Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1989, n. 63
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 marzo 1989
Art. 2. 1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell' articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformita' a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformita' degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano gia' prodotto effetti piu' favorevoli ai dipendenti.
Note all'art. 2:
- Il D.P.C.M. 24 settembre 1981 reca: "Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita'".
- Per il testo dell' art. 85 della legge n. 312/1980 si veda nelle note all'art. 1.
Entrata in vigore il 15 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente