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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/12/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1060/2024 tra
», in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con legale sede in Comune Parte_2
di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, P. IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'AVV. GIULIANO BOSCHETTI (C.F. ) C.F._1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1
, con legale sede in Route de la Moyenne Corniche, 06320, CP_2
Cap D'Ail, Francia
Resistente
Oggi ad ore 10:30 innanzi al Giudice Onorario, è comparso per parte ricorrente l'Avv. Giuliano Boschetti , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo pre declaratoria della contumacia di parte resistente .
E' presente personalmente il legale rappresentante della società Sig. Parte_2
.
[...]
pagina 1 di 10 Nessuno è comparso né si è costituito per parte intimata e il Giudice ne dichiara la contumacia.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2024 promossa da:
», in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con legale sede in Comune Parte_2
di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, P. IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'AVV. GIULIANO BOSCHETTI (C.F. ) C.F._1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1
, con legale sede in Route de la Moyenne Corniche, 06320, CP_2
Cap D'Ail, Francia
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
pagina 3 di 10 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso così giudicare: Nel merito -accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'inadempimento di riguardo ai termini ed alle Controparte_1
pattuizioni ricomprese sia nella dichiarazione provvigionale sottoscritta in data 9.4.2023 che nella successiva proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta in data 15.4.2023, conseguentemente;
Accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della penale espressamente Parte_1
concordata all'art. 9 del preliminare sottoscritto in data 15.4.2023, oggetto di specifica trattativa ed approvazione tra le parti, in caso di inadempimento al perfezionamento delle obbligazioni assunte nella proposta di acquisto, pari all'importo pattuito a titolo di provvigione, per l'effetto Condannare
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 23.241,00 a tale titolo CP_1
dovuta, pari cioè al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto di € 635.000,00, alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
Condannare alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudicante secondo le vigenti tabelle ministeriali, anche tenuto conto della mancata adesione di controparte alla procedura di negoziazione assistita. “
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16.07.2024 , regolarmente notificato la società conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società al fine di ottenere previo accertamento Controparte_1
dell'inadempimento della società convenuta il pagamento della penale espressamente concordata nel contratto in atti oltre all'importo pattuito a titolo di provigione .
A sostegno della domanda l'attrice esponeva :
che in data 15.4.2023 il IG , in qualità di Amministratore CP_2
pagina 4 di 10 Delegato della sottoscriveva – per il tramite della Controparte_3
– proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto Parte_1
l'unità immobiliare sita in Comune di Arzachena, BA DI snc, di proprietà dei IGi e al prezzo di Persona_1 Persona_2
complessivi € 635.000,00 ; che il vincolo contrattuale si perfezionava in pari data, a seguito dell'avvenuta espressa accettazione della proposta da parte dei promittenti venditori, contestualmente comunicata da al IG Parte_1 [...]
; CP_2
che l'art. 4 del preliminare statuiva che il promissario acquirente ( CP_1
[...
avrebbe dovuto provvedere a corrispondere ai IGi Persona_1
e (proprietari dell'immobile in questione) “entro 5
[...] Persona_2
giorni dall'accettazione” la somma di € 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e la residua somma di € 605.000,00 “alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro il 30 giugno 2023”; che per l'attività di intermediazione svolta il IG CP_2
riconosceva e si impegnava a versare ad “un Parte_1
compenso pari al 3% (tre per cento) + Iva di legge, sul prezzo effettivo di vendita, da saldare contestualmente alla stipula notarile”; che all'art. 9 del preliminare perfezionatosi in data 15.4.2023, veniva prevista una penale , pari all'importo pattuito a titolo di provvigione, nel caso di inadempimento al perfezionamento delle obbligazioni assunte nella proposta;
che la Società non ha mai provveduto all'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte con il preliminare di vendita sottoscritto in data
15.4.2023, così sottraendosi e rinunciando - del tutto inopinatamente quanto pagina 5 di 10 immotivatamente - all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Comune di
Arzachena, BA DI snc, di proprietà dei IGi e Persona_1
; Persona_2
che con diffida in data 25.9.2023, Agenzia della ha intimato il Parte_1
pagamento dell'importo concordato a titolo di penale, per complessivi €.
23.241,00 (pari cioè al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto di €.
635.000,00), ma che tuttavia ad oggi non vi è stato alcun riscontro positivo da parte della società resistente;
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile veniva visionato dalla parte convenuta avvalendosi dell'attività di intermediazione della società la quale Parte_1
provvedeva a far visitare l'immobile per cui è causa alla convenuta in data…..
In seguito si provvedeva alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto in atti ( prodotta in atti da parte attrice) , nella quale la convenuta dichiarava di aver visitato l'immobile ubicato in Comune di Arzachena , loc.
BA DI , catastalmente censito al Fg. 10, particella 2935, subalterno 4, cat. A 7, cl. 3, consistenza 6,5 vani , di averlo trovato di suo gradimento e di impegnarsi ad acquistarlo, (v. art. 1 proposta irrevocabile di acquisto) e l'irrevocabilità della proposta per 5 giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione ovvero sino al giorno 19.04.2023.
All'art. 8 della predetta proposta le parti hanno convenuto che la rinuncia all'acquisto del proponente, senza giusta causa , comporterà il diritto del mediatore di richiedere il pagamento integrale della provvigione pattuita .
A tal proposito si evidenzia che nonostante i ripetuti solleciti della società attrice la convenuta è rimasta ad oggi silente in ordine alla volontà o meno di concludere l'accordo pattuito , lasciando dunque intendere di rinunciare pagina 6 di 10 all'acquisto dell'unità immobiliare in questione senza la manifestazione di una giusta causa .
Nell'impegnativa provigionale sottoscritta il 9.4.2023 il resistente ha accettato di impegnarsi a corrispondere alla società attrice un compenso pari al 3% +
Iva di legge sul prezzo effettivo di vendita , da saldare contestualmente alla stipula notarile .
Che la conoscenza della vendita e la visita dell'immobile sia avvenuta per mezzo dell'attività di intermediazione della società attrice è circostanza confermata dalla documentazione prodotta in atti da quest'ultima.
Sul punto si evidenzia che l'art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso con il suo intervento.”
Parimenti il pagamento della provigione per l'espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità ove si afferma che “ il diritto del mediatore alla provigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice , non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare , poiché è sufficiente che il mediatore pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse , si da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto , secondo i principi della causalità adeguata “ ( Cass. Civ. Sez II , sent. 16/01/2018 , n.
86; Cass. Civ. Sez II , sent. 06/12/2016, n. 24950; Cass. Civ. Sez. II , Sent.
5/12/2014, n. 25799; Cass. Civ. Sez. III , sent. 09/12/2014, n. 25851). Infatti ,
pagina 7 di 10 “il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un' attività del mediatore , consistente nel rendere possibile , grazie al suo intervento ,
l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare , mettendole in relazione tra loro, sicchè per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra il mediatore e l'acquirente , ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile ( Cass. Civ. Sent.
N. 1915/2015).”
E' altresì noto che , ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto , il diritto del mediatore alla provigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo , anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia ( ex multis
Cass. Civ. n. 7251/2005) .
E' infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso , non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore , quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio ( Cass. Civ. Sez. 6 , 26.3.2012 n. 4830; Cass. Civ. Sez 3 ,
12.9.1997 n. 9004; Cass. Civ. 11.5.1998 n. 4742; 30.01.2001 n. 1290).
Nel caso di specie , da quanto emerso dalla documentazione versata in atti da parte attrice , è evidente che le parti sono state effettivamente messe in relazione grazie all'apporto causale di parte attrice .
In ordine al quantum , tenuto conto che la provigione veniva pattuita in pagina 8 di 10 misura del 3% riguardo al prezzo dell'immobile (v. art.3 proposta irrevocabile di acquisto ) è da ritenersi congruo .
Tale importo è stato pattuito in misura simile alla clausola penale di cui all'art. 8 della previsione contrattuale in atti la quale parimenti è da ritenersi in assenza di contestazione , pienamente valida ed efficace alla luce dell'accettazione e sottoscrizione della proposta di acquisto da parte della società convenuta (ex multis Trib. Latina Sent. 1028/2023 del 4/5/2023).
La causa è stata istruita mediante prove documentali prodotte in giudizio da parte attrice.
In data 12.01.2024 è stato inviato invito alla stipula della negoziazione assistita disatteso da parte resistente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
Accertato e dichiarato il diritto di al pagamento della Parte_1
penale espressamente concordata all'art. 9 del preliminare sottoscritto in data
15.4.2023 con la società per inadempimento di quest'ultima ; Controparte_1
Condanna la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Sig. , con legale sede in Route de la Moyenne CP_2
Corniche, 06320, Cap D'Ail, Francia al pagamento della complessiva somma di € 23.241,00 pari al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto nella proposta di acquisto immobiliare in atti di €. 635.000,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo a favore della Società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con Parte_2
pagina 9 di 10 sede legale in Comune di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, ( P. IVA
). P.IVA_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €. 288,38 per spese, €. 2.921,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
TE PA , 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1060/2024 tra
», in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con legale sede in Comune Parte_2
di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, P. IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'AVV. GIULIANO BOSCHETTI (C.F. ) C.F._1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1
, con legale sede in Route de la Moyenne Corniche, 06320, CP_2
Cap D'Ail, Francia
Resistente
Oggi ad ore 10:30 innanzi al Giudice Onorario, è comparso per parte ricorrente l'Avv. Giuliano Boschetti , il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo pre declaratoria della contumacia di parte resistente .
E' presente personalmente il legale rappresentante della società Sig. Parte_2
.
[...]
pagina 1 di 10 Nessuno è comparso né si è costituito per parte intimata e il Giudice ne dichiara la contumacia.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Maria Sulas ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1060/2024 promossa da:
», in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Sig. con legale sede in Comune Parte_2
di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, P. IVA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'AVV. GIULIANO BOSCHETTI (C.F. ) C.F._1
Ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_1
, con legale sede in Route de la Moyenne Corniche, 06320, CP_2
Cap D'Ail, Francia
Resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione
pagina 3 di 10 disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento del ricorso così giudicare: Nel merito -accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa l'inadempimento di riguardo ai termini ed alle Controparte_1
pattuizioni ricomprese sia nella dichiarazione provvigionale sottoscritta in data 9.4.2023 che nella successiva proposta irrevocabile d'acquisto sottoscritta in data 15.4.2023, conseguentemente;
Accertare e dichiarare il diritto di al pagamento della penale espressamente Parte_1
concordata all'art. 9 del preliminare sottoscritto in data 15.4.2023, oggetto di specifica trattativa ed approvazione tra le parti, in caso di inadempimento al perfezionamento delle obbligazioni assunte nella proposta di acquisto, pari all'importo pattuito a titolo di provvigione, per l'effetto Condannare
[...]
al pagamento della complessiva somma di € 23.241,00 a tale titolo CP_1
dovuta, pari cioè al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto di € 635.000,00, alla diversa maggiore o minore somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
Condannare alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, Controparte_1
nella misura che sarà ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudicante secondo le vigenti tabelle ministeriali, anche tenuto conto della mancata adesione di controparte alla procedura di negoziazione assistita. “
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16.07.2024 , regolarmente notificato la società conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società al fine di ottenere previo accertamento Controparte_1
dell'inadempimento della società convenuta il pagamento della penale espressamente concordata nel contratto in atti oltre all'importo pattuito a titolo di provigione .
A sostegno della domanda l'attrice esponeva :
che in data 15.4.2023 il IG , in qualità di Amministratore CP_2
pagina 4 di 10 Delegato della sottoscriveva – per il tramite della Controparte_3
– proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto Parte_1
l'unità immobiliare sita in Comune di Arzachena, BA DI snc, di proprietà dei IGi e al prezzo di Persona_1 Persona_2
complessivi € 635.000,00 ; che il vincolo contrattuale si perfezionava in pari data, a seguito dell'avvenuta espressa accettazione della proposta da parte dei promittenti venditori, contestualmente comunicata da al IG Parte_1 [...]
; CP_2
che l'art. 4 del preliminare statuiva che il promissario acquirente ( CP_1
[...
avrebbe dovuto provvedere a corrispondere ai IGi Persona_1
e (proprietari dell'immobile in questione) “entro 5
[...] Persona_2
giorni dall'accettazione” la somma di € 30.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, e la residua somma di € 605.000,00 “alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro il 30 giugno 2023”; che per l'attività di intermediazione svolta il IG CP_2
riconosceva e si impegnava a versare ad “un Parte_1
compenso pari al 3% (tre per cento) + Iva di legge, sul prezzo effettivo di vendita, da saldare contestualmente alla stipula notarile”; che all'art. 9 del preliminare perfezionatosi in data 15.4.2023, veniva prevista una penale , pari all'importo pattuito a titolo di provvigione, nel caso di inadempimento al perfezionamento delle obbligazioni assunte nella proposta;
che la Società non ha mai provveduto all'adempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte con il preliminare di vendita sottoscritto in data
15.4.2023, così sottraendosi e rinunciando - del tutto inopinatamente quanto pagina 5 di 10 immotivatamente - all'acquisto dell'unità immobiliare sita in Comune di
Arzachena, BA DI snc, di proprietà dei IGi e Persona_1
; Persona_2
che con diffida in data 25.9.2023, Agenzia della ha intimato il Parte_1
pagamento dell'importo concordato a titolo di penale, per complessivi €.
23.241,00 (pari cioè al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto di €.
635.000,00), ma che tuttavia ad oggi non vi è stato alcun riscontro positivo da parte della società resistente;
Dalle allegazioni di parte attrice e dalla documentazione versata in atti emerge che l'immobile veniva visionato dalla parte convenuta avvalendosi dell'attività di intermediazione della società la quale Parte_1
provvedeva a far visitare l'immobile per cui è causa alla convenuta in data…..
In seguito si provvedeva alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto in atti ( prodotta in atti da parte attrice) , nella quale la convenuta dichiarava di aver visitato l'immobile ubicato in Comune di Arzachena , loc.
BA DI , catastalmente censito al Fg. 10, particella 2935, subalterno 4, cat. A 7, cl. 3, consistenza 6,5 vani , di averlo trovato di suo gradimento e di impegnarsi ad acquistarlo, (v. art. 1 proposta irrevocabile di acquisto) e l'irrevocabilità della proposta per 5 giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione ovvero sino al giorno 19.04.2023.
All'art. 8 della predetta proposta le parti hanno convenuto che la rinuncia all'acquisto del proponente, senza giusta causa , comporterà il diritto del mediatore di richiedere il pagamento integrale della provvigione pattuita .
A tal proposito si evidenzia che nonostante i ripetuti solleciti della società attrice la convenuta è rimasta ad oggi silente in ordine alla volontà o meno di concludere l'accordo pattuito , lasciando dunque intendere di rinunciare pagina 6 di 10 all'acquisto dell'unità immobiliare in questione senza la manifestazione di una giusta causa .
Nell'impegnativa provigionale sottoscritta il 9.4.2023 il resistente ha accettato di impegnarsi a corrispondere alla società attrice un compenso pari al 3% +
Iva di legge sul prezzo effettivo di vendita , da saldare contestualmente alla stipula notarile .
Che la conoscenza della vendita e la visita dell'immobile sia avvenuta per mezzo dell'attività di intermediazione della società attrice è circostanza confermata dalla documentazione prodotta in atti da quest'ultima.
Sul punto si evidenzia che l'art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso con il suo intervento.”
Parimenti il pagamento della provigione per l'espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità ove si afferma che “ il diritto del mediatore alla provigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice , non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare , poiché è sufficiente che il mediatore pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse , si da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto , secondo i principi della causalità adeguata “ ( Cass. Civ. Sez II , sent. 16/01/2018 , n.
86; Cass. Civ. Sez II , sent. 06/12/2016, n. 24950; Cass. Civ. Sez. II , Sent.
5/12/2014, n. 25799; Cass. Civ. Sez. III , sent. 09/12/2014, n. 25851). Infatti ,
pagina 7 di 10 “il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un' attività del mediatore , consistente nel rendere possibile , grazie al suo intervento ,
l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare , mettendole in relazione tra loro, sicchè per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra il mediatore e l'acquirente , ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile ( Cass. Civ. Sent.
N. 1915/2015).”
E' altresì noto che , ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto , il diritto del mediatore alla provigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo , anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia ( ex multis
Cass. Civ. n. 7251/2005) .
E' infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso , non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore , quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio ( Cass. Civ. Sez. 6 , 26.3.2012 n. 4830; Cass. Civ. Sez 3 ,
12.9.1997 n. 9004; Cass. Civ. 11.5.1998 n. 4742; 30.01.2001 n. 1290).
Nel caso di specie , da quanto emerso dalla documentazione versata in atti da parte attrice , è evidente che le parti sono state effettivamente messe in relazione grazie all'apporto causale di parte attrice .
In ordine al quantum , tenuto conto che la provigione veniva pattuita in pagina 8 di 10 misura del 3% riguardo al prezzo dell'immobile (v. art.3 proposta irrevocabile di acquisto ) è da ritenersi congruo .
Tale importo è stato pattuito in misura simile alla clausola penale di cui all'art. 8 della previsione contrattuale in atti la quale parimenti è da ritenersi in assenza di contestazione , pienamente valida ed efficace alla luce dell'accettazione e sottoscrizione della proposta di acquisto da parte della società convenuta (ex multis Trib. Latina Sent. 1028/2023 del 4/5/2023).
La causa è stata istruita mediante prove documentali prodotte in giudizio da parte attrice.
In data 12.01.2024 è stato inviato invito alla stipula della negoziazione assistita disatteso da parte resistente .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto:
Accertato e dichiarato il diritto di al pagamento della Parte_1
penale espressamente concordata all'art. 9 del preliminare sottoscritto in data
15.4.2023 con la società per inadempimento di quest'ultima ; Controparte_1
Condanna la società , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Sig. , con legale sede in Route de la Moyenne CP_2
Corniche, 06320, Cap D'Ail, Francia al pagamento della complessiva somma di € 23.241,00 pari al 3% oltre iva del prezzo di vendita offerto nella proposta di acquisto immobiliare in atti di €. 635.000,00, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo a favore della Società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con Parte_2
pagina 9 di 10 sede legale in Comune di Arzachena, Loc. Pantogia 8B, ( P. IVA
). P.IVA_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €. 288,38 per spese, €. 2.921,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
TE PA , 13 dicembre 2024.
Il Giudice
Giovanna Maria Sulas
pagina 10 di 10