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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa NR AG -Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 787/2024 R.G. promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._1
XXV Aprile n° 132, elettivamente domiciliato in Imperia, Via XXV Aprile n° 106, presso e nello Studio dell'avvocato Daniela Abbo del Foro di Imperia (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._2 anche in questo grado in forza di delega resa su foglio separato da intendersi unito in calce all'atto di citazione, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134, 176 e 183 del codice di procedura civile il proprio numero di fax: 0183.1970914 e il proprio l'indirizzo di posta elettronica certificata: presso i quali ricevere comunicazioni ed avvisi;
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Appellante;
nei confronti di nato in [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3
Sanremo (IM), Via Martiri della Libertà 374/13, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in
Imperia, Via Tommaso Schiva 12, presso e nello studio dell'Avvocato Ivo Conte (C.F. C.F._4
[..
[...] ; P. I.V.A. ), dal quale è rappresentato e difeso in forza della delega resa in calce alla
[...] P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta in appello, ad essa unita al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
Appellato;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ER parte appellante: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa, in accoglimento della formulata istanza, la concessione della sospensione dell'esecutività della Sentenza n.
95/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Imperia in data 09.02.2024 e depositata il 04.08.23, notificata il 1.07.2024, quindi dell'esecutività del decreto ingiuntivo n° 272/2022 emesso dal Tribunale di Imperia in data 24.05.2022 nell'ambito della procedura n° 962/2022:
in riforma totale della Decisione impugnata: previa ammissione delle prove così come dedotte nell'atto introduttivo del primo grado e reiterate nel corso di quel giudizio, anche nella fase conclusiva, e come riproposte nella narrativa del presente atto accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo oggetto di opposizione ed in particolare: - dato atto della carenza di legittimazione attiva in capo a per le ragioni esposte in narrativa;
- tenuto conto Controparte_1 dell'effettuazione da parte dell'opponente di acconti quantomeno pari ad euro 8.320,00 non conteggiati dall'opposto, di cui è stata fornita prova scritta;
- dato atto, anche in via riconvenzionale, della sussistenza di elementi contabili difformi da quelli dichiarati dai venditori, tali da diminuire grandemente il valore delle quote della società Ifir Ponente S.r.l., disporre la riduzione del prezzo di vendita di dette quote nella misura meglio vista e ritenuta, ai sensi dell'art. 1492 c.c., con conseguente condanna, se del caso, alla restituzione a di quanto eventualmente percepito da in eccesso al rideterminato importo, per sé o per Pt_1 CP_1
. Parte_2
- dichiarare, quindi, l'infondatezza della pretesa monitoria e, comunque, di ogni ragione creditoria avanzata da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
ER quanto sopra dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n°
272/2022, emesso dal Tribunale di Imperia in data 24.05.2022 nell'ambito della procedura n° 962/2022, concludendo che l'opponente nulla deve all'opposto Parte_1 Controparte_1
Con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio, spese generali, c.p.a. ed iva incluse”;
ER parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, previa ogni meglio ritenuta declaratoria:
2 - in via preliminare, confermare l'esecutorietà della Sentenza n. 95/2024 emessa dal Tribunale di
Imperia in data 09 febbraio 2024, nell'ambito della procedura 1423/2022 R.G., e del decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Imperia in data 23 maggio 2022, nell'ambito della procedura n. 962/2022 R.G.;
− in via principale, i) rigettare l'appello, poiché infondato, ingiustificato, indeterminato, immotivato ed indimostrato, in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni esposte nella narrativa del presente atto;
ii) confermare il decreto ingiuntivo numero 272/2022 del 24/05/2022, reso nell'ambito della procedura monitoria iscritta a ruolo al n. 962/22 R.G. Tribunale di Imperia, e la
Sentenza n. 95/2024 emessa in data 09 febbraio 2024, nell'ambito della procedura n. 1423/2022
R.G. Tribunale di Imperia;
iii) condannare il signor al pagamento in favore del Parte_1 signor delle somme di cui al decreto ingiuntivo numero 272/2022 del Controparte_1
24/05/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, i) rigettare l'appello, poiché infondato, ingiustificato, indeterminato, immotivato ed indimostrato, in fatto ed in diritto, per le ragioni e le eccezioni esposte nella narrativa del presente atto;
ii) condannare il signor al pagamento in favore del signor Parte_1 Controparte_1 di tutte le somme meglio viste e ritenute;
− In ogni caso, con vittoria di esborsi, spese, competenze di causa, spese generali, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge, pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002 stante l'ammissione del conchiudente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Imperia in data 23.05.2022, con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 46.000,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di Controparte_1 saldo del prezzo per la cessione di quote della società IFIR Ponente S.r.l. cedute allo stesso Pt_1 da e avvenuta con contratto stipulato in data 04.12.2018 (rep. Controparte_1 Parte_2
20133, rac. 12259), cui accedeva un “patto accessorio ad atto di cessione quote”, pari data.
Il con opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo o, in Pt_1 via subordinata, la riduzione del prezzo di vendita delle quote ai sensi dell'art. 1492 c.c..
Il dispositivo della sentenza n. 95 del 9.02.2024 del Tribunale di Imperia, oggi impugnata, recita:
3 1) “rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Imperia il 23.05.2022 nell'ambito della procedura n. 962/2022 RG e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 1c e 654 1c Cpc, lo dichiara esecutivo;
2) mantiene ferma la condanna della parte ingiunta (poi opponente) al Parte_1 pagamento delle spese della fase monitoria;
3) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, della Parte_1 fase di opposizione, quantificate in complessive € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare, ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge;
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE impugna tale sentenza con tre motivi di appello. Pt_1
1. Primo motivo di appello: l'appellante deduce che il decreto ingiuntivo n. 272/2022 è stato emesso dal Tribunale di Imperia sulla sola richiesta di , nonostante questi Controparte_1 potesse, al più, vantare una titolarità solo parziale della pretesa creditoria azionata, e che, dunque, difetta la legittimazione attiva in capo a per la posizione di cui è titolare Controparte_1
, la quale non ha mai conferito al procura speciale per agire Parte_2 CP_1 giudizialmente in sua vece. Nel caso in esame non si ha la solidarietà attiva, poiché questa, mancando una previsione generale nel c.c., può derivare esclusivamente da una specifica previsione legale o convenzionale, in assenza della quale l'obbligazione, pur se sussistenti i requisiti di cui all'articolo 1292 c.c., si qualifica come parziaria. Nel caso di specie non ricorre nessuna espressa previsione o clausola conforme volta alla costituzione di un vincolo di solidarietà attiva ed anzi risulta provato il contrario.
Il motivo è infondato, seppur con le seguenti precisazioni.
Il “patto accessorio ad atto di cessione quote” stipulato in data 04.12.2018 sia dal sia da Pt_1
e all'art. 4 recita: «Il sig. effettuerà i versamenti della singola rata tutti Pt_2 CP_1 Pt_1
esclusivamente nelle mani del Sig. espressamente delegato ed autorizzato dalla Sig.ra CP_1 ad incassare e quietanzare anche a suo nome e per suo conto. La Sig.ra che non Pt_2 Pt_2 potrà direttamente richiedere alcun versamento al Sig. nulla potrà pretendere – in Pt_1
4 qualsivoglia ipotesi o eventualità – in ordine a quanto già quietanzato dal Sig. Eventuali CP_1 versamenti effettuati dal Sig. direttamente nelle mani della Sig.ra avranno in ogni Pt_1 Pt_2 caso piena efficacia liberatoria del predetto anche nei confronti del Sig. Al ricevimento di CP_1 ciascun pagamento il Sig. rilascerà quietanza in calce alla presente scrittura. Ad esito CP_1 dell'incasso dell'ultima rata nulla sarà più dovuto dal Sig. ai Sigg.ri e in Pt_1 CP_1 Pt_2 ragione della cessione in parola».
È dunque corretto l'assunto di parte appellante con riferimento alla regola circa la presunzione di non solidarietà attiva. Nel caso di specie non si tratta di solidarietà attiva, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 1292 c.c., richiede che qualsiasi tra i concreditori abbia diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, mentre nel caso in esame la legittimazione spetta, in base al suddetto patto accessorio, al solo inoltre;
e erano titolari di quote distinte e in misura CP_1 CP_1 Pt_2 diversa.
Sussiste, tuttavia, la legittimazione attiva, sia sostanziale, sia processuale, di a domandare a CP_1 il versamento dell'intero importo pattuito, anche per conto della in base a quanto Pt_1 Pt_2 espressamente previsto all'art. 4 del “patto accessorio ad atto di cessione quote” stipulato in data
04.12.2018 da tutti e tre i soggetti, in base a cui egli è delegato dalla e a ciò ha consentito CP_1 il sottoscrivendo il relativo atto, a richiedere il pagamento dell'intera somma pattuita. Pt_1
2. Secondo motivo di appello: l'appellante deduce che il primo Giudice ha omesso l'esame della documentazione prodotta dall'opponente dalla quale si evince che egli aveva già pagato Pt_1 parte della somma di € 46.000,00 a lui ingiunta. In particolare, avrebbe pagato i) euro 5.000,00 in data 04.12.2018, per cui il ha rilasciato “quietanza sul retro dell'accordo che regolava il CP_1 rapporto dare avere” (pag. 12, atto di citazione in appello). Afferma, inoltre, che controparte mai ha disconosciuto la genuinità della propria sottoscrizione della ricevuta del 4.12.2018. ii) euro 3.320,00 in data 21.03.2019, come si evincerebbe dalla ricevuta del bonifico in favore di . Con Parte_2 riferimento al ii), l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente basato la decisione sulla “sola erronea dicitura riportata nella causale” (pag. 12, atto di citazione in appello).
Il motivo è parzialmente fondato, nei termini di cui in motivazione.
Con riferimento al versamento di euro 3.320,00 in data 21.03.2019, tale circostanza non risulta provata da parte appellante, su cui, in ossequio al tradizionale riparto dell'onere probatorio (Ss.Uu., sentenza n. 13533 del 30.10.2001), grava l'onere della prova. È, del resto, lo stesso appellante che in tale caso riconosce che la causale risulta incongrua rispetto al contratto in oggetto, poiché la causale recita “bracciale tennis oro 18kt con brillanti”.
5 Nemmeno vi è prova di altri pagamenti da parte del relativi al contratto di compravendita Pt_1 delle quote della società Ifir Ponente S.r.l..
Con riferimento al versamento di euro 5.000,00 avvenuto in data 04.12.2018, l'attore in opposizione, nel precedente grado asseriva: “L'esponente, in data 4 dicembre 2019, ebbe ad effettuare un pagamento di Euro 5.000,00 in contanti al , che sottoscrisse per ricevuta CP_1 dell'importo il retro del patto accessorio che si allega (doc. 2)” (pag. 2 atto di citazione in opposizione in primo grado) e produceva il documento n. 2.
a pag. 10 e 11 della Comparsa di costituzione e risposta del precedente grado, asseriva: CP_1
“2.4) Quanto al pagamento di euro 5.000,00 asseritamente corrisposto in contanti dal signor
a favore del signor si rappresenta quanto segue: - in data 4 dicembre 2018 Pt_1 CP_1
l'importo massimo consentito per i pagamenti in contanti ammontava, come noto, ad euro
3.000,00; - a seguito della stipula dell'atto notarile e del patto accessorio de quo, poco prima di partire per Torino, il signor mostrava al signor di aver disposto tramite il
Pt_1 CP_1 proprio cellulare l'esecuzione di un bonifico bancario dell'importo di euro 5.000,00; - la somma di cui al punto precedente, però, non veniva mai accreditata sul conto corrente dell'esponente né su quello della signora;
- esclusivamente a causa di quanto mostrato e riferito dal signor Pt_2 al signor , l'esponente -alla presenza del signor apponeva
Pt_1 CP_1 ERsona_1 la sigla di cui alla prima riga del documento prodotto sub. 2 da controparte (in tale periodo, infatti, il cedente non aveva motivo di dubitare della correttezza del signor . 2.5) Si precisa che,
Pt_1 al momento dell'apposizione da parte del signor della sigla di cui alla prima riga del CP_1 documento sub. 2 prodotto da controparte, non erano presenti ulteriori importi e/o frasi. Questi ultimi sono stati aggiunti in un secondo momento -ed in modo arbitrario- dal signor ER
Pt_1 tale motivo l'esponente -che contesta di aver ricevuto le somme di euro 5.000,00, 5.000,00,
1.680,00, 3.320,00, 4.000,00, 1.275,55 ivi indicate- disconosce il contenuto del predetto documento contestando la conformità di quanto nello stesso descritto rispetto ai fatti realmente intercorsi tra le parti” (enfasi del relatore).
La produzione sub n. 2 dell'opponente costituisce, dunque, a tutti gli effetti, una quietanza Pt_1 di pagamento, posto che il nel precedente grado: CP_1
a) non ha contestato l'asserzione attorea secondo cui la sottoscrizione che compare sul primo rigo del citato documento, accanto alla scritta “24.12.2018 €5000”, era posta sul retro della scrittura del
04.12.2018; risulta, quindi, specificata la causa del pagamento in questione (la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19034/2024, ha statuito che la quietanza non è soggetta a particolari requisiti formali previsti dalla legge e può essere contenuta in qualsiasi documento che attesti in modo
6 inequivoco l'avvenuto pagamento, specificandone l'importo e la causale. Tuttavia, affinché abbia valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, deve essere rilasciata e sottoscritta dal creditore, poiché solo la firma conferisce al documento la validità probatoria tipica della scrittura privata, come stabilito dall'art. 2702 c.c.) e, nel caso di specie, la causale del pagamento è il patto accessorio alle quote sottoscritto dalle parti in causa, visto che:
• nel patto accessorio 4.12.2018 si prevedeva che l'acconto di euro €5.000,00 sarebbe stato versato all'atto di cessione delle quote;
• la cessione delle quote è avvenuta (infatti) con atto notarile e contestuale scrittura, a parte, in data 04.12.2018;
• nel documento n. 2 in esame il versamento dell'acconto di € 5000 è avvenuto il 04.12.2018;
b) non solo il non ha disconosciuto la firma (accanto alla scritta “24.12.2018 €5000” CP_1 compaiono due sigle), ma addirittura, ha riconosciuto tale sottoscrizione come propria, asserendo espressamente, in comparsa di costituzione e risposta (con procura rilasciata al difensore), di avere sottoscritto quel foglio credendo nella “bontà” dell'ordine di bonifico che gli aveva fatto vedere sul cellulare il Pt_1
Trattandosi, quindi, di una quietanza, occorre applicare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione” (v. Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5945, che, in motivazione, aggiunge: “In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di «eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza»”
(Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014, n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della
«revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459).”).
7 Del tutto tardive sono, invece, le contestazioni rese ora dal nel presente grado, riguardo CP_1 all'assunto del circa il versamento dell'acconto di euro 5.000,00 («.. anche “il versamento Pt_1
di euro 5.000,00 del 4.12.2018, per cui il ” avrebbe rilasciato quietanza scritta non è stato CP_1 dimostrato dal signor …Si rileva in proposito che il documento prodotto dal signor Pt_1
-composto da un singolo foglio- non indica nessun oggetto, nessuna causale e nessun Pt_1 nome. Dalla lettura dello stesso, inoltre, non è possibile comprendere a cosa si riferisca l'importo di euro 5.000,00 ivi indicato, né quale soggetto possa aver incassato o versato la somma di euro
5.000,00. », pag. 13, comparsa di costituzione e risposta in appello).
3. Terzo motivo di appello: l'appellante deduce “in via riconvenzionale”, la sussistenza di elementi contabili difformi da quelli dichiarati dai venditori, su cui vi sarebbe omessa pronuncia da parte del Tribunale, tali da diminuire grandemente il valore delle quote della società Ifir Ponente
S.r.l., e per tale motivo domanda la riduzione del prezzo di vendita di dette quote nella misura meglio vista e ritenuta, ai sensi dell'art. 1492 c.c..
In particolare, tale motivo di appello si fonda sulla relazione del Dott. Controparte_2 commercialista, del 10.02.2021, e sulla relazione dello stesso del 16.11.2018.
La relazione asseverata del 16.11.2018 a firma del Dott. riferita alla stima del Controparte_2 capitale sociale alla data del 31.10.2018, era stata dallo stesso predisposta in vista della trasformazione della società Ifir Ponente in accomandita semplice, di cui erano titolari e CP_1
in S.R.L. (pag. 12, atto di citazione in appello). Pt_2
La relazione del dott. del 10.02.2021 è stata redatta dal medesimo sulla base della richiesta CP_2 del che gli ha domandato di rivalutare la situazione alla luce dei nuovi documenti che Pt_1 andava a sottoporgli, provenienti da enti pubblici e dalla banca. Il dott. ha così redatto la CP_2 nuova relazione in data 10.02.2021, dichiarando di dover “individuare la differenza tra i debiti comunicati dall'allora legale rappresentante della società prima della trasformazione societaria ma soprattutto prima della cessione di quote (avvenuta in data 4/12/2018) ed i reali debiti della società”
e facendo presente che “prima della trasformazione la società teneva la contabilità semplificata circostanza che non ha permesso di rilevare in maniera puntuale la situazione patrimoniale della società stessa” (pag. 1, relazione dott. del 10.02.2021). CP_2
In particolare, la relazione del dott. del 10.02.2021 ha rilevato: CP_2
“- debiti verso banche: euro 17.384,67 in luogo di euro 8.080,00 per una differenza di euro
9.304,67;
- debiti tributari: a quanto a suo tempo dichiarato dovevano aggiungersi euro 13.208,35 per sanzioni ed aggi, avendo in allora il in qualità di amministratore della s.a.s., del tutto taciuto che i CP_1
8 debiti IVA fossero riferiti ad annate risalenti e, pertanto, gravati da maggiorazioni di importo che avrebbero dovuto essere dallo steso conosciute e/o agevolmente conoscibili;
- debiti per bolli auto non pagati e relative sanzioni, mai dichiarati, per complessivi euro 448,15;
- debiti per multe Cds, mai dichiarati, per euro 359,65;
- debiti verso INAIL: euro 94,86, mai dichiarati;
- debiti verso INPS: euro 16.790,39, mai dichiarati;
- debiti verso Camera di Commercio: euro 314,63, mai dichiarati;
- debiti verso Edison per fornitura di energia elettrica: euro 260,38, mai dichiarati.
In totale, per le sole poste qui prese in esame e documentate, sussistono debiti eccedenti quelli dichiarati al momento della cessione delle partecipazioni sociali, complessivamente ammontanti ad euro 40.781,08 oltre ad altre passività (in via esemplificativa spese legali)” (pag. 14-15, atto di citazione in appello).
Parte appellante reitera, inoltre, l'istanza di CTU contabile, ove necessaria.
L'appellato eccepisce la decadenza di parte appellante, già formulata in primo grado, sul presupposto che l'azione proposta ai sensi dell'art. 1492 c.c. è soggetta alle condizioni di decadenza e prescrizione previste dall'art. 1495 c.c., che l'appellante ha violato perché la compravendita è avvenuta in data 04.12.2018 e nessuna denuncia dei presunti vizi è stata effettuata entro il termine di otto giorni dalla scoperta, né in forma scritta né orale, né in via stragiudiziale né in sede giudiziale. Lo stesso appellante ha dichiarato di aver ricevuto la relazione del Dott. in data CP_2
10.02.2021, ma ha proposto la propria domanda solo con l'atto di citazione in opposizione del
14.07.2022, quindi oltre un anno dopo.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Invero, a prescindere da ogni considerazione in punto ammissibilità dell'azione de qua del Pt_1
(cfr. Cass. n. 5053/2024) e comunque riguardo alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata dal si osserva, nel merito, che: i) come correttamente rilevato dal CP_1
Tribunale, al punto 3 del contratto di compravendita di partecipazioni sociali del 04.12.2018 (pagina
2), è espressamente previsto che il “dichiara di essere a conoscenza della situazione Pt_1 patrimoniale ed economico finanziaria della società: nessuna garanzia viene pertanto convenuta a carico di ciascuna parte venditrice in ordine alle consistenza patrimoniali, alla titolarità attuale di determinati beni o diritti o in vista di future aspettative reddituali” (doc. n. 1 fascicolo monitorio, pagina 2, comma 3); ii) tale dichiarazione non costituisce una mera clausola di stile, come, invece, sostiene l'odierno appellante.
9 Invero, “In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ. ) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell'ambito dell'indagine volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto (art. 1325 cod. civ.), ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come clausola di "stile"”. (Cass. Sez. 1, 31/05/2013, n. 13839, Rv. 626766 - 01).
Nel caso di specie la clausola de qua non è generica, poiché assume un particolare significato nell'ambito di un atto di cessione di quote (la conoscenza, da parte dell'acquirente, della situazione patrimoniale della società e l'esclusione della garanzia da parte dei cedenti), specie se si considera CP che il allorché l'ha sottoscritta, era legale rappresentante della società da tredici giorni. Pt_1
In tale veste, egli aveva pieno accesso alla contabilità sociale, ai rapporti bancari e alla documentazione fiscale e, quindi, era nella posizione idonea per potere accertare tutti i debiti della società emersi dalla seconda relazione del dott. o, quantomeno, nella posizione “giusta” per CP_2 differire l'acquisto delle quote in attesa di ulteriori accertamenti sulla situazione patrimoniale della società.
Conseguentemente, deve anche ritenersi che l'istanza di CTU, formulata dal nel presente Pt_1 grado, sia priva di rilievo, oltre che esplorativa, come tale inammissibile.
4. In conclusione, parte appellante va condannata a pagare, in favore di parte appellata, l'importo di euro 41.000,00 (46.000 – 5000=). Conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 272/2022, emesso dal
Tribunale di Imperia in data 23.05.2022, va revocato. Sul predetto importo spettano – anche in assenza di censura sul punto – gli interessi legali dalla domanda, vale a dire dalla data di notifica
(“9.6.2022”, data di spedizione della raccomandata a.r., non risultando quella di ricezione) del decreto ingiuntivo al saldo, così come, in sostanza ha statuito il primo giudice, laddove, in dispositivo, ha dichiarato di “conferma[re] il decreto ingiuntivo” (in cui sono stati riconosciuti “gli interessi legali dalla data della domanda”, stante anche la generica espressione “oltre gli interessi successivi” di cui a pg. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo).
5. L'accoglimento parziale del secondo motivo di gravame proposto dal comporta un Pt_1 nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi (v., fra le altre, Cass. 9064/2018,
Cass. 2014, n.12412).
10 Stante la riduzione del credito oggetto di ingiunzione e, quindi, il riconoscimento di euro 41.000,00 anziché di euro 46.000,00 in favore del le spese di lite di entrambi i gradi vanno CP_1 compensate, fra le parti, in ragione di un quarto, con conseguente condanna del al Pt_1 pagamento dei restanti tre quarti in favore del CP_1
Deve, infatti, osservarsi che “l'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non si traduce (..) in una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la condanna del creditore al pagamento, in tutto o in parte, delle spese processuali, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., operante esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dalla predetta disposizione (cfr. Cass.,
Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061; Cass., Sez. II, 17/05/2024, n. 13827)” (così Cass., ordinanza n.
16636 del 2025, in motivazione).
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto dello scaglione di riferimento per l'intero giudizio (“Valore causa da € 26.001 a € 52.000”) e precisamente: a. fase monitoria: € 1.305,00; b. fase di merito davanti al Tribunale:
1. fase di studio
€ 851,00, 2. fase introduttiva € 602,00, 3. fase di trattazione € 903,00, 4. fase decisionale € 1453,00, totale per compensi avvocato: € 3809,00= (come liquidato nel precedente grado), oltre euro 571,35 per esborsi;
c. fase davanti alla Corte d'Appello:
1. fase di studio € 2.058,00, 2. fase introduttiva €
1.418,00, 3. fase di trattazione € 3.045,00, 4. fase decisionale € 3.470,00, totale per compensi avvocato: € 9.991,00= ; oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA per entrambi i gradi.
La condanna del al pagamento delle spese processuali in favore del non è Pt_1 CP_1 impedita dall'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio, posto che detto beneficio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa;
invero, "Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. N. 115 DEL 2002, EX ART. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa." (Cass.
n. 8388/2017), perché “"gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in
11 considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare.” (Cass. 10053/2012).
Va inoltre considerato che anche la parte appellata è stata ammessa al gratuito patrocinio e che “la parte soccombente – a prescindere dalla circostanza che sia stata o meno ammessa al patrocinio a spese dello Stato – se condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato”
(Cass. 25653/2020, che richiama Cass. n. 7504/2011). Tuttavia, poiché gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellato vittorioso decorrono ex art. 109 DPR 115/02 dalla data di presentazione della domanda (23.11.2022), è solo a partire da tale momento che le relative spettanze devono essere distratte in favore dello Stato. Ne deriva, pertanto, che va disposto il versamento in favore dello Stato solo delle spese liquidate per la fase di opposizione.
Ancora è opportuno precisare che, nella liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, non si procederà alla riduzione della metà ex art. 130 T.U. n. 115/2002; ciò conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art.
133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. n.22017/2018; conf. Cass.
11590/2019, Cass. n. 777/2021; più recentemente v. anche Cass. n. 21190/2024 in motivazione).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia n. 95/2024 del 9.2.2024, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Imperia in data 23.05.2022 e condanna al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
41.000,00, oltre interessi legali dal 9.6.2022 al saldo;
b) respinge nel resto l'appello;
12 c) condanna al pagamento in favore di di tre quarti delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite di entrambi i gradi, liquidate, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi euro
5.114,00 per compensi oltre euro 571,35 per esborsi e, quanto al presente grado, in complessivi euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa per entrambi i gradi;
compensa tra le parti il restante un quarto delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
dispone il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, delle spese processuali del solo giudizio di opposizione svoltosi in primo grado nonché di quelle del presente grado.
Genova, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.11.2025.
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott. ERsona_2
Il Presidente estensore
NR AG
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