Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 262/2024 R.G., avente per oggetto:
“opposizione tardiva a decreto ingiuntivo”;
PROMOSSA DA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
FIAMMA GAETANO FABIO;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. in persona del Presidente e legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Filippo Maugeri;
APPELLATO
All'esito dell'udienza di discussione del 25.3.2025, la causa è stata posta in decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3106/2023 del 18.7.2023, il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, ha così statuito: ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6339/2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento
1
consumi idrici relativi all'immobile abitativo sito in San Gregorio di Catania, via
Roma n. 96; ha rigettato l'opposizione ex art. 615/1 c.p.c. contestualmente proposta avverso il precetto notificato il 24.5.2019 sulla base di detto decreto, e, infine, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello e ha chiesto, per i Parte_1
motivi di seguito esaminati di dichiarare ammissibile l'opposizione tardiva, e di accoglierla nel merito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in questione.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché CP_1
infondata.
All'esito della udienza di discussione del 25.3.2025, la causa è stata posta in decisione.
***
Il Tribunale, nel ritenere inammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti, ha evidenziato che la notificazione del decreto - perfezionatasi con il deposito presso l'ufficio postale del plico non consegnato ex art. 140 cpc - era regolare, e che l'opponente non aveva superato la presunzione derivante dagli accertamenti dell'ufficiale giudiziario sulla residenza effettiva, essendosi limitato a produrre certificazione anagrafica da cui risultava una diversa residenza anagrafica.
Con il primo motivo di appello il censura la sentenza del primo giudice Pt_1
per non aver ritenuto sussistenti i presupposti dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c..
A dire dell'appellante, invece, nella specie l'opposizione tardiva doveva considerarsi legittima dal momento che la notifica del decreto ingiuntivo era nulla perché eseguita in un luogo (via Roma n. 96, San Gregorio di CT) diverso da quello di residenza anagrafica (via Scala n. 75), in cui egli non risiedeva neppure di fatto.
Il motivo non è fondato.
Com'è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c., dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 644 c.p.c., può essere proposta se l'intimato provi
2 di non averne avuto tempestiva conoscenza "per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore".
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la notificazione del decreto ingiuntivo n. 6339 del 14.11.2017 è stata eseguita a San Gregorio di Catania, in via Roma 96 (luogo della fornitura idrica), in realtà non già ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come affermato dal primo giudice, bensì a mezzo del servizio postale per “compiuta giacenza”, per la temporanea assenza del destinatario.
Detta notifica si è quindi perfezionata, in assenza di ritiro del piego presso l'ufficio postale, in data 30.4.2018 una volta decorso il termine di 10 giorni dalla spedizione della CAD (comunicazione di avvenuto deposito), il cui avviso di ricevimento è stato ritualmente prodotto in giudizio.
Circa la questione della nullità-irregolarità della notifica, presupposto dell'opposizione tardiva nella specie invocato, va richiamato il principio di dritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e applicato anche dal Tribunale, secondo cui, ai fini della validità della notificazione, la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica, la quale ha un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento
(Cass. 24422/2006; Cass. 11550/2013), e "al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica"
(Cass. 19132/2004; Cass. 15200/2005; Cass. - 10107/2014; Cass. n. 11550/2013; Cass. ord. N. 8463/2023).
Nella specie, la produzione di un certificato anagrafico (doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado) del 3.6.2019, da cui risulta la residenza ad un indirizzo (via Scala 75), diverso da quello della notifica (regolarmente eseguita nelle forme dell'art. 8 legge n.
890/1982), non appare sufficiente – condividendosi l'apprezzamento al riguardo del primo giudice- a far ritenere superata la presunzione derivante dagli accertamenti compiuti dall'ufficiale postale in ordine alla residenza effettiva, e al rinvenimento nel
3 luogo in cui è eseguita la notifica di segni del collegamento col destinatario, desumibile nella specie dall'attestazione dell'immissione dell'avviso in cassetta (cfr.
Cass.
9.5.2014 n. 10107).
Tutto ciò vale, a fortiori, a fronte della esplicita indicazione della residenza nel luogo della fornitura (in via Roma), contenuta nella richiesta di voltura del contratto di utenza del 7.10.1980 a firma del (doc. allegato al fascicolo di primo grado Pt_1 dell'appellante), con la quale questi ha esplicitamente eletto anche domicilio nel luogo di residenza, in forza dell'art. 8 dell'originario contratto di somministrazione del
3.4.1969, (anch'esso in atti), a tenore del quale “Le parti eleggono domicilio nelle rispettive dimore”.
Al riguardo, va invero condiviso il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, al fine di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio" (Cass. n. 17040/2003).
A fronte di ciò, non rileva né che l'appellante abbia successivamente ricevuto una lettera raccomandata di diffida all'altro indirizzo (di via Scala 75), né che i testi abbiano riferito che l'immobile di via Roma 96 fosse stato prima locato e successivamente rimasto inabitato.
Ciò non esclude, infatti, che il abbia comunque conservato un collegamento Pt_1 fattuale con detto luogo, né che questi avrebbe avuto in ogni caso l'onere di comunicare alla controparte contrattuale l'eventuale cambio di residenza e domicilio, secondo i generali canoni di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto negoziale.
A ciò va aggiunto che, come costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, anche a
Sezioni Unite (Cass. 14527/2007; conf. Cass. 10386/2012; Cass. 11550/2013; Cass.
27529/2017; Cass. 20850/2018), ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.), non è sufficiente l'accertamento
4 dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione e che "tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario".
Nella specie, neppure questa prova può dirsi raggiunta, ove solo si consideri che l'odierno appellante ha poi avuto conoscenza del precetto notificatogli in quello stesso luogo il 22.5.2019, tanto da poter proporre tempestivamente l'opposizione oggetto del presente giudizio.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore. Si reputa congruo applicare i valori minimi in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catania n. 3106/2023 del 18.7.2023; condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di che si liquidano in complessivi euro € 2906,00 per compensi (di cui CP_1
€ 567,00 per fase di studio della controversia, € 461,00 per fase introduttiva del
5 giudizio, € 922,00 per fase istruttoria ed € 956,00 per fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania l'8 maggio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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