Sentenza 18 gennaio 1984
Massime • 1
L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa Obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata "una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore"; per conseguenza, non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che in Sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella formalmente denunciata (e rivelatasi insussistente), rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in Sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento - ove necessario - di nuova consulenza tecnica. ( V 4681/83, mass n 429570; ( V 3697/83, mass n 428602; ( V 4430/82, mass n 422419; ( V 1442/82, mass n 419274; ( V 4500/78, mass n 394170).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1984, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1984 |
Testo completo
L'art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa Obbligo all'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata "una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore"; per conseguenza, non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che in Sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella formalmente denunciata (e rivelatasi insussistente), rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta, trattandosi, in tal caso, di mera diversità di qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in Sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento - ove necessario - di nuova consulenza tecnica. ( V 4681/83, mass n 429570; ( V 3697/83, mass n 428602; ( V 4430/82, mass n 422419; ( V 1442/82, mass n 419274; ( V 4500/78, mass n 394170).*