Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/12/2024, n. 754
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Sentenza 13 dicembre 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Onorario dott. Giovanna Maria Sulas presso il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, riguarda una controversia tra due società in merito a un contratto di mediazione immobiliare. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'inadempimento della società resistente, evidenziando che quest'ultima non ha adempiuto agli obblighi contrattuali previsti da un preliminare di vendita, e ha chiesto il pagamento di una penale concordata, pari a € 23.241,00, oltre agli interessi legali e alle spese legali.

Il Giudice ha accolto la domanda della parte ricorrente, dichiarando l'inadempimento della società resistente e riconoscendo il diritto della parte attrice al pagamento della penale. Nella sua motivazione, il Giudice ha sottolineato l'importanza del contratto di mediazione e il diritto del mediatore alla provvigione, evidenziando che l'attività di intermediazione svolta dalla parte ricorrente ha avuto un ruolo determinante nella conclusione dell'affare. Inoltre, ha ritenuto congruo l'importo della provvigione pattuita, confermando la validità della clausola penale. La sentenza è stata pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza di costituzione della parte resistente, che è stata dichiarata contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/12/2024, n. 754
    Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
    Numero : 754
    Data del deposito : 13 dicembre 2024

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