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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28503/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RICCA RODOLFO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CERCENASCO (TO) il 18/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: e in data 11 novembre 2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.06.2023.
Con ricorso depositato il 04/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti avranno come di seguito le proprie residenze: il signor in Vigone, Pt_2 via Umberto I n. 20, la signora in Scalenghe, via del Mulino n.
5. Le parti si comunicheranno Pt_1 vicendevolmente, mediante email/raccomandata a.r., ogni futura eventuale variazione del luogo di abitazione.
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che provvederanno a mantenerli, allevarli ed istruirli consultandosi in ogni caso per le decisioni importanti riguardanti gli stessi ed avranno residenza in Scalenghe, via del Mulino n. 5, con la madre.
DISPONE che i minori vivranno e pernotteranno a settimane alterne con i genitori: prima settimana, con la madre quando farà il primo turno e pertanto sarà libera dal lavoro il pomeriggio e la sera;
seconda settimana, con il padre quando farà il primo turno e pertanto sarà libero dal lavoro il pomeriggio e la sera;
Fine settimana sempre alternati, con le medesime modalità di cui sopra. Nell'esclusivo interesse dei minori, l'alternanza settimanale potrà essere rivista e ripensata dai genitori, qualora dovessero emergere delle difficoltà di adattamento per i minori. Nei periodi non scolastici. Le modalità saranno le stesse, tenuto conto che i minori, a parte i periodi di vacanza che faranno con i rispettivi genitori, frequenteranno centri estivi o similari. Inoltre, durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive per due/tre settimane, anche non consecutive, i periodi verranno concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno (compatibilmente con i periodi di ferie di ciascuno); per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e le esigenze degli stessi. Eventuali occasionali modifiche a quanto sopra indicato dovranno essere concordate fra i genitori, salvo urgenza, con sette giorni di anticipo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico continuerà a essere versato sul conto corrente cointestato, le spese mediche, scolastiche, sportive o altre dei figli continueranno ad essere detratte al 50% dai genitori.
PRENDE ATTO che i signori e continueranno a mantenere il conto corrente Pt_1 Pt_2 cointestato sul quale mensilmente padre e madre verseranno ciascuno la somma di euro 200,00= per far fronte alle seguenti spese: rate per finanziamento autovettura intestata al sig. (ultima rata Pt_2 settembre 2026); spese per figli (vestiario – spese scolastiche – libri e materiale scolastico – uscite didattiche – mezzi di trasporto per la scuola –buoni mensa – estate ragazzi o similari – sport continuativo – spese mediche ordinarie e straordinarie previamente concordate – ricariche telefoniche per figli);. Sul medesimo conto continuerà ad essere versato l'assegno unico.
DISPONE che le spese ordinarie e straordinarie per i minori saranno ripartite equamente fra i genitori, come sopra indicato e facendo riferimento a quanto indicato dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 Marzo 2016 fra magistrati e avvocati.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunziano ad ogni reciproca pretesa per assegno di mantenimento, disponendo di reddito proprio, entrambi come lavoratori dipendenti;
il sig. di euro 1.800,00= Pt_2 circa mensili, la signora di euro 2.400,00= circa mensili. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. I figli potranno ottenere il loro personale passaporto, con l'assenso dei genitori, già espresso con la sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28503/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. RICCA RODOLFO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in CERCENASCO (TO) il 18/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Dal matrimonio sono nati i figli: e in data 11 novembre 2009. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.06.2023.
Con ricorso depositato il 04/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti avranno come di seguito le proprie residenze: il signor in Vigone, Pt_2 via Umberto I n. 20, la signora in Scalenghe, via del Mulino n.
5. Le parti si comunicheranno Pt_1 vicendevolmente, mediante email/raccomandata a.r., ogni futura eventuale variazione del luogo di abitazione.
DISPONE che i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 che provvederanno a mantenerli, allevarli ed istruirli consultandosi in ogni caso per le decisioni importanti riguardanti gli stessi ed avranno residenza in Scalenghe, via del Mulino n. 5, con la madre.
DISPONE che i minori vivranno e pernotteranno a settimane alterne con i genitori: prima settimana, con la madre quando farà il primo turno e pertanto sarà libera dal lavoro il pomeriggio e la sera;
seconda settimana, con il padre quando farà il primo turno e pertanto sarà libero dal lavoro il pomeriggio e la sera;
Fine settimana sempre alternati, con le medesime modalità di cui sopra. Nell'esclusivo interesse dei minori, l'alternanza settimanale potrà essere rivista e ripensata dai genitori, qualora dovessero emergere delle difficoltà di adattamento per i minori. Nei periodi non scolastici. Le modalità saranno le stesse, tenuto conto che i minori, a parte i periodi di vacanza che faranno con i rispettivi genitori, frequenteranno centri estivi o similari. Inoltre, durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre, oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive per due/tre settimane, anche non consecutive, i periodi verranno concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno (compatibilmente con i periodi di ferie di ciascuno); per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e le esigenze degli stessi. Eventuali occasionali modifiche a quanto sopra indicato dovranno essere concordate fra i genitori, salvo urgenza, con sette giorni di anticipo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico continuerà a essere versato sul conto corrente cointestato, le spese mediche, scolastiche, sportive o altre dei figli continueranno ad essere detratte al 50% dai genitori.
PRENDE ATTO che i signori e continueranno a mantenere il conto corrente Pt_1 Pt_2 cointestato sul quale mensilmente padre e madre verseranno ciascuno la somma di euro 200,00= per far fronte alle seguenti spese: rate per finanziamento autovettura intestata al sig. (ultima rata Pt_2 settembre 2026); spese per figli (vestiario – spese scolastiche – libri e materiale scolastico – uscite didattiche – mezzi di trasporto per la scuola –buoni mensa – estate ragazzi o similari – sport continuativo – spese mediche ordinarie e straordinarie previamente concordate – ricariche telefoniche per figli);. Sul medesimo conto continuerà ad essere versato l'assegno unico.
DISPONE che le spese ordinarie e straordinarie per i minori saranno ripartite equamente fra i genitori, come sopra indicato e facendo riferimento a quanto indicato dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 15 Marzo 2016 fra magistrati e avvocati.
PRENDE ATTO che i coniugi rinunziano ad ogni reciproca pretesa per assegno di mantenimento, disponendo di reddito proprio, entrambi come lavoratori dipendenti;
il sig. di euro 1.800,00= Pt_2 circa mensili, la signora di euro 2.400,00= circa mensili. Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio. I figli potranno ottenere il loro personale passaporto, con l'assenso dei genitori, già espresso con la sottoscrizione del presente ricorso.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.