Rigetto
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 05/06/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04888/2025REG.PROV.COLL.
N. 03082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 60 e 38 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 3082 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato Sergio Galleano per il ricorrente e viste le conclusioni scritte dell’avvocato dello Stato Emma Damiani per il Ministero della difesa;
dato avviso ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Rilevato che il signor -OMISSIS- sergente maggiore capo dell’Aeronautica militare, ha proposto appello, corredato di istanza cautelare, avverso la sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. -OMISSIS-, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 1072 del 2024 per l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, direzione per l’impiego del personale militare dell’aeronautica, prot. n. M_D ARM004 REG2024 0034638 del 4 luglio 2024, recante il trasferimento d’autorità dell’interessato dal 61° stormo di Galatina presso la 46ª brigata aerea di Pisa, e per l’accertamento del suo diritto all’assegnazione presso la sede di Galatina;
- precisato che il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello;
- osservato che il gravame è stato affidato a due motivi: uno, di natura processuale, diretto a contestare la dichiara inammissibilità del ricorso di primo grado e compendiato in « Error in iudicando. Violazione ed errata applicazione degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. Illegittimità della sentenza relativamente alla dichiarazione di illegittimità del ricorso. Errata valutazione della natura dell’atto di avvio del procedimento, dei successivi atti endoprocedimentali e del provvedimento conclusivo » e l’altro, di tipo sostanziale, volto a sostenere la fondatezza del ricorso e compendiato in « Error in iudicando: la Sentenza appellata manca totalmente di valutare i motivi del ricorso di primo grado con il quale veniva denunciata la violazione di legge (art. 3, legge 241/1990); eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per assenza dei presupposti; violazione art. 97 Costituzione; illegittimità del provvedimento recante il trasferimento d’autorità in quanto totalmente privo di motivazione »;
- rilevata l’infondatezza della prima censura, in quanto il ricorso è stato proposto contro un atto meramente attuativo di un trasferimento d’autorità già precedentemente disposto con provvedimento del 15 maggio 2024, notificato al militare in data 24 maggio 2024 e mai impugnato, con conseguente sua definitiva cristallizzazione e incontestabilità, il che rende radicalmente carente d’interesse ab origine il ricorso, dal cui eventuale accoglimento, invero, il dipendente non potrebbe trarre alcuna utilità in via diretta o indiretta;
- specificato in proposito ulteriormente che il provvedimento del 15 maggio 2024, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non è un atto d’avvio di una procedura di programmazione, bensì, con ogni evidenza, un provvedimento immediatamente lesivo, stante il suo inequivoco, dettagliato e definitivo contenuto decisorio [« Si notifica che, nell’ambito della programmazione (…), la S.V. è stata designata per un trasferimento presso: 46ª Brigata Aerea – Pisa »], rinviante espressamente soltanto per le modalità esecutive a successive comunicazioni, e i cui effetti, quindi, non sarebbero concretamente elisi dall’annullamento del successivo atto attuativo;
- evidenziato che la confermata inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe, per pregiudizialità logica, ogni ulteriore valutazione;
- reputata, cionondimeno, l’opportunità di vagliare, per completezza e ad abundantiam , anche il secondo motivo d’impugnazione;
- osservato che siffatta doglianza è infondata, in ragione della peculiare natura dei trasferimenti d’autorità dei militari per esigenze di servizio, nel cui quadro « la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è senz’altro recessiva, sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse » (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623), atteso che gli ordini di trasferimento « sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale (…) sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo (…) l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto » (Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267) e considerato che, alla luce della prevalenza dell’interesse pubblico allo svolgimento del servizio, l’ordine di trasferimento non richiede una specifica motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239 e 17 settembre 2013, n. 4586);
- osservato, dunque, che nella fattispecie non sono configurabili i lamentati vizi di legittimità, né sono riscontrabili elementi di palese illogicità o irragionevolezza;
- precisato in proposito che il trasferimento d’autorità, provvedimento caratterizzato da ampia latitudine discrezionale, rinviene il suo supporto motivazionale nella coerenza della complessiva procedura seguita dall’amministrazione, senza necessità di puntuale motivazione circa la non compressione degli interessi – di mero fatto – del dipendente, che sono di per sé recessivi;
- rilevato sotto tale profilo che nel caso di specie il trasferimento è stato disposto sulla base di una pianificazione annuale degli avvicendamenti negli incarichi dei sottufficiali dell’Aeronautica militare, seguita dall’approvazione di un documento di programmazione, con la quale sono stati individuati i militari da movimentare, definito il loro impiego mediante la correlazione con la sede di servizio individuata e disposti i relativi avvicendamenti e trasferimenti, dopo la richiesta ai militari interessati, e anche al ricorrente, di informazioni di natura personale, familiare e abitativa con dichiarazione di gradimento a fronte di una totale disponibilità all’impiego, al fine di orientare, senza alcun vincolo, le determinazioni dell’amministrazione, non essendo predicabile per i militari un diritto alla scelta della sede di servizio;
- specificato, altresì, che la singola allocazione è stata effettuata in base a valutazioni sulle professionalità acquisite dal dipendente;
- evidenziato al riguardo che vi era l’esigenza di alimentare la 46ª brigata aerea di Pisa – unico reparto dell’Aeronautica militare equipaggiato con i velivoli da trasporto C130J e C27J, che svolge in via ordinaria un’essenziale, indispensabile e delicata funzione di supporto logistico a favore di contingenti italiani rischierati nel mondo – con personale del ruolo sottufficiali, avente professionalità “ Supporto – Manutenzione Aeromobili –Manutentore Tecnico Meccanico ”, ovverosia quella detenuta dal ricorrente, il quale peraltro ha una specifica formazione in materia di manutenzione di velivolo C-130J;
- osservato, inoltre, che in materia di trasferimenti d’autorità di militari non è predicabile alcun legittimo affidamento rispetto a pregresse movimentazioni, né in tale contesto assumono rilievo la lamentata mancata considerazione delle difficolta di spostamento, tra l’altro finanziariamente compensata mediante lo specifico trattamento economico accessorio previsto dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, nonché le personali esigenze familiari dell’interessato (la presenza di due figli minori e la residenza familiare fissata in provincia di Lecce, dove la coniuge svolge attività lavorativa dipendente presso ente privato con rapporto a tempo indeterminato, e la grave condizione di salute del proprio genitore), che, infatti, potrebbero essere prese in considerazione dall’amministrazione soltanto a fronte di domande veicolate rispettivamente ai sensi dell’art. 42- bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la cui proposizione, però, non è stata dedotta dal dipendente, e dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di cui è stata documentata la presentazione e che tuttavia è in fase di valutazione) e che comunque attengono a procedimenti differenti da quello oggetto di giudizio;
- considerato, pertanto, di dover respingere l’appello, siccome infondato;
- ritenuto di dover compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, stante la notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3082 del 2025, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di persone ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.