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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 978/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi , avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pecchia, dom.to come in atti;
Parte_1
opponente
E
, in persona della procuratrice in persona del lrpt, rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Mario Mancusi, dom.ta come in atti;
opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1662/2019, emesso dal
Tribunale di Avellino il 4.12.2019, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di € 32.106,27, oltre interessi e spese, a titolo di rate impagate derivanti dal contratto di finanziamento n. 783464 sottoscritto in data
28.8.2006 con la . Parte_2
Deduceva:
l'inesistenza del rapporto per non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento e di non mai ricevuto la somma mutuata;
disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto.
Chiedeva accogliersi l'opposizione. Si costituiva l'opposta che eccepiva la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza della stessa, chiedendo la verificazione del documento disconosciuto.
Domandava pronunciarsi la inammissibilità ed in subordine rigettarsi l'opposizione.
Disposta ctu in data 10.5.2021 per l'accertamento della autenticità della sottoscrizione, all'udienza del
6.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Sulla eccezione di inammissibilità.
La eccezione di tardività della opposizione merita reiezione.
Ed invero il termine ultimo, 22.2.2020, scadeva di sabato, cosicchè in applicazione dell'art. 155 c.p.c. commi
4 e 5, il giorno di scadenza veniva prorogato di diritto al primo giorno non festivo, coincidente con il lunedì
24 febbraio.
Sul merito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di debitore- convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore-attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Nel caso in esame l'opposizione si incentra sulla sola eccezione di inesistenza del rapporto contrattuale con l'opposta avendo l'opponente disconosciuto ogni sottoscrizione apposta al contratto azionato, n. 783464.
Tale eccezione è del tutto infondata.
La relazione di ctu eseguita sul contratto in atti ha verificato l'autografia delle sottoscrizioni apposte al contratto n. 783464 ritenute autentiche e riconducibili all'opponente . Parte_1
L'opposizione va pertanto rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto n. 783464 a nome di;
Parte_1
2. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1662/2019.
3. Dichiara definitivamente esecutorio l'opposto decreto.
4. condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in €
3800,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge;
5. pone a carico del soccombente anche le spese della ctu, già liquidate con separato decreto
Così deciso in Avellino il 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
in persona del giudice istruttore dott.ssa Michela Palladino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 978/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi , avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pecchia, dom.to come in atti;
Parte_1
opponente
E
, in persona della procuratrice in persona del lrpt, rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Mario Mancusi, dom.ta come in atti;
opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1662/2019, emesso dal
Tribunale di Avellino il 4.12.2019, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di € 32.106,27, oltre interessi e spese, a titolo di rate impagate derivanti dal contratto di finanziamento n. 783464 sottoscritto in data
28.8.2006 con la . Parte_2
Deduceva:
l'inesistenza del rapporto per non aver mai sottoscritto alcuna richiesta di finanziamento e di non mai ricevuto la somma mutuata;
disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto.
Chiedeva accogliersi l'opposizione. Si costituiva l'opposta che eccepiva la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza della stessa, chiedendo la verificazione del documento disconosciuto.
Domandava pronunciarsi la inammissibilità ed in subordine rigettarsi l'opposizione.
Disposta ctu in data 10.5.2021 per l'accertamento della autenticità della sottoscrizione, all'udienza del
6.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Sulla eccezione di inammissibilità.
La eccezione di tardività della opposizione merita reiezione.
Ed invero il termine ultimo, 22.2.2020, scadeva di sabato, cosicchè in applicazione dell'art. 155 c.p.c. commi
4 e 5, il giorno di scadenza veniva prorogato di diritto al primo giorno non festivo, coincidente con il lunedì
24 febbraio.
Sul merito.
Nel merito l'opposizione è infondata.
In tema di inadempimento nelle obbligazioni, l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo ovvero la sua mancanza di colpa (vedi ex plurimis Cass. 11692/99).
Ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente, nella sua veste di debitore- convenuto sostanziale, a dover provare l'avvenuto adempimento, mentre l'opposto (creditore-attore sostanziale) deve provare l'esistenza dell'obbligazione inadempiuta.
Nel caso in esame l'opposizione si incentra sulla sola eccezione di inesistenza del rapporto contrattuale con l'opposta avendo l'opponente disconosciuto ogni sottoscrizione apposta al contratto azionato, n. 783464.
Tale eccezione è del tutto infondata.
La relazione di ctu eseguita sul contratto in atti ha verificato l'autografia delle sottoscrizioni apposte al contratto n. 783464 ritenute autentiche e riconducibili all'opponente . Parte_1
L'opposizione va pertanto rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto n. 783464 a nome di;
Parte_1
2. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1662/2019.
3. Dichiara definitivamente esecutorio l'opposto decreto.
4. condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite liquidate in €
3800,00 per compensi, oltre rimb. forf., iva e cpa come per legge;
5. pone a carico del soccombente anche le spese della ctu, già liquidate con separato decreto
Così deciso in Avellino il 20.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino