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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10005/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
SC NA GI
AN CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10005/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Orzinuovi (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Orzinuovi (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Orzinuovi (BS), via Carabello n. 29, di proprietà del sig. viene Parte_1 allo stesso assegnata con quanto in esso contenuto. La sig.ra provvederà a ritirare i beni e Parte_2 gli effetti personali di sua proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
1 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
4) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto e/o questione di natura economico-patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale.
5) I coniugi convengono che le spese del presente procedimento saranno interamente sostenute dal Sig.
Parte_1
6) I coniugi prestano fin d'ora il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione dei coniugi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IN (BS) in data 20.5.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IN al n. 4, parte II, serie A, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
2 4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA RI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA RI Presidente relatrice
SC NA GI
AN CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 10005/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Orzinuovi (BS) presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Orzinuovi (BS) presso Parte_2 C.F._2 lo studio dell'Avv. MAGLI LUCA ABELE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“OMOLOGARE CON SENTENZA La separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Orzinuovi (BS), via Carabello n. 29, di proprietà del sig. viene Parte_1 allo stesso assegnata con quanto in esso contenuto. La sig.ra provvederà a ritirare i beni e Parte_2 gli effetti personali di sua proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
1 3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento.
4) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni altro rapporto e/o questione di natura economico-patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale.
5) I coniugi convengono che le spese del presente procedimento saranno interamente sostenute dal Sig.
Parte_1
6) I coniugi prestano fin d'ora il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione dei coniugi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IN (BS) in data 20.5.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di IN al n. 4, parte II, serie A, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
2 4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
LA RI
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