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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16282 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 7437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7437/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), Piazza Mazzini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Domenico Fato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, Via Affogalasino n. 87, pec: 16877831004@impresa.italia.it
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Voglia, previo accertamento della grave e colpevole inadempienza di parte convenuta, accertare, riconoscere e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 15-
5-2024 per grave e colpevole inadempimento di parte convenuta;
2) Accertare riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte in data 15-5-2024 e 22-
6-2024 e, conseguentemente e per l'effetto, condannare la a pagare Controparte_2 in favore di la somma di € 8.797,49, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Parte_1
3) Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno determinato dalla perdita economica/maggiore spesa che ha dovuto sostenere per la fornitura e posa in opera dei beni da parte di terzi e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento di € 4.358,51, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella fornitura e posa in opera da parte di terzi dei beni Firmato Da: Domenico Fato Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA
3 Serial#: f4d60e - Firmato Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Emesso Da: InfoCert
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1 5 originariamente commissionati alla convenuta, con condanna al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) in data 15/05/2024, aveva accettato il preventivo/offerta n. 113/2024 sottopostogli dalla società resistente;
2) in virtù del contratto sottoscritto con la quest'ultima si era obbligata alla fornitura ed Controparte_3 esecuzione dei lavori di posa in opera di vetrate scorrevoli presso la sua abitazione, a fronte del pagamento dell'importo complessivo di euro 10.350,75; 2) l'offerta commerciale prevedeva la consegna dei lavori entro il 19/06/2024; 3) la società convenuta aveva emesso una prima fattura per l'importo di euro 5.175,00, inerente il primo acconto (50%) e l'ulteriore fattura per l'importo di euro
3.622,49, relativa al secondo acconto (35%); 4) aveva pagato prontamente entrambe le fatture in acconto, per un importo complessivo pari ad euro 8.797,49; 5) nonostante gli innumerevoli solleciti sia telefonici sia scritti, decorsi i 35 giorni solari contrattualmente previsti, le vetrate non erano state né consegnate, né istallate;
6) a nulla erano valsi i successivi solleciti, tanto che, in data 9/09/2024, aveva comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, chiedendo la restituzione della somma di euro 8.797,49, già versata a titolo di acconto;
7) in data 11/10/2024, aveva stipulato un nuovo contratto di fornitura e posa in opera della vetrata con la ditta
[...]
, che aveva consegnato i lavori nel mese di dicembre 2024 al prezzo di euro 13.640,00; 8) CP_4 aveva subito un danno determinato dalla differenza tra il prezzo che aveva sostenuto se i lavori fossero stati eseguiti dalla società convenuta ed il maggior costo sostenuto per avvalersi dell'opera di altra impresa, nonché il danno da ritardo, per esserci dovuto rivolgere a terzi e per essere riuscito ad ottenere l'istallazione della vetrata solo in data 20/11/2024. non si costituiva e non compariva nonostante la rituale notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e veniva assunta in decisione all'esito dell'udienza dell'11/06/2025.
Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio, deve anzitutto dichiararsi la contumacia della società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Roma, Via Affogalasino n. 87.
Le domande formulate da parte ricorrente risultano parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il ricorrente, a fondamento della pretesa creditoria, ha allegato: 1) il contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. doc. 1 ricorso); 2) le fatture emesse dalla (cfr. doc. 2 Controparte_1 ricorso); 3) i bonifici dallo stesso effettuati in favore della società resistente in data 15/05/2024 e
25/06/2024 (cfr. doc. 3 ricorso); 4) la pec con la quale, tramite il suo difensore, comunicava la sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice (cfr. doc.
4 ricorso); 5) la fattura emessa dalla in data 12/10/2024 (cfr. doc. 5 ricorso); 6) il bonifico CP_5 dallo stesso effettuato in data 10/12/2024 in favore di (cfr. doc. 6 ricorso); 7) la pec Controparte_4 del 01/10/2024 con la quale aveva sollecitato la società resistente alla restituzione degli acconti indebitamente versati (cfr. doc. 7 ricorso).
Detta produzione documentale, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attore in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di Parte_1
, ex art. 1453 c.c., avendo lo stesso dimostrato l'esistenza del contratto ed allegato il grave
[...] inadempimento della controparte con riferimento a quanto contrattualmente stabilito, considerato che i lavori commissionati non sono mai stati completati dall'appaltatrice.
Invero, a seguito dell'inadempimento della il ricorrente, tramite il suo Controparte_1 difensore, con pec del 9/09/2024, aveva comunicato all'appaltatrice che avrebbe avanzato richiesta di risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., e di restituzione delle somme indebitamente versate in suo favore a titolo di acconto, qualora la società resistente non avesse provveduto a restituire le predette somme entro sette giorni. Alla luce di quanto sopra esposto, deve pronunciarsi la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto concluso da con la società in Parte_1 Controparte_1 data 15/05/2024 (cfr. doc. 1 ricorso).
In ragione degli effetti restitutori che derivano dalla dichiarazione di risoluzione del contratto, non essendosi provveduto né alla consegna, né all'istallazione delle opere commissionate, la resistente in persona del legale rappresentante p.t., deve quindi essere Controparte_1 condannata, ex art. 2033 c.c., al pagamento della somma di euro 8.797,49, oltre interessi legali, a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in favore di . Parte_1
Il ricorrente ha, inoltre, avanzato richiesta risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da determinarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., in conseguenza dell'inadempimento della società resistente.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha lamentato di aver dovuto sostenere una spesa maggiore per la fornitura e posa in opera dei beni, essendo dovuto ricorrere ad una società terza che, per l'esecuzione delle opere medesime, ha richiesto un corrispettivo maggiorato di euro 4.358,51 rispetto a quanto pattuito con la società resistente.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 5 ricorso) risulta che la società CP_5 ha provveduto alla fornitura e montaggio di n. 7 vetrate, pertanto, di due unità in più rispetto a quanto concordato con la società ccettazione della proposta Parte_2 del 15/05/2024 (cfr. doc. 1 ricorso). Considerato, quindi, che il contratto sottoscritto con la ha un diverso oggetto, si giustifica la richiesta di un corrispettivo maggiore rispetto a CP_5 quanto pattuito con la resistente. Deve, quindi, rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata da CP_6 parte ricorrente, non sussistendo il danno patrimoniale dalla stessa lamentato.
ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal Parte_1 ritardo nella fornitura e posa in opera delle opere commissionate, da determinarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Non risulta, tuttavia, in atti alcuna prova del danno non patrimoniale di cui il ricorrente ha avanzato richiesta risarcitoria, pertanto, la domanda deve intendersi rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
2. Dichiara la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto concluso dalle parti in data 15/05/2024;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 8.797,49 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di , oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo Parte_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
4. Rigetta le richieste risarcitorie formulate da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
5. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione della metà delle spese di lite in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.270,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Fato che si dichiara antistatario;
6. Dichiara irripetibili la restante metà delle spese di lite.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7437/2025 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), Piazza Mazzini n. 12 presso lo studio dell'Avv. Domenico Fato che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Roma, Via Affogalasino n. 87, pec: 16877831004@impresa.italia.it
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con ricorso, ex art. 281decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Voglia, previo accertamento della grave e colpevole inadempienza di parte convenuta, accertare, riconoscere e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti il 15-
5-2024 per grave e colpevole inadempimento di parte convenuta;
2) Accertare riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte in data 15-5-2024 e 22-
6-2024 e, conseguentemente e per l'effetto, condannare la a pagare Controparte_2 in favore di la somma di € 8.797,49, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Parte_1
3) Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno determinato dalla perdita economica/maggiore spesa che ha dovuto sostenere per la fornitura e posa in opera dei beni da parte di terzi e, conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento di € 4.358,51, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella fornitura e posa in opera da parte di terzi dei beni Firmato Da: Domenico Fato Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA
3 Serial#: f4d60e - Firmato Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Emesso Da: InfoCert
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1 5 originariamente commissionati alla convenuta, con condanna al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: 1) in data 15/05/2024, aveva accettato il preventivo/offerta n. 113/2024 sottopostogli dalla società resistente;
2) in virtù del contratto sottoscritto con la quest'ultima si era obbligata alla fornitura ed Controparte_3 esecuzione dei lavori di posa in opera di vetrate scorrevoli presso la sua abitazione, a fronte del pagamento dell'importo complessivo di euro 10.350,75; 2) l'offerta commerciale prevedeva la consegna dei lavori entro il 19/06/2024; 3) la società convenuta aveva emesso una prima fattura per l'importo di euro 5.175,00, inerente il primo acconto (50%) e l'ulteriore fattura per l'importo di euro
3.622,49, relativa al secondo acconto (35%); 4) aveva pagato prontamente entrambe le fatture in acconto, per un importo complessivo pari ad euro 8.797,49; 5) nonostante gli innumerevoli solleciti sia telefonici sia scritti, decorsi i 35 giorni solari contrattualmente previsti, le vetrate non erano state né consegnate, né istallate;
6) a nulla erano valsi i successivi solleciti, tanto che, in data 9/09/2024, aveva comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, chiedendo la restituzione della somma di euro 8.797,49, già versata a titolo di acconto;
7) in data 11/10/2024, aveva stipulato un nuovo contratto di fornitura e posa in opera della vetrata con la ditta
[...]
, che aveva consegnato i lavori nel mese di dicembre 2024 al prezzo di euro 13.640,00; 8) CP_4 aveva subito un danno determinato dalla differenza tra il prezzo che aveva sostenuto se i lavori fossero stati eseguiti dalla società convenuta ed il maggior costo sostenuto per avvalersi dell'opera di altra impresa, nonché il danno da ritardo, per esserci dovuto rivolgere a terzi e per essere riuscito ad ottenere l'istallazione della vetrata solo in data 20/11/2024. non si costituiva e non compariva nonostante la rituale notifica Controparte_1 dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e veniva assunta in decisione all'esito dell'udienza dell'11/06/2025.
Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio, deve anzitutto dichiararsi la contumacia della società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede in Roma, Via Affogalasino n. 87.
Le domande formulate da parte ricorrente risultano parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sezioni
Unite, n. 13533, 30 ottobre 2001), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il ricorrente, a fondamento della pretesa creditoria, ha allegato: 1) il contratto di appalto sottoscritto dalle parti (cfr. doc. 1 ricorso); 2) le fatture emesse dalla (cfr. doc. 2 Controparte_1 ricorso); 3) i bonifici dallo stesso effettuati in favore della società resistente in data 15/05/2024 e
25/06/2024 (cfr. doc. 3 ricorso); 4) la pec con la quale, tramite il suo difensore, comunicava la sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice (cfr. doc.
4 ricorso); 5) la fattura emessa dalla in data 12/10/2024 (cfr. doc. 5 ricorso); 6) il bonifico CP_5 dallo stesso effettuato in data 10/12/2024 in favore di (cfr. doc. 6 ricorso); 7) la pec Controparte_4 del 01/10/2024 con la quale aveva sollecitato la società resistente alla restituzione degli acconti indebitamente versati (cfr. doc. 7 ricorso).
Detta produzione documentale, alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in favore dell'attore in risoluzione, esaurisce l'incombente probatorio posto a carico di Parte_1
, ex art. 1453 c.c., avendo lo stesso dimostrato l'esistenza del contratto ed allegato il grave
[...] inadempimento della controparte con riferimento a quanto contrattualmente stabilito, considerato che i lavori commissionati non sono mai stati completati dall'appaltatrice.
Invero, a seguito dell'inadempimento della il ricorrente, tramite il suo Controparte_1 difensore, con pec del 9/09/2024, aveva comunicato all'appaltatrice che avrebbe avanzato richiesta di risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., e di restituzione delle somme indebitamente versate in suo favore a titolo di acconto, qualora la società resistente non avesse provveduto a restituire le predette somme entro sette giorni. Alla luce di quanto sopra esposto, deve pronunciarsi la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto concluso da con la società in Parte_1 Controparte_1 data 15/05/2024 (cfr. doc. 1 ricorso).
In ragione degli effetti restitutori che derivano dalla dichiarazione di risoluzione del contratto, non essendosi provveduto né alla consegna, né all'istallazione delle opere commissionate, la resistente in persona del legale rappresentante p.t., deve quindi essere Controparte_1 condannata, ex art. 2033 c.c., al pagamento della somma di euro 8.797,49, oltre interessi legali, a far data dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale, in favore di . Parte_1
Il ricorrente ha, inoltre, avanzato richiesta risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da determinarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., in conseguenza dell'inadempimento della società resistente.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha lamentato di aver dovuto sostenere una spesa maggiore per la fornitura e posa in opera dei beni, essendo dovuto ricorrere ad una società terza che, per l'esecuzione delle opere medesime, ha richiesto un corrispettivo maggiorato di euro 4.358,51 rispetto a quanto pattuito con la società resistente.
Tuttavia, dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 5 ricorso) risulta che la società CP_5 ha provveduto alla fornitura e montaggio di n. 7 vetrate, pertanto, di due unità in più rispetto a quanto concordato con la società ccettazione della proposta Parte_2 del 15/05/2024 (cfr. doc. 1 ricorso). Considerato, quindi, che il contratto sottoscritto con la ha un diverso oggetto, si giustifica la richiesta di un corrispettivo maggiore rispetto a CP_5 quanto pattuito con la resistente. Deve, quindi, rigettarsi la richiesta risarcitoria formulata da CP_6 parte ricorrente, non sussistendo il danno patrimoniale dalla stessa lamentato.
ha, altresì, richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal Parte_1 ritardo nella fornitura e posa in opera delle opere commissionate, da determinarsi equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Non risulta, tuttavia, in atti alcuna prova del danno non patrimoniale di cui il ricorrente ha avanzato richiesta risarcitoria, pertanto, la domanda deve intendersi rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.;
2. Dichiara la risoluzione giudiziale, ex art. 1453 c.c., del contratto di appalto concluso dalle parti in data 15/05/2024;
3. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di euro 8.797,49 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in favore di , oltre interessi legali a far data dalla domanda fino all'effettivo Parte_1 soddisfo, nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
4. Rigetta le richieste risarcitorie formulate da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
5. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione della metà delle spese di lite in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 1.270,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Fato che si dichiara antistatario;
6. Dichiara irripetibili la restante metà delle spese di lite.
Roma, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara