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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.7765 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14-11-2024 e vertente tra
(c.f. ) in Cesano di Roma, in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, via Antonio Mordini n.14, presso lo studio dell' avv. Angelo Giugliano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Bracciano (Roma), via Pedacchiola CP_1 CodiceFiscale_1
n.14, presso lo studio dell' avv. Antonio Costanzo Bergodi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.831/2018 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , ex amministratore del Parte_2 [...]
, proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n.1177/2013, proposto ad istanza dell'ente di gestione, con il quale gli veniva ordinata la consegna dei documenti contabili e fiscali inerenti all'attività svolta, atti specificatamente indicati nella nota integrativa al ricorso per ingiunzione depositata in data
13-12-2013 ai sensi dell'art.640 c.p.c. (documenti contabili esercizio 2011, dichiarazioni di sostituto d'imposta per gli esercizi 2010-11 e 2011-12, rendicontazione bollettini di pagamento transitati sul conto corrente condominiale).
Deduceva di avere consegnato al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso comprensiva dei bilanci relativi alle annualità 2011-'12 e che i documenti richiesti non sarebbero stati necessari alla ricostruzione della gestione contabile dell'ente.
Assumeva di essere disponibile a tenere indenne il da eventuali contestazioni Parte_1
che gli Uffici finanziari avessero eventualmente sollevato.
Resisteva il . Parte_1 Parte_3
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.831/2018: il Tribunale di
Civitavecchia a) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo b) condannava l'ente di gestione al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che 3
-l'opponente aveva ricoperto la carica di amministratore dal 25-1-2005 al 12-4-2013, data in cui l'assemblea ne aveva disposto la revoca;
-il nuovo amministratore intimava più volte la consegna della documentazione contabile e fiscale, sollecitazione alle quali dava seguito consegnando i documenti indicati nel Parte_2
verbale datato 5-6-2013;
-l'ente di gestione chiedeva che l'ex amministratore provvedesse a consegnare ulteriore documentazione, riferita all'esercizio 2011, dettagliatamente specificata nella nota integrativa al ricorso monitorio;
-non era dimostrato che l'ex amministratore avesse l'obbligo di tenere la documentazione contabile e fiscale richiesta dal , atteso che sul piano giuridico l'obbligo di tenuta Parte_1
della documentazione fiscale e contabile, nonché dei giustificativi di spesa era stato introdotto con l'approvazione della legge n.220/12, normativa entrata in vigore nel giugno 2013;
-i documenti di cui al decreto ingiuntivo opposto sono riferiti ad un periodo anteriore a tale data e, di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo a carico dell'ex amministratore;
-non era stato dimostrato che “i documenti chiesti siano stati effettivamente consegnati allo amministratore” e che quest'ultimo ne avesse la custodia.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, il Parte_1
chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva . Parte_2
La causa all'udienza del 14-11-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
In via preliminare occorre pronunciarsi circa l'eccezione sollevata dagli appellati di inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione. 4
Il novellato art. 342 c.p.c. ha introdotto requisiti di contenuto-forma dell'appello, individuando quali elementi della motivazione, a pena d'inammissibilità:
1. l'indicazione delle parti, del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal primo giudice;
2. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In particolare si è affermato che occorra, da parte dell'appellante, l'indicazione dei passi della sentenza non condivisi (ma non necessariamente attraverso una trascrizione completa),
l'esposizione dei motivi specifici per i quali la decisione viene contestata attraverso l'indicazione degli errori di fatto e diritto e la proposizione di un ragionato progetto alternativo di decisione.
Nel caso di specie dalla lettura dell'atto di appello emergono con immediatezza le parti della sentenza di cui si chiede la modifica in sede di gravame, le specifiche ragioni di fatto e diritto che sorreggono le richieste ed il risultato finale che si intende ottenere.
Con il primo motivo di gravame l' appellante deduce che l'obbligo della tenuta della documentazione contabile e fiscale sussisteva in capo all'amministratore di condominio anche in epoca precedente all'entrata in vigore della legge n.220/2012; già con l'introduzione della legge n.449/97 venivano poste a carico degli amministratori di condominio incombenze consistenti in ben individuati adempimenti di natura fiscale e, in forza dell'art.32 del D.P.R.
n.600/1973, agli uffici finanziari era consentito richiedere agli amministratori notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
Assume che il D.M. 12/97 specificava i dati che annualmente dovevano essere trasmessi all'anagrafe tributaria e che, in virtù delle norme codicistiche sul contratto di mandato, sussiste in capo al mandatario l'obbligo di rendiconto da cui deriva quello di custodire la documentazione contabile ed i giustificativi di spesa.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver il Tribunale dichiarato che l'ex amministratore non era obbligato all' osservanza della 5
disposizione di cui all'art.1130 n.8 c.c.; la difesa dell'ex amministratore era fondata sull'assunto di non essere in possesso della documentazione richiesta e sulla circostanza che i bilanci trasmessi consentissero il controllo della gestione.
Eccepisce la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e rileva che l'attività di mandato svolta dall'amministratore di condominio, come riconosciuto anche nelle difese di controparte, comprende lo svolgimento di adempimenti di natura fiscale.
Le censure appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che
-il rapporto che lega l'amministratore ai condòmini è regolato dalle norme in tema di mandato nonché dalla disciplina specialistica riguardante la gestione dei condominii;
-l'art.1130 c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva l'obbligo dell'amministratore di 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza del regolamento condominiale 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione di servizi nell'interesse comune 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni e rendere alla fine di ciascun anno il conto della gestione;
-con l'introduzione della riforma del 2012 la succitata disposizione ha subito rilevanti integrazioni ponendo a carico dell'amministratore una serie di ulteriori obblighi consistenti specificamente 5) nell'eseguire gli adempimenti fiscali 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio,
i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio 7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità 8) conservare tutta la documentazione inerente la propria gestione riferibile sia al rapporto tra i condomini sia allo stato tecnico e amministrativo dell'edificio e del condominio 9) fornire al 6
condòmino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
-non v'è dubbio che in virtù della normativa vigente negli anni 2011-2012 - e dunque precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 220/2012 - non sussistesse l'obbligo giuridico alla tenuta della documentazione richiesta in sede monitoria;
-gli eventuali inadempimenti fiscali compiuti dall'amministratore derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni richiamate dall'ente appellante nell'atto di impugnazione non possono trovare ingresso nel presente giudizio;
-non potendosi ritenere provato il possesso da parte dell'appellato dei documenti di cui veniva invocata la consegna, corretta appare la revoca del titolo monitorio pronunciato dal giudice di prime cure.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante contesta la statuizione, disposta dal giudice di primo grado, concernente la condanna al pagamento delle spese processuali, evidenziando che alcun criterio di calcolo era stato specificato ai fini della determinazione dell'ammontare.
Assume che il Tribunale aveva rigidamente applicato l'art.91 c.p.c. non tenendo in debito conto che la controversia traeva origine dal comportamento di il quale neppure si era Parte_2
premurato di comunicare che l'ulteriore documentazione non era in suo possesso.
Adduce che nel periodo in cui l'ex amministratore aveva ricoperto l'incarico si erano registrati ammanchi di cassa in conseguenza dei quali l'ente si trovava esposto per cospicue somme rilevando altresì che non aveva mai dato concreto sviluppo al proposito di tenere Parte_2
indenne l'ente nel caso di contestazioni da parte degli uffici finanziari.
Insiste per la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Le doglianze appaiono infondate.
Osserva la Corte che 7
-la totale soccombenza dell'appellante nel giudizio di primo grado giustifica la condanna alle spese processuali poste a suo carico nel pieno rispetto del principio della soccombenza sancito dall' art.91 c.p.c.;
-la circostanza secondo cui durante la gestione dell'ex amministratore si sarebbero verificati ammanchi di cassa non attiene al presente giudizio e, in ogni caso, è rimasta priva di concreto riscontro;
-l'eccezione concernente l'ammontare delle spese liquidate deve ritenersi inammissibile, tenuto conto che in tema di spese processuali nel caso ci si limiti alla generica denunzia dell'avvenuta violazione dei limiti previsti dalla tariffa professionale occorre specificare gli errori commessi dal giudice nella determinazione dell'importo con precisazione delle voci della tabella degli onorari che si ritengono violate (Cass. ord.18190/2015);
-la soccombenza dell'ente di gestione rende insussistenti i presupposti di cui all'art.96 c.p.c. concernente il risarcimento del danno per lite temeraria.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore dell'appellato, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal Parte_3
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di avverso la
[...] Parte_2
sentenza n.831/2018, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, così provvede: 8
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano