Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2443 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
Michele Del Bene;
attori
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marina Fonti e Giovanni Davide Esposito;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio - premesso che, in virtù di contratti di Parte_1
cessione, era divenuta titolare dei crediti vantati dalle società HE MM SRL ed Enel CP_2
nei confronti del a titolo di corrispettivo per forniture di energia - ha chiesto la Controparte_1
condanna dell'ente convenuto al pagamento di:
- € 172.093,32, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs
n. 192/12 e interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
- € 8.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
In subordine, l'attrice ha chiesto la condanna del al pagamento della somma di € CP_1
172.093,32 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di ogni diversa somma ritenuta dovuta per le voci sopra indicate.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per incertezza Controparte_1
e genericità dell'ammontare del petitum, il mancato assolvimento dell'onere della prova, la non debenza
1
Con note di udienza del 09/04/2024, l'attrice ha, da ultimo, rideterminato il credito in €
164.224,30.
Occorre, preliminarmente, valutare l'ammissibilità e, se del caso, la fondatezza dell'eccezione sollevata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dal il quale ha dedotto e Controparte_1
documentato di aver rifiutato due dei contratti di cessione dei crediti azionati.
In proposito, deve rilevarsi che l'eccezione proposta dal comune riguarda la titolarità del rapporto dal lato attivo, la quale costituisce una questione di merito che attiene al fondamento della domanda e la cui contestazione integra una mera difesa, non soggetta alle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c.
(Cass. ordinanza n. 10188/2023).
Giova ricordare che le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito (Cass. n. 409/2012).
La Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare che la mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o
“dedotta dalla parte interessata” (Cass., Sez. Un. n. 10531/2013).
Occorre, a questo punto, vagliare la fondatezza dell'eccezione in questione.
La facoltà dell'Amministrazione di rifiutare la cessione è prevista dall'art 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016, ratione temporis vigente, stante la conclusione dei contratti di cessione nel 2021.
Secondo il citato articolo “[…] le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tale disposizione è applicabile alla cessione di crediti derivanti da contratti di fornitura di energia elettrica, sulla scorta dell'art. 114, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale all'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali “si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112”
e, dunque, la previsione relativa al rifiuto della cessione (art. 106, comma 13 Codice appalti).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge che l'ente convenuto con la nota prot. 49725 del 14/10/2021 ha rifiutato la cessione dei crediti della HE MM S.p.A. di cui al contratto n. rep.
39120 registrato il 30/09/2021, notificato a mezzo PEC all'amministrazione ceduta il 05/10/2021
2 (doc. 3 produzione attorea, cartella HE MM) e con la nota prot. 1503 del 14/02/2022 ha rifiutato la cessione dei crediti di di cui al contratto n. rep. 64556 del 23/12/2021, notificato Controparte_3
a mezzo PEC all'amministrazione ceduta il 12/01/2022 (doc. 3 produzione attorea, cartella
[...]
. CP_3
non ha contestato l'avvenuta ricezione di tali comunicazioni né la tempestività delle stesse, sicché deve ritenersi pacifico, in assenza di contestazioni, che entrambe le cessioni siano state regolarmente rifiutate.
Conseguentemente, ai sensi del citato art. 106, comma 13, Codice appalti, tali cessioni non sono efficaci nei confronti del cessionario e devono, dunque, essere rigettate le domande di con riferimento alle fatture oggetto dei suddetti contratti.
Le cessioni di crediti di rep. n. 63316 del 24/06/2021 e rep. n. 63816 del Controparte_3
22/09/2021, non sono state, invece, contestate dal convenuto (doc. 3 produzione attorea).
Le fatture di cui ha chiesto il pagamento con la precisazione del credito allegata CP_3
alle note di udienza del 09/04/2024, contenute nell'elenco allegato al contratto rep. n. 63316 del
24/06/2021 sono:
Anno Fattura Scadenza Importo Residuo
1 2019 3069238604 04/11/2019 104,08 104,08
2 2019 3079682373 30/12/2019 10,68 10,68
3 2019 3081508819 31/12/2019 10,68 10,68
4 2020 4028494514 11/05/2020 15,62 15,62
5 2020 4046597760 30/07/2020 519,72 519,72
6 2020 4078728232 09/12/2020 1.241,68 1.241,68
7 2021 4133751938 31/05/2021 73,01 73,01
8 2021 4142493225 28/06/2021 261,07 261,07
9 2019 3069596188 18/11/2019 71,48 71,48
10 2019 3079754364 30/12/2019 47,26 47,26
11 2019 3081735682 31/12/2019 10,68 10,68
12 2020 4043070941 15/07/2020 454,84 454,84
13 2020 4061512529 29/09/2020 55,76 55,76
14 2020 4078839379 14/12/2020 804,03 804,03
15 2021 4134340921 31/05/2021 17,91 17,91
16 2021 4136379151 03/06/2021 36,82 36,82
17 2019 3079662244 30/12/2019 47,26 47,26
18 2019 3081470484 31/12/2019 10,68 10,68
19 2019 3082433233 31/12/2019 10,68 10,68
3 20 2020 4043203914 22/07/2020 10.045,95 10.045,95
21 2020 4071490832 02/11/2020 99,02 99,02
22 2017 4801889271 18/01/2018 236,74 236,74
14.185,65
Le ulteriori fatture di cui ha chiesto il pagamento con la precisazione del credito CP_3
allegata alle note di udienza del 09/04/2024, contenute nell'elenco allegato al contratto rep. n. 63816 del 22/09/2021 sono:
Anno Fattura Scadenza Importo Residuo
1 2021 4136715187 03/06/2021 180,79 180,79
2 2021 4136715191 03/06/2021 402,72 402,72
3 2021 4136763577 03/09/2021 160,04 160,04
4 2021 4136778758 04/10/2021 255,13 255,13
5 2021 4137008418 18/10/2021 97,12 97,12
6 2021 4146811001 30/08/2021 169,77 169,77
7 2021 4154216866 24/08/2021 210,15 210,15
8 2021 4165217802 28/09/2021 239,4 239,4
9 2021 4136715188 03/06/2021 89,37 89,37
10 2021 4136715189 03/06/2021 235,32 235,32
11 2021 4136763575 03/09/2021 120,81 120,81
12 2021 4136763578 03/09/2021 278,6 278,6
13 2021 4136778756 04/10/2021 91,28 91,28
14 2021 4136778759 04/10/2021 235,26 235,26
15 2021 4136849705 06/10/2021 318,36 318,36
16 2021 4137007730 18/08/2021 127,27 127,27
17 2021 4136763576 03/09/2021 93,45 93,45
18 2021 4136763579 03/09/2021 271,46 271,46
19 2021 4136809055 06/09/2021 320,31 320,21
20 2021 4136778757 04/10/2021 144,43 144,43
21 2021 4137006297 17/06/2021 37,22 37,22
22 2021 4137007982 17/09/2021 109,46 109,46
23 2021 4156724391 31/08/2021 17,92 17,92
4.205,64
4 Tutte le fatture anzidette sono state prodotte in atti (doc. 10 produzione attorea) e la parte convenuta non ha contestato l'avvenuta ricezione delle stesse, l'avvenuta fornitura di energia ed il sottostante rapporto con la società cedente.
Risulta dunque dovuto, a titolo di sorte capitale, l'importo totale di € 18.391,29 per le n. 45 fatture sopra indicate.
Quanto alle restanti pretese creditorie per sorte capitale, il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento la domanda subordinata con cui parte attrice ne ha chiesto il pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. S.U. n. 33954/2023).
Nel caso di specie, gli importi non liquidati a titolo di sorte non possono essere riconosciuti ex
2041 c.c. in quanto l'azione contrattuale è stata rigettata per carenza di titolarità del rapporto.
Sugli importi di cui alle suddette n. 45 fatture devono calcolarsi gli interessi moratori di cui al
D.lgs. n. 231/2002, stante l'applicabilità di detta normativa alle transazioni commerciali tra un'impresa e una pubblica amministrazione, con decorrenza per ciascuna fattura dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ex art. 4, co. 1 e 2, e fino all'effettivo soddisfo.
Nella stessa misura già indicata per gli interessi di mora ed in relazione alle stesse fatture, vanno, altresì, riconosciuti gli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c., con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di pagamento degli interessi con riferimento alle ulteriori fatture comprese negli elenchi allegati ai contratti di cessione rep. n. 63316 del 24/06/2021 e rep. n.
63816 del 22/09/2021 ed espunte dal totale richiesto a titolo di sorte capitale;
la relativa domanda è stata, invero, formulata in termini eccessivamente generici e non consente di accertare a quali fatture la stessa si riferisca, stante, peraltro, la produzione di svariati elenchi di precisazione del credito residuo senza l'indicazione delle fatture espunte e delle ragioni dell'espunzione.
Infine, parte attrice ha chiesto il riconoscimento dell'importo di € 8.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02, ossia un risarcimento forfetario di € 40,00 per il mancato pagamento di ciascuna delle fatture di cui ha richiesto il pagamento.
5 Al riguardo giova ricordare che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva UE 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di € 40,00 quale risarcimento per i costi di recupero. Inoltre, il paragrafo 2 di tale articolo 6 impone agli Stati membri di provvedere affinché tale importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, e che tale importo sia inteso a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti.
La direttiva 2011/7, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
"stabilisce quindi un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento.
Infatti, come enunciato dal considerando 18 di tale direttiva, le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono pertanto documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, tra l'altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento"; dunque, "l'articolo 6 della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale" (sentenza della Corte del 20/10/2022 nella causa C-585/20)
Deve, pertanto, essere riconosciuto in favore di l'importo di € 40,00 per ciascuna delle 45 fatture riconosciute e, dunque, la somma di € 1.800,00.
Deve essere invece, rigettata la domanda di pagamento dell'importo dovuto ex art. 6 citato sia in relazione alle fatture rispetto alle quali è stato accertato il difetto di titolarità attiva del rapporto, sia con riferimento alle ulteriori fatture comprese negli elenchi allegati ai contratti di cessione rep. n. 63316 del 24/06/2021 e rep. n. 63816 del 22/09/2021 ed espunte dal totale richiesto a titolo di sorte capitale, per le medesime ragioni già indicate in relazione alla domanda di pagamento degli interessi moratori.
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento di: Controparte_1
- € 18.391,29 a titolo di sorte capitale per n. 45 fatture, oltre interessi di mora e interessi anatocistici sulle predette fatture, da calcolarsi secondo criteri e scadenze già indicati;
- € 1.800,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 per n. 45 fatture.
In base al principio della soccombenza le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate in base ai parametri fissati dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, scaglione da € 5.201 ad € 26.000, valori minimi, tenuto conto della qualità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede: condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € Parte_1
18.391,29 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla 6 scadenza fino al soddisfo e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora, scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 1.800,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; rigetta ogni altra domanda;
condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio, Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese vive documentate pari a € 786,00.
Palermo, il 10/06/2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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