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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19368/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19368/2025 v.g. promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MIGLIORE CP_1 ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 SANTENA il 06/10/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 6 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 3.12.2024. Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora e il signor sono e si dichiarano Parte_1 CP_1 economicamente indipendenti e non pretendono reciprocamente alcun contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che la signora si obbliga a rimborsare al signor la somma mensile di € Pt_1 CP_1 142,00 a titolo di rimborso della rata per il finanziamento n. 31568319 contratto dal marito per l'acquisto della vettura Clio Renault targata EA113TR e del relativo premio assicurativo: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1° giorno di ogni mese e sino all'estinzione del finanziamento (febbraio 2028), così come è avvenuto sino ad ora. Il signor dichiara di aver CP_1 ricevuto il pagamento delle rate sinora maturate. Il signor si obbliga sin d'ora a trasferire CP_1 al signor la propria quota di comproprietà dell'autovettura Clio Renault targata CP_2
EA113TR allorquando sarà stato integralmente saldato il finanziamento, anche eventualmente in via anticipata. Le spese per il bollo e l'assicurazione per la RCA relative all'autovettura saranno ad esclusivo carico del signor quale unico fruitore della autovettura. CP_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025. Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19368/2025 v.g. promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. OCCHIENA GRAZIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MIGLIORE CP_1 ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 CP_1 SANTENA il 06/10/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 6 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 3.12.2024. Con ricorso depositato il 07/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora e il signor sono e si dichiarano Parte_1 CP_1 economicamente indipendenti e non pretendono reciprocamente alcun contributo al mantenimento.
DÀ ATTO che la signora si obbliga a rimborsare al signor la somma mensile di € Pt_1 CP_1 142,00 a titolo di rimborso della rata per il finanziamento n. 31568319 contratto dal marito per l'acquisto della vettura Clio Renault targata EA113TR e del relativo premio assicurativo: il pagamento dovrà essere effettuato entro il 1° giorno di ogni mese e sino all'estinzione del finanziamento (febbraio 2028), così come è avvenuto sino ad ora. Il signor dichiara di aver CP_1 ricevuto il pagamento delle rate sinora maturate. Il signor si obbliga sin d'ora a trasferire CP_1 al signor la propria quota di comproprietà dell'autovettura Clio Renault targata CP_2
EA113TR allorquando sarà stato integralmente saldato il finanziamento, anche eventualmente in via anticipata. Le spese per il bollo e l'assicurazione per la RCA relative all'autovettura saranno ad esclusivo carico del signor quale unico fruitore della autovettura. CP_2
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025. Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.