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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8125/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Rossi del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza” del 7 ottobre 2025.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato proprie conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 6 giugno 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 7 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni;
osservato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); considerato che nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 giugno 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 23 settembre 2017 a Bologna e che dalla loro unione non sono nati figli;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 7 ottobre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
2 “5) Preliminare di trasferimento immobiliare
a) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
[...]
nata a [...] il [...] codice fiscale promette Parte_2 C.F._2
di cedere e trasferire a nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, che promette di accettare ed acquistare, la propria quota di C.F._1
comproprietà, in ragione di un mezzo, essendo il restante mezzo già di sua proprietà, del seguente immobile: fabbricato residenziale unifamiliare, con circostante corte pertinenziale, ubicato in
Monte San Pietro (BO) località San Martino in Casola Via US TU n.2/3, costituito da un appartamento al piano terra, e primo piano, una cantina ed un'autorimessa pertinenziali, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune come segue:
- appartamento: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 3 Cat.A/7 Classe 2 vani 7,0 RC. 831,50=
- cantina: piano T foglio 4 particella 329 subalterno 4 Cat.C/2 Classe 3, 5 mq RC.
21,43=
- autorimessa: piano T- foglio 4 particella 329 subalterno 5 Cat.C/6 Classe 2, 21 mq. RC. 107,37=
L'immobile predetto è esattamente raffigurato nelle tre planimetrie catastali a corredo delle denunce registrate: per quanto riguarda l'appartamento in data 08.07.2020 prot.n.BO0056992 (allegato A al presente verbale); per quanto riguarda la cantina in data in data 08.07.2020 prot.n.BO0056992 (allegato B al presente verbale); per quanto riguarda l'autorimessa in data 08.07.2020 prot.n.BO0056992 (allegato C al presente verbale) tutti da far parte integrante del verbale medesimo.
Quanto ai confini:
Via US TU, beni beni , salvo altri o più precisi. Pt_3 Parte_4
3 All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà “pro quota” delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo o destinazione.
b) Le quote di comproprietà del bene in oggetto sono pervenute alla parte promittente la cessione per acquisto con atto di compravendita a ministero Notaio Dott. Per_1
del 04.06.2019 rep.67816 raccolta n.22315, registrato a Bologna Primo
[...]
Ufficio Entrate in data 12.06.2019 Serie 1T al n.11251 e trascritto a Bologna in data
13.06.2019 reg.gen.29256 reg.part.19860.
Le quote in oggetto vengono considerate con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
c) La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta per la somma di €.554.152,00 in data 13/06/2019 presso l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Bologna al n.29527 Registro Generale, n.
5201 Registro Particolare, a favore di , a garanzia della Controparte_1
restituzione di un mutuo di euro 250.841,71 (diconsi duecentocinquantamilaottocentoquarantunoeuro/71) stipulato in data 4/06/2019 con atto a rogito del Dott. rep. n.67817, racc. n. 22316; e registrato a Persona_2
Bologna il 12 giugno 2019 serie IT al n.11252
d)la Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo;
e)la parte promittente dichiara di essere a conoscenza che al momento della stipula
4 dell'atto di trasferimento dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
f)le parti dichiarano che, come corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile, la parte promittente la cessione promette:di accollare alla parte acquirente, che promette di assumere con accollo liberatorio, il pagamento alla Banca
INTESA SAN PAOLO con sede legale in Torino della quota di mutuo corrispondente alla metà dell'attuale ammontare del mutuo stipulato in data 4.06.2019 con atto del
Notaio rep.n.67817-22316; Persona_1
sempre a titolo di corrispettivo per la cessione, parte promittente acquirente si impegna a corrispondere a parte promittente la cessione le somme di cui ai punti 4) che precede e 7) che segue.
g)La Parte promittente la cessione si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di contratto definitivo.
h) Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale.
i)Il rogito di compravendita verrà stipulato, con spese a carico di che Parte_1
indicherà il Notaio rogante, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
l)I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente preliminare di trasferimento ed il conseguente trasferimento definitivo in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014,e n. 27/E in data 21 giugno 2012 essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto qui contenuto costituisce accordo
5 raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente sui beni ed in adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.
6) L'autovettura VW Polo targata GJ193WZ, intestata a è già stata Parte_1
trasferita a con passaggio di proprietà effettuato in data 31.08.2025. Parte_2
7) La complessiva somma di Euro 215.000,00= (duecentoquindicimila/00=) di cui al punto 4) che precede, verrà corrisposta da a , a mezzo Parte_1 Parte_2
bonifico bancario, con le seguenti modalità: quanto ad Euro 125.000,00= (centoventicinquemila/00) già corrisposti il
30.06.2025;mediante assegno circolare n.3401325741-08 emesso in data 30' giugno
2025 dalla Banca Intesa san Paolo a favore di (all.D al presente verbale Parte_2
da far parte integrante)) quanto ad Euro 12.000,00= (dodicimila/00) a titolo di riscatto dell'autovettura VW Polo, sono stati corrisposti da con integrale accollo, mediante Parte_1
rifinanziamento, a nome di quest'ultimo ed a sue esclusive spese, contratto con
Volkswagen Bank;
quanto ad Euro 25.000,00= (venticinquemila/00) entro e non oltre il 31.12.2025; il residuo importo di Euro 53.000,00= (cinquantatremila/00=) verrà corrisposto, sempre a mezzo bonifico bancario, con le seguenti modalità:
quanto ad Euro 6.500,00= (seimilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2026;
quanto ad Euro 6.500,00= (seimilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2026;
quanto ad Euro 8.500,00= (ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2027;
quanto ad Euro 8.500,00= (ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2027;
quanto ad Euro 11.500,00= (undicimilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2028;
quanto ad Euro 11.500,00= (undicimilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2028.
Sui suddetti importi non decorreranno interessi.
6 8) Poiché, in ogni caso, il saldo interverrà in tempi successivi al rogito di cessione della quota immobiliare, a garanzia delle obbligazioni assunte per il pagamento delle rate maturande successivamente al 31.08.2025 (per un complessivo ammontare di Euro
78.000,00=) si impegna a costituire a proprie spese ipoteca volontaria Parte_1
di secondo grado, a favore di , sull'immobile sito in Monte San Pietro Parte_2
(BO) località San Martino in Casola Via US TU n.2/3 il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune come segue: appartamento: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 3 Cat.A/7 Classe 2 vani 7,0
RC. 831,50= cantina: piano T foglio 4 particella 329 subalterno 4 Cat.C/2 Classe 3, 5 mq RC. 21,43= autorimessa: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 5 Cat.C/6 Classe 2, 21 mq.
RC. 107,37=
A saldo avvenuto presterà consenso alla cancellazione dell'ipoteca, che Parte_2
verrà curata a cura e spese di (anche in caso di estinzione anticipata del Parte_1
debito).
9) Le soprariportate modalità di corresponsione della somma di Euro 203.000,00=
(duecentotremila/00) (computata al netto del costo del riscatto della VW Polo) e le forme di garanzia pattuite al punto 8) che precede dovranno essere trasfuse nel rogito di cessione della quota immobiliare”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immmobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 24 settembre 2025);
7 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
23 gennaio 1982 e , nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Bologna il 23 settembre 2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 210, parte II, serie A, anno 2017;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati come di fatto vivono, essendosi trasferita la moglie altrove portando con sé beni ed effetti personali ed impegnandosi ad effettuare il cambio di residenza.
2) L'immobile sito in Monte San Pietro (BO) località San Martino in Casola Via
US TU n.2/3, identificato al Catasto Fabbricati nel foglio 4 con la part. 329 sub.3 di proprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno e già adibito ad abitazione coniugale, con gli arredi ed i beni mobili in esso attualmente presenti, sarà abitato esclusivamente dal marito Parte_1
3) si accolla interamente, anche per la quota di spettanza di Parte_1 [...]
e con effetto liberatorio per quest'ultima, il pagamento di tutte le quote, Parte_2
maturande dalla data di deposito del ricorso per separazione (06.06.2025) del residuo mutuo contratto con per l'acquisto della casa coniugale, avendo già Controparte_1
ottenuto dalla predetta Banca la relativa dichiarazione liberatoria per . Parte_2
8 4) si impegna a corrispondere a , con le modalità Parte_1 Parte_2
indicate nei punti che seguono, la complessiva somma di Euro 215.000,00=
(duecentoquindicimila/00=) amichevolmente definita tra i coniugi per: l'acquisto, da parte del marito, della quota della casa coniugale di proprietà della moglie (come stabilito nei punti che seguono); il riscatto dell'autovettura VW Polo targata GJ193WZ
(come stabilito nel punto 6 che segue); il contributo dato da alla vita Parte_2
matrimoniale.
5) Preliminare di trasferimento immobiliare
a) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale,
[...]
nata a [...] il [...] codice fiscale promette Parte_2 C.F._2
di cedere e trasferire a nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, che promette di accettare ed acquistare, la propria quota di C.F._1
comproprietà, in ragione di un mezzo, essendo il restante mezzo già di sua proprietà, del seguente immobile: fabbricato residenziale unifamiliare, con circostante corte pertinenziale, ubicato in Monte San Pietro (BO) località San Martino in Casola Via
US TU n.2/3, costituito da un appartamento al piano terra, e primo piano, una cantina ed un'autorimessa pertinenziali, il tutto distinto al catasto fabbricati di detto
Comune come segue: appartamento: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 3
Cat.A/7 Classe 2 vani 7,0 RC. 831,50= cantina: piano T foglio 4 particella 329 subalterno 4 Cat.C/2 Classe 3, 5 mq RC. 21,43= autorimessa: piano T- foglio 4 particella 329 subalterno 5 Cat.C/6 Classe 2, 21 mq. RC. 107,37=”. “Quanto ai confini:
Via US TU, beni beni , salvo altri o più precisi. All'unità Pt_3 Parte_4
immobiliare in oggetto compete la comproprietà “pro quota” delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo o destinazione”. “La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero
9 da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione dell'ipoteca volontaria di primo grado sostanziale iscritta per la somma di €.554.152,00 in data 13/06/2019 presso l'Agenzia Entrate, Direzione
Provinciale di Bologna al n.29527 Registro Generale, n. 5201 Registro Particolare, a favore di , a garanzia della restituzione di un mutuo di euro Controparte_1
250.841,71 (diconsi duecentocinquantamilaottocentoquarantunoeuro/71) stipulato in data 4/06/2019 con atto a rogito del Dott. rep. n.67817, racc. n. Persona_2
22316; e registrato a Bologna il 12 giugno 2019 serie IT al n.11252”; “le parti dichiarano che, come corrispettivo per il trasferimento definitivo dell'immobile, la parte promittente la cessione promette:di accollare alla parte acquirente, che promette di assumere con accollo liberatorio, il pagamento alla Banca INTESA SAN PAOLO con sede legale in Torino della quota di mutuo corrispondente alla metà dell'attuale ammontare del mutuo stipulato in data 4.06.2019 con atto del Notaio Persona_1
rep.n.67817-22316; sempre a titolo di corrispettivo per la cessione, parte promittente acquirente si impegna a corrispondere a parte promittente la cessione le somme di cui ai punti 4) che precede e 7) che segue”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione” della separazione. “Il rogito di compravendita verrà stipulato, con spese a carico di che indicherà il Notaio rogante, entro 30 giorni dalla data di Parte_1
pubblicazione della sentenza di separazione”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“6) L'autovettura VW Polo targata GJ193WZ, intestata a è già stata Parte_1
trasferita a con passaggio di proprietà effettuato in data 31.08.2025. Parte_2
7) La complessiva somma di Euro 215.000,00= (duecentoquindicimila/00=) di cui al punto 4) che precede, verrà corrisposta da a , a mezzo Parte_1 Parte_2
bonifico bancario, con le seguenti modalità: quanto ad Euro 125.000,00=
10 (centoventicinquemila/00) già corrisposti il 30.06.2025; mediante assegno circolare n.3401325741-08 emesso in data 30' giugno 2025 dalla Banca Intesa san Paolo a favore di (all.D” al verbale dell'udienza del 7 ottobre 2025); “quanto Parte_2
ad Euro 12.000,00= (dodicimila/00) a titolo di riscatto dell'autovettura VW Polo, sono stati corrisposti da con integrale accollo, mediante rifinanziamento, a Parte_1
nome di quest'ultimo ed a sue esclusive spese, contratto con Volkswagen Bank;
quanto ad Euro 25.000,00= (venticinquemila/00) entro e non oltre il 31.12.2025; il residuo importo di Euro 53.000,00= (cinquantatremila/00=) verrà corrisposto, sempre a mezzo bonifico bancario, con le seguenti modalità: quanto ad Euro 6.500,00=
(seimilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2026; quanto ad Euro 6.500,00=
(seimilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2026; quanto ad Euro 8.500,00=
(ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2027; quanto ad Euro 8.500,00=
(ottomilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2027; quanto ad Euro 11.500,00=
(undicimilacinquecento/00) entro e non oltre il 30.06.2028; quanto ad Euro 11.500,00=
(undicimilacinquecento/00) entro e non oltre il 31.12.2028. Sui suddetti importi non decorreranno interessi.
8) Poiché, in ogni caso, il saldo interverrà in tempi successivi al rogito di cessione della quota immobiliare, a garanzia delle obbligazioni assunte per il pagamento delle rate maturande successivamente al 31.08.2025 (per un complessivo ammontare di Euro
78.000,00=) si impegna a costituire a proprie spese ipoteca volontaria Parte_1
di secondo grado, a favore di , sull'immobile sito in Monte San Pietro Parte_2
(BO) località San Martino in Casola Via US TU n.2/3 il tutto distinto al catasto fabbricati di detto Comune come segue: appartamento: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 3 Cat.A/7 Classe 2 vani 7,0 RC. 831,50= cantina: piano T foglio 4 particella 329 subalterno 4 Cat.C/2 Classe 3, 5 mq RC. 21,43= autorimessa: piano T-1 foglio 4 particella 329 subalterno 5 Cat.C/6 Classe 2, 21 mq. RC. 107,37=
11 A saldo avvenuto presterà consenso alla cancellazione dell'ipoteca, che Parte_2
verrà curata a cura e spese di (anche in caso di estinzione anticipata del Parte_1
debito).
9) Le soprariportate modalità di corresponsione della somma di Euro 203.000,00=
(duecentotremila/00) (computata al netto del costo del riscatto della VW Polo) e le forme di garanzia pattuite al punto 8) che precede dovranno essere trasfuse nel rogito di cessione della quota immobiliare.
10) Lo scooter Yamaha XCITY 250 rimane assegnato in via esclusiva al proprietario
Parte_1
11) I coniugi si impegnano ad estinguere tutte le posizioni (presso istituti di credito, compagnie di assicurazione, società di finanziamento, etc.) che risultassero loro cointestate.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia pretesa a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
14) Ogni altro rapporto economico è già stato regolato”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 7 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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