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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4371.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
con sede in Battipaglia alla via Brodolini, P.I. Parte_1
, in persona del rapp.te legale pro-tempore rappresentata e difesa, in P.IVA_1 Parte_2 virtù di procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Corrado Spina, presso il cui studio in
Battipaglia alla via T. Fusco n. 16 elettivamente domicilia
Opponente
E
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni (SA) alla CP_1 C.F._1
Via A. Diaz n. 13 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Senatore, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26 agosto 2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 492/2024 reso dal Giudice del Tribunale di
Salerno, sezione Lavoro, in data 10.7.2024 e notificato il 18.7.2024, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore della signora della somma di 10.192,67 euro, oltre interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria e spese del monitorio , a titolo di trattamento di fine rapporto . L'opponente eccepiva la illegittimità del decreto ingiuntivo poiché il credito vantato sarebbe stato carente dei presupposti di cui agli articoli 633, 634 c.p.c.; evidenziava che l'importo che doveva ricevere la CP_1
non era quello indicato nel decreto monitorio, sia perché la somma era stata indicata al lordo, sia perché prima dell'emissione del decreto le erano già stati corrisposti degli anticipi che la stessa non aveva menzionato, anticipi di cui l'opponente allegava documentazione;
affermava inoltre che la busta posta a fondamento della domanda comprendeva anche altre competenze spettanti in conseguenza della fine del rapporto di lavoro , di cui però la lavoratrice non aveva chiesto la liquidazione;
infine evidenziava l'avvenuto pagamento , successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo , di un ulteriore acconto sull'importo maturato a titolo di trattamento di fine rapporto , sicchè il credito vantato dalla lavoratrice non sarebbe stato quello di cui al decreto ingiuntivo;
tanto premesso ,concludeva chiedendo al giudice adito di ” in via preliminare 1) dichiarare nullo il ricorso per ingiunzione, stante la sua assoluta genericità e l'insufficienza della prova documentale addotta
e conseguentemente Dichiarare la improcedibilità della procedura monitoria per Carenza dei presupposti per l'emanazione del Decreto Ingiuntivo: Il Giudice competente revochi il Decreto
Ingiuntivo de quo, in quanto il credito non è nè certo né liquido ed inoltre la liquidità dello stesso non risultava direttamente dalla prova scritta allegata;
nel merito: a) Dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Monitorio opposto, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, avendo l'opposta percepito precedentemente quanto richiesto nello stesso;
b) Per l'effetto Revocare il Decreto Monitorio n. 492/2024; c) Condannare la sig.ra CP_1
al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario.”.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio . Riconosceva di aver ricevuto dei pagamenti ma riteneva che questi dovessero essere imputati ai crediti più vecchi . Concludeva quindi per il rigetto della opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 21 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate in atti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*************** L'opposizione è soltanto parzialmente fondata e , pertanto , essa merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Come è noto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , nel sistema delineato dal codice di procedura civile , si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso , ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione . Ne consegue che questo giudice non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio , ma dovrà comunque accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e – se il credito risulta fondato – deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità , sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa , rimanendo irrilevanti , ai fini di tale accertamento , eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura . Naturalmente l'eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio spiegherà la propria rilevanza sul regolamento delle spese della fase monitoria ( Cass. 87/7224).
Quanto siamo venuti dicendo assume rilevanza in riferimento alla prima eccezione sollevata dalla opponente con riguardo al decreto ingiuntivo opposto che, secondo quanto asserito in Parte_1
ricorso , mancherebbe dei presupposti probatori necessari alla sua emissione.
La società opponente, infatti, lamenta che il decreto opposto sarebbe fondato su documentazione inidonea a dimostrare il credito nella misura vantata .
In altri termini – stando alla prospettazione attorea – il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo mancherebbe del fondamentale presupposto della “ certezza” , ma l'eccezione è priva di fondamento .
La signora , infatti , ha allegato alla domanda monitoria il mod. CUD 2023 contenente il dato CP_1
relativo al trattamento di fine rapporto maturato dalla lavoratrice con riferimento al rapporto di lavoro de quo .
Il documento redatto dalla datrice di lavoro trova del resto esatta corrispondenza nel prospetto paga di febbraio 2024 , oggi prodotto dall'opponente , prospetto che conferma l'importo maturato dalla lavoratrice a titolo di t.f.r. fino a tutto l'anno 2023 e pari ad € 10.192,67 , così come richiesto con il ricorso monitorio .
Alla luce della costante giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte Corte (v. Cass. n. 2817 del
2022 in motivazione;
n. 34828 del 2022 in motivazione;
v. anche Cass. n. 19820 del 2023) si può infatti affermare che le buste paga ed il c.u.d. (poi C.U. - certificazione unica) integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilità della prova scritta di un credito nei confronti del datore di lavoro .
La Corte, con orientamento univoco, ha statuito che, in tema di accertamento del credito del lavoratore, le copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito e lo stesso
è a dirsi del modello CUD che , nella specie , contiene il timbro e la firma della società datrice di lavoro , restando la facoltà del debitore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (v. Cass. n. 1649 del 2022; n. 18169 del 2019; n.
10041 del 2017; n. 17930 del 2016); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore- creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato (Cass. n. 6220 del 2019).
E dunque esiste , nella specie , un documentato idoneo a certificare il credito vantato dalla lavoratrice
, sicchè l'eccezione in tal senso sollevata dall'opponente è priva di pregio . E del pari infondata è anche l'eccezione in ordine alla erroneità delle somme richieste in monitorio perché calcolate al lordo delle ritenute di legge .
Il giudice , nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore , non è tenuto infatti a determinare l'importo al netto della ritenuta d'acconto prevista per i redditi da lavorato subordinato dalla normativa tributaria del 1973 o da quella previdente , giacché
, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro sia in corso o cessato al tempo della pronuncia di condanna , l'obbligo di effettuare detta ritenuta , sorgendo al momento del pagamento , grava sul datore di lavoro ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza , oppure sullo stesso lavoratore ove questi esegua la sentenza di condanna senza attendere che il datore di lavoro di ottemperi spontaneamente . Ne consegue che anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate vanno dal giudice determinati , ai sensi dell'art.429 c.p.c. , sull'importo lordo riconosciuto al lavoratore e non già sulla somma allo stesso risultante dovuta al netto della ritenuta anzidetta ( Cass. 29 giugno 1982 n. 3912).
“L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono infatti essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. n. 9198 del 11/07/2000; Cass. n. 13735 del 1992)”.
Il decreto ingiuntivo , pertanto, è stato legittimamente emesso per le somme lorde di cui la lavoratrice era creditrice .
Discorso diverso , invece , va fatto con riferimento alla mancata detrazione , da parte della lavoratrice
, degli importi già percepiti a titolo di trattamento di fine rapporto . Fondata , infatti, è la doglianza sollevata dalla società opponente in ordine alla misura del credito vantato dalla signora alla CP_1
luce dei pagamenti già ricevuti .
L'opponente , infatti , ha documentato di aver accreditato alla lavoratrice , in data 3 giugno 2024,
l'importo di € 723,00 senza che la lavoratrice ne facesse menzione nel ricorso monitorio .
Né vale a sostenere la legittimità di tale operato l'affermazione , contenuta nella memoria difensiva
, secondo la quale la ricorrente avrebbe ritenuto di dover imputare il suddetto importo ad un debito più risalente nel tempo , non avendo ella percepito la tredicesima dell'anno 2023 e parte della tredicesima dell'anno 2022 .
In base ai principi generali, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un
"prius" logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass. 2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass.
205/2007; Cass. 20288/2011; Cass. 19039/2019).
In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte, cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c..
Sempre la Corte (Cass. 3941/2002; Cass. 14741/2006) ha chiarito che "in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., comma 1, di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace".
Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., comma 2, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. 31837/2022).
Tanto precisato, occorre evidenziare che nella specie , contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta , non è possibile utilizzare i criteri suppletivi di imputazione previsti dall'art. 1193 c.c. atteso che il debitore , ha effettuato all'atto del pagamento la dichiarazione di voler imputare detto pagamento al trattamento di fine rapporto . E dunque , avendo il debitore esercitato la facoltà di imputazione del pagamento , non è possibile sostenere che la somma pagata dovesse essere imputata ad un diverso credito .
E lo stesso è a dirsi per l'importo di € 1.000,00 , corrisposto dalla datrice di lavoro successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo .
Nell'effettuare il bonifico in favore della lavoratrice , l'opponente ha infatti indicato specificamente che l'importo dovesse essere imputato al trattamento di fine rapporto , sicchè tale somma non può soddisfare crediti diversi .
L'opposizione va dunque accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma residuata dopo i due successivi acconti , rispettivamente per € 723,00 ed € 1.000,00.
Per quanto riguarda le spese del giudizio , la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche laddove subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto di un parziale pagamento ottenuto prima del ricorso monitorio, non può tuttavia qualificarsi interamente soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio. ( Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017) Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,infatti , ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione. Pertanto va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (Cfr. anche Cass. N. 14126 del 2000, N. 2997 del 2004).
Alla luce di quanto sopra detto e considerata la parziale infondatezza della domanda proposta dalla signora con il ricorso monitorio , le spese del giudizio restano parzialmente compensate tra le CP_1
parti .
P.Q.M.
1.accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
492/2024 ;
2.condanna l'opponente al pagamento in favore della signora della somma lorda di € CP_1
10.192,67 , detratto l'acconto di € 1.723,00 , per un netto di € 6.125,36, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3.compensa per due terzi tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
849,00;
4.condanna la società opponente , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore della opposta del rimanente terzo delle spese , sopra liquidate per intero , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , Iva e Cap come per legge , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 21 maggio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio