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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/08/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPA
MARIA LUISA MORINA per procura in atti;
opponente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NUNZIATINA
STARVAGGI per procura in atti opposta
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 27.07.2021, l' proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2264/2021, emesso da questo Tribunale il 07.06.2021, notificato in data 17.06.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
pagina 1 di 6 124.728,80, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Controparte_1 struttura specialistica convenzionata con il SSR, quale importo dovuto a titolo di
[...] indennità–ristoro covid per le prestazioni rese in regime di convenzionamento nell'anno 2020. Parte L' di allegava di avere emesso, in favore dell'opposta, apposito ordinativo di Pt_1 pagamento n. 14254 del 28.05.2021 per l'importo di € 105.636,80, corrisposto in forza della determina n. 2694 del 19.05.2021, emessa a rettifica della determina n. 2517 del 12.05.2021, affetta da errore di calcolo.
Specificava di avere provveduto in autotutela alla rettifica della determina n. 2517 del
12.05.2021 e al pagamento di quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità–ristoro Covid
19 per le prestazioni rese in regime di convenzionamento per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio settembre ottobre novembre e dicembre 2020.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non risultando alcun credito dell'opposta.
Si costituiva ammettendo il parziale adempimento Controparte_1 dell'opponente, che aveva corrisposto la somma di € 105.636,80, in luogo di quella ingiunta, pari ad € 124.728,810 e chiedeva la condanna al pagamento del credito residuo, pari a €
19.092.01, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 21.12.2021 venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. All'udienza del 09.05.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2022
e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.12.2022.
A detta udienza del 19.12.2022 – sostituita dal deposito di note – alla parte opponente veniva richiesto il deposito della nota di specificazione del credito rideterminato.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 25.09.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
26.02.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione,
pagina 2 di 6 previa assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
L' ha richiesto il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di € 124.728,80, a titolo di indennità–ristoro Covid 19 per le prestazioni rese in regime di convenzionamento nell'anno 2020, in forza della determina n. 2517 del Parte_2
12.05.2021.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio, e ha dimostrato, mediante la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 14254 del 28.05.2021 emesso in favore di per l'importo complessivo di € 105.636,80, Controparte_1 riportante nella causale “fatture aprile- maggio-giugno-luglio-agosto 2020 indennità Covid-
19” (doc. 4 atto di citazione in opposizione), di avere adempiuto.
In merito alla differenza tra quanto richiesto in sede monitoria e quanto effettivamente erogato dall'opponente si richiama l'art. 4, c.
5. D.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio): Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresi' una temporanea sospensione delle attivita' ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il
2020.
Dalla lettura della determina n. 2517 del 12.05.2021, in particolare, confrontando la colonna 5 “totale liquidato”, che riporta l'importo di € 1.367.440,00, con la colonna 6 “90%” che indica l'importo di € 1.473.076,80, il dato differenziale è pari a € 105.636,80 e non €
124.728,80, come erroneamente riportato nella predetta determina e come richiesto dall'opposta.
pagina 3 di 6 Anche dall'allegazione dei rendiconti trasmessi dall'opposta (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) si evince che l'importo dovuto è dato dalla differenza tra gli importi fatturati e il 90% del budget annuale: € 1.473.076,80 (90% del budget) - € 1.367.440,00
(importi fatturati) = € 105.636,80.
L'Amministrazione, avvedutasi di avere commesso un errore di calcolo, ha emesso la determina n. 2694 del 19.05.2021 al fine di rettificare gli importi e ha poi proceduto al pagamento.
L'opposta, dal canto suo, non ha contestato l'ammontare del budget e, conseguentemente, il 90% di esso, su cui calcolare gli importi dovuti. Parte Non essendo emersa l'erronea corresponsione degli importi da parte dell' che, dal canto suo, sulla base delle determine in atti (in particolare la determina n. 2694 del 19.5.2021, di rettifica in autotutela del precedente provvedimento n. 2517 del 12.5.2021), ha invece dimostrato di avere pagato quanto dovuto.
L'opposta, costituendosi, ha riconosciuto di avere ricevuto il pagamento della somma di € Part 105.636,80 e ha chiesto la condanna della al pagamento della ulteriore somma di €
19.092.01, importo, non dovuto, come chiarito, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n.
231/2002.
In merito alla debenza degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, la
Suprema Corte ha affermato che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto) (C. Cass., n.
29472/2024).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie l'opposta, come già chiarito, non ha depositato il contratto scritto concluso con l'amministrazione dopo l'8.8.2002, dunque non possono essere riconosciuti gli interessi nella misura indicata.
Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge (sul punto si richiama il seguente principio di diritto: Il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata Sede, C. Cass., n. 3054/1990), dunque, va condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 260.000,00, parametri sostanzialmente minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: €
1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.400,00, oltre € 406,50 per esborsi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 11221/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (opponente) e Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2264/2021;
- condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Pt_2
delle spese di lite, che liquida in € 7.400,00 per compensi e € 406,50 per
[...] esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 22/08/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11221 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C. F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPA
MARIA LUISA MORINA per procura in atti;
opponente
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NUNZIATINA
STARVAGGI per procura in atti opposta
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato il 27.07.2021, l' proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2264/2021, emesso da questo Tribunale il 07.06.2021, notificato in data 17.06.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
pagina 1 di 6 124.728,80, oltre interessi e spese della procedura, in favore di Controparte_1 struttura specialistica convenzionata con il SSR, quale importo dovuto a titolo di
[...] indennità–ristoro covid per le prestazioni rese in regime di convenzionamento nell'anno 2020. Parte L' di allegava di avere emesso, in favore dell'opposta, apposito ordinativo di Pt_1 pagamento n. 14254 del 28.05.2021 per l'importo di € 105.636,80, corrisposto in forza della determina n. 2694 del 19.05.2021, emessa a rettifica della determina n. 2517 del 12.05.2021, affetta da errore di calcolo.
Specificava di avere provveduto in autotutela alla rettifica della determina n. 2517 del
12.05.2021 e al pagamento di quanto effettivamente dovuto a titolo di indennità–ristoro Covid
19 per le prestazioni rese in regime di convenzionamento per i mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio settembre ottobre novembre e dicembre 2020.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non risultando alcun credito dell'opposta.
Si costituiva ammettendo il parziale adempimento Controparte_1 dell'opponente, che aveva corrisposto la somma di € 105.636,80, in luogo di quella ingiunta, pari ad € 124.728,810 e chiedeva la condanna al pagamento del credito residuo, pari a €
19.092.01, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 21.12.2021 venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. All'udienza del 09.05.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24.10.2022
e poi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.12.2022.
A detta udienza del 19.12.2022 – sostituita dal deposito di note – alla parte opponente veniva richiesto il deposito della nota di specificazione del credito rideterminato.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 25.09.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
26.02.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione,
pagina 2 di 6 previa assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito illustrati.
L' ha richiesto il pagamento della somma complessiva Controparte_1 di € 124.728,80, a titolo di indennità–ristoro Covid 19 per le prestazioni rese in regime di convenzionamento nell'anno 2020, in forza della determina n. 2517 del Parte_2
12.05.2021.
L'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto obbligatorio, e ha dimostrato, mediante la produzione dell'ordinativo di pagamento n. 14254 del 28.05.2021 emesso in favore di per l'importo complessivo di € 105.636,80, Controparte_1 riportante nella causale “fatture aprile- maggio-giugno-luglio-agosto 2020 indennità Covid-
19” (doc. 4 atto di citazione in opposizione), di avere adempiuto.
In merito alla differenza tra quanto richiesto in sede monitoria e quanto effettivamente erogato dall'opponente si richiama l'art. 4, c.
5. D.l. 34/2020 (c.d. decreto rilancio): Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 e che vedono altresi' una temporanea sospensione delle attivita' ordinarie in funzione anche di quanto previsto dall'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il
2020.
Dalla lettura della determina n. 2517 del 12.05.2021, in particolare, confrontando la colonna 5 “totale liquidato”, che riporta l'importo di € 1.367.440,00, con la colonna 6 “90%” che indica l'importo di € 1.473.076,80, il dato differenziale è pari a € 105.636,80 e non €
124.728,80, come erroneamente riportato nella predetta determina e come richiesto dall'opposta.
pagina 3 di 6 Anche dall'allegazione dei rendiconti trasmessi dall'opposta (doc. 2 comparsa di costituzione e risposta) si evince che l'importo dovuto è dato dalla differenza tra gli importi fatturati e il 90% del budget annuale: € 1.473.076,80 (90% del budget) - € 1.367.440,00
(importi fatturati) = € 105.636,80.
L'Amministrazione, avvedutasi di avere commesso un errore di calcolo, ha emesso la determina n. 2694 del 19.05.2021 al fine di rettificare gli importi e ha poi proceduto al pagamento.
L'opposta, dal canto suo, non ha contestato l'ammontare del budget e, conseguentemente, il 90% di esso, su cui calcolare gli importi dovuti. Parte Non essendo emersa l'erronea corresponsione degli importi da parte dell' che, dal canto suo, sulla base delle determine in atti (in particolare la determina n. 2694 del 19.5.2021, di rettifica in autotutela del precedente provvedimento n. 2517 del 12.5.2021), ha invece dimostrato di avere pagato quanto dovuto.
L'opposta, costituendosi, ha riconosciuto di avere ricevuto il pagamento della somma di € Part 105.636,80 e ha chiesto la condanna della al pagamento della ulteriore somma di €
19.092.01, importo, non dovuto, come chiarito, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n.
231/2002.
In merito alla debenza degli interessi moratori nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002, la
Suprema Corte ha affermato che le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate in favore dei fruitori del SSN hanno natura di transazione commerciale ex art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, sicché sono dovuti gli interessi moratori nella misura prevista di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs., a condizione che sia rispettato il c.d. "regime delle tre A" (autorizzazione, accreditamento, accordo), poiché è necessario che il rapporto tra struttura accreditata ed ente pubblico sia formalizzato con un contratto scritto, collegato alla concessione e regolante l'accreditamento stesso. (Nella specie, la S.C. ha negato la spettanza degli interessi comunitari, per le prestazioni rese dopo l'8 agosto 2002, mancando un contratto scritto) (C. Cass., n.
29472/2024).
pagina 4 di 6 Nel caso di specie l'opposta, come già chiarito, non ha depositato il contratto scritto concluso con l'amministrazione dopo l'8.8.2002, dunque non possono essere riconosciuti gli interessi nella misura indicata.
Le considerazioni esposte conducono all'accoglimento dell'opposizione e alla revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge (sul punto si richiama il seguente principio di diritto: Il decreto ingiuntivo, poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma a quella di emissione del decreto medesimo, non può non essere revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito dopo la richiesta del provvedimento monitorio ma prima dell'emissione dello stesso, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere, salvo il diritto del creditore avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese - al ristoro delle spese della procedura monitoria legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata Sede, C. Cass., n. 3054/1990), dunque, va condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente, delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia
(scaglione fino a € 260.000,00, parametri sostanzialmente minimi, tenuto conto della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: €
1.300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 7.400,00, oltre € 406,50 per esborsi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 11221/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro-tempore (opponente) e Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 5 di 6 - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2264/2021;
- condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Pt_2
delle spese di lite, che liquida in € 7.400,00 per compensi e € 406,50 per
[...] esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 22/08/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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