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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/10/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5808/2020 promossa da: Parte 1 rappresentata e difesa dagli avvocati Enea PI, Ruggero Maria
PI e RI MA e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro Controparte_1 in persona del Ministro p.t. in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - proc. Vinca
AN AV, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.11.2020, la ricorrente in epigrafe - premettendo di essere dipendente del a partire dal 29.12.2008, con inquadramento nelControparte 1
profilo professionale di Assistente Giudiziario - Area II - fascia economica F3, in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, specificando di essere stata dapprima assunta presso l'Amministrazione Poste e
Telecomunicazioni con la qualifica di Operatore Specializzato di Esercizio -5° livello con decorrenza giuridica dal 25.01.1982, per poi essere assegnata, con decorrenza dal 03.01.1998, in posizione di comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali - Ufficio II Roma, in forza dell'art. 17, comma 18, L. 127/97 (che prevedeva, fino alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente [...]
Pt 2 , la possibilità di comando del relativo personale dipendente presso le
Amministrazioni Pubbliche) e di essere stata successivamente inquadrata ed immessa in servizio alle dipendenze del mediante mobilità, ai sensi dell'art. 30Controparte_1
del d.lgs. n. 165/2001, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria – posizione economica B2
- figura professionale di operatore giudiziario, previa domanda di inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 112, L. n. 244/2007 formulata in data 12.12.2008 esponeva di aver
-
partecipato alla procedura selettiva interna di cui agli avvisi del 09.04.2019 con i quali veniva avviata una procedura selettiva interna per la copertura di complessivi n. 1728 posti nella fascia economica immediatamente superiore, riservata al personale dell'Amministrazione giudiziaria Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale dei servizi - profilo
-
professionale di Assistente giudiziario area II F4, riservato agli Assistenti giudiziari area II
F3, precisando di aver partecipato alla selezione interna per la progressione orizzontale nella superiore fascia economica F4 e di essersi collocata al posto n. 4266 della relativa graduatoria definitiva approvata con PDG del 13.12.2019.
Dedotta un'errata determinazione del punteggio a titolo di "esperienza professionale maturata" in relazione all'anzianità di servizio nel Comparto CP 2 Profili
professionali del Controparte_1 per effetto del mancato riconoscimento del "1
'servizio prestato in posizione di comando presso il Controparte_1 svolto dal
02.01.1998 al 28.12.2008 sul presupposto che, pur mantenendo il rapporto di formale dipendenza da Controparte_3 l'istante di fatto avrebbe svolto la propria prestazione maturando esperienza professionale nel profilo lavorativa in favore del CP 1
Controparte_1 professionale di Assistente Giudiziario, la ricorrente conveniva in giudizio il
[...] , in persona del Ministro p.t., e chiedeva di "- previa disapplicazione di eventuali atti amministrativi presupposti, annullare la graduatoria approvata con PDG del 13.12.2019, relativamente all'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 0 punti per "anzianità di servizio nel
Comparto CP_2 - Profili professionali del Controparte 1 ", riportato in graduatoria come punteggio b), e di 2.7 punti per "anzianità di servizio in altra Pubblica Amministrazione o altro
Comparto", riportato in graduatoria come punteggio c); - condannare il Controparte 1 , in persona del CP_4 p.t., ad assegnare alla ricorrente il punteggio di 5,5 punti a titolo di "anzianità
di servizio nel Comparto CP_2 - Profili professionali del Controparte_1 ", riportato in graduatoria come punteggio b), e di 1,6 punti per "anzianità di servizio in altra Pubblica
Amministrazione o altro Comparto", riportato in graduatoria come punteggio c); - condannare il
1in persona del Ministro p.t., ad assegnare alla ricorrente, per l'effetto, il Controparte_1
punteggio totale di 73,1 punti, in luogo di quello inferiore attribuitole in graduatoria di 68,7 punti,
e, conseguentemente, alla rettifica della graduatoria mediante collocamento della sig.ra Pt 1 al posto n. 1110 della suddetta graduatoria approvata con PDG del 13.12.2019 e, in ogni caso, in posizione diversa ma utile alla progressione orizzontale in fascia retributiva F4 indetta per n. 1728 posti;
- condannare il in persona del Ministro p.t., al pagamento in favoreControparte_1 della ricorrente, per il periodo 01.01.2019 – 30.11.2020, dell'importo lordo di € 6.580,18 (€ 3.337,92 per l'anno 2019 +€ 3.242,26 per l'anno 2020), comprensivo dei ratei di 13^ mensilità, oltre accessori,
a titolo di differenza retributiva tra il trattamento economico percepito quale Assistente Giudiziario area II F3 e quello spettante quale Assistente Giudiziario area II F4 [...]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Controparte_1 inInstauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il persona del CP 5 che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando la fondatezza nel merito della pretesa, sul rilievo che, nel periodo che va dal 02.01.1998 al 28.12.2008 presso
Controparte_1 la stessa sarebbe rimasta nei ruoli delil Controparte_6
ovvero di altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In data 09.04.2019 veniva indetto da parte del un avviso "per Controparte 1
l'attribuzione di complessivi n. 1728 (millesettecentoventotto) posti nella fascia economica immediatamente superiore riservata al personale dell'Amministrazione giudiziaria
-
Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale dei servizi profilo professionale di
Assistente giudiziario area II F4, riservato agli Assistenti giudiziari area II F" (cfr. produzione parte ricorrente). Tra i vari richiami, detto avviso conteneva quello all'accordo sottoscritto con le parti sindacali in data 10.01.2019 con cui era stata prevista per l'anno 2018 una quota del Fondo
Unico di Amministrazione, destinata a finanziare i passaggi economici all'interno delle aree, con decorrenza economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria definitiva.
In particolare, l'art. 2 dell'accordo richiamato prevedeva testualmente: "Salvo le cause generali esclusione di seguito previste all'art. 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista negli avvisi di selezione, con contratto a tempo di lavoro indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 1° gennaio 2018 abbiano maturato un'anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza".
Alla ricorrente veniva attribuito un punteggio totale corrispondente a 68,7, facendo applicazione dei criteri selettivi contenuti nella Tabella A allegata a detto accordo, tenuto conto della circostanza che, fino alla data del 28.12.2008, la stessa era stata dipendente dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni - diventata, nel corso del tempo, CP_3
[...] ed in posizione di comando presso il Ministero della Giustizia;
per tale ragione,
-
dunque, l'anzianità di servizio veniva riconosciuta nel Comparto Profili CP 2 -
professionali del Ministero Controparte_1 ed i ventisette anni di servizio, corrispondenti al periodo di servizio, comprensivo di quello di comando, prestato alle dipendenze delle […]
Pt 2 , venivano considerati a titolo di "anzianità di servizio in altra Pubblica
Amministrazione o altro Comparto".
Com'è noto, il comando, previsto dall'art. 56 del T.U. n. 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica
Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione
o presso altro ente pubblico;
l'istituto in esame importa, perciò, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.
Poiché l'art. 56 ultimo comma del T.U. citato vieta l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli di appartenenza, il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale. Infatti, per giurisprudenza pacifica, la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, è prevista nell'interesse dell'Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione. Tali esigenze temporanee ed eccezionali giustificano la concessione al dipendente della medesima posizione giuridica, malgrado la modificazione che si produce nell'espletamento della prestazione del servizio, nonché l'onere della spesa a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
La giurisprudenza ha chiarito che nel comando che determina una dissociazione fra
-
titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si
-
modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n.
13482 del 29 maggio 2018).
Pur verificandosi una rilevante modificazione in senso oggettivo del rapporto di lavoro essendo il dipendente destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza - con il comando, in linea generale, non si realizza, tuttavia, alcuna alterazione del rapporto organico che intercorre tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza.
Seguendo tale logica, nella fattispecie in esame, la ricorrente, nell'ambito della selezione interna di cui sopra, è stata considerata, in relazione al periodo dal 02.01.1998 al 28.12.2008 come dipendente di altra Amministrazione, non sussistendo, cioè, il requisito di anzianità di servizio nel Comparto CP 2 - Profili professionali del Controparte_1
espressamente previsto dalla richiamata Tabella A allegata all'accordo del 10.01.2019
nonché necessario per l'attribuzione del relativo punteggio.
Transitata alle dipendenze del la ricorrente si è vista riconoscere, Controparte_1
ai fini stipendiali e pensionistici, l'intero servizio già prestato alle dipendenze di altra
Amministrazione, ma ciò, all'evidenza, non vale come riconoscimento di un'appartenenza nei ruoli della Amministrazione di destinazione ex tunc.
In quest'ottica, la possibilità di considerare la ricorrente come facente parte dei ruoli del sin da quando era alle dipendenze delControparte_1 Controparte_6
preclusa nell'ambito degli avvisi di selezione interna procedure indette
[...]
dalle Amministrazioni per la progressione di carriera. Ciò posto, sulla natura concorsuale delle procedure di c.d. "progressione orizzontale" è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di rito (cfr. da ultimo, per tale profilo,
Cass Sez. lav. Ordinanza del 08.01.2018 n. 214).
La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, rilevato che (Consiglio di Stato, n. 2246 del
2016) la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione. Si è, altresì, statuito (Consiglio di Stato, n. 6536 del 2008) che il D.P.R. n. 487 del 1994, nel disciplinare i requisiti generali di accesso agli impieghi civili nella P.A., stabilisce che quelli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Pur dovendosi individuare, in detta disposizione, un profilo di doverosità ed inderogabilità, la ratio che la connota non è quella di collegare categoricamente il possesso del requisito alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, ma, piuttosto, quella di vietare che il possesso dei requisiti possa essere fissato in epoca posteriore alla data di scadenza del termine stabilito per presentare la domanda, volendosi, quindi, garantire quella parità di trattamento tra i concorrenti che la certezza del termine finale tutela (cfr.
Cass civ 24019 del 12-10-2017).
Nella materia afferente al caso di specie, sembra perfettamente utilizzabile l'elaborazione giurisprudenziale in tema di concorsi interni banditi da privati datori di lavoro o enti pubblici economici.
Ed, invero, anche rispetto al lavoro pubblico, si può ritenere che la parte datoriale eserciti in proposito poteri privatistici.
Così, può senza dubbio ritenersi che, nell'ambito delle selezioni precedute da concorso,
l'Amministrazione assuma l'obbligo di procedere alla selezione secondo i criteri indicati nello stesso bando e/o nel contratto collettivo che disciplina la procedura e comunque nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il comportamento tenuto dalla parte datoriale in sede di operazioni concorsuali
(ammissione al concorso, valutazione dei titoli, formazione della graduatoria) costituisce oggetto di obblighi che trovano fonte in un contratto di diritto privato e, dunque, deve essere valutato secondo i principi posti dalla legge in materia di adempimento contrattuale. In caso di inadempimento da parte dell'Amministrazione, il lavoratore può esercitare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, ovvero l'azione di risarcimento dei danni i quali consistono non nel vantaggio che il lavoratore avrebbe ottenuto in caso di esito favorevole al concorso, ma soltanto nella perdita della possibilità di tale esito ed il relativo ammontare può essere determinato dal giudice in via equitativa (cfr. tra le altre, Cass n. 4462/2004).
In base a quanto sopra illustrato si ricavano i seguenti principi: che le regole del bando di concorso devono essere conformi alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva normative (nazionali e integrative); che l'Amministrazione Pubblica è contrattualmente obbligata a conformarsi a dette regole;
che l'inosservanza delle stesse costituisce inadempimento contrattuale;
che avverso tale inadempimento il concorrente può agire per tutelare il proprio diritto soggettivo all'adempimento o all'esatto adempimento.
Ciò premesso, e con riferimento al caso in esame, è innegabile e risultante dagli atti che la ricorrente non vantasse, all'atto della domanda, l'anzianità nei ruoli del Controparte_1
[...] richiesta dal bando.
Tale anzianità, è appunto, anzianità nei ruoli, necessaria per partecipare alla selezione, secondo la legittima scelta discrezionale della p.a. e non corrisponde alla anzianità di servizio riconosciuta alla ricorrente al momento dell'immissione in possesso nei ruoli del
CP 1 Controparte_1 .
Il comportamento dell'Amministrazione appare, dunque, legittimo.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 04.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5808/2020 promossa da: Parte 1 rappresentata e difesa dagli avvocati Enea PI, Ruggero Maria
PI e RI MA e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro Controparte_1 in persona del Ministro p.t. in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - proc. Vinca
AN AV, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.11.2020, la ricorrente in epigrafe - premettendo di essere dipendente del a partire dal 29.12.2008, con inquadramento nelControparte 1
profilo professionale di Assistente Giudiziario - Area II - fascia economica F3, in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, specificando di essere stata dapprima assunta presso l'Amministrazione Poste e
Telecomunicazioni con la qualifica di Operatore Specializzato di Esercizio -5° livello con decorrenza giuridica dal 25.01.1982, per poi essere assegnata, con decorrenza dal 03.01.1998, in posizione di comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali - Ufficio II Roma, in forza dell'art. 17, comma 18, L. 127/97 (che prevedeva, fino alla trasformazione in S.p.A. dell'Ente [...]
Pt 2 , la possibilità di comando del relativo personale dipendente presso le
Amministrazioni Pubbliche) e di essere stata successivamente inquadrata ed immessa in servizio alle dipendenze del mediante mobilità, ai sensi dell'art. 30Controparte_1
del d.lgs. n. 165/2001, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria – posizione economica B2
- figura professionale di operatore giudiziario, previa domanda di inquadramento ai sensi dell'art. 3, comma 112, L. n. 244/2007 formulata in data 12.12.2008 esponeva di aver
-
partecipato alla procedura selettiva interna di cui agli avvisi del 09.04.2019 con i quali veniva avviata una procedura selettiva interna per la copertura di complessivi n. 1728 posti nella fascia economica immediatamente superiore, riservata al personale dell'Amministrazione giudiziaria Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale dei servizi - profilo
-
professionale di Assistente giudiziario area II F4, riservato agli Assistenti giudiziari area II
F3, precisando di aver partecipato alla selezione interna per la progressione orizzontale nella superiore fascia economica F4 e di essersi collocata al posto n. 4266 della relativa graduatoria definitiva approvata con PDG del 13.12.2019.
Dedotta un'errata determinazione del punteggio a titolo di "esperienza professionale maturata" in relazione all'anzianità di servizio nel Comparto CP 2 Profili
professionali del Controparte_1 per effetto del mancato riconoscimento del "1
'servizio prestato in posizione di comando presso il Controparte_1 svolto dal
02.01.1998 al 28.12.2008 sul presupposto che, pur mantenendo il rapporto di formale dipendenza da Controparte_3 l'istante di fatto avrebbe svolto la propria prestazione maturando esperienza professionale nel profilo lavorativa in favore del CP 1
Controparte_1 professionale di Assistente Giudiziario, la ricorrente conveniva in giudizio il
[...] , in persona del Ministro p.t., e chiedeva di "- previa disapplicazione di eventuali atti amministrativi presupposti, annullare la graduatoria approvata con PDG del 13.12.2019, relativamente all'attribuzione alla ricorrente del punteggio di 0 punti per "anzianità di servizio nel
Comparto CP_2 - Profili professionali del Controparte 1 ", riportato in graduatoria come punteggio b), e di 2.7 punti per "anzianità di servizio in altra Pubblica Amministrazione o altro
Comparto", riportato in graduatoria come punteggio c); - condannare il Controparte 1 , in persona del CP_4 p.t., ad assegnare alla ricorrente il punteggio di 5,5 punti a titolo di "anzianità
di servizio nel Comparto CP_2 - Profili professionali del Controparte_1 ", riportato in graduatoria come punteggio b), e di 1,6 punti per "anzianità di servizio in altra Pubblica
Amministrazione o altro Comparto", riportato in graduatoria come punteggio c); - condannare il
1in persona del Ministro p.t., ad assegnare alla ricorrente, per l'effetto, il Controparte_1
punteggio totale di 73,1 punti, in luogo di quello inferiore attribuitole in graduatoria di 68,7 punti,
e, conseguentemente, alla rettifica della graduatoria mediante collocamento della sig.ra Pt 1 al posto n. 1110 della suddetta graduatoria approvata con PDG del 13.12.2019 e, in ogni caso, in posizione diversa ma utile alla progressione orizzontale in fascia retributiva F4 indetta per n. 1728 posti;
- condannare il in persona del Ministro p.t., al pagamento in favoreControparte_1 della ricorrente, per il periodo 01.01.2019 – 30.11.2020, dell'importo lordo di € 6.580,18 (€ 3.337,92 per l'anno 2019 +€ 3.242,26 per l'anno 2020), comprensivo dei ratei di 13^ mensilità, oltre accessori,
a titolo di differenza retributiva tra il trattamento economico percepito quale Assistente Giudiziario area II F3 e quello spettante quale Assistente Giudiziario area II F4 [...]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Controparte_1 inInstauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il persona del CP 5 che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando la fondatezza nel merito della pretesa, sul rilievo che, nel periodo che va dal 02.01.1998 al 28.12.2008 presso
Controparte_1 la stessa sarebbe rimasta nei ruoli delil Controparte_6
ovvero di altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In data 09.04.2019 veniva indetto da parte del un avviso "per Controparte 1
l'attribuzione di complessivi n. 1728 (millesettecentoventotto) posti nella fascia economica immediatamente superiore riservata al personale dell'Amministrazione giudiziaria
-
Dipartimento dell'Organizzazione, del Personale dei servizi profilo professionale di
Assistente giudiziario area II F4, riservato agli Assistenti giudiziari area II F" (cfr. produzione parte ricorrente). Tra i vari richiami, detto avviso conteneva quello all'accordo sottoscritto con le parti sindacali in data 10.01.2019 con cui era stata prevista per l'anno 2018 una quota del Fondo
Unico di Amministrazione, destinata a finanziare i passaggi economici all'interno delle aree, con decorrenza economica dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria definitiva.
In particolare, l'art. 2 dell'accordo richiamato prevedeva testualmente: "Salvo le cause generali esclusione di seguito previste all'art. 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista negli avvisi di selezione, con contratto a tempo di lavoro indeterminato, appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 1° gennaio 2018 abbiano maturato un'anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza".
Alla ricorrente veniva attribuito un punteggio totale corrispondente a 68,7, facendo applicazione dei criteri selettivi contenuti nella Tabella A allegata a detto accordo, tenuto conto della circostanza che, fino alla data del 28.12.2008, la stessa era stata dipendente dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni - diventata, nel corso del tempo, CP_3
[...] ed in posizione di comando presso il Ministero della Giustizia;
per tale ragione,
-
dunque, l'anzianità di servizio veniva riconosciuta nel Comparto Profili CP 2 -
professionali del Ministero Controparte_1 ed i ventisette anni di servizio, corrispondenti al periodo di servizio, comprensivo di quello di comando, prestato alle dipendenze delle […]
Pt 2 , venivano considerati a titolo di "anzianità di servizio in altra Pubblica
Amministrazione o altro Comparto".
Com'è noto, il comando, previsto dall'art. 56 del T.U. n. 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica
Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione
o presso altro ente pubblico;
l'istituto in esame importa, perciò, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.
Poiché l'art. 56 ultimo comma del T.U. citato vieta l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli di appartenenza, il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale. Infatti, per giurisprudenza pacifica, la possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, è prevista nell'interesse dell'Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione. Tali esigenze temporanee ed eccezionali giustificano la concessione al dipendente della medesima posizione giuridica, malgrado la modificazione che si produce nell'espletamento della prestazione del servizio, nonché l'onere della spesa a carico dell'Amministrazione di appartenenza.
La giurisprudenza ha chiarito che nel comando che determina una dissociazione fra
-
titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione – si
-
modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n.
13482 del 29 maggio 2018).
Pur verificandosi una rilevante modificazione in senso oggettivo del rapporto di lavoro essendo il dipendente destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza - con il comando, in linea generale, non si realizza, tuttavia, alcuna alterazione del rapporto organico che intercorre tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza.
Seguendo tale logica, nella fattispecie in esame, la ricorrente, nell'ambito della selezione interna di cui sopra, è stata considerata, in relazione al periodo dal 02.01.1998 al 28.12.2008 come dipendente di altra Amministrazione, non sussistendo, cioè, il requisito di anzianità di servizio nel Comparto CP 2 - Profili professionali del Controparte_1
espressamente previsto dalla richiamata Tabella A allegata all'accordo del 10.01.2019
nonché necessario per l'attribuzione del relativo punteggio.
Transitata alle dipendenze del la ricorrente si è vista riconoscere, Controparte_1
ai fini stipendiali e pensionistici, l'intero servizio già prestato alle dipendenze di altra
Amministrazione, ma ciò, all'evidenza, non vale come riconoscimento di un'appartenenza nei ruoli della Amministrazione di destinazione ex tunc.
In quest'ottica, la possibilità di considerare la ricorrente come facente parte dei ruoli del sin da quando era alle dipendenze delControparte_1 Controparte_6
preclusa nell'ambito degli avvisi di selezione interna procedure indette
[...]
dalle Amministrazioni per la progressione di carriera. Ciò posto, sulla natura concorsuale delle procedure di c.d. "progressione orizzontale" è ormai pacifico l'orientamento della giurisprudenza di rito (cfr. da ultimo, per tale profilo,
Cass Sez. lav. Ordinanza del 08.01.2018 n. 214).
La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, rilevato che (Consiglio di Stato, n. 2246 del
2016) la regola della necessità del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande comporta di per sé la trasparenza della determinazione amministrativa e la parità di trattamento di chi faccia parte della categoria di persone che possa partecipare alla selezione. Si è, altresì, statuito (Consiglio di Stato, n. 6536 del 2008) che il D.P.R. n. 487 del 1994, nel disciplinare i requisiti generali di accesso agli impieghi civili nella P.A., stabilisce che quelli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Pur dovendosi individuare, in detta disposizione, un profilo di doverosità ed inderogabilità, la ratio che la connota non è quella di collegare categoricamente il possesso del requisito alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, ma, piuttosto, quella di vietare che il possesso dei requisiti possa essere fissato in epoca posteriore alla data di scadenza del termine stabilito per presentare la domanda, volendosi, quindi, garantire quella parità di trattamento tra i concorrenti che la certezza del termine finale tutela (cfr.
Cass civ 24019 del 12-10-2017).
Nella materia afferente al caso di specie, sembra perfettamente utilizzabile l'elaborazione giurisprudenziale in tema di concorsi interni banditi da privati datori di lavoro o enti pubblici economici.
Ed, invero, anche rispetto al lavoro pubblico, si può ritenere che la parte datoriale eserciti in proposito poteri privatistici.
Così, può senza dubbio ritenersi che, nell'ambito delle selezioni precedute da concorso,
l'Amministrazione assuma l'obbligo di procedere alla selezione secondo i criteri indicati nello stesso bando e/o nel contratto collettivo che disciplina la procedura e comunque nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Il comportamento tenuto dalla parte datoriale in sede di operazioni concorsuali
(ammissione al concorso, valutazione dei titoli, formazione della graduatoria) costituisce oggetto di obblighi che trovano fonte in un contratto di diritto privato e, dunque, deve essere valutato secondo i principi posti dalla legge in materia di adempimento contrattuale. In caso di inadempimento da parte dell'Amministrazione, il lavoratore può esercitare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali e della valutazione, ovvero l'azione di risarcimento dei danni i quali consistono non nel vantaggio che il lavoratore avrebbe ottenuto in caso di esito favorevole al concorso, ma soltanto nella perdita della possibilità di tale esito ed il relativo ammontare può essere determinato dal giudice in via equitativa (cfr. tra le altre, Cass n. 4462/2004).
In base a quanto sopra illustrato si ricavano i seguenti principi: che le regole del bando di concorso devono essere conformi alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva normative (nazionali e integrative); che l'Amministrazione Pubblica è contrattualmente obbligata a conformarsi a dette regole;
che l'inosservanza delle stesse costituisce inadempimento contrattuale;
che avverso tale inadempimento il concorrente può agire per tutelare il proprio diritto soggettivo all'adempimento o all'esatto adempimento.
Ciò premesso, e con riferimento al caso in esame, è innegabile e risultante dagli atti che la ricorrente non vantasse, all'atto della domanda, l'anzianità nei ruoli del Controparte_1
[...] richiesta dal bando.
Tale anzianità, è appunto, anzianità nei ruoli, necessaria per partecipare alla selezione, secondo la legittima scelta discrezionale della p.a. e non corrisponde alla anzianità di servizio riconosciuta alla ricorrente al momento dell'immissione in possesso nei ruoli del
CP 1 Controparte_1 .
Il comportamento dell'Amministrazione appare, dunque, legittimo.
La domanda va, pertanto, rigettata.
La peculiarità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 04.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico