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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2024, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Gallipoli (LE), in [...] 10 Parte_1 C.F._1 settembre 1977 e residente in Correzzana, Via Casate Novo Residence (MB), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Magnabosco, (C.F.: ), del foro di Monza, con studio in C.F._2
Monza (MB), Via Enrico da Monza n. 44, presso il quale elegge domicilio giusta delega in calce al presente atto e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e ss. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al nr. di fax 039.5962868 o all!indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA ALTAMURA, 7 CP_1 C.F._3
20148 MILANO presso lo studio dell'avv. LEVANTINO LIDIA che la rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e
473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 il ricorrente ribadisce la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo, ferma la collocazione del minore come in essere, tramite la corresponsione della somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio. pagina 1 di 4 In caso di rifiuto della suddetta proposta da parte della resistente il sig. , richiamati i propri Pt_1 scritti difensivi, nel contestare integralmente la comparsa di costituzione avversaria e la suddetta memoria autorizzata, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio scritto difensivo. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Confermare l'affidamento congiunto di e confermare il suo collocamento paritario così come Pt_1 concordato e recepito dal decreto collegiale del 22 giugno 2021 del Tribunale di Monza;
- Modificare il predetto decreto in punto mantenimento ordinario che si chiede venga determinato in forma diretta, posto che il collocamento di è perfettamente paritario tra i coniugi ed entrambi Pt_1 godono di redditi tali da poter mantenere in autonomia il figlio nei periodi di rispettivo collocamento;
- In punto spese straordinarie, si chiede che la precedente regolamentazione venga modificata e che entrambi i genitori partecipino in misura uguale (50% ciascuno) al pagamento delle spese straordinarie da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
- Con vittoria di compensi di causa come per legge.
per CP_1 Si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti in atti e per quelli qui ulteriormente argomentati, e dunque per la conferma dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie siccome concordate nell'accordo del 21 giugno 2021.
Le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito per intero da . CP_1
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n.
12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. Con la cd. riforma Cartabia, è stato espressamente previsto all'art. 473bis.29 c.p.c. che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
I. Le parti hanno concordato nel 2021 il collocamento alternato del figlio minore nato Per_1 il 27.6.2018, che permane ad oggi.
Relativamente al contributo hanno concordato:
“Il verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma Pt_1 di euro 500,00 mensili, mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla signora già noto, alla data odierna, al , da effettuarsi entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT. pagina 2 di 4 Le spese straordinarie sostenute per il minore, per le quali si applicherà il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, saranno a carico del padre per l'80% e a carico della madre per il 20%, ad eccezione delle spese per l'istruzione del figlio le quali Pt_1 saranno a carico del padre al 100%.
Tale criterio di ripartizione non derogherà ai principi generali stabiliti in tema di accordo dei genitori sulle spese straordinarie, anche con riferimento alla scelta dell'asilo o dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore, per il quale entrambe le figure genitoriali dovranno essere sempre concordi.”
Il padre chiede la revoca del contributo ordinario a suo carico, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo tiene e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50%, allegando che la modifica si giustifica con il collocamento paritario e per la drastica riduzione dei redditi del padre, in quanto paziente oncologico dal
2015 mentre sono aumentati i redditi della madre.
Il collocamento alternato era già previsto negli accordi del 2021 e non costituisce, dunque, un motivo sopravvenuto per eliminare o ridurre il contributo a carico del padre.
Il padre ha documentalmente provato di essere malato oncologico dal 2015, situazione sussistente all'epoca dell'accordo. Quanto ai redditi del padre, va rilevato che non sono documentati i redditi dell'anno 2020.
Nel 2021 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 641,55 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla CU 2022, nel 2022 di euro 2.134 mensili per 258 giorni di lavoro (il reddito è stato calcolato su 12 mensilità - CU
2023), nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.816 mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito imponibile al netto degli oneri tributari risultanti dal Mod. 730/24. A luglio ha percepito 3.000 euro di stipendio come si evince dall'estratto conto prodotto.
La resistente chiede il rigetto, allega che il padre ha chiesto di poter cessare il versamento del contributo dal mese di giugno 2023 per un anno, con la motivazione di dover adempiere ad un debito della società di cui egli non era più né socio Controparte_2 né amministratore;
debito asseritamente inesistente (perché, secondo il , la società Pt_1 avrebbe sempre pagato), oltre che provocato da fatto illecito altrui (“Comunque io non voglio toglierti il contributo solo per un anno dovrò pagare il debito che l'azienda ha fatto con avis maggiore a causa della Claudia che si prendeva i soldi ma non li dava a avis maggiore. E quindi mi hanno fatto causa, la causa la vincerò perché noi abbiamo sempre pagato ma per il momento hanno ottenuto la provvisoria esecuzione e i miei soci hanno deciso che devo pagare io perché allora la ditta era mia. Posso contare su di te? Si tratta solo di un anno” – doc. 6). Da allora non ha più ripreso il versamento. Il ricorrente vive in un immobile di 10 locali che era condotto in locazione dalla società
[...] di cui era amministratore, che nel 2022 ha avuto ricavi per euro 1.291.443 e Controparte_2 dalla quale riceve una retribuzione che era di euro 3.130 nel settembre 2023 ed euro 2.479 nel febbraio 2024.
La resistente all'epoca dell'accordo dichiarava un reddito di euro 6.000 annui, attualmente è agente di commercio con reddito di circa euro 12.000 annui sui quali deve pagare l'IRPEF. Il reddito dei componenti il nucleo familiare risultante dall'ISEE è di euro 27891. pagina 3 di 4 All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno dichiarato: IG : Parte_1
”Io non lavoro, percepisco solo il reddito dalla società e ho spese alte per l'appartamento dove vivo. Pago euro 2.000 mensili per la locazione e le spese condominiali dell'appartamento ove vivo. Ho cambiato casa, vivo a Barzanò, adesso il canone non viene più pagato dalla società. La Lex&Business s.r.l. è in liquidazione, diventerò dipendente di un'altra società che non è più mia.
Vivo con mia madre.
Sono disponibile a versare euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.”
SO LO:
”La società per la quale lavoro ha risolto il mandato di tutta la rete vendita, per cui la mia posizione futura potrebbe cambiare, io sono l'ultima arrivata.”
Le parti hanno concordato che l'assegno unico familiare sarà percepito per intero da
[...]
e quest'ultima, ha documentalmente provato che l'assegno unico familiare CP_1 ammonta ad euro 57 mensili per l'intero.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni concordate dalle parti, in quanto i redditi del padre sono aumentati rispetto al 2020, come pure quelli della madre che, d'altro canto, deve provvedere al suo mantenimento, non vantando alcun diritto sui redditi del , trattandosi di coppia non coniugata. Pt_1
Nel 2021 il figlio aveva tre anni e le sue esigenze sono ad oggi aumentate.
Pertanto, la domanda va rigettata. II. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
Sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (valore indeterminabile - fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta la domanda attorea;
II. Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.405 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, iva e cap.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a Gallipoli (LE), in [...] 10 Parte_1 C.F._1 settembre 1977 e residente in Correzzana, Via Casate Novo Residence (MB), rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Magnabosco, (C.F.: ), del foro di Monza, con studio in C.F._2
Monza (MB), Via Enrico da Monza n. 44, presso il quale elegge domicilio giusta delega in calce al presente atto e che dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e ss. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al nr. di fax 039.5962868 o all!indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA ALTAMURA, 7 CP_1 C.F._3
20148 MILANO presso lo studio dell'avv. LEVANTINO LIDIA che la rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DEGLI artt. 337quinquies cod. civ. e
473bis e segg. c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 il ricorrente ribadisce la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo, ferma la collocazione del minore come in essere, tramite la corresponsione della somma di € 300,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio. pagina 1 di 4 In caso di rifiuto della suddetta proposta da parte della resistente il sig. , richiamati i propri Pt_1 scritti difensivi, nel contestare integralmente la comparsa di costituzione avversaria e la suddetta memoria autorizzata, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio scritto difensivo. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Confermare l'affidamento congiunto di e confermare il suo collocamento paritario così come Pt_1 concordato e recepito dal decreto collegiale del 22 giugno 2021 del Tribunale di Monza;
- Modificare il predetto decreto in punto mantenimento ordinario che si chiede venga determinato in forma diretta, posto che il collocamento di è perfettamente paritario tra i coniugi ed entrambi Pt_1 godono di redditi tali da poter mantenere in autonomia il figlio nei periodi di rispettivo collocamento;
- In punto spese straordinarie, si chiede che la precedente regolamentazione venga modificata e che entrambi i genitori partecipino in misura uguale (50% ciascuno) al pagamento delle spese straordinarie da regolamentarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
- Con vittoria di compensi di causa come per legge.
per CP_1 Si insiste per l'accoglimento di tutti i motivi dedotti in atti e per quelli qui ulteriormente argomentati, e dunque per la conferma dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie siccome concordate nell'accordo del 21 giugno 2021.
Le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito per intero da . CP_1
Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n.
12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c. Con la cd. riforma Cartabia, è stato espressamente previsto all'art. 473bis.29 c.p.c. che le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
I. Le parti hanno concordato nel 2021 il collocamento alternato del figlio minore nato Per_1 il 27.6.2018, che permane ad oggi.
Relativamente al contributo hanno concordato:
“Il verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma Pt_1 di euro 500,00 mensili, mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla signora già noto, alla data odierna, al , da effettuarsi entro e non oltre il CP_1 Pt_1 giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT. pagina 2 di 4 Le spese straordinarie sostenute per il minore, per le quali si applicherà il protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza, saranno a carico del padre per l'80% e a carico della madre per il 20%, ad eccezione delle spese per l'istruzione del figlio le quali Pt_1 saranno a carico del padre al 100%.
Tale criterio di ripartizione non derogherà ai principi generali stabiliti in tema di accordo dei genitori sulle spese straordinarie, anche con riferimento alla scelta dell'asilo o dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore, per il quale entrambe le figure genitoriali dovranno essere sempre concordi.”
Il padre chiede la revoca del contributo ordinario a suo carico, che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando lo tiene e contribuisca alle spese straordinarie in ragione del 50%, allegando che la modifica si giustifica con il collocamento paritario e per la drastica riduzione dei redditi del padre, in quanto paziente oncologico dal
2015 mentre sono aumentati i redditi della madre.
Il collocamento alternato era già previsto negli accordi del 2021 e non costituisce, dunque, un motivo sopravvenuto per eliminare o ridurre il contributo a carico del padre.
Il padre ha documentalmente provato di essere malato oncologico dal 2015, situazione sussistente all'epoca dell'accordo. Quanto ai redditi del padre, va rilevato che non sono documentati i redditi dell'anno 2020.
Nel 2021 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 641,55 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dalla CU 2022, nel 2022 di euro 2.134 mensili per 258 giorni di lavoro (il reddito è stato calcolato su 12 mensilità - CU
2023), nel 2023 ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.816 mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito imponibile al netto degli oneri tributari risultanti dal Mod. 730/24. A luglio ha percepito 3.000 euro di stipendio come si evince dall'estratto conto prodotto.
La resistente chiede il rigetto, allega che il padre ha chiesto di poter cessare il versamento del contributo dal mese di giugno 2023 per un anno, con la motivazione di dover adempiere ad un debito della società di cui egli non era più né socio Controparte_2 né amministratore;
debito asseritamente inesistente (perché, secondo il , la società Pt_1 avrebbe sempre pagato), oltre che provocato da fatto illecito altrui (“Comunque io non voglio toglierti il contributo solo per un anno dovrò pagare il debito che l'azienda ha fatto con avis maggiore a causa della Claudia che si prendeva i soldi ma non li dava a avis maggiore. E quindi mi hanno fatto causa, la causa la vincerò perché noi abbiamo sempre pagato ma per il momento hanno ottenuto la provvisoria esecuzione e i miei soci hanno deciso che devo pagare io perché allora la ditta era mia. Posso contare su di te? Si tratta solo di un anno” – doc. 6). Da allora non ha più ripreso il versamento. Il ricorrente vive in un immobile di 10 locali che era condotto in locazione dalla società
[...] di cui era amministratore, che nel 2022 ha avuto ricavi per euro 1.291.443 e Controparte_2 dalla quale riceve una retribuzione che era di euro 3.130 nel settembre 2023 ed euro 2.479 nel febbraio 2024.
La resistente all'epoca dell'accordo dichiarava un reddito di euro 6.000 annui, attualmente è agente di commercio con reddito di circa euro 12.000 annui sui quali deve pagare l'IRPEF. Il reddito dei componenti il nucleo familiare risultante dall'ISEE è di euro 27891. pagina 3 di 4 All'udienza del 16.10.2024 le parti hanno dichiarato: IG : Parte_1
”Io non lavoro, percepisco solo il reddito dalla società e ho spese alte per l'appartamento dove vivo. Pago euro 2.000 mensili per la locazione e le spese condominiali dell'appartamento ove vivo. Ho cambiato casa, vivo a Barzanò, adesso il canone non viene più pagato dalla società. La Lex&Business s.r.l. è in liquidazione, diventerò dipendente di un'altra società che non è più mia.
Vivo con mia madre.
Sono disponibile a versare euro 300 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio.”
SO LO:
”La società per la quale lavoro ha risolto il mandato di tutta la rete vendita, per cui la mia posizione futura potrebbe cambiare, io sono l'ultima arrivata.”
Le parti hanno concordato che l'assegno unico familiare sarà percepito per intero da
[...]
e quest'ultima, ha documentalmente provato che l'assegno unico familiare CP_1 ammonta ad euro 57 mensili per l'intero.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni concordate dalle parti, in quanto i redditi del padre sono aumentati rispetto al 2020, come pure quelli della madre che, d'altro canto, deve provvedere al suo mantenimento, non vantando alcun diritto sui redditi del , trattandosi di coppia non coniugata. Pt_1
Nel 2021 il figlio aveva tre anni e le sue esigenze sono ad oggi aumentate.
Pertanto, la domanda va rigettata. II. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
Sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 (valore indeterminabile - fasi di studio e introduttiva).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Rigetta la domanda attorea;
II. Condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.405 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, iva e cap.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4