(Intervento).
L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
[…] III, sentenza n. 1427 del 30 maggio 1963 «I creditori intervenuti nel procedimento di espropriazione presso terzi e gli altri creditori intervenienti tardivamente (e come tali aventi diritto, a norma dell'art. 528 c.p.c., richiamato dall'art. 551 c.p.c. sull'intervento dei creditori nel...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…[…] Art. 545 c.p.c.: limiti e divieti di pignorabilità, cruciali quando sul conto transitano stipendio/pensione; il pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace ed il giudice può rilevarlo anche d'ufficio. Art. 551-bis c.p.c. (introdotto nel 2024): pone un termine decennale di efficacia del pignoramento presso terzi (con meccanismo di “dichiarazione di interesse” per conservare il vincolo). […] Questa tabella deriva direttamente dalle norme citate: art. 543, 551-bis e 553 c.p.c., e art. 170 d.lgs. 33/2025. […]
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Leggi di più…[…] Questa norma, infatti, richiamando l'art. 524 c.p.c. commi 2 e 3, impone la riunione dei pignoramenti e comporta che, una volta avvenuta la riunione la posizione del primo pignorante rispetto a quella dei successivi creditori pignoranti sia regolata nei modi previsti da detti commi, a seconda che il pignoramento successivo sia avvenuto prima o dopo l'udienza di comparizione indicata con riferimento al primo pignoramento (così dovendosi raccordare l'art. 551 c.p.c., comma 2 con il rinvio dell'art. 550, comma 2, all'art. 525 c.p.c.: ma è questione che non è qui la sede per approfondire). […]
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