inoltre a tutte le istanze istruttorie formulate da parte delle odierne appellanti, in quanto inammissibili essendo stati già integralmente respinte dal G.I. Dott.ssa Pupa con ordinanza datata 03/07/2013
e/o in quanto vertenti su questioni ormai coperte da giudicato e/o in ogni caso assolutamente infondate per tutte le ragioni indicate nel presente atto, nonché negli atti depositati nell'interesse del IG. nel procedimento di primo grado e nei CP_1
relativi processi verbali di udienza e solo nella denega e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 42 26/05/2013 e nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 16/06/2013 del giudizio di primo grado, da considerarsi quivi integralmente ritrascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 1149/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024 così riassumeva lo svolgimento del processo:
“1. Con atto di citazione del 3 ottobre 2012, , e Controparte_3 CP_2
, premesso che rispettivamente in data 12 ottobre 2002 e in data 24 Persona_1
marzo 2012 erano deceduti il padre, e la madre, Parte_2 Parte_2
convennero in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio il fratello CP_1
chiedendo che, con riferimento alla successione testamentaria del padre e al testamento olografo da quest'ultimo redatto il 5 agosto 1999, venisse accertata la lesione della quota di legittima loro spettante, operata la relativa riduzione e integrata la quota di riserva, e che, con riferimento alla successione della madre venisse Parte_2
riconosciuta efficacia al testamento olografo del 9 marzo 2003, venisse disposto lo
pagina 25 di 43 scioglimento della comunione ereditaria di una parte dei beni ereditari e venisse pronunciata la condanna del convenuto al pagamento di un canone di locazione e/o di un'indennità di occupazione, a far tempo dalla data di apertura della successione del padre, con riferimento ad una porzione immobiliare oggetto di godimento esclusivo da parte sua, oltre al diritto di avere accesso all'unità immobiliare costituente l'originaria abitazione materna.
Costituitosi in giudizio, chiese il rigetto delle domande, sostenendo che il CP_1
testamento paterno contenesse legati in sostituzione di legittima, ai quali le attrici non avevano rinunciato, e impugnando il testamento materno del 9 marzo 2003 in ragione dell'incapacità di intendere della testatrice al momento della sua redazione, con conseguente declaratoria di indegnità a succedere delle sorelle.
Con sentenza parziale n. 651/16 del 15 aprile 2016, il Tribunale di Busto Arsizio annullò ex art. 591, commi 1, n. 3), e 2, c.c., il testamento di del 9 Parte_2
marzo 2003, rigettò la domanda proposta da di esclusione dall'eredità CP_1
delle sorelle ai sensi dell'art. 463 c.c., dichiarò che , Persona_1 CP_2
e erano decadute dall'azione di riduzione in ordine alla Controparte_3
successione del padre, rigettò la domanda di volta a far collazionare a CP_1
la somma di € 72.610,00, rigettò la domanda delle attrici in ordine Persona_1
al pagamento dei frutti per la successione di in relazione all'immobile Parte_2
in Cislago, via Vismara n. 131, rigettò la domanda di in relazione al CP_1
pagamento del valore dei beni mobili che arredavano la casa genitoriale e, infine, dichiarò le attrici e il convenuto eredi in parti uguali dell'eredità della madre in virtù del testamento del 4 agosto 1999.
Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa di , e Controparte_3 CP_2
per avere il tribunale annullato il testamento del 9 marzo 2003 Persona_1
della madre per incapacità di intendere e volere della stessa all'epoca della sua
pagina 26 di 43 redazione e per aver ritenuto legati in sostituzione di legittima le disposizioni mortis causa a titolo particolare a favore dei figli contenute nel testamento del padre, con conseguente esclusione della collazione di donazioni in vita, nel quale si costituì
proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la CP_1
dichiarazione di indegnità a succedere delle attrici e la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni, si concluse con la sentenza n.
4792/2017, pubblicata il 16 novembre 2017, con la quale la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza parziale impugnata.
2. Contro la predetta sentenza , e Controparte_3 CP_2 [...]
propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati Per_1
anche con memoria. Si difende con controricorso ”. Parte_2
La Corte di Cassazione pronunciava Ordinanza n. 1149/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024 con il seguente dispositivo:
“Accoglie il terzo motivo di ricorso, infondato il primo, inammissibile il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
, e hanno riassunto il giudizio Controparte_3 CP_2 Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate.
Si è costituito chiedendo, in principalità, la conferma della sentenza CP_1
della Corte d'Appello di Milano n. 4792/2017 pubblicata in data 16 novembre 2017.
Alla prima udienza del 24 settembre 2024 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 28 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola pagina 27 di 43 precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Ha assegnato altresì termine perentorio sino alla data 28 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che, avendo l'ordinanza n. 1149/2024 emessa dalla
Corte di Cassazione dichiarato infondato il primo motivo e inammissibile il secondo motivo, entrambi tesi a far dichiarare valido il testamento della signora
[...]
del 9 marzo 2003, abbia reso definitive, con effetto di giudicato, le statuizioni Pt_2
sul punto rese dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza emessa n. 4792/2017 pubblicata il 16/11/2017 relativamente all'intervenuto annullamento del testamento olografo della IG.ra datato 09/03/2003 per acclarata incapacità Parte_2
d'intendere e volere della testatrice ed alla confermata validità, invece, del testamento olografo dalla medesima redatto in data 04/08/1999.
Consegue, quindi, che non possono essere più esaminate e devono, quindi, essere dichiarate inammissibili le domande riproposte sul punto dalle attrici in riassunzione nel proprio atto di citazione ex art. 392 c.p.c. con riferimento al testamento di Parte_2
del 9 marzo 2003 in quanto definitivamente annullato e deve, invece, essere
[...]
definitivamente dichiarato valido il testamento redatto dalla medesima in data 4 agosto
1999.
Consegue, inoltre, che alcuna efficacia esecutiva può essere attribuito al testamento di datato 20 ottobre 2000 prodotto dalle attrici, ma non pubblicato. Parte_2
Va poi osservato che l'ordinanza n. 1149/2024 emessa dalla Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il terzo motivo con il quale:
pagina 28 di 43 “si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., avendo i giudici di merito ritenuto che le disposizioni testamentarie di a favore dei figli costituissero legati in Parte_2
sostituzione di legittima in luogo di istituzione di eredi, benché nella scheda non fosse contenuta alcuna manifestazione di volontà limitata alla legittima, i figli fossero stati espressamente nominati eredi con la scrittura del 20 ottobre 2000, il de cuius avesse imposto a la collazione di somme ricevute in vita e quest'ultimo si fosse qualificato CP_1
coerede; la violazione o falsa applicazione degli artt. 551, 734, 1362, 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non avendo ritenuto che le schede testamentarie dal 4 agosto 1999 di e del 5 agosto Parte_2 Parte_2
contenessero la volontà di operare una divisione testamentaria dell'intero patrimonio tra i figli;
per non aver ammesso le attrici a provare la predetta volontà di equa ripartizione del patrimonio tra tutti i figli, senza distinzione di genere, attraverso le prove dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; per non aver fatto corretta interpretazione dell'art. 551 cod. civ., laddove prevede la presunzione di legge che i legati, in mancanza di espressa volontà satisfattiva-restrittiva, limitata alla riserva di legge, debbano intendersi in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti di e , senza previa CP_7 Parte_2
rinuncia al legato, con mero onere di imputazione di quanto ricevuto e conservazione della qualità di erede, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; per non avere fatto corretta applicazione dell'art. 588, n. 2, cod. civ., in relazione all'art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'attribuzione di uno specifico bene implicasse, di per sé, l'esistenza di un legato, pur disponendo la norma che l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia intesa assegnare quel bene come quota del patrimonio;
per non aver fatto corretta interpretazione degli artt. 551, primo e pagina 29 di 43 secondo comma, e 649, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo dichiarato le attrici decadute dal diritto di rinunciare ai legati, ritenuti in sostituzione di legittima, sul presupposto che la rinuncia debba essere proposta nello stesso termine dell'azione di riduzione, mentre, trattandosi di condizioni dell'azione, rilevabile d'ufficio dal giudice, può intervenire fino al momento della decisione, benché la corte d'appello abbia dato atto che le attrici avevano formalizzato la rinuncia, sottoscrivendo, per tali finalità, la memoria ex art.
183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; per aver omesso di pronunciarsi sul motivo n. 3 dell'atto d'appello, relativo alla domanda, subordinata, di nullità dei legati ex artt. 651,
652 cod. civ. (eccepita nella comparsa conclusionale di primo grado a p. 5), rilevabile
d'ufficio, in quanto il de cuius aveva disposto, a favore delle figlie e CP_3 CP_2
per la nuda proprietà degli interi due immobili, benché fosse proprietario soltanto di un mezzo, come non contestato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; per avere omesso di pronunciarsi sul motivo n. 6 dell'atto d'appello, in relazione all'errata qualificazione di legato in sostituzione di legittima delle somme corrisposte a nel 1975, in relazione all'art. 360, primo comma, n. Persona_1
4, cod. proc. civ., e, comunque, per aver violato l'art. 564, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo considerato tale erogazione quale liberalità soggetta ad imputazione-collazione, in quanto il legato di somme di denaro presuppone l'attribuzione al momento dell'apertura della successione come un onere a carico dell'eredità; per avere omesso di statuire in ordine all'eccezione riproposta a p. 54 dell'atto d'appello, relativa al termine di prescrizione dell'azione di riduzione, decorrente non dalla data di apertura della successione, bensì dal momento in cui le attrici avevano avuto conoscenza delle disposizioni testamentarie pubblicate a cura del fratello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e per aver violato l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'onere di provare l'intempestività della rinuncia incombeva sul pagina 30 di 43 convenuto che non l'aveva adempiuto;
per aver omesso di desumere la CP_1
volontà di istituzione di erede dei figli da un fatto incontestato, successivo alla redazione del testamento del 4 agosto 1999, ossia dalla scrittura del 10 ottobre 2000 nella quale entrambi i genitori avevano imposto al figlio l'obbligo di collazione, CP_1
istituto che presupponeva la comunione ereditaria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; infine, per aver violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare da quali fatti era stato desunto il possesso dei beni, benché la circostanza, pur contestata, non fosse stata provata e fosse contraddetta, documentalmente, dai certificati di residenza delle sorelle e CP_3
che attestavano l'abbandono degli immobili, mentre per era CP_2 Per_1
incontestato il fatto che non abitasse in alcuno degli immobili di proprietà dei genitori fin dal 1975. Con tale censura, le ricorrenti hanno contestato sostanzialmente la decisione dei giudici di merito, nella parte in cui avevano qualificato gli atti di disposizione mortis causa dei propri genitori nei loro confronti come legati in sostituzione di legittima, benché la loro qualità di coeredi fosse stata ammessa dalla stessa loro controparte e confermata da altri documenti in atti, ivi compresi i testamenti esaminati. Inoltre, quand'anche tali disposizioni fossero state qualificate in termini di legati, mancava comunque l'espressa volontà dei testatori di soddisfare i figli solo con la quota di riserva, oltreché di privilegiare, in maniera abnorme, il figlio maschio rispetto alle femmine, sicché i legati avrebbero dovuto essere considerati in conto di legittima. Peraltro, le ricorrenti hanno evidenziato che, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., da esse personalmente sottoscritta, avevano, in subordine, affermato di rinunciare ai legati qualora questi fossero stati considerati in sostituzione di legittima e che esse avevano pagato i canoni relativi agli immobili, ormai da tempo abbandonati, fintantoché li avevano abitati, di talché la dismissione degli stessi era incompatibile con la volontà di trattenere il legato, rinunciando alla legittima, così come non vi era stato pagina 31 di 43 godimento di eventuali frutti. Infine, nessuna pronuncia vi era stata in merito alla dedotta nullità del legato, essendo il de cuius erroneamente convinto che gli appartamenti relitti fossero di sua esclusiva proprietà, mentre era stato erroneamente affermato che il termine di prescrizione per l'azione di riduzione e la rinuncia al legato decorressero dall'apertura della successione e non dalla conoscenza delle disposizioni testamentarie.” ( cfr. pagg. 10,11,12,13,14 ordinanza Cassazione).
Al riguardo la Corte di Cassazione si è così pronunciata ( cfr. punto 3.2 pagg. 14 e seguenti):
“ 3.2 La censura, pur complicata dalla complessità della sua stesura e dal non necessario frazionamento delle singole argomentazioni, è fondata.
Essa impinge la sentenza impugnata in merito all'interpretazione data alla scheda testamentaria di - che, come dalla stessa riportato, aveva lasciato a Parte_2
ciascuno dei quattro figli la nuda proprietà di un cespite specificamente individuato e alla moglie il diritto di usufrutto su ciascuno di essi e la proprietà dei restanti suoi beni
-, allorché ha qualificato i lasciti nei confronti dei figli in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ., anziché di istituzione di erede, arguendolo dall'inciso, pure contenuto nel testamento, secondo cui, in caso di premorienza della moglie, i medesimi beni sarebbero stati devoluti in parti uguali ai figli, e fatto derivare da ciò l'infondatezza dell'azione di riduzione esercitata dalle ricorrenti, non avendo esse rinunciato ai legati ed essendo inammissibile, una volta confluiti i beni nel loro patrimonio, la resipiscenza tardiva sul punto, esercitata, in particolare, attraverso la rinuncia operata solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il
26/4/2013, oltretutto asseritamente prescritta in quanto intervenuta dopo dieci anni dall'apertura della successione del 12/10/2002.
Avverso tali considerazioni, le ricorrenti sono insorte, lamentando, innanzitutto, la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, quindi insistendo per la pagina 32 di 43 qualificazione del lascito in termini di istituzione di erede, con volontà divisoria, come arguibile anche da un atto successivo al testamento che invitava il fratello alla collazione, o, al più, di legato in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione senza previa rinuncia al legato, e, a cascata, l'erroneità della statuizione di tardività della rinuncia, anche in ragione dell'affermata e non comprovata, acquisizione del possesso dei beni da parte loro, ancorché contestata e contraddetta dai certificati di residenza, e della prescrizione, siccome decorrente, a loro dire, dalla conoscenza della scheda testamentaria e non dall'apertura della successione.
Orbene, andando con ordine, occorre, in primo luogo, ricordare come, secondo
l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass.,
Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).
Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo
pagina 33 di 43 patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni
(Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv.
552709).
Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964,
n. 1800).
Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si alleghi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione
pagina 34 di 43 della sentenza (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773; Cass., Sez. 2, 21/1/1978, n. 269), risolvendosi l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 6/10/2017, n. 23393).
Ebbene, le ricorrenti, pur avendo lamentato la violazione dell'art. 1362 cod. civ., non hanno chiarito in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, sicché deve operare il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. 3, 10/2/2015, n. 2465; Cass. 3, Sez.,
26/5/2006, n. 10891).
Pertanto, avendo nella specie i giudici motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali hanno ritenuto di qualificare le disposizioni testamentarie in termini di legato e non di istituzione ex re certa e non avendo, per converso, le ricorrenti chiarito i termini della lamentata violazione delle norme ermeneutiche applicabili, la censura deve ritenersi sotto questo profilo infondata.
Diversamente deve opinarsi con riguardo alla ritenuta configurabilità del legato in sostituzione di legittima, in luogo di quello in conto di legittima preteso, invece, dalle ricorrenti.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di pagina 35 di 43 tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima
(Cass., Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082).
A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione (Cass., Sez. 2, 16/1/2014, n. 824), senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso (Cass., Sez. 2, 9/9/2011, n. 18583).
Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch'esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà (v. Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5232; Cass., Sez. 2,
10/6/2011, n. 12854; Cass., Sez. 2, 29/7/2005, n. 16083).
Ebbene, a tali principi non si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno qualificato le disposizioni testamentarie paterne in termini di legato in sostituzione di legittima alla stregua dell'attribuzione ai figli della sola nuda proprietà di alcuni beni, lasciati in usufrutto alla moglie in uno con le sue restanti proprietà, e della loro devoluzione in parti uguali ai figli soltanto in caso di premorienza della moglie, ossia sulla base di elementi che si rivelano del tutto incoerenti con la qualificazione della disposizione in termini siffatti.
In ragione di quanto detto, il motivo deve, dunque, ritenersi fondato”.
pagina 36 di 43 Sulla base di quanto precede deve ritenersi che l'ordinanza della Cassazione abbia reso definitiva la qualifica attribuita dalla Corte d'Appello di Milano, conformemente alla sentenza del Tribunale, alle disposizioni a titolo particolare da parte del de cuius
a favore dei figli contenute nel testamento olografo del 5 agosto 1999 Parte_2
quali legati e non quali istituzioni di eredi ex re certa. L'ordinanza, infatti, con riferimento al testamento del sig. ha confermato la nomina di erede Parte_2
unica per la moglie del testatore, sig.ra , con esclusione in favore dei Parte_2
figli di una institutio ex re certa.
Giova, peraltro, ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ. , come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto, invece, attribuirgli singoli individuati beni;
e l'indagine diretta ad accertare se ricorra una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in cassazione, se sia motivato congruamente (sent. nn. 1637 del 1963, 1717 e 6110 del 1981, 5625 del 1985, 974 del
1999, 3940 e 9467 del 2001 e da ultimo Sez. II, 01 marzo 2002, n. 3016).
Appurato, dunque, che nel caso di specie i lasciti a favore dei figli vanno qualificati come legati resta da stabilire se trattasi di legati in sostituzione di legittima o in conto di legittima.
Sul punto la Suprema Corte con l'ordinanza remittente ha ritenuto che la Corte
d'Appello, confermando la natura di legati in sostituzione di legittima, già data dal
Tribunale, non abbia esplicitato i principi ermeneutici sottesi alla configurazione, nel caso di specie, di legati in sostituzione di legittima.
pagina 37 di 43 Consegue, quindi, che l'unica questione sottoposta a questa Corte sia quella di riesaminare la natura dei legati disposti in favore dei figli nel testamento 4/08/1999 e, quindi, di qualificarli come legati in sostituzione di legittima oppure come legati in conto di legittima, con eventuale riesame delle sole domande giudiziali a tale rinnovato esame.
Ciò detto la Corte osserva quanto segue.
E' nota la distinzione tra il legato in sostituzione ed il legato in conto di legittima.
Nel primo caso (art. 551 cod. civ.), il testatore - per estromettere un legittimario dalla successione ereditaria e dalla conseguente comunione incidentale - gli attribuisce uno o più beni a titolo di legato, con una disposizione da cui risulta, in modo non equivoco, la volontà di attribuire il legato in sostituzione o, come anche si dice, a tacitazione di legittima (con la conseguenza che il legatario, valutato ciò che risulti più conveniente, può rinunziare al legato e chiedere la legittima). Nel secondo caso, invece, il testatore attribuisce al legittimario, a titolo di legato, beni che debbono essere calcolati ai fini della determinazione della quota a lui spettante a titolo di eredità (con la conseguente possibilità per l'erede di agire in riduzione, qualora l'ammontare del legato dovesse risultare inferiore a quanto gli spetta a titolo di legittima).
Sul punto il testamento in questione così recitava:
“ Io sottoscritto Nato a Cislago 10-10-1913 Residente a Cislago in Parte_2
via Vismara 131, nomino Eredi per Legge i miei figli e mia moglie.
A apartamento al 2 piano abitato dalla mapale Controparte_3 CP_3
3851 N-72-4 del 28 Ottobre 1985
A appartamento all primo piano abitato mapale 3851 N- CP_2 CP_8
72-3-Del 28 ottobre 1985
pagina 38 di 43 Dispone da tempo Della somma corrispondente al valore dello Persona_1
appartamento in Santambrogio a Varese Via Casluncio n. 43 avendo già ricevuto il denaro al momento della vendita
A fabricato in via Vismara n. 131 mapale 1093 e parte del mapale 1310 CP_1
da Vismara per una profondità dalla strada di metri 85
A mia moglie l'usufrutto dei beni
Il retto delle mie proprietà a mai moglie. In mancanza di mia moglie la ma proprietà saranno divise in parti uguali fra i figli
Cislago 5 agosto 1999
. Parte_2
Osserva, preliminarmente, questa Corte che con tale testamento il de cuius, come accertato definitivamente dalla Cassazione, abbia istituito come suo erede la moglie, devolvendo ai figli , e beni immobili Controparte_3 CP_2 CP_1
determinati e alla figlia una somma di denaro corrispondente al valore Per_1
dell'appartamento in Santambrogio a Varese via Casluncio n. 43.
Ciò detto l'ordine logico delle questioni da trattare presuppone il preliminare accertamento se le attrici in riassunzione rivestano o meno, in forza del testamento sopra richiamato, la qualità di erede (qualificando il legato alla stregua di legato “in conto” di legittima), ovvero se al contrario sia stata intenzione del disponente precludere loro la partecipazione all'eredità attraverso un legato “in sostituzione” di legittima.
L'esito di un siffatto accertamento, invero, consentirebbe di ritenere superata la questione della condizione dell'azione di riduzione, ossia la preliminare rinuncia al legato, richiesta dall'art. 551 c.c. (a mente del quale “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso pagina 39 di 43 che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede”), condizione invece non necessaria in caso di legato “in conto” di legittima.
Il successivo passaggio logico, necessario solo nel caso di esito negativo del riscontro della qualità di erede delle attrici in riassunzione - e cioè configurata la disposizione in loro favore alla stregua di legato c.d. “tacitativo” - investe l'accertamento della rilevata decadenza delle stesse dal diritto di rivendicare la legittima.
In primo luogo è quindi imprescindibile accertare se con il testamento del 5 agosto 1999 il de cuius abbia inteso o meno chiamare all'eredità le attrici in riassunzione beneficiarie del lascito, ovvero “tacitarle” con l'attribuzione dell'immobile ( quanto a CP_3
e e della somma di denaro equivalente al valore dell'immobile ( quanto CP_2
a ). Persona_1
Giova rammentare che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del legato “in sostituzione di legittima” non occorre il riscontro dell'uso di formule sacramentali, giacché è sufficiente che dal complessivo tenore delle disposizioni testamentarie risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare integralmente il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, e tale intenzione deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria (cfr. Cass. 29 luglio 2005, n. 16083; Cass. 16 gennaio 2014 n. 824). Per ammettersi che un legato sia
“in sostituzione” anziché “in conto” di legittima è necessario in sostanza che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo (Cass. 10 giugno 2011 n. 10854).
Ritiene questa Corte che i legati vadano qualificati come legati in conto di legittima, atteso che non vi è nella disposizione testamentaria una volontà del de cuius chiaramente pagina 40 di 43 espressa, pur senza formule sacramentali, di voler attribuire i legati in sostituzione o, come anche si dice, a tacitazione di legittima.
Va, peraltro, ricordato che il legato in conto di legittima costituisce l'ipotesi ordinaria di legato a favore del legittimario, attraverso cui il testatore beneficia il legittimario senza nulla aggiungere o specificare.
Che la volontà del de cuius non fosse quella di tacitare i legittimari solo con l'attribuzione dei beni indicati nella scheda testamentaria la si ricava, peraltro, anche dalla dichiarazione del 10 ottobre 2000 redatta due anni prima del decesso che imponeva a la collazione della somma di lire 200.000.000 ricavata dalla vendita dei boschi di CP_1
proprietà dei genitori ed incassata da CP_1
In mancanza, quindi, di una diversa volontà del de cuius, i legati si presumono effettuati in conto di legittima con diritto, quindi, delle attrici in riassunzione a conseguire la legittima per intero, con l'obbligo di imputare quanto ricevuto alla legittima e diritto di agire in riduzione per richiedere l'integrazione della propria riserva fino a concorrenza di quanto spettante per legge.
Ciò comporta, da un lato, che ogni questione in ordine all'onere di rinunciare al legato in sostituzione di legittima pena la decadenza dall'azione di riduzione deve ritenersi assorbita e, dall'altro, che devono essere assoggettate a collazione le somme reclamate dalle attrici di cui al quarto e quinto motivo di appello, ritenuti assorbiti dalla
Cassazione.
L'esatta interpretazione della scheda testamentaria comporta, infatti, che deve essere sottoposta a collazione la somma di lire 200.000.000, provento della vendita dei boschi di proprietà dei genitori a Georisorse ed incassata da per la quota di proprietà dei CP_1
terreni di essendo già stata ritenuta fondata per la quota di proprietà Parte_2
dei boschi della madre.
pagina 41 di 43 Sul punto, infatti, già il Tribunale aveva riconosciuto l'avvenuto incasso da parte di per non essere stata adeguatamente contestata la circostanza. Tale somma CP_1
è stata, quindi, incassata da che avrebbe dovuto versarla sul conto dei CP_1
genitori; peraltro la circostanza risulta altresì provata dalla dichiarazione dei genitori, ritenuta autentica, del 12 ottobre 2000.
Deve, inoltre, essere sottoposta a collazione la somma di lire 226.704.081 per entrambi i genitori, avendo attraverso la gestione delle due compravendite ricevuto CP_1
un maggior indebito ricavo dalla vendita dei suoi terreni per aver concordato un prezzo di vendita dei terreni dei genitori inferiore al valore commerciale ( lire 25.000 circa), mentre per i suoi terreni confinanti con medesima destinazione ha pattuito un prezzo di valore superiore al valore commerciale ( lire 172.000.000 circa), con ripartizione quo- quota in proporzione alle rispettive proprietà dei genitori.
Da ultimo, deve altresì essere sottoposto a collazione quanto dovuto da a CP_1
titolo di canoni di locazione sull'appartamento da lui occupato sito in Cislago, via
Vismara n. 131 a far tempo dalla morte del padre e sino alla morte della madre, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, atteso che dalla scheda testamentaria non risulta la volontà del de cuius di far godere gli immobili gratuitamente ai figli e risultando, invece, la prova contraria, avendo disposto l'usufrutto dell'immobile a Parte_2
favore della moglie.
Spese
Devono ora essere regolate le spese di lite.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la reciproca soccombenza delle parti che ha visto solo in parte accolte le rispettive domande e l'obiettiva incertezza ex ante sul diritto controverso suggeriscono l'opportunità di una compensazione integrale delle spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. pagina 42 di 43
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da e contro così Controparte_3 CP_2 Persona_1 CP_1
provvede:
1) In parziale riforma della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4792/2017 pubblicata il 16 novembre 2017 accerta e dichiara che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999 a favore dei figli, Parte_2
devono intendersi quali legati in conto di legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima,
2) Accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria CP_1
l'ulteriore importo di lire 226.704.081 con ripartizione pro- quota in proporzione alle rispettive proprietà dei genitori, nonché la somma di lire 200.000.000 per la quota di proprietà dei terreni di;
Parte_2
3) Accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria CP_1
formatasi a seguito del decesso della madre tutte le somme dovute per il godimento dell'immobile sito in Cislago, via Vismara n. 131 a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Carlo Maddaloni
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1092/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN QUALITA' DI EREDE Parte_1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente
[...] C.F._1
domiciliato in VIA P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
IN QUALITA' DI EREDE DI E DI Pt_3 Parte_2 Pt_2
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2
P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv.
GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 43 IN QUALITA' DI EREDE DI E DI Parte_4 Parte_2
(C.F. ), elettivamente Pt_2 Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA P. LUIGI SAMPIETRO 5 21047 SARONNO presso lo studio dell'avv. GORGOGLIONE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in C.SO CP_1 C.F._4
EUROPA N. 14 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. VILLA ENRICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima sulle seguenti conclusioni.
Per IN QUALITA' DI EREDE DI IUSEPPE E DI Parte_1 Pt_2
TA NE FR conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente pagina 2 di 43 Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
pagina 3 di 43 denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere pagina 4 di 43 Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
9-Respingere la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte le CP_1
somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente, pagina 5 di 43 11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione pagina 6 di 43 paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e CP_1 [...]
e , occorrendo, previa CP_3 Persona_1 Controparte_4
determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un
CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove pagina 7 di 43 Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le pagina 8 di 43 conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate
Milano, 29 Novembre 2024
Per IN QUALITA' DI EREDE DI FR IU E DI Pt_3
TA Parte_2 conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti pagina 9 di 43 dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente
Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
pagina 10 di 43 legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
pagina 11 di 43 quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere
Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
pagina 12 di 43 la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_6 CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte
[...] CP_1
le somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente,
11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
pagina 13 di 43 13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e CP_1 [...]
e , occorrendo, previa CP_3 Persona_1 Controparte_4
determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un
CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero pagina 14 di 43 disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove
Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle pagina 15 di 43 attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate pagina 16 di 43 Milano, 29 Novembre 2024
Per IN QUALITA' DI EREDE DI FR IU E DI Parte_4
TA Parte_2 precisazione delle conclusioni conclusioni
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, previa ogni opportuna declaratoria in fatto e/o in diritto, dato atto che le appellanti dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di parte appellata-appellante incidentale, così giudicare:
SULL'APPELLO INCIDENTALE
In via pregiudiziale
Accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello incidentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. e, conseguentemente
Confermare l'impugnata sentenza non definitiva limitatamente ai punti impugnati dal sig. con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le CP_1
parti.
Nel merito: ove non accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità rigettare tutte le domande, eccezioni e difese proposte dal sig. poiché CP_1
destituite di ogni fondamento, in fatto ed in diritto e in palese conflitto con i documenti in atti e con le risultanze delle attività istruttorie espletate, per tutti i motivi dedotti nel corso del giudizio di primo grado e d'appello e per quelli ulteriori che verranno dedotti con le memorie conclusive.
Confermare l'impugnata sentenza limitatamente ai punti impugnati dal sig. CP_1
con l'appello incidentale ed ai punti non impugnati da entrambe le parti.
[...]
SULL'APPELLO PRINCIPALE
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI Parte_2
pagina 17 di 43 1-accertare e dichiarare che, nelle disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999, è contenuta istituzione di eredi dei figli e della moglie Parte_2
e non legati in sostituzione di legittima in subordine, salvo gravame,
2-accertare che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di Pt_2
del 05.08.1999 a favore dei figli, devono intendersi quali legati in conto di
[...]
legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima in ulteriore subordine
3-dichiarare la nullità dei ritenuti legati in sostituzione di legittima in forza degli artt.
651, 652 C.C.
4-in via ulteriormente subordinata, per mero scrupolo difensivo e, pertanto salvo gravame, dare atto che e , nella CP_2 Controparte_3 Persona_1
denegata ipotesi in cui si ravvisi nelle disposizioni testamentarie di la Parte_2
costituzione di legati in sostituzione di legittima, hanno dichiarato di rinunciare ai legati e di chiedere la legittima e, anche a tal fine, hanno sottoscritto la memoria ex art 183 6° comma n. 1 con avveramento della condizione dell'azione ex art. 384 c.p.c.
5-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione paterna nella misura di £ 66.000.000 pari ad € 34.086,16 per i terreni propri e nella misura di £ 76.553.484 pari ad € 39.536,57 per indebito,
6-disporre e statuire che devono trovare applicazione gli artt. 553 e segg.ti del codice civile e, comunque, le disposizioni di legge applicabili e, previa formazione della massa dei beni relitti, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno effettuate a favore di nonché a favore di e detratti i debiti della CP_1 Persona_1
massa ereditaria, dato atto che ha dichiarato ex art. 564 c.c., 2° Persona_1
pagina 18 di 43 comma di voler imputare alla porzione di legittima la somma di € 72.610,00, conseguentemente, accertare la quota disponibile;
accertare e dichiarare compromessi e lesi i diritti alla quota di eredità del sig. riservati alle attrici quali Parte_2
legittimarie nella loro qualità di figlie del de cuius;
conseguentemente operare la riduzione necessaria delle disposizioni testamentarie della successione paterna in misura proporzionale a quanto ricevuto da e determinare la CP_1 Parte_2
quota spettante a ciascun figlio, reintegrare la quota di “riserva” quale risulterà di spettanza delle attrici e determinati gli importi dovuti da e CP_1 Parte_2
gravandoli di interessi come dovuti per legge.
[...]
QUANTO ALLA SUCCESSIONE DI TA NE
7-Dichiarare valido, efficace e produttivo di effetti giuridici il testamento olografo redatto il 09-03-2003 da e pubblicato il 30/07/2012, per essere la de Parte_2
cuius, al momento della redazione del testamento, capace di intendere e volere
Conseguentemente,
Dandosi, comunque atto, ad ogni effetto, della accertata lesione della quota di riserva dell'asse ereditario di spettante alle attrici Parte_2 CP_2 [...]
e e della conseguente riduzione e diritto alla reintegra CP_3 Persona_1
nei confronti di a seguito della successione paterna, Parte_2
7-accertare e dichiarare che ha ricevuto in vita dai genitori complessive CP_1
Lire 426.704.081 pari ad € 220.374,26 per tutti i motivi esposti, conseguentemente assoggettare a collazione e ad imputazione ex se, le suindicate somme, quanto alla successione materna la somma di £ 134.000.000 pari ad € 69.205,22 per i terreni propri e di £ 149.947.600 pari ad € 77.441,47 per indebito.
8-Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da perché carente dei requisiti CP_1
di legge per tutti i motivi esposti, in particolare per non aver assolto all'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della pagina 19 di 43 massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e la reintegra richiesta ed, altresì, per non aver soddisfatto la condizione dell'azione e provveduto ad imputare a sé ex art. 564 c.c. tutto quanto ricevuto in vita dalla madre come specificato in atti.
In caso di disamina della domanda di riduzione proposta da CP_1
9-Respingere la domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da CP_1
perché infondata nel merito per aver già ricevuto, per effetto di tutte
[...] CP_1
le somme / donazioni indirette soggette a collazione ricevute dai genitori, come specificate in atti e come risulteranno in corso di causa, la quota di legittima spettantegli
10-Accertare e dichiarare che mai ha corrisposto alla madre, dopo la CP_1
morte del padre, il canone di locazione o, comunque una indennità di occupazione relativa all'immobile ed alle sue pertinenze, dal medesimo e dalla sua famiglia condotti ed occupati, siti a Cislago Via Vismara 131; conseguentemente,
11- condannare a conferire alla massa ereditaria formatasi a seguito del CP_1
decesso della madre ovvero a corrispondere alle tre attrici, in parti uguali, tutte le somme dovute per tale godimento a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre oltre interessi per legge dovuti dalle singole scadenze sino al saldo effettivo o, comunque dal dì del dovuto al saldo effettivo, nella misura che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica.
12-Accertare e dichiarare il diritto delle attrici di entrare nell'abitazione materna, di prelevare i beni ivi presenti alle medesime assegnati nel testamento e, conseguentemente, ordinare a di rimuovere il catenaccio dalla porta di CP_1
ingresso dell'abitazione materna, di custodire il cane dobermann di sua proprietà in maniera da non impedire o anche solo rendere difficoltoso l'ingresso delle attrici nell'abitazione già occupata dalla madre di cui sono comproprietarie per in forza del testamento 09-03-2003.
pagina 20 di 43 In subordine, salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto delle attrici ad entrare nel terreno mappale 1310 anche in caso di denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata e conseguentemente ordinare a di rimuovere tutti gli ostacoli al CP_1
libero ingresso nel suindicato terreno
In caso di accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima proposta da salvo gravame CP_1
13-Disporre che, nel prosieguo del giudizio, previa formazione della massa dei beni relitti, mobili ed immobili, previa riunione fittizia di tutte le donazioni che risulteranno essere state effettuate a favore di dai genitori ed a , CP_1 Persona_1
previo conferimento alla massa di quanto dovuto da per canoni di CP_1
locazione dal 2002 e sino alla morte della madre dato atto che le parti, con dichiarazione sottoscritta allegata agli atti, hanno acconsentito a che si addivenga alla divisione unica di tutti i beni delle distinte masse formatesi a seguito della successione paterna e materna, ferme tutte le eccezioni e domande formulate in atti e nei verbali di causa, si provveda ad ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria che si è venuta a creare, a seguito della successione paterna e della successione materna, sui beni meglio descritti ai numeri 8,9,10,11,12 della narrativa dell'atto di citazione, tra e , e , CP_1 Controparte_3 Persona_1 Controparte_4
occorrendo, previa determinazione del valore delle quote, un progetto di divisione, da predisporsi da un CTU. Con ogni provvedimento conseguenziale a norma di legge anche per quanto attiene le annotazioni e/o trascrizioni.
QUANTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA
14-Accertare e dichiarare la nullità della consulenza del dr. Per_2
sempre senza inversione dell'onere probatorio, ferma la dedotta inammissibilità della richiesta di ctu medica del convenuto per tutti i motivi dedotti nel giudizio di primo grado e nel presente, richiamati gli atti ed i documenti di causa, ed in particolare, l'esito della perizia grafologica della dott.ssa , le deduzioni a verbale, le note critiche Per_3
pagina 21 di 43 01.05.15 alla C.T.U., le note di replica, le osservazioni del consulente di parte dott.
accertata e dichiarata la nullità della consulenza del dr. Per_4 Per_2
disporre la convocazione del CTU, dott. a chiarimenti in contraddittorio con i Per_2
consulenti di parte ovvero disporre la rinnovazione della ctu medico-legale disponendo che sia affidata collegialmente ad un medico-legale con specialità psichiatrica ed alla consulente d'ufficio, grafologa dott.ssa , o affidata ad un medico-legale esperto grafologo Per_3
revocare, occorrendo e sempre senza inversione dell'onere probatorio, l'ordinanza
03/07/2013 emessa dalla dott.ssa Pupa ed ammettere tutte le prove testimoniali dedotte nelle memorie ex art. 183 6° comma n. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riprodotte con i testi indicati. Ferme le già dedotte opposizioni alle avverse prove
Revocare l'ordinanza 03/07/2013 ed accogliere gli ordini di esibizione ex art 210 c.p.c. nei confronti del convenuto e del sig. . CP_1 Controparte_5
Rinnovare l'ordine di esibizione alle banche al fine di accertare se abbiano la disponibilità della documentazione bancaria risalente all'anno 2000
Revocare l'ordinanza 15/07/14, previa occorrendo remissione in termini, ammettere la produzione documentale richiesta dalle attrici- riassunto scalare conto corrente dei genitori anno 2000 per i motivi esposti
Quanto allo scioglimento della comunione ed alla divisione dei beni, nel prosieguo del giudizio di primo grado
Disporsi consulenza tecnica al fine di stimare il valore di tutti i beni, mobili ed immobili che andranno a costituire l'accertanda comunione ereditaria al fine di predisporre, un progetto divisionale tra tutti gli eredi, previa riunione fittizia delle donazioni e individuazione dei beni da conferire alla massa, ivi compresa la determinazione dell'ammontare del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'appartamento, pertinenze e terreno condotti da in Cislago Via Don L. CP_1
pagina 22 di 43 Vismara 131 1° piano autorizzando, altresì, il ctu ad ispezionare l'immobile al fine di inventariare tutti i beni mobili ivi giacenti.
Con vittoria di spese e compensi, rimborso spese generali 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio. Con addebito al convenuto del costo delle consulenze tecniche, grafologica e medico legale, dal medesimo richieste e rimborso dei costi sostenuti dalle attrici per i consulenti di parte con riserva di produrre, nel prosieguo del giudizio, le relative fatture.
Con condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
@@@@@@ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1149/2024, adottare le conseguenti statuizioni in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accogliere, per quanto di ragione, le sopra rassegnate conclusioni nonché
Accertare e dichiarare che si è formato il giudicato, per omessa impugnazione, delle sentenze di primo grado e d'appello, sulle statuizioni che hanno accertato i seguenti fatti: ha incassato la somma di £ 200.000.000 spettante ai genitori per la Parte_5
vendita dei boschi a Georisorse. La somma intera è ora soggetta a collazione.
2-La divisione dei beni ricadenti nella massa materna, a seguito della riconosciuta invalidità del testamento 09/03/2003, deve avvenire in quattro parti uguali tra i figli ricomprendendo nella quota di ciascuno i beni prelegati. La statuizione contenuta a pag. 10 della sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d'appello e non è stata impugnata dal convenuto.
3-Esclusione della indegnità a succedere delle attrici ex art. 463 C.C. La Corte
d'Appello ha respinto il gravame ed il convenuto non ha proposto ricorso per
Cassazione
pagina 23 di 43 Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente ovvero, in subordine, compensare le spese di lite.
Disporre l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso quello innanzi alla Suprema Corte
Respingere le domande di parte appellata perché e/o inammissibili e/o infondate e/o non provate
Milano, 29 Novembre 2024
CONCLUSIONI per CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- Dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate e in ogni caso rigettare integralmente le domande formulate nel presente procedimento da parte delle appellanti, per i motivi tutti indicati dal IG. nel contesto della propria comparsa di CP_1
costituzione e risposta, con integrale conferma della sentenza n. 4792/2017 emessa dalla
Corte d'Appello di Milano II sez. civile a conclusione del procedimento di secondo grado e pubblicata in data 16 novembre 2017;
- In subordine: anche nella denegata ipotesi di qualificazione dei legati disposti in favore dei propri figli dal IG. con testamento 05/08/1999 come di legati in Parte_2
conto di legittima, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o infondate e in ogni caso rigettare integralmente le domande formulate dalle appellanti, per i motivi tutti indicati dal IG. nel contesto della propria comparsa di costituzione e CP_1
risposta e confermare per il resto la sentenza n. 4792/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Milano II sez. civile a conclusione del procedimento di secondo grado e pubblicata in data 16 novembre 2017.
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché di tutti i precedenti gradi.
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 24 di 43 - Ci si oppone all'ammissione di tutti i documenti prodotti dalle appellanti in sede di gravame perché nuovi, in particolare dei documenti n. 7, n. 10 e n. 14, di cui si chiede lo stralcio dal presente procedimento, documenti già non ammessi dal G.I. Dott.ssa
Annarita D'Elia con ordinanza del 15/07/2014; ci si oppone inoltre a tutte le istanze istruttorie formulate da parte delle odierne appellanti, in quanto inammissibili essendo stati già integralmente respinte dal G.I. Dott.ssa Pupa con ordinanza datata 03/07/2013
e/o in quanto vertenti su questioni ormai coperte da giudicato e/o in ogni caso assolutamente infondate per tutte le ragioni indicate nel presente atto, nonché negli atti depositati nell'interesse del IG. nel procedimento di primo grado e nei CP_1
relativi processi verbali di udienza e solo nella denega e non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli e con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del 42 26/05/2013 e nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 16/06/2013 del giudizio di primo grado, da considerarsi quivi integralmente ritrascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 1149/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024 così riassumeva lo svolgimento del processo:
“1. Con atto di citazione del 3 ottobre 2012, , e Controparte_3 CP_2
, premesso che rispettivamente in data 12 ottobre 2002 e in data 24 Persona_1
marzo 2012 erano deceduti il padre, e la madre, Parte_2 Parte_2
convennero in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio il fratello CP_1
chiedendo che, con riferimento alla successione testamentaria del padre e al testamento olografo da quest'ultimo redatto il 5 agosto 1999, venisse accertata la lesione della quota di legittima loro spettante, operata la relativa riduzione e integrata la quota di riserva, e che, con riferimento alla successione della madre venisse Parte_2
riconosciuta efficacia al testamento olografo del 9 marzo 2003, venisse disposto lo
pagina 25 di 43 scioglimento della comunione ereditaria di una parte dei beni ereditari e venisse pronunciata la condanna del convenuto al pagamento di un canone di locazione e/o di un'indennità di occupazione, a far tempo dalla data di apertura della successione del padre, con riferimento ad una porzione immobiliare oggetto di godimento esclusivo da parte sua, oltre al diritto di avere accesso all'unità immobiliare costituente l'originaria abitazione materna.
Costituitosi in giudizio, chiese il rigetto delle domande, sostenendo che il CP_1
testamento paterno contenesse legati in sostituzione di legittima, ai quali le attrici non avevano rinunciato, e impugnando il testamento materno del 9 marzo 2003 in ragione dell'incapacità di intendere della testatrice al momento della sua redazione, con conseguente declaratoria di indegnità a succedere delle sorelle.
Con sentenza parziale n. 651/16 del 15 aprile 2016, il Tribunale di Busto Arsizio annullò ex art. 591, commi 1, n. 3), e 2, c.c., il testamento di del 9 Parte_2
marzo 2003, rigettò la domanda proposta da di esclusione dall'eredità CP_1
delle sorelle ai sensi dell'art. 463 c.c., dichiarò che , Persona_1 CP_2
e erano decadute dall'azione di riduzione in ordine alla Controparte_3
successione del padre, rigettò la domanda di volta a far collazionare a CP_1
la somma di € 72.610,00, rigettò la domanda delle attrici in ordine Persona_1
al pagamento dei frutti per la successione di in relazione all'immobile Parte_2
in Cislago, via Vismara n. 131, rigettò la domanda di in relazione al CP_1
pagamento del valore dei beni mobili che arredavano la casa genitoriale e, infine, dichiarò le attrici e il convenuto eredi in parti uguali dell'eredità della madre in virtù del testamento del 4 agosto 1999.
Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa di , e Controparte_3 CP_2
per avere il tribunale annullato il testamento del 9 marzo 2003 Persona_1
della madre per incapacità di intendere e volere della stessa all'epoca della sua
pagina 26 di 43 redazione e per aver ritenuto legati in sostituzione di legittima le disposizioni mortis causa a titolo particolare a favore dei figli contenute nel testamento del padre, con conseguente esclusione della collazione di donazioni in vita, nel quale si costituì
proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la CP_1
dichiarazione di indegnità a succedere delle attrici e la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni, si concluse con la sentenza n.
4792/2017, pubblicata il 16 novembre 2017, con la quale la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza parziale impugnata.
2. Contro la predetta sentenza , e Controparte_3 CP_2 [...]
propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati Per_1
anche con memoria. Si difende con controricorso ”. Parte_2
La Corte di Cassazione pronunciava Ordinanza n. 1149/2024 pubblicata in data 11 gennaio 2024 con il seguente dispositivo:
“Accoglie il terzo motivo di ricorso, infondato il primo, inammissibile il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
, e hanno riassunto il giudizio Controparte_3 CP_2 Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe richiamate.
Si è costituito chiedendo, in principalità, la conferma della sentenza CP_1
della Corte d'Appello di Milano n. 4792/2017 pubblicata in data 16 novembre 2017.
Alla prima udienza del 24 settembre 2024 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 28 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola pagina 27 di 43 precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Ha assegnato altresì termine perentorio sino alla data 28 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che, avendo l'ordinanza n. 1149/2024 emessa dalla
Corte di Cassazione dichiarato infondato il primo motivo e inammissibile il secondo motivo, entrambi tesi a far dichiarare valido il testamento della signora
[...]
del 9 marzo 2003, abbia reso definitive, con effetto di giudicato, le statuizioni Pt_2
sul punto rese dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza emessa n. 4792/2017 pubblicata il 16/11/2017 relativamente all'intervenuto annullamento del testamento olografo della IG.ra datato 09/03/2003 per acclarata incapacità Parte_2
d'intendere e volere della testatrice ed alla confermata validità, invece, del testamento olografo dalla medesima redatto in data 04/08/1999.
Consegue, quindi, che non possono essere più esaminate e devono, quindi, essere dichiarate inammissibili le domande riproposte sul punto dalle attrici in riassunzione nel proprio atto di citazione ex art. 392 c.p.c. con riferimento al testamento di Parte_2
del 9 marzo 2003 in quanto definitivamente annullato e deve, invece, essere
[...]
definitivamente dichiarato valido il testamento redatto dalla medesima in data 4 agosto
1999.
Consegue, inoltre, che alcuna efficacia esecutiva può essere attribuito al testamento di datato 20 ottobre 2000 prodotto dalle attrici, ma non pubblicato. Parte_2
Va poi osservato che l'ordinanza n. 1149/2024 emessa dalla Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il terzo motivo con il quale:
pagina 28 di 43 “si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., avendo i giudici di merito ritenuto che le disposizioni testamentarie di a favore dei figli costituissero legati in Parte_2
sostituzione di legittima in luogo di istituzione di eredi, benché nella scheda non fosse contenuta alcuna manifestazione di volontà limitata alla legittima, i figli fossero stati espressamente nominati eredi con la scrittura del 20 ottobre 2000, il de cuius avesse imposto a la collazione di somme ricevute in vita e quest'ultimo si fosse qualificato CP_1
coerede; la violazione o falsa applicazione degli artt. 551, 734, 1362, 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non avendo ritenuto che le schede testamentarie dal 4 agosto 1999 di e del 5 agosto Parte_2 Parte_2
contenessero la volontà di operare una divisione testamentaria dell'intero patrimonio tra i figli;
per non aver ammesso le attrici a provare la predetta volontà di equa ripartizione del patrimonio tra tutti i figli, senza distinzione di genere, attraverso le prove dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; per non aver fatto corretta interpretazione dell'art. 551 cod. civ., laddove prevede la presunzione di legge che i legati, in mancanza di espressa volontà satisfattiva-restrittiva, limitata alla riserva di legge, debbano intendersi in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti di e , senza previa CP_7 Parte_2
rinuncia al legato, con mero onere di imputazione di quanto ricevuto e conservazione della qualità di erede, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; per non avere fatto corretta applicazione dell'art. 588, n. 2, cod. civ., in relazione all'art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'attribuzione di uno specifico bene implicasse, di per sé, l'esistenza di un legato, pur disponendo la norma che l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia intesa assegnare quel bene come quota del patrimonio;
per non aver fatto corretta interpretazione degli artt. 551, primo e pagina 29 di 43 secondo comma, e 649, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo dichiarato le attrici decadute dal diritto di rinunciare ai legati, ritenuti in sostituzione di legittima, sul presupposto che la rinuncia debba essere proposta nello stesso termine dell'azione di riduzione, mentre, trattandosi di condizioni dell'azione, rilevabile d'ufficio dal giudice, può intervenire fino al momento della decisione, benché la corte d'appello abbia dato atto che le attrici avevano formalizzato la rinuncia, sottoscrivendo, per tali finalità, la memoria ex art.
183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; per aver omesso di pronunciarsi sul motivo n. 3 dell'atto d'appello, relativo alla domanda, subordinata, di nullità dei legati ex artt. 651,
652 cod. civ. (eccepita nella comparsa conclusionale di primo grado a p. 5), rilevabile
d'ufficio, in quanto il de cuius aveva disposto, a favore delle figlie e CP_3 CP_2
per la nuda proprietà degli interi due immobili, benché fosse proprietario soltanto di un mezzo, come non contestato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; per avere omesso di pronunciarsi sul motivo n. 6 dell'atto d'appello, in relazione all'errata qualificazione di legato in sostituzione di legittima delle somme corrisposte a nel 1975, in relazione all'art. 360, primo comma, n. Persona_1
4, cod. proc. civ., e, comunque, per aver violato l'art. 564, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo considerato tale erogazione quale liberalità soggetta ad imputazione-collazione, in quanto il legato di somme di denaro presuppone l'attribuzione al momento dell'apertura della successione come un onere a carico dell'eredità; per avere omesso di statuire in ordine all'eccezione riproposta a p. 54 dell'atto d'appello, relativa al termine di prescrizione dell'azione di riduzione, decorrente non dalla data di apertura della successione, bensì dal momento in cui le attrici avevano avuto conoscenza delle disposizioni testamentarie pubblicate a cura del fratello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e per aver violato l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'onere di provare l'intempestività della rinuncia incombeva sul pagina 30 di 43 convenuto che non l'aveva adempiuto;
per aver omesso di desumere la CP_1
volontà di istituzione di erede dei figli da un fatto incontestato, successivo alla redazione del testamento del 4 agosto 1999, ossia dalla scrittura del 10 ottobre 2000 nella quale entrambi i genitori avevano imposto al figlio l'obbligo di collazione, CP_1
istituto che presupponeva la comunione ereditaria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; infine, per aver violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare da quali fatti era stato desunto il possesso dei beni, benché la circostanza, pur contestata, non fosse stata provata e fosse contraddetta, documentalmente, dai certificati di residenza delle sorelle e CP_3
che attestavano l'abbandono degli immobili, mentre per era CP_2 Per_1
incontestato il fatto che non abitasse in alcuno degli immobili di proprietà dei genitori fin dal 1975. Con tale censura, le ricorrenti hanno contestato sostanzialmente la decisione dei giudici di merito, nella parte in cui avevano qualificato gli atti di disposizione mortis causa dei propri genitori nei loro confronti come legati in sostituzione di legittima, benché la loro qualità di coeredi fosse stata ammessa dalla stessa loro controparte e confermata da altri documenti in atti, ivi compresi i testamenti esaminati. Inoltre, quand'anche tali disposizioni fossero state qualificate in termini di legati, mancava comunque l'espressa volontà dei testatori di soddisfare i figli solo con la quota di riserva, oltreché di privilegiare, in maniera abnorme, il figlio maschio rispetto alle femmine, sicché i legati avrebbero dovuto essere considerati in conto di legittima. Peraltro, le ricorrenti hanno evidenziato che, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., da esse personalmente sottoscritta, avevano, in subordine, affermato di rinunciare ai legati qualora questi fossero stati considerati in sostituzione di legittima e che esse avevano pagato i canoni relativi agli immobili, ormai da tempo abbandonati, fintantoché li avevano abitati, di talché la dismissione degli stessi era incompatibile con la volontà di trattenere il legato, rinunciando alla legittima, così come non vi era stato pagina 31 di 43 godimento di eventuali frutti. Infine, nessuna pronuncia vi era stata in merito alla dedotta nullità del legato, essendo il de cuius erroneamente convinto che gli appartamenti relitti fossero di sua esclusiva proprietà, mentre era stato erroneamente affermato che il termine di prescrizione per l'azione di riduzione e la rinuncia al legato decorressero dall'apertura della successione e non dalla conoscenza delle disposizioni testamentarie.” ( cfr. pagg. 10,11,12,13,14 ordinanza Cassazione).
Al riguardo la Corte di Cassazione si è così pronunciata ( cfr. punto 3.2 pagg. 14 e seguenti):
“ 3.2 La censura, pur complicata dalla complessità della sua stesura e dal non necessario frazionamento delle singole argomentazioni, è fondata.
Essa impinge la sentenza impugnata in merito all'interpretazione data alla scheda testamentaria di - che, come dalla stessa riportato, aveva lasciato a Parte_2
ciascuno dei quattro figli la nuda proprietà di un cespite specificamente individuato e alla moglie il diritto di usufrutto su ciascuno di essi e la proprietà dei restanti suoi beni
-, allorché ha qualificato i lasciti nei confronti dei figli in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ., anziché di istituzione di erede, arguendolo dall'inciso, pure contenuto nel testamento, secondo cui, in caso di premorienza della moglie, i medesimi beni sarebbero stati devoluti in parti uguali ai figli, e fatto derivare da ciò l'infondatezza dell'azione di riduzione esercitata dalle ricorrenti, non avendo esse rinunciato ai legati ed essendo inammissibile, una volta confluiti i beni nel loro patrimonio, la resipiscenza tardiva sul punto, esercitata, in particolare, attraverso la rinuncia operata solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il
26/4/2013, oltretutto asseritamente prescritta in quanto intervenuta dopo dieci anni dall'apertura della successione del 12/10/2002.
Avverso tali considerazioni, le ricorrenti sono insorte, lamentando, innanzitutto, la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, quindi insistendo per la pagina 32 di 43 qualificazione del lascito in termini di istituzione di erede, con volontà divisoria, come arguibile anche da un atto successivo al testamento che invitava il fratello alla collazione, o, al più, di legato in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione senza previa rinuncia al legato, e, a cascata, l'erroneità della statuizione di tardività della rinuncia, anche in ragione dell'affermata e non comprovata, acquisizione del possesso dei beni da parte loro, ancorché contestata e contraddetta dai certificati di residenza, e della prescrizione, siccome decorrente, a loro dire, dalla conoscenza della scheda testamentaria e non dall'apertura della successione.
Orbene, andando con ordine, occorre, in primo luogo, ricordare come, secondo
l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass.,
Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).
Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo
pagina 33 di 43 patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni
(Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv.
552709).
Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964,
n. 1800).
Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si alleghi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione
pagina 34 di 43 della sentenza (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773; Cass., Sez. 2, 21/1/1978, n. 269), risolvendosi l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 6/10/2017, n. 23393).
Ebbene, le ricorrenti, pur avendo lamentato la violazione dell'art. 1362 cod. civ., non hanno chiarito in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, sicché deve operare il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. 3, 10/2/2015, n. 2465; Cass. 3, Sez.,
26/5/2006, n. 10891).
Pertanto, avendo nella specie i giudici motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali hanno ritenuto di qualificare le disposizioni testamentarie in termini di legato e non di istituzione ex re certa e non avendo, per converso, le ricorrenti chiarito i termini della lamentata violazione delle norme ermeneutiche applicabili, la censura deve ritenersi sotto questo profilo infondata.
Diversamente deve opinarsi con riguardo alla ritenuta configurabilità del legato in sostituzione di legittima, in luogo di quello in conto di legittima preteso, invece, dalle ricorrenti.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di pagina 35 di 43 tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima
(Cass., Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082).
A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione (Cass., Sez. 2, 16/1/2014, n. 824), senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso (Cass., Sez. 2, 9/9/2011, n. 18583).
Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch'esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà (v. Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5232; Cass., Sez. 2,
10/6/2011, n. 12854; Cass., Sez. 2, 29/7/2005, n. 16083).
Ebbene, a tali principi non si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno qualificato le disposizioni testamentarie paterne in termini di legato in sostituzione di legittima alla stregua dell'attribuzione ai figli della sola nuda proprietà di alcuni beni, lasciati in usufrutto alla moglie in uno con le sue restanti proprietà, e della loro devoluzione in parti uguali ai figli soltanto in caso di premorienza della moglie, ossia sulla base di elementi che si rivelano del tutto incoerenti con la qualificazione della disposizione in termini siffatti.
In ragione di quanto detto, il motivo deve, dunque, ritenersi fondato”.
pagina 36 di 43 Sulla base di quanto precede deve ritenersi che l'ordinanza della Cassazione abbia reso definitiva la qualifica attribuita dalla Corte d'Appello di Milano, conformemente alla sentenza del Tribunale, alle disposizioni a titolo particolare da parte del de cuius
a favore dei figli contenute nel testamento olografo del 5 agosto 1999 Parte_2
quali legati e non quali istituzioni di eredi ex re certa. L'ordinanza, infatti, con riferimento al testamento del sig. ha confermato la nomina di erede Parte_2
unica per la moglie del testatore, sig.ra , con esclusione in favore dei Parte_2
figli di una institutio ex re certa.
Giova, peraltro, ricordare che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione,
l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ. , come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto, invece, attribuirgli singoli individuati beni;
e l'indagine diretta ad accertare se ricorra una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in cassazione, se sia motivato congruamente (sent. nn. 1637 del 1963, 1717 e 6110 del 1981, 5625 del 1985, 974 del
1999, 3940 e 9467 del 2001 e da ultimo Sez. II, 01 marzo 2002, n. 3016).
Appurato, dunque, che nel caso di specie i lasciti a favore dei figli vanno qualificati come legati resta da stabilire se trattasi di legati in sostituzione di legittima o in conto di legittima.
Sul punto la Suprema Corte con l'ordinanza remittente ha ritenuto che la Corte
d'Appello, confermando la natura di legati in sostituzione di legittima, già data dal
Tribunale, non abbia esplicitato i principi ermeneutici sottesi alla configurazione, nel caso di specie, di legati in sostituzione di legittima.
pagina 37 di 43 Consegue, quindi, che l'unica questione sottoposta a questa Corte sia quella di riesaminare la natura dei legati disposti in favore dei figli nel testamento 4/08/1999 e, quindi, di qualificarli come legati in sostituzione di legittima oppure come legati in conto di legittima, con eventuale riesame delle sole domande giudiziali a tale rinnovato esame.
Ciò detto la Corte osserva quanto segue.
E' nota la distinzione tra il legato in sostituzione ed il legato in conto di legittima.
Nel primo caso (art. 551 cod. civ.), il testatore - per estromettere un legittimario dalla successione ereditaria e dalla conseguente comunione incidentale - gli attribuisce uno o più beni a titolo di legato, con una disposizione da cui risulta, in modo non equivoco, la volontà di attribuire il legato in sostituzione o, come anche si dice, a tacitazione di legittima (con la conseguenza che il legatario, valutato ciò che risulti più conveniente, può rinunziare al legato e chiedere la legittima). Nel secondo caso, invece, il testatore attribuisce al legittimario, a titolo di legato, beni che debbono essere calcolati ai fini della determinazione della quota a lui spettante a titolo di eredità (con la conseguente possibilità per l'erede di agire in riduzione, qualora l'ammontare del legato dovesse risultare inferiore a quanto gli spetta a titolo di legittima).
Sul punto il testamento in questione così recitava:
“ Io sottoscritto Nato a Cislago 10-10-1913 Residente a Cislago in Parte_2
via Vismara 131, nomino Eredi per Legge i miei figli e mia moglie.
A apartamento al 2 piano abitato dalla mapale Controparte_3 CP_3
3851 N-72-4 del 28 Ottobre 1985
A appartamento all primo piano abitato mapale 3851 N- CP_2 CP_8
72-3-Del 28 ottobre 1985
pagina 38 di 43 Dispone da tempo Della somma corrispondente al valore dello Persona_1
appartamento in Santambrogio a Varese Via Casluncio n. 43 avendo già ricevuto il denaro al momento della vendita
A fabricato in via Vismara n. 131 mapale 1093 e parte del mapale 1310 CP_1
da Vismara per una profondità dalla strada di metri 85
A mia moglie l'usufrutto dei beni
Il retto delle mie proprietà a mai moglie. In mancanza di mia moglie la ma proprietà saranno divise in parti uguali fra i figli
Cislago 5 agosto 1999
. Parte_2
Osserva, preliminarmente, questa Corte che con tale testamento il de cuius, come accertato definitivamente dalla Cassazione, abbia istituito come suo erede la moglie, devolvendo ai figli , e beni immobili Controparte_3 CP_2 CP_1
determinati e alla figlia una somma di denaro corrispondente al valore Per_1
dell'appartamento in Santambrogio a Varese via Casluncio n. 43.
Ciò detto l'ordine logico delle questioni da trattare presuppone il preliminare accertamento se le attrici in riassunzione rivestano o meno, in forza del testamento sopra richiamato, la qualità di erede (qualificando il legato alla stregua di legato “in conto” di legittima), ovvero se al contrario sia stata intenzione del disponente precludere loro la partecipazione all'eredità attraverso un legato “in sostituzione” di legittima.
L'esito di un siffatto accertamento, invero, consentirebbe di ritenere superata la questione della condizione dell'azione di riduzione, ossia la preliminare rinuncia al legato, richiesta dall'art. 551 c.c. (a mente del quale “Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso pagina 39 di 43 che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede”), condizione invece non necessaria in caso di legato “in conto” di legittima.
Il successivo passaggio logico, necessario solo nel caso di esito negativo del riscontro della qualità di erede delle attrici in riassunzione - e cioè configurata la disposizione in loro favore alla stregua di legato c.d. “tacitativo” - investe l'accertamento della rilevata decadenza delle stesse dal diritto di rivendicare la legittima.
In primo luogo è quindi imprescindibile accertare se con il testamento del 5 agosto 1999 il de cuius abbia inteso o meno chiamare all'eredità le attrici in riassunzione beneficiarie del lascito, ovvero “tacitarle” con l'attribuzione dell'immobile ( quanto a CP_3
e e della somma di denaro equivalente al valore dell'immobile ( quanto CP_2
a ). Persona_1
Giova rammentare che per granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del legato “in sostituzione di legittima” non occorre il riscontro dell'uso di formule sacramentali, giacché è sufficiente che dal complessivo tenore delle disposizioni testamentarie risulti l'intenzione del de cuius di soddisfare integralmente il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, e tale intenzione deve emergere in maniera inequivoca, sia da una espressa proposizione sia dal complesso delle proposizioni in cui si articola la scheda testamentaria (cfr. Cass. 29 luglio 2005, n. 16083; Cass. 16 gennaio 2014 n. 824). Per ammettersi che un legato sia
“in sostituzione” anziché “in conto” di legittima è necessario in sostanza che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione, se accettata, esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo (Cass. 10 giugno 2011 n. 10854).
Ritiene questa Corte che i legati vadano qualificati come legati in conto di legittima, atteso che non vi è nella disposizione testamentaria una volontà del de cuius chiaramente pagina 40 di 43 espressa, pur senza formule sacramentali, di voler attribuire i legati in sostituzione o, come anche si dice, a tacitazione di legittima.
Va, peraltro, ricordato che il legato in conto di legittima costituisce l'ipotesi ordinaria di legato a favore del legittimario, attraverso cui il testatore beneficia il legittimario senza nulla aggiungere o specificare.
Che la volontà del de cuius non fosse quella di tacitare i legittimari solo con l'attribuzione dei beni indicati nella scheda testamentaria la si ricava, peraltro, anche dalla dichiarazione del 10 ottobre 2000 redatta due anni prima del decesso che imponeva a la collazione della somma di lire 200.000.000 ricavata dalla vendita dei boschi di CP_1
proprietà dei genitori ed incassata da CP_1
In mancanza, quindi, di una diversa volontà del de cuius, i legati si presumono effettuati in conto di legittima con diritto, quindi, delle attrici in riassunzione a conseguire la legittima per intero, con l'obbligo di imputare quanto ricevuto alla legittima e diritto di agire in riduzione per richiedere l'integrazione della propria riserva fino a concorrenza di quanto spettante per legge.
Ciò comporta, da un lato, che ogni questione in ordine all'onere di rinunciare al legato in sostituzione di legittima pena la decadenza dall'azione di riduzione deve ritenersi assorbita e, dall'altro, che devono essere assoggettate a collazione le somme reclamate dalle attrici di cui al quarto e quinto motivo di appello, ritenuti assorbiti dalla
Cassazione.
L'esatta interpretazione della scheda testamentaria comporta, infatti, che deve essere sottoposta a collazione la somma di lire 200.000.000, provento della vendita dei boschi di proprietà dei genitori a Georisorse ed incassata da per la quota di proprietà dei CP_1
terreni di essendo già stata ritenuta fondata per la quota di proprietà Parte_2
dei boschi della madre.
pagina 41 di 43 Sul punto, infatti, già il Tribunale aveva riconosciuto l'avvenuto incasso da parte di per non essere stata adeguatamente contestata la circostanza. Tale somma CP_1
è stata, quindi, incassata da che avrebbe dovuto versarla sul conto dei CP_1
genitori; peraltro la circostanza risulta altresì provata dalla dichiarazione dei genitori, ritenuta autentica, del 12 ottobre 2000.
Deve, inoltre, essere sottoposta a collazione la somma di lire 226.704.081 per entrambi i genitori, avendo attraverso la gestione delle due compravendite ricevuto CP_1
un maggior indebito ricavo dalla vendita dei suoi terreni per aver concordato un prezzo di vendita dei terreni dei genitori inferiore al valore commerciale ( lire 25.000 circa), mentre per i suoi terreni confinanti con medesima destinazione ha pattuito un prezzo di valore superiore al valore commerciale ( lire 172.000.000 circa), con ripartizione quo- quota in proporzione alle rispettive proprietà dei genitori.
Da ultimo, deve altresì essere sottoposto a collazione quanto dovuto da a CP_1
titolo di canoni di locazione sull'appartamento da lui occupato sito in Cislago, via
Vismara n. 131 a far tempo dalla morte del padre e sino alla morte della madre, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, atteso che dalla scheda testamentaria non risulta la volontà del de cuius di far godere gli immobili gratuitamente ai figli e risultando, invece, la prova contraria, avendo disposto l'usufrutto dell'immobile a Parte_2
favore della moglie.
Spese
Devono ora essere regolate le spese di lite.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la reciproca soccombenza delle parti che ha visto solo in parte accolte le rispettive domande e l'obiettiva incertezza ex ante sul diritto controverso suggeriscono l'opportunità di una compensazione integrale delle spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. pagina 42 di 43
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da e contro così Controparte_3 CP_2 Persona_1 CP_1
provvede:
1) In parziale riforma della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4792/2017 pubblicata il 16 novembre 2017 accerta e dichiara che le disposizioni contenute nella scheda testamentaria di del 05.08.1999 a favore dei figli, Parte_2
devono intendersi quali legati in conto di legittima con conseguente riconoscimento della fondatezza della proposta domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima,
2) Accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria CP_1
l'ulteriore importo di lire 226.704.081 con ripartizione pro- quota in proporzione alle rispettive proprietà dei genitori, nonché la somma di lire 200.000.000 per la quota di proprietà dei terreni di;
Parte_2
3) Accerta e dichiara che è tenuto a conferire alla massa ereditaria CP_1
formatasi a seguito del decesso della madre tutte le somme dovute per il godimento dell'immobile sito in Cislago, via Vismara n. 131 a far tempo dalla morte del padre e sino al decesso della madre, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del giudizio d'appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Milano il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Carlo Maddaloni
pagina 43 di 43