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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9587 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa AN RG
AR, all'esito della discussione orale ai sensi dell'artt. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33511/2024 promossa da:
(c.f.: ) con sede legale in 10122 Torino piazza Parte_1 P.IVA_1
Castello n. 165, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Parte_2 rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comunicazione via pec di notificazione ai sensi dell'art.3bis della legge n. 53/1994 dell'atto di citazione, dagli avv.ti
MO ST (c.f. e GI LO OR (c.f.: C.F._1
), anche disgiuntamente fra loro, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
l'avv. MO ST presso la sua casella di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE
CONTRO
, con sede in Milano, Controparte_1
Piazza Vetra n. 17, CF/P.IVA , che si costituisce nel presente giudizio nella P.IVA_2
persona del procuratore speciale dr.ssa munita dei necessari poteri Parte_3
pagina 1 di 13 giusta procura speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ivan Bullo del Foro di Milano
( ), presso il quale elegge domicilio in 20123 Milano, corso Genova n. 14, C.F._3
come da procura speciale depositata in formato elettronico con la comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratto di Assicurazione
CONCLUSIONI: come precisate al verbale dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 11.12.2025
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa
La Fondazione 20 Marzo 2006 agisce in giudizio per ottenere una pronuncia di accertamento della validità, efficacia ed operatività della “Polizza di responsabilità civile per
Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate” n.1FL0009031 emessa in data 22/2/2016 e successivamente rinnovata, con riferimento al sinistro denunciato alla compagnia convenuta da parte attrice in data 12.1.2022, con conseguente condanna di
(alla quale è succeduta Controparte_2 [...]
a seguito di fusione per incorporazione) al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 484.500,00 a titolo di spese legali di resistenza sostenute in relazione al sinistro del 12.1.2022 oltre agli interessi. In via subordinata parte attrice ha formulato domanda di condanna della compagnia di assicurazioni convenuta alla restituzione dei premi pagati per l'ammontare di € 26.992,80 anche a titolo di risarcimento dei danni.
A fondamento delle proprie domande parte attrice deduceva:
➢ di avere stipulato in data 22.2.2016 con la Compagnia la polizza per la CP_1
“Responsabilità civile per perdite Patrimoniali derivanti da Atto Illecito degli amministratori” con decorrenza dal 28 febbraio 2016 poi rinnovata annualmente ed, in ultimo, con validità dal 28.2.2021 al 28.02.2022;
pagina 2 di 13 ➢ di avere segnalato il sinistro con lettera del 12.1.2022 consistito nella notifica da parte della Procura presso la Corte dei Conti della Regione Piemonte di un “Invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile” trasmesso a tutti gli amministratori nel tempo succedutisi, per presunta responsabilità per danno erariale arrecato ad enti pubblici;
Cont
➢ con missiva del 11.2.2022 comunicava l'esclusione dell'operatività della polizza invocando la clausola prevista all'art.
5.4 della Polizza “Esclusioni: Responsabilità amministrativo contabile, applicabile alle Società a Partecipazione Pubblica” e l'Allegato C) alla Polizza “Esclusioni Corte dei Conti”;
➢ seguiva uno scambio di comunicazioni fra le parti in cui la chiedeva Parte_1
chiarimenti in merito all'interpretazione della clausola 5.4. atteso che era noto alla compagnia che la non fosse una società a partecipazione pubblica avendo Parte_1
Cont inviato alla per ogni rinnovo copia dello Statuto e dell'ultimo Bilancio ed in merito alla previsione di cui all'Allegato C) che non era mai stato sottoscritto come emerge dalla copia del contratto del 31.1.2022;
➢ con la sentenza 139/2023 del 6.11.2023 la Corte dei Conti assolveva gli amministratori da ogni addebito.
In diritto, parte attrice affermava l'operatività della polizza con conseguente diritto all'indennizzo per le spese legali di difesa sostenute dagli assicurati per resistere alle pretese della ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. nei limiti di ¼ del massimale Controparte_3
precisando che il diniego di indennizzo del sinistro da parte della compagnia aveva reso vana qualsiasi richiesta dell'assicurato di preventiva approvazione delle spese di difesa.
Secondo la prospettazione di parte attrice la non è una società a partecipazione Parte_1
pubblica, ma un ente di diritto privato a cui si applica il codice civile come dispone l'art. 2 Cont della Legge 16.6.2006 n. 21 di Istituzione della circostanza di cui era Parte_1
perfettamente a conoscenza in quanto nel frontespizio di Polizza era indicato il nominativo del “Contraente” della Polizza. Inoltre, il punto C) dell'Allegato alla polizza rinnovata in data
31.1.2022 non era conosciuto dalla che non l'aveva accettata né sottoscritta. Infine, Parte_1
l'attrice deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della polizza ai sensi dell'art. 3 Cont comma 59 della Legge n. 244/2007 sollevata da nella corrispondenza intercorsa fra le pagina 3 di 13 parti, e, comunque, parte convenuta aveva agito in mala fede tacendo l'inoperatività e nullità della polizza, incamerando i premi ed ingenerando il falso affidamento sull'operatività della copertura assicurativa.
Si costituiva che, preliminarmente, Controparte_1
sollevava eccezione di difetto di legittimazione attiva atteso che la contraente è la Parte_1
ma assicurati sono gli Amministratori, i sindaci e i dirigenti della la copertura, Parte_1 quindi rientrava nell'alveo dell'art. 1891 c.c. per cui i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato.
Nel merito, la convenuta deduceva che l'intestazione della Polizza menzionava la
Responsabilità Civile degli organi aziendali di Società non quotate, inoltre la natura privatistica di una persona giuridica non osta a che la stessa sia “partecipata da Enti Pubblici” ed ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale del Piemonte la Regione promuoveva la costituzione della che risulta partecipata da enti pubblici, ma la polizza copriva Parte_1
solo la Responsabilità civile per cui la garanzia non si estendeva alla responsabilità amministrativo-contabile. I termini “società”, “Contraente” e “ sono fungibili nel Parte_1
lessico della polizza e l'art.
5.4. non riguarda le società pubbliche ma qualunque “società a partecipazione pubblica” indipendentemente dal loro statuto formale di soggetto di diritto privato. L'appendice di rinnovo per l'annualità 2021-2022, negoziata tramite il Broker, conteneva la clausola di esclusione della “Corte dei Conti” e chiariva che a fronte della derivazione pubblicistica delle risorse utilizzate per il pagamento del premio scattava il divieto di cui all'art. 3 comma 59 della legge 244 del 2007 quanto alla Responsabilità amministrativo-contabile.
Con riferimento al “quantum”, in virtù della regola proporzionale, nel riparto proporzionale delle spese occorse per la difesa degli assicurati, il 75% gravava su costoro con conseguente individuazione di importi massimi in € 42.501,73 applicato ai valori aggiornati ed € 118.702,50 applicato alla domanda di condanna, pari ad € 484.500,00 non provati.
La convenuta, concludeva, quindi per il rigetto della domanda principale e per l'inammissibilità della domanda restitutoria, con vittoria di spese.
Nell memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 c.p.c. la Parte_1
precisava le proprie domande, riducendo la quantificazione dell'indennizzo richiesto che, alla pagina 4 di 13 luce della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dagli assicurati per resistere all'azione intentata dalla Procura Generale presso la Corte dei Conti Piemonte, ammontava ad € 213.957,48 oltre agli interessi legali. Inoltre, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società nei cui confronti svolgeva Controparte_4
domanda di risarcimento dei danni a favore degli assicurati ed in subordine a favore della
Parte_1
La causa di natura documentale non veniva istruita.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo. CP_5
Inoltre, le istanze di istruttoria orale formulate da parte attrice e da parte convenuta erano in parte inammissibili ed in parte superflue in quanto relative a circostanze oggetto di prova documentale. All'udienza che si è tenuta in data 11 dicembre 2025 fatte precisare le conclusioni le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Sulla legittimazione/titolarità attiva
In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Marzo 2006 sollevata dalla convenuta. Parte_1
Non pare inutile ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva)
e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., sez. III, n. 14468/2008).
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il pagina 5 di 13 potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (cfr. Cass., sez.
III, n. 13756/2006).
Orbene, nel caso di specie 20 marzo 2006 alla stregua della fattispecie giuridica Parte_1 prospettata mediante la propria azione, è titolare del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimata attiva nel giudizio per cui è causa.
D'altra parte, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, “non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata” (e pluribus Cass., sez. III, n. 10843/1997).
Ne consegue che chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva in realtà una
“questione di merito” sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Correttamente interpretando il contenuto della eccezione di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, si osserva come la compagnia Controparte_1
abbia in realtà contestato la titolarità alla pretesa sostanziale dedotta dell'attore nel
[...] giudizio.
A tal proposito, pare opportuno ricordare l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale” (Cass., sez. III,
n. 26159/2014; Cass., sez. I, n. 23794/2011).
Nel caso in esame Marzo 2006 agisce, in qualità di contraente autorizzato ad Parte_1 agire per conto degli assicurati nei confronti della compagnia di assicurazioni convenuta in forza dell'art. 3 n. 13 delle Condizioni Generali di Polizza che recita: “ Il contraente è autorizzato ad agire per conto delle società controllate e degli Assicurati con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla Polizza”. Inoltre, a conferma della propria legittimazione ad agire la pagina 6 di 13 ha prodotto in giudizio (doc. 21) tutte le dichiarazioni di consenso degli assicurati Parte_1
trasmesse alla contraente per far valere i propri diritti derivanti dal sinistro denunciato nei confronti della Compagnia.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia convenuta, quindi, deve essere superata alla luce delle condizioni di polizza e della documentazione versata in atti.
3. Operatività Polizza- clausola di esclusione art. 5 n.4
È pacifica, oltre che documentale (doc. n. 2 fascicolo attoreo, doc. n. 1 fascicolo convenuta) la stipula fra le parti della Polizza “Responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate” ed il verificarsi del sinistro denunciato dalla contraente in data 12.1.2022 e, quindi, durante la vigenza del contratto assicurativo rinnovato annualmente dal febbraio 2016.
La questione controversa nel presente giudizio riguarda l'interpretazione della clausola di esclusione prevista all'art. 5 punto 4 della Polizza e la sua applicabilità al contraente che, sebbene sia una fondazione, sarebbe ricompresa fra le “società a partecipazione pubblica” come ha sostenuto la compagnia convenuta che ha rifiutato l'indennizzo del sinistro denunciato, o, al contrario, come sostenuto da parte attrice, essendo un ente di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 1 dello Statuto e della Legge Regionale Piemonte n. 21 del 2006 non riveste la qualifica di “società a partecipazione pubblica”.
Parte attrice ritiene che l'ampiezza dell'oggetto dell'assicurazione sia tale da ricomprendere anche la Responsabilità degli Assicurati per danno erariale, mentre la compagnia assicurativa sostiene che la polizza stipulata copra esclusivamente la “Responsabilità civile degli organi aziendali” e non anche la Responsabilità amministrativo-contabile, rischio ulteriore per il quale la avrebbe dovuto acquistare una appendice di polizza specifica. Parte_1
Per risolvere il contrasto interpretativo occorre esaminare il testo della polizza.
L'intestazione “Responsabilità civile per Amministratori, Sindaci, Dirigenti ed altri organi aziendali di società non quotate” e l'oggetto della polizza circoscrivono il rischio alla Responsabilità civile degli organi aziendali di società non quotate. L'Articolo 1 “Oggetto dell'assicurazione”, recita: A)
Responsabilità civile personale: L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un pagina 7 di 13 Atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il
Periodo di osservazione qualora applicabile), escluso il caso in cui l' sia indennizzabile o sia Parte_4 stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto”. “B: Rimborso alla
Società L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato”.
Nel Frontespizio di Polizza la parte contraente è la “ ” definita all'art. Parte_1
2.5 (relativo alle “definizioni” di “Contraente”) come “L'entità giuridica indicata al punto 1 del
di Polizza” ed il termine “società” nel medesimo articolo dedicato alle definizioni CP_6
viene utilizzato per indicare la parte contraente. Così come nel questionario di valutazione del rischio (doc. 13 fascicolo di parte convenuta) la proponente viene individuata come
“società”, ma nel caso specifico la non ha forma giuridica di S.p.a. Parte_1
né di S.r.l. né di società cooperativa, consortile a r.l. o associazione riconosciuta, come espressamente indicato nel questionario e, nonostante ciò, è stato comunque individuato il rischio oggetto di copertura assicurativa.
Nel testo della Polizza ed in tutta la documentazione a corredo il termine società è, quindi, utilizzato in un'accezione ampia, quale soggetto giuridico diverso da una persona fisica, se si considera che la pur non rientrando in alcuna delle forme giuridiche elencate nel Parte_1 questionario ha potuto, comunque, stipulare la polizza il cui contenuto ed il cui rischio assicurato sono riferibili, altresì, ad un soggetto giuridico senza scopo di lucro.
Dall'Atto costitutivo della (doc. 30 a fascicolo attoreo) emerge che la è Parte_1 Parte_1 stata costituita dalla Regione Piemonte, dalla e dalla , che Controparte_7 Controparte_8
non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed è volta all'esclusivo svolgimento di funzioni di interesse generale ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati e ristrutturati in vista dei giochi olimpici Invernali Torino 2006 conferiti alla fondazione, il cui patrimonio è composto dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo, dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai
Fondatori e dai partecipati. Inoltre, l'art. 3, dello Statuto, prevede che “La non ha Parte_1 scopo di lucro, non può distribuire utili”. pagina 8 di 13 Una chiara ed esaustiva qualificazione della natura giuridica della Controparte_9
è contenuta nella sentenza n. 139 del 2023 emessa dalla Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale Regione Piemonte in data 6.11.2023 (doc. 12 fascicolo attoreo) che ha assolto i membri del CDA di dall'addebito di responsabilità amministrativo-contabile Parte_1
formulato, specificamente, sia a carico degli amministratori e rappresentanti del C.d.a. di quale ente affidatario, ex lege ed ab origine, della gestione degli Controparte_10 immobili ed impianti in argomento, sia a carico di e dei suoi Controparte_11
amministratori e legali rappresentanti, quale sub-affidatario, in via contrattuale e di fatto, accogliendo l'eccezione di nullità delle indagini e l'eccezione di prescrizione della domanda nei confronti dei membri della e pronunciando il difetto di giurisdizione Parte_1
contabile nei confronti degli amministratori della società Controparte_11
“La viene definita nella sentenza citata come una “persona giuridica di diritto Parte_1
privato, con propria autonomia patrimoniale e gestionale. Conferma ineccepibile della circostanza, in base alla quale la abbia personalità giuridica di diritto privato, si trae, expressis verbis, Parte_1 dalla esplicita previsione dello Statuto della medesima, che, all'art. 1, co. 3, stabilisce che: “La opera quale ente di diritto privato, secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Parte_1
Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia”, e l'art.
3, dello Statuto, prevede che “La non ha scopo di lucro, non può distribuire utili”. Parte_1
La circostanza, inoltre, che la in base ad espressa previsione statutaria, non abbia fini di Parte_1 lucro, esclude la possibilità di configurarla come società in house, atteso che tale figura “trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici” (Cass. Civile, Sent. Sez. UU. n. 2584/2018). Il
Collegio non disconosce che, nonostante l'acquisizione giuridica formale di fondazione di diritto privato, tale soggetto possa conservare una marcata impronta pubblicistica, essendo emanazione originaria di enti pubblici. Ma a ciò non consegue, tuttavia, automaticamente la giurisdizione della
Corte dei conti, in quanto la conservazione di una marginale impronta pubblicistica non consente di considerare la fondazione come ente pubblico.
La quindi, è un ente di diritto privato che non ha scopo di lucro. Parte_1
pagina 9 di 13 Ritenere che la fondazione sia un soggetto di diritto privato e non sia un ente pubblico impone di verificare se tale soggetto sia a “partecipazione pubblica” atteso che l'art. 5 rubricato
“Esclusioni” recita: “ai sensi della presente polizza l'assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi assicurato in qualsiasi modo riconducibile: 4. Alla Responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alla società a partecipazione pubblica.”.
L'esame della documentazione versata in atti evidenzia come la Marzo 2006 Parte_1
annovera tra i soci fondatori la Regione Piemonte, la e la . Controparte_7 Controparte_8
In particolare, l'art. 6 dello Statuto rubricato Fondatori e Partecipanti della fondazione prevede che:
1. Sono Fondatori la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Città Metropolitana già Provincia di Torino ed il (Fondatori originari) e coloro a cui in futuro verrà attribuita la qualifica di CP_12
Fondatore con apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori (Fondatori non originari).
L'art.4 dello Statuto della prevede che: Il patrimonio della è composto: Parte_1 Parte_1
a. dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'atto costitutivo;
b. da beni mobili, immobili, diritti reali e diritti di godimento, valori e strumenti finanziari, somme di denaro, conferiti dai Fondatori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incremento del patrimonio disponibile ed indisponibile;
c. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla a Parte_1 qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e/o privati diversi dai Fondatori e dai Partecipanti, espressamente destinati ad incremento del patrimonio disponibile e indisponibile;
d. da conferimenti, elargizioni, erogazioni, contribuzioni e da quanto comunque perverrà alla
a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e espressamente destinati ad incremento del Parte_1 patrimonio disponibile e indisponibile.
3. Il patrimonio della come indicato in atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, Parte_1 ed i contributi e le elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati e costituenti le entrate di cui al successivo articolo, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile e di eventuali ulteriori conferimenti, espressamente dichiarati indisponibili, hanno il fine di realizzare il funzionamento della
e sono vincolati alla realizzazione dei suoi scopi ed alla copertura degli eventuali disavanzi Parte_1 di gestione.
pagina 10 di 13 Anche l'atto costitutivo (doc. 30 A fascicolo attoreo) prevede la composizione del patrimonio della fondazione che è costituito dal Fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo – dai fondatori- Regione Piemonte, la e la . Controparte_7 Controparte_8
Inoltre, i questionari di valutazione del rischio trasmessi dalla ogni anno per il Parte_1
rinnovo della polizza (vedi docc. 29 fascicolo attoreo) evidenziano al punto n.7 della sezione B
“Informazioni” la percentuale di partecipazione alla Fondazione dei fondatori con riferimento all'anno in corso ed all'anno precedente.
A titolo esemplificativo, nel questionario redatto il 15.2.2021 per il rinnovo della Polizza relativa all'annualità 28.2.2021-28.2.2022 nel corso della quale è stato denunciato il sinistro oggetto di causa, nella tabella relativa ai soci azionisti sono elencati: la Regione Piemonte con una partecipazione al 37% sia per l'anno in corso che per il precedente, il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino al 29% sia per l'anno in corso che per il precedente, ed infine, il on una partecipazione del 5%. CP_12
Tali elementi inducono a ritenere che avendo la 20 Marzo 2006 una composizione Parte_1
pubblica del patrimonio riconducibile alla dotazione dei soggetti pubblici fondatori – Regione
Piemonte, Comune di Torino e Città Metropolitana di Torino - sia applicabile la clausola di esclusione espressamente prevista all'art.
5.4 della Polizza con conseguente inoperatività della polizza e mancata copertura del sinistro denunciato in data 12.1.2022 riferito alla responsabilità contabile degli amministratori della Parte_1
La questione controversa tra le parti risulta risolta, quindi, con riferimento all'operatività della clausola di esclusione di cui all'art.
5.4 della polizza che è sempre stata presente nella polizza originariamente pattuita ed in tutti i rinnovi di polizza dal 2016 al 2022 e non è stato né allegato né provato che le parti abbiano pattuito nei rinnovi successivi l'estensione della
Responsabilità civile alla Responsabilità amministrativo-contabile che, essendo un rischio aggiuntivo ed ulteriore per la compagnia avrebbe dovuto essere espressamente ricompreso nella polizza mediante l'acquisto di un'appendice aggiuntiva che avrebbe, inevitabilmente, comportato un costo ulteriore, in termini di premio, per il contraente. Invece, dalla documentazione versata in atti è emerso che il premio è rimasto invariato negli anni così come le condizioni di polizza. Infatti, la polizza originariamente stipulata tra le parti è stata rinnovata con riferimento all'annualità 2021/2022 alle medesime condizioni normative pagina 11 di 13 rispetto alle annualità precedenti ed allo stesso premio di € 4.498,80 rimasto invariato, con l'unica differenza consistita nel massimale di polizza ridotto ad € 3.000.000,00 (doc n. 4, 6 del fascicolo attoreo), come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra l'assicurato e l'agente.
L'ulteriore questione controversa relativa alla inesistenza della trattativa relativa alla clausola
“esclusione Corte dei Conti” Allegato C che sarebbe stata inserita nell'ultimo rinnovo di polizza relativo all'annualità 2021-2022, questione che sembrerebbe coinvolgere i rapporti fra agente – intermediario e compagnia di assicurazione non merita approfondimento tenuto conto del principio della “ragione più liquida” e della soluzione della questione controversa principale mediante l'applicazione della clausola di esclusione di cui all'art.
5.4. espressamente concordata tra le parti.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, le domande attoree devono essere rigettate dovendo ritenersi legittimo il rifiuto opposto dalla Compagnia Assicuratrice convenuta alla richiesta di liquidazione del sinistro che rientra tra le cause di esclusione di cui all'art.
5.4 delle condizioni di polizza. La validità ed efficacia della polizza rende infondata anche la domanda di nullità della polizza e di restituzione dei premi versati, formulata invia subordinata da parte attrice.
4. Spese di lite
Infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell'attrice e vengono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/14 applicando lo scaglione da € 52.000 ad € 260.000,00 tenuto conto della riduzione dell'entità della domanda come precisata dall'attore nella memoria di cui all'art. 171 ter n. 1, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, applicando i parametri medi per tutte le voci fatta eccezione per la fase decisoria consistita nella mera discussione orale, con riferimento alla quale si fa applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa AN RG AR, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
pagina 12 di 13 2. Condanna la al pagamento a favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 11.977,00 Controparte_1
per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del
15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
AN RG AR
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