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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI NICOLETTA presso cui elettivamente domicilia in VIA MAZZINI 11 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/10/2024 la difesa della ricorrente ha chiesto: “ quanto alla domanda di diverso collocamento del minore, la stessa è stata superata dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
insiste quindi nella domanda di ammonimento e in quelle sanzionatorie di cui ai punti 3 e 4”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso ha chiesto a questo Tribunale che : “IN Parte_1
VIA PRINCIPALE:
1) A modifica del decreto n.cronol.11549/2018 del 6.12.2018 emesso dal
Tribunale di Mantova nel procedimento R.G.n.4479/2018 voglia provvedere alla miglior collocazione del minore anche ricorrendo a misure Persona_1
residenziali protette
2) Ammonire il genitore inadempiente sig. CP_1
3) Individuare ai sensi dell'art 614 -bis la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
4) Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della . con vittoria di Controparte_2 spese di lite”.
A sostegno della domanda ha esposto che dall'unione more uxorio con
, nascevano due figli e precisamente Controparte_1 [...]
(Mantova il 19.07.2009) e , Persona_2 Persona_3
(nato in [...] il [...] ), e che nel 2013 la convivenza cessava e con un primo decreto del 28.01.2016 (R.G.n.2845/2015) il Tribunale di Mantova, in considerazione dello stato di detenzione del sig. disponeva l'affido esclusivo CP_1
dei due minori alla madre e l'obbligo per il padre di concorrere al loro mantenimento con il pagamento di un assegno mensile pari ad € 300,00. Con successivo decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018) il Tribunale di Mantova, a modifica delle precedenti disposizioni, in considerazione della riacquistata libertà del provvedeva a disciplinare le visite padre-figli, e ad aumentare l'assegno CP_1
di mantenimento in favore dei figli ad € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha poi dedotto che dal mese di febbraio 2024 il resistente non ha versato più nulla per i figli e ha smesso di vedere i figli con regolarità.
Ha infine rappresentato che il figlio si è reso responsabile di fatti Per_1 che lo hanno deferito all'Autorità Penale minorile, risultando indagato per furto.
Il resistente , regolarmente citato, non si è costituito.
Alla prima udienza la difesa della ricorrente ha rappresentato che è pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia, con udienza al 25.2.2025, in favore del minore , il quale in via provvisoria Persona_1
2 3
è stato affidato ai servizi sociali con collocamento nella comunità “Controvento” di
Romanore, con la nomina di un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola
Mari. In considerazione di tale sopravvenuta circostanza ha rinunciato alla domanda di modifica del collocamento del minore.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che il ricorso, contenendo una richiesta di modifica dei provvedimenti assunti con decreto del 28.01.2016
(R.G.n.2845/2015) dal Tribunale di Mantova, come successivamente modificato dal decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018), deve correttamente qualificarsi come ricorso di modifica dei provvedimenti assunti ex art. 473 bis 29 cpc, di competenza collegiale, contenente altresì richiesta di assunzione di provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis 39 cpc.
Quanto alla domanda, poi rinunciata , di diversa collocazione del minore
, con previsione di inserimento in comunità, la stessa era comunque Per_1 inammissibile in questa sede, posto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è in capo alla madre, affidataria esclusiva del minore, alla quale dunque competeva la scelta di inserire il minore in una comunità rieducativa.
Sulle ulteriori richieste, la ricorrente ha prodotto il provvedimento, di cui al doc. 6, che ha disposto l'obbligo per di versare Controparte_1 la somma mensile di €700,00 , a titolo di mantenimento dei figli, a Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2019 e ha dedotto l'inadempimento del resistente a decorrere dal mese di febbraio 2024.
Sussistono dunque i presupposti per ammonire Controparte_1
all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, nella misura
[...]
prevista dal predetto provvedimento, con previsione per ogni giorno di ritardo successivo alla presente pronuncia del pagamento in favore della ricorrente di un'ulteriore somma di 1 euro.
In considerazione del protrarsi dell'inadempimento da circa 10 mesi, sussistono altresì i presupposti per prevedere la sanzione amministrativa di cui all'art. 473 bis 39 lett c) cpc nella misura di 100 euro da versarsi direttamente alla
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra €26.001 e €52.000, tenuto conto, della contumacia del resistente,
3 4
dell'assenza di questioni giuridiche, dell'assenza di attività istruttoria e della mancata fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) ammonisce all'adempimento Controparte_1 dell'obbligo di mantenimento dei figli, nella misura prevista dal decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018), con previsione per ogni giorno di ritardo successivo alla presente pronuncia del pagamento in favore della ricorrente di un'ulteriore somma di 1 euro.
2) Condanna alla sanzione CP_1 Controparte_1 amministrativa di cui all'art. 473 bis 39 lett c) cpc, nella misura di 100 euro da versarsi direttamente alla Controparte_2
3) Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.356,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. FERRARI NICOLETTA presso cui elettivamente domicilia in VIA MAZZINI 11 46029 SUZZARA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25/10/2024 la difesa della ricorrente ha chiesto: “ quanto alla domanda di diverso collocamento del minore, la stessa è stata superata dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
insiste quindi nella domanda di ammonimento e in quelle sanzionatorie di cui ai punti 3 e 4”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione degli atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2
Con ricorso ha chiesto a questo Tribunale che : “IN Parte_1
VIA PRINCIPALE:
1) A modifica del decreto n.cronol.11549/2018 del 6.12.2018 emesso dal
Tribunale di Mantova nel procedimento R.G.n.4479/2018 voglia provvedere alla miglior collocazione del minore anche ricorrendo a misure Persona_1
residenziali protette
2) Ammonire il genitore inadempiente sig. CP_1
3) Individuare ai sensi dell'art 614 -bis la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
4) Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della . con vittoria di Controparte_2 spese di lite”.
A sostegno della domanda ha esposto che dall'unione more uxorio con
, nascevano due figli e precisamente Controparte_1 [...]
(Mantova il 19.07.2009) e , Persona_2 Persona_3
(nato in [...] il [...] ), e che nel 2013 la convivenza cessava e con un primo decreto del 28.01.2016 (R.G.n.2845/2015) il Tribunale di Mantova, in considerazione dello stato di detenzione del sig. disponeva l'affido esclusivo CP_1
dei due minori alla madre e l'obbligo per il padre di concorrere al loro mantenimento con il pagamento di un assegno mensile pari ad € 300,00. Con successivo decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018) il Tribunale di Mantova, a modifica delle precedenti disposizioni, in considerazione della riacquistata libertà del provvedeva a disciplinare le visite padre-figli, e ad aumentare l'assegno CP_1
di mantenimento in favore dei figli ad € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha poi dedotto che dal mese di febbraio 2024 il resistente non ha versato più nulla per i figli e ha smesso di vedere i figli con regolarità.
Ha infine rappresentato che il figlio si è reso responsabile di fatti Per_1 che lo hanno deferito all'Autorità Penale minorile, risultando indagato per furto.
Il resistente , regolarmente citato, non si è costituito.
Alla prima udienza la difesa della ricorrente ha rappresentato che è pendente un procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia, con udienza al 25.2.2025, in favore del minore , il quale in via provvisoria Persona_1
2 3
è stato affidato ai servizi sociali con collocamento nella comunità “Controvento” di
Romanore, con la nomina di un curatore speciale nella persona dell'avv. Paola
Mari. In considerazione di tale sopravvenuta circostanza ha rinunciato alla domanda di modifica del collocamento del minore.
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che il ricorso, contenendo una richiesta di modifica dei provvedimenti assunti con decreto del 28.01.2016
(R.G.n.2845/2015) dal Tribunale di Mantova, come successivamente modificato dal decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018), deve correttamente qualificarsi come ricorso di modifica dei provvedimenti assunti ex art. 473 bis 29 cpc, di competenza collegiale, contenente altresì richiesta di assunzione di provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis 39 cpc.
Quanto alla domanda, poi rinunciata , di diversa collocazione del minore
, con previsione di inserimento in comunità, la stessa era comunque Per_1 inammissibile in questa sede, posto che l'esercizio della responsabilità genitoriale è in capo alla madre, affidataria esclusiva del minore, alla quale dunque competeva la scelta di inserire il minore in una comunità rieducativa.
Sulle ulteriori richieste, la ricorrente ha prodotto il provvedimento, di cui al doc. 6, che ha disposto l'obbligo per di versare Controparte_1 la somma mensile di €700,00 , a titolo di mantenimento dei figli, a Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
somma da adeguare annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di dicembre 2019 e ha dedotto l'inadempimento del resistente a decorrere dal mese di febbraio 2024.
Sussistono dunque i presupposti per ammonire Controparte_1
all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, nella misura
[...]
prevista dal predetto provvedimento, con previsione per ogni giorno di ritardo successivo alla presente pronuncia del pagamento in favore della ricorrente di un'ulteriore somma di 1 euro.
In considerazione del protrarsi dell'inadempimento da circa 10 mesi, sussistono altresì i presupposti per prevedere la sanzione amministrativa di cui all'art. 473 bis 39 lett c) cpc nella misura di 100 euro da versarsi direttamente alla
Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022, per le cause di valore compreso tra €26.001 e €52.000, tenuto conto, della contumacia del resistente,
3 4
dell'assenza di questioni giuridiche, dell'assenza di attività istruttoria e della mancata fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) ammonisce all'adempimento Controparte_1 dell'obbligo di mantenimento dei figli, nella misura prevista dal decreto del 6.12.2018,(R.G.n.4479/2018), con previsione per ogni giorno di ritardo successivo alla presente pronuncia del pagamento in favore della ricorrente di un'ulteriore somma di 1 euro.
2) Condanna alla sanzione CP_1 Controparte_1 amministrativa di cui all'art. 473 bis 39 lett c) cpc, nella misura di 100 euro da versarsi direttamente alla Controparte_2
3) Condanna alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore della ricorrente che liquida in € 2.356,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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