TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, P.I. , con sede in Cagliari nella Via Galassi n.2, in persona Controparte_1 P.IVA_1 della legale rappresentate e amministratore unico, sig.ra nata ad Alghero in [...] CP_2
19.12.1971, residente a [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Rita Dedola ( ) e dell'avv. C.F._2
Alberto Cocco Ortu ( ) che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente C.F._3 per procura speciale allegata in calce all'atto di costituzione, attore contro
, nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_3
(C.F. ); C.F._4 convenuto – contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione (il quale fa séguito ad analogo atto in precedenza non iscritto a ruolo) depositato in data 27.07.2022 e regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1 ha convenuto in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della sua Controparte_3 responsabilità in qualità di amministratore della società, nonché la condanna del predetto al risarcimento
1 di tutti i danni cagionati all'ente.
Nel dettaglio, la parte attrice ha esposto che:
a. la società con sede legale a Cagliari, attualmente è amministrata dalla Controparte_1 sig.ra la quale ha assunto la carica di amministratore della società il 25.01.2022, CP_2 subentrando al sig. , il quale ha rassegnato le dimissioni quale amministratore in Controparte_3 data 08.10.2021. Costui peraltro, al momento della conclusione del suo mandato, non avrebbe proceduto al necessario passaggio di consegne, come invece espressamente richiesto dalla sig.ra con comunicazione del 2.2.2022; CP_2
b. in epoca precedente al periodo gestorio del , la carica di amministratore è stata assunta dalla CP_3 sig.ra titolare dell'1% del capitale sociale, la quale ha ricoperto tale incarico fino al Parte_1
5 dicembre 2019. Quest'ultima, a causa delle sue precarie condizioni di salute, è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, con nomina della figlia dott.ssa in CP_2 qualità di amministratrice, in forza del decreto emesso dal Tribunale di Cagliari il 03.04.2019 nel procedimento n. 615/2019 R.G. V.G.;
c. la in quel lasso temporale, versava ormai in una situazione di precarietà Controparte_1 economica, con insorgenza di importanti esposizioni debitorie (principalmente nei confronti di tre soggetti, ovvero il Condominio Palazzo Sanjust, l'Agenzia dell'Entrate Riscossione e la sig.ra nella sua qualità di unica erede di , che hanno Parte_2 Persona_1 determinato l'instaurazione della procedura esecutiva n. R.E.S 633/2014 dinanzi al Tribunale di
Cagliari, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare di due beni immobili della società, così individuati:
- immobile, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19 particella 55, subalterno 11, mq. 82, sito in Cagliari, via Tola n. 2;
- immobile, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19 particella 55, subalterno 12, mq. 67, sito in Cagliari, via Tola n. 2;
d. in virtù di tale delicata situazione, la società si è rivolta al commercialista dott. , Controparte_4 al fine di addivenire alla liquidazione della società, previa eliminazione delle posizioni debitorie pendenti. Dietro consiglio del professionista, la sig.ra ha deciso di affidare CP_2
l'amministrazione dell'impresa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, individuato nella persona del sig. , segnalato dal commercialista come profilo adeguato per far fronte alle CP_3 esigenze gestorie della società, in particolare a quelle conseguenti all'instaurazione di una procedura esecutiva nei suoi confronti;
e. all'assemblea dei soci del 5 dicembre 2019, il sig. ha assunto la carica di Controparte_3 amministratore della società in sostituzione della sig.ra Come risulta dal verbale Parte_1
2 prodotto, la necessità di conferire l'incarico in questione si giustificava nei seguenti termini: “il
Presidente, ritenuto che la nomina di un nuovo amministratore unico garantisca una più efficiente gestione aziendale, che mediante il realizzo dei due negozi ubicati a Cagliari nella via Tola, consenta la totale estinzione dei debiti maturati nei confronti dei creditori rappresentati da tre soggetti peraltro procedenti nella procedura di esecuzione immobiliare radicata in Cagliari con il numero RES 633/2014, propone la nomina seppure a termine, del nuovo organo amministrativo
i cui compiti specifici ed urgenti si individuano nella redazione dei bilanci a far data dall'anno
2007 e nella vendita dell'attivo aziendale immobilizzato. Il presidente propone altresì che il nuovo amministratore si attivi nell'immediato nella vendita dei due negozi di proprietà aziendale siti in Cagliari nella via Tola e con il ricavato della stessa provveda ad estinguere il procedimento di esecuzione immobiliare pendente in Cagliari al RES 633/2014 soddisfando i creditori procedenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, Condominio Sanjust ed Eredi Ledda, esperendo ove possibile nei confronti degli ultimi due creditori, transazioni migliorative circa le specifiche agite posizioni” (v. doc. 10 attrice). In sostanza, il nuovo amministratore avrebbe dovuto risolvere le problematiche più urgenti che affliggevano la società, riferite non solo alle menzionate esposizioni debitorie ma anche quelle riguardanti gli aspetti contabili ed amministrativi;
f. ottenuto l'incarico gestorio, il ha di fatto portato a termine unicamente le vendite dei due CP_3 beni immobili di proprietà della a cui ha fatto séguito l'estinzione della Controparte_1 procedura esecutiva RES n. 633/2014, a fronte del soddisfacimento dei creditori. In particolare, con atto pubblico del 17.07.2020, la società ha venduto alla Ditta Individuale denominata
“ELLEEMME IMMOBILIARE DI LORENA PETRETTO” il primo immobile sito in via Tola
n. 2, al prezzo di 91.300,00, versato in favore ai tre principali creditori e in una ridotta parte all'avv. Tarantini;
con successivo atto del 22 gennaio 2021, l'impresa ha alienato il secondo immobile al prezzo di euro 65.000,00;
g. le sopradescritte operazioni di vendita, unitamente alle successive condotte tenute dal , CP_3 costituiscono uno dei principali fatti contestati in questa sede, in quanto il predetto, in concomitanza con le medesime, si è reso protagonista di una serie di operazioni del tutto prive di giustificazione. La complessiva gestione del avrebbe causato grave danno all'attrice, CP_3 poiché stesso, mediante molteplici azioni ed omissioni, non solo non ha adempiuto ai propri obblighi quale amministratore, ma ha compiuto operazioni che hanno comportato il depauperamento del patrimonio della società. Nel dettaglio, oltre alla contestazione della mancata ripartizione di utili nonostante le plusvalenze ottenute dalle vendite la società, vengono evidenziati dall'attrice una serie di pagamenti e prelievi dal conto corrente della società, posti in essere tra i 17 luglio 2020 e il 3 novembre 2021, dei quali l'attrice ne contesta fermamente la
3 relativa giustificazione, e segnatamente:
1) Euro 4.579,56 versati nel conto dell'Avvocato Rosaria Tarantini contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita - in data 17 luglio 2020 - dell'immobile di proprietà della alla Ditta Individuale denominata “ELLEEMME CP_1
IMMOBILIARE DI LORENA PETRETTO;
2) Euro 3.000,00 per un bonifico effettuato dal conto dalla società sul conto personale del signor in data 28.01.2021; Controparte_3
3) Euro 1.000,00 per prelievo effettuato dal conto della società in data 6.02.2021;
4) Euro 1.000,00 per prelievo eseguito dal medesimo conto il 7.02.2021;
5) Euro 1.000,00 per prelievo dal suddetto c/c in data 8.02.2021;
6) Euro 7.000,00 per bonifico effettuato dal c/c della società su quello personale del CP_3
l'08.02.2021;
7) Euro 1.000,00 per prelievo effettuato dal signor in data 9.02.2021; Controparte_3
8) Euro 1.000,00 per bonifico effettuato dal conto dalla società sul suo conto personale in data 11.02.2021;
9) Euro 5.000,00 per bonifico eseguito sul conto personale dell'avv. Rosaria Per_1
Tarantini in data 28.01.2021 con la causale “Assistenza estinzione R.E.S 633/2014”;
10) Euro 10.000,00 per bonifico effettuato sul conto della società Progetto Sardegna di
Piano Gianluigi s.a.s. in data 28.01.2021, con la causale “prestazioni eseguite”;
11) due operazioni collocabili nell'agosto 2020, allorquando il ha prelevato la CP_3 complessiva somma di euro 2.000,00, mediante prelievo di euro 1.000,00 in data
13.08.2020 e di ulteriori euro 1.000,00 il 19.08.2020;
12) ulteriori pagamenti avvenuti nel 2021, nel corso del quale egli ha prelevato ingenti risorse della società per spese non giustificate, quali ad esempio pasti in pizzeria, acquisti presso negozi di abbigliamento e farmacie, acquisti di carburante e di altro genere (si vedano, per l'indicazione dei singoli movimenti riprodotti, le pagine 11 – 16 dell'atto di citazione);
h. in base ai calcoli effettuati da parte attrice, sarebbero documentati bonifici e prelievi ingiustificati per tutto l'arco temporale dell'amministrazione , per un importo non inferiore a 49.924,07 CP_3 euro, a cui si aggiunge l'incremento delle esposizioni debitorie, come si evince dall'avviso IMU pari ad euro 6.936,00 del mese di ottobre 2021, trasmesso dal Comune di Cagliari e pervenuto alla socia di maggioranza (v. doc. 9);
i. la sig.ra in qualità di socia, insospettita dal silenzio del in merito CP_2 CP_3 all'amministrazione della società, ha più volte richiesto al medesimo - anche per il tramite dei
4 propri legali di fiducia - l'esibizione dei documenti riguardanti la gestione della società e le scritture contabili obbligatorie, senza tuttavia ricevere un riscontro positivo. L'unica comunicazione ricevuta a firma di quest'ultimo consiste nella formalizzazione delle sue dimissioni dalla società in qualità di amministratore.
Così riportate le coordinate fattuali, la società attrice, in punto di diritto, ha ritenuto che le operazioni e le condotte sopra descritte integrino una causa di responsabilità dell'amministratore, essendo compiute per finalità esclusivamente personali e in grave violazione dei doveri connessi all'assolvimento del mandato gestorio, nonché produttive di conseguenze dannose nei confronti dell'impresa. Viene evidenziata la circostanza che il predetto ha del tutto omesso di informare i soci in ordine alle modalità di ripartizione e/o utilizzo delle somme incassate e non ha offerto agli stessi alcuna informazione sul proprio operato, ledendo così le prerogative di questi ultimi. A giudizio dell'attrice, le condotte illecite del avrebbero cagionato rilevanti pregiudizi patrimoniali in CP_3 capo alla società, per l'importo sopra quantificato, nonché ulteriori danni di natura extracontrattuale, in virtù della violazione, da parte del medesimo, dei canoni di correttezza e buona fede.
L'attrice ha quindi rassegnato le conclusioni così rassegnate:
“Fin d'ora si conclude perché il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per tutte le inadempienze e gli Controparte_3 illeciti descritti nella superiore espositiva e per l'effetto:
2) condannare il Signor al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed Controparte_3 extracontrattuali cagionati all'odierno esponente nella misura non inferiore a € 59.924,07 di cui euro 49.924,07 per il danno patrimoniale arrecato alla società ed euro 10.000,00 quale danno, da quantificare anche secondo equità, per l'espletamento degli adempimenti necessari e per la mancata tenuta delle scritture societarie, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda e interessi di mora dalla notifica del presente atto, o in quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
2. A séguito di plurimi rinvii della prima udienza di comparizione - con i quali il giudice istruttore ha invitato la società attrice a regolarizzare il deposito della copia dell'atto di citazione notificata a controparte -, all'udienza del 5 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_3 risultando non comparso in giudizio nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
3. All'udienza del 25 marzo 2025 i nuovi difensori della parte attrice hanno precisato le conclusioni in conformità con l'atto introduttivo, rinunciando al contempo alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., sicché il giudice istruttore, dopo averne preso atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5 ****
4. La domanda formulata dalla società attrice è fondata e merita accoglimento, nei termini di séguito precisati.
Preliminarmente, occorre precisare che, in base a quanto previsto dall'art. 2476 c.c., l'amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l'inibizione ovvero l'indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all'ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l'amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l'esercizio del diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l'esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell'ente.
La natura della responsabilità dell'amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest'ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all'impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.
In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di dimostrare, con ogni mezzo, l'effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata.
Considerato che
il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell'inadempimento degli amministratori, l'attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.
Ciò chiarito, è innanzitutto pacifica la legittimazione attiva della società, in persona del suo attuale legale rappresentante (oltre che di socio di maggioranza), alla presentazione delle suddette domande nei confronti dell'ex amministratore, trattandosi del soggetto giuridico nei cui confronti si sono ripercosse le condotte ascritte alla controparte.
Venendo al merito, le risultanze processuali consentono di appurare la commissione, da parte di nella sua veste di amministratore unico della società, di plurime e gravi inadempienze Controparte_3 nell'assolvimento del suo mandato gestorio.
In primo luogo, partendo dalle violazioni di maggior gravità, nel corso del giudizio è emerso che il predetto si è reso protagonista di una serie di operazioni prive di alcuna giustificazione e commesse
6 all'evidente scopo di appropriarsi della liquidità della società, in palese danno di quest'ultima.
Più precisamente, dalla documentazione prodotta dall'attrice (v. docc. 4 e 25) risulta effettivamente che il , nel periodo compreso tra il 28.01.2021 e l'11.02.2021, ha posto in essere molteplici CP_3 operazioni sul conto corrente della società (sopra elencate ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), in parte aventi quale destinatario il suo c/c personale (trattasi, in particolare, dei pagamenti eseguiti a mezzo bonifico), in altra comunque a lui riferibili (giacché i prelievi allo sportello appaiono, in assenza di evidenze contrarie, da lui personalmente eseguiti, avendo egli, all'epoca dei fatti, la piena disponibilità del c/c della società) e aventi quale unico scopo quello di ottenere un illegittimo arricchimento personale.
È infatti chiaro che le somme distratte dal non trovino giustificazione nelle esigenze CP_3 dell'impresa, tenuto conto degli importi complessivamente da lui percepiti e della reiterazione dei pagamenti in un lasso temporale assai ridotto (risultando trasferiti in suo favore 15 mila euro complessivi in un arco temporale di quindici giorni), unitamente al fatto che gli stessi risultano porsi in violazione della delibera assembleare del 5.12.2019, la quale stabiliva che i relativi compensi avrebbero dovuto essere di volta in volta discussi dall'assemblea dei soci in ragione dei risultati raggiunti, ferma restando la rifusione delle spese vive sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
Ebbene, non è ravvisabile alcuna delibera che autorizzasse il all'ottenimento dei compensi, né CP_3 risultano documentate spese da lui in concreto sostenute nell'esercizio della sua attività gestoria e tali da giustificare eventuali rimborsi.
In secondo luogo, possono ritenersi fondate le censure relative alla lesione dei diritti dei soci, in conseguenza dell'omessa consegna della documentazione aziendale richiesta dalla socia di maggioranza. Come infatti si evince dal contenuto delle missive prodotte (v. docc. da 3 a 6), la socia
, nonostante i ripetuti solleciti, non è riuscita ad ottenere la documentazione aziendale CP_2 di cui era in possesso l'amministratore, il quale risulta averle consegnato unicamente una parte degli estratti conto bancari, rimanendo inadempiente per il resto.
Sul punto, l'assenza di una versione alternativa da parte del , il quale ha scelto di non costituirsi CP_3 in giudizio, consente di ritenere sufficientemente riscontrata la ricostruzione fattuale proposta dall'attrice.
In terzo luogo, le evidenze disponibili (v. visura camerale in atti) - sebbene non consentano di ritenere fondata la censura dell'omessa distribuzione di utili tra soci da parte dell'amministratore in conseguenza delle plusvalenze scaturenti dalla vendita dei due immobili, stante la totale assenza di evidenze in merito ai risultati di esercizio della società nelle annualità d'interesse - fanno comunque emergere che il , nel corso del suo mandato, non ha provveduto a redigere i bilanci di esercizio CP_3
a partire dall'anno 2007, così contravvenendo agli impegni assunti in sede di conferimento
7 dell'incarico gestorio.
Le considerazioni sopra esposte permettono, pertanto, di affermare la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, la quale ha senz'altro diritto ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali cagionati dal primo e debitamente documentati in questa sede.
Per quanto concerne il quantum del pregiudizio risarcibile, in base alla documentazione bancaria sopra richiamata deve ritenersi comprovata la produzione di un danno patrimoniale in capo alla
[...] pari a complessivi euro 15.000,00, derivante dalla sommatoria delle operazioni Controparte_1 sopra illustrate di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da ritenersi prive di giustificazione per le ragioni sopra esposte.
Ne consegue che la parte convenuta dev'essere condannata a risarcire alla società per l'importo sopra indicato, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. decorrenti dalla presentazione della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
****
Occorre a questo punto soffermarsi sulle censure che non possono trovare accoglimento.
Sul punto, come ha chiarito la Suprema Corte a più riprese in punto di assolvimento dell'onere della prova, deve rammentarsi che in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, “nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà
o di quello di diligenza;
a fronte della prova della violazione del dovere, compete all'amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità” (v. Cass., sentenza n. 25056 resa in data 09.11.2020).
Tanto premesso, relativamente alle contestazioni riguardanti la distrazione della liquidità appartenente alla società, occorre rilevare che la domanda risarcitoria non è accoglibile innanzitutto in relazione pagamenti effettuati in favore dell'avv. Rosaria Tarantini in data 17.07.2020 e il
28.1.2020 (v. operazioni sub. 1 e 9), e ciò in quanto, pur essendo tali esborsi indubbiamente sostenuti dalla società, non vi è la certezza che gli stessi siano stati erogati dall'amministratore in violazione del dovere di fedeltà e senza alcuna giustificazione, elemento che di conseguenza rende non configurabile il danno ingiusto in capo alla società.
Invero, l'avv. Tarantini risulta essere stato incaricato dalla per l'assistenza in Controparte_1 giudizio nell'ambito della procedura esecutiva RES n. 633/2014, circostanza desumibile dalla lettura di un atto processuale del relativo giudizio (v. doc. 18, “rinuncia agli atti del Condominio Sanjust”,
p. 1). Diversamente da quanto asserito dall'attrice, il conferimento del citato incarico professionale
8 non doveva essere preventivamente approvato dall'assemblea dei soci (la quale aveva indiscutibilmente conferito mandato all'amministratore per la vendita degli immobili, finalizzata proprio all'estinzione della procedura esecutiva), né avrebbe dovuto essere preceduta dall'autorizzazione del giudice tutelare (poiché la persona amministrata ricopriva, all'epoca dei fatti, unicamente il ruolo di socio al 1%), trattandosi di una decisione rientrante nelle facoltà riconosciute dalla legge all'amministratore unico/legale rappresentante. Ciò chiarito, gli importi in concreto corrisposti al legale possono essere entrambi ricollegabili all'attività svolta dal suddetto avvocato nell'ambito della procedura esecutiva sopra citata: a conferma di ciò, il primo addebito trova riscontro nell'atto notariale del primo atto di vendita, a titolo di “fondo spese” e destinato al pagamento degli oneri dovuti per la definizione delle posizioni debitorie (v. doc. 22), mentre il secondo è stato eseguito per “assistenza estinzione RES. 633/2014”, come emerge dalla causale di pagamento in atti (v. doc.
25). Sebbene gli importi corrisposti al legale possano ritenersi significativi nel loro complesso, non vi sono sufficienti elementi per ritenerli del tutto sproporzionati e quindi non dovuti al professionista.
Né può sostenersi, al contrario di quanto paventato dall'attrice, che sarebbe stato necessario un puntuale conferimento di incarico dall'assemblea anche in termini di quantum del relativo compenso, spettando invece al professionista il compito di determinare la quantificazione delle somme dovute in suo favore, a fronte dell'attività in concreto svolta.
Simili considerazioni valgono con riferimento all'operazione sub. 10, consistente nel pagamento di euro 10.000,00 in favore della società Progetto Sardegna di Piano Gianluigi sas, avente la causale (sia pur generica) “prestazioni eseguite”.
In tal caso l'operazione, sebbene appaia piuttosto ambigua, essendo ignoti al Tribunale gli effettivi rapporti esistenti tra le due imprese, non può ritenersi di per sé ingiustificata, apparendo non eccentrica rispetto agli atti che ineriscono alla gestione della società e che rientrano tra quelli per i quali non è richiesta una previa approvazione assembleare. Tenuto conto, altresì, del fatto che le censure dell'attrice anche in tal caso si sono rivelate poco incisive - non apparendo dirimente la circostanza che si tratti di un costo significativo per la società e non rendicontato dall'amministratore, rivelandosi invece decisivo il fatto che la società non ha fornito al Tribunale sufficienti elementi di contesto dai quali dedurre la sussistenza della violazione - e che la stessa parte, nell'atto di citazione, ha di fatto ammesso di aver intrattenuto un rapporto di collaborazione con il commercialista CP_4
già in epoca antecedente alla nomina del , non può escludersi che il pagamento in
[...] CP_3 questione si giustificasse a fronte delle competenze dovute alla società gestita dal professionista. Del resto, non risulta che l'attrice - la quale, peraltro, non ha depositato in giudizio il proprio statuto sociale - avesse imposto specifiche limitazioni in merito alle singole attività gestorie del , al CP_3 quale venivano conferiti “pieni poteri e rappresentanza previsti in Statuto” (v. delibera del
9 29.06.2020: doc. 11).
Passando all'esame delle operazioni menzionate al punto 11, deve prendersi atto che l'attrice si è limitata ad allegare una serie di prelievi asseritamente compiuti dal nel corso del mese di CP_3 agosto 2020, senza tuttavia fornire alcuna evidenza documentale in ordine ai medesimi, sicché il correlativo danno-evento non può ritenersi dimostrato.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle operazioni menzionate al punto 12.
In tal caso la società, pur avendo compiutamente descritto ogni singolo movimento anomalo del c/c in relazione all'anno 2021, specificando gli estremi di ciascun pagamento contestato nel periodo d'interesse, ha tuttavia omesso di produrre l'estratto conto bancario attestante siffatte spese illecite.
In questo quadro, il Tribunale non può ritenere raggiunta la prova di siffatti esborsi patrimoniali, rivelandosi lacunosa la mera elencazione delle operazioni contestate all'interno dell'atto di citazione, dovendo ritenersi imprescindibile il deposito dell'estratto conto ai fini dell'esatta quantificazione del credito risarcitorio (ed infatti, l'elencazione fornita dall'attrice non può ritenersi surrogatoria della prova documentale, giacché la stessa, essendo proveniente esclusivamente dalla parte e non dall'istituto di credito di riferimento, è foriera di potenziali disallineamenti rispetto ai dati reali, ad esempio a causa di errori e/o omissioni nella trascrizione delle singole movimentazioni).
Da ultimo, dev'essere respinta anche la richiesta di ristoro dell'ulteriore voce, quantificata dalla parte nell'importo di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale ed indicata quale aggiuntivo danno conseguente al mancato espletamento degli adempimenti necessari e all'omessa tenuta delle scritture societarie.
Sul punto, a prescindere dal fatto che la natura della responsabilità dell'amministratore appaia unicamente di tipo “contrattuale”, deve rilevarsi che la società non ha dimostrato di aver patito un danno aggiuntivo a quello documentato. In base a quanto risulta dagli atti, non è possibile affermare che, a fronte delle condotte illecite accertate, la società abbia subìto un pregiudizio patrimoniale ulteriore a quello conseguente alla distrazione della liquidità. A conferma di ciò, tenuto conto che la società attrice ha omesso di redigere e depositare i bilanci di esercizio sin dall'anno 2006, non può apprezzarsi l'effettiva incidenza delle condotte del sull'andamento economico/finanziario CP_3 della società, peraltro già gravemente compromesso al momento della nomina dell'odierno convenuto. Non è nemmeno chiaro se, a fronte di tali irregolarità, le scritture contabili fossero regolarmente tenute dalla società al momento del passaggio di consegne del . Del pari, non può CP_3 qualificarsi come danno ingiusto l'omesso pagamento della rata IMU per l'importo di euro 6.936,00, trattandosi di somma di denaro in ogni caso dovuta all'Amministrazione finanziaria e per un ammontare pressoché identico a quello maturato nel periodo in cui era avvenuta la nomina del . CP_3
Inoltre, la società non ha nemmeno allegato di aver subìto un danno non patrimoniale a fronte delle
10 inadempienze addebitabili alla parte convenuta.
In definitiva, la domanda risarcitoria di parte attrice deve trovare parziale accoglimento, nei termini di cui al dispositivo.
5. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi applicazione al criterio di soccombenza, non essendovi i presupposti per la compensazione – neppure parziale − delle medesime. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (valore indeterminabile – complessità bassa), aggiornati al D.M. 147/2022, con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, mentre per la fase decisionale appare congrua una la liquidazione in base ai valori minimi, essendosi i difensori dell'attrice limitati a riportarsi alle difese svolte e alle conclusioni già rassegnate, rinunciando peraltro al termine per il deposito di note conclusive. Poiché non vi è stata istruttoria, non è liquidabile anche la fase della trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di per tutte le inadempienze e gli Controparte_3 illeciti compiuti nella sua qualità di amministratore della PM. così come descritti Controparte_1 in parte motiva;
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla parte attrice, che si Controparte_3 quantificano nella misura pari a € 15.000,00, oltre ad interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali sostenute nel presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano per importo pari a € 4.358,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, P.I. , con sede in Cagliari nella Via Galassi n.2, in persona Controparte_1 P.IVA_1 della legale rappresentate e amministratore unico, sig.ra nata ad Alghero in [...] CP_2
19.12.1971, residente a [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Rita Dedola ( ) e dell'avv. C.F._2
Alberto Cocco Ortu ( ) che la rappresentano congiuntamente e disgiuntamente C.F._3 per procura speciale allegata in calce all'atto di costituzione, attore contro
, nato a [...] il [...], residente a [...] Controparte_3
(C.F. ); C.F._4 convenuto – contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione (il quale fa séguito ad analogo atto in precedenza non iscritto a ruolo) depositato in data 27.07.2022 e regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1 ha convenuto in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della sua Controparte_3 responsabilità in qualità di amministratore della società, nonché la condanna del predetto al risarcimento
1 di tutti i danni cagionati all'ente.
Nel dettaglio, la parte attrice ha esposto che:
a. la società con sede legale a Cagliari, attualmente è amministrata dalla Controparte_1 sig.ra la quale ha assunto la carica di amministratore della società il 25.01.2022, CP_2 subentrando al sig. , il quale ha rassegnato le dimissioni quale amministratore in Controparte_3 data 08.10.2021. Costui peraltro, al momento della conclusione del suo mandato, non avrebbe proceduto al necessario passaggio di consegne, come invece espressamente richiesto dalla sig.ra con comunicazione del 2.2.2022; CP_2
b. in epoca precedente al periodo gestorio del , la carica di amministratore è stata assunta dalla CP_3 sig.ra titolare dell'1% del capitale sociale, la quale ha ricoperto tale incarico fino al Parte_1
5 dicembre 2019. Quest'ultima, a causa delle sue precarie condizioni di salute, è stata sottoposta alla misura dell'amministrazione di sostegno, con nomina della figlia dott.ssa in CP_2 qualità di amministratrice, in forza del decreto emesso dal Tribunale di Cagliari il 03.04.2019 nel procedimento n. 615/2019 R.G. V.G.;
c. la in quel lasso temporale, versava ormai in una situazione di precarietà Controparte_1 economica, con insorgenza di importanti esposizioni debitorie (principalmente nei confronti di tre soggetti, ovvero il Condominio Palazzo Sanjust, l'Agenzia dell'Entrate Riscossione e la sig.ra nella sua qualità di unica erede di , che hanno Parte_2 Persona_1 determinato l'instaurazione della procedura esecutiva n. R.E.S 633/2014 dinanzi al Tribunale di
Cagliari, avente ad oggetto il pignoramento immobiliare di due beni immobili della società, così individuati:
- immobile, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19 particella 55, subalterno 11, mq. 82, sito in Cagliari, via Tola n. 2;
- immobile, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cagliari al Foglio 19 particella 55, subalterno 12, mq. 67, sito in Cagliari, via Tola n. 2;
d. in virtù di tale delicata situazione, la società si è rivolta al commercialista dott. , Controparte_4 al fine di addivenire alla liquidazione della società, previa eliminazione delle posizioni debitorie pendenti. Dietro consiglio del professionista, la sig.ra ha deciso di affidare CP_2
l'amministrazione dell'impresa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, individuato nella persona del sig. , segnalato dal commercialista come profilo adeguato per far fronte alle CP_3 esigenze gestorie della società, in particolare a quelle conseguenti all'instaurazione di una procedura esecutiva nei suoi confronti;
e. all'assemblea dei soci del 5 dicembre 2019, il sig. ha assunto la carica di Controparte_3 amministratore della società in sostituzione della sig.ra Come risulta dal verbale Parte_1
2 prodotto, la necessità di conferire l'incarico in questione si giustificava nei seguenti termini: “il
Presidente, ritenuto che la nomina di un nuovo amministratore unico garantisca una più efficiente gestione aziendale, che mediante il realizzo dei due negozi ubicati a Cagliari nella via Tola, consenta la totale estinzione dei debiti maturati nei confronti dei creditori rappresentati da tre soggetti peraltro procedenti nella procedura di esecuzione immobiliare radicata in Cagliari con il numero RES 633/2014, propone la nomina seppure a termine, del nuovo organo amministrativo
i cui compiti specifici ed urgenti si individuano nella redazione dei bilanci a far data dall'anno
2007 e nella vendita dell'attivo aziendale immobilizzato. Il presidente propone altresì che il nuovo amministratore si attivi nell'immediato nella vendita dei due negozi di proprietà aziendale siti in Cagliari nella via Tola e con il ricavato della stessa provveda ad estinguere il procedimento di esecuzione immobiliare pendente in Cagliari al RES 633/2014 soddisfando i creditori procedenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, Condominio Sanjust ed Eredi Ledda, esperendo ove possibile nei confronti degli ultimi due creditori, transazioni migliorative circa le specifiche agite posizioni” (v. doc. 10 attrice). In sostanza, il nuovo amministratore avrebbe dovuto risolvere le problematiche più urgenti che affliggevano la società, riferite non solo alle menzionate esposizioni debitorie ma anche quelle riguardanti gli aspetti contabili ed amministrativi;
f. ottenuto l'incarico gestorio, il ha di fatto portato a termine unicamente le vendite dei due CP_3 beni immobili di proprietà della a cui ha fatto séguito l'estinzione della Controparte_1 procedura esecutiva RES n. 633/2014, a fronte del soddisfacimento dei creditori. In particolare, con atto pubblico del 17.07.2020, la società ha venduto alla Ditta Individuale denominata
“ELLEEMME IMMOBILIARE DI LORENA PETRETTO” il primo immobile sito in via Tola
n. 2, al prezzo di 91.300,00, versato in favore ai tre principali creditori e in una ridotta parte all'avv. Tarantini;
con successivo atto del 22 gennaio 2021, l'impresa ha alienato il secondo immobile al prezzo di euro 65.000,00;
g. le sopradescritte operazioni di vendita, unitamente alle successive condotte tenute dal , CP_3 costituiscono uno dei principali fatti contestati in questa sede, in quanto il predetto, in concomitanza con le medesime, si è reso protagonista di una serie di operazioni del tutto prive di giustificazione. La complessiva gestione del avrebbe causato grave danno all'attrice, CP_3 poiché stesso, mediante molteplici azioni ed omissioni, non solo non ha adempiuto ai propri obblighi quale amministratore, ma ha compiuto operazioni che hanno comportato il depauperamento del patrimonio della società. Nel dettaglio, oltre alla contestazione della mancata ripartizione di utili nonostante le plusvalenze ottenute dalle vendite la società, vengono evidenziati dall'attrice una serie di pagamenti e prelievi dal conto corrente della società, posti in essere tra i 17 luglio 2020 e il 3 novembre 2021, dei quali l'attrice ne contesta fermamente la
3 relativa giustificazione, e segnatamente:
1) Euro 4.579,56 versati nel conto dell'Avvocato Rosaria Tarantini contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita - in data 17 luglio 2020 - dell'immobile di proprietà della alla Ditta Individuale denominata “ELLEEMME CP_1
IMMOBILIARE DI LORENA PETRETTO;
2) Euro 3.000,00 per un bonifico effettuato dal conto dalla società sul conto personale del signor in data 28.01.2021; Controparte_3
3) Euro 1.000,00 per prelievo effettuato dal conto della società in data 6.02.2021;
4) Euro 1.000,00 per prelievo eseguito dal medesimo conto il 7.02.2021;
5) Euro 1.000,00 per prelievo dal suddetto c/c in data 8.02.2021;
6) Euro 7.000,00 per bonifico effettuato dal c/c della società su quello personale del CP_3
l'08.02.2021;
7) Euro 1.000,00 per prelievo effettuato dal signor in data 9.02.2021; Controparte_3
8) Euro 1.000,00 per bonifico effettuato dal conto dalla società sul suo conto personale in data 11.02.2021;
9) Euro 5.000,00 per bonifico eseguito sul conto personale dell'avv. Rosaria Per_1
Tarantini in data 28.01.2021 con la causale “Assistenza estinzione R.E.S 633/2014”;
10) Euro 10.000,00 per bonifico effettuato sul conto della società Progetto Sardegna di
Piano Gianluigi s.a.s. in data 28.01.2021, con la causale “prestazioni eseguite”;
11) due operazioni collocabili nell'agosto 2020, allorquando il ha prelevato la CP_3 complessiva somma di euro 2.000,00, mediante prelievo di euro 1.000,00 in data
13.08.2020 e di ulteriori euro 1.000,00 il 19.08.2020;
12) ulteriori pagamenti avvenuti nel 2021, nel corso del quale egli ha prelevato ingenti risorse della società per spese non giustificate, quali ad esempio pasti in pizzeria, acquisti presso negozi di abbigliamento e farmacie, acquisti di carburante e di altro genere (si vedano, per l'indicazione dei singoli movimenti riprodotti, le pagine 11 – 16 dell'atto di citazione);
h. in base ai calcoli effettuati da parte attrice, sarebbero documentati bonifici e prelievi ingiustificati per tutto l'arco temporale dell'amministrazione , per un importo non inferiore a 49.924,07 CP_3 euro, a cui si aggiunge l'incremento delle esposizioni debitorie, come si evince dall'avviso IMU pari ad euro 6.936,00 del mese di ottobre 2021, trasmesso dal Comune di Cagliari e pervenuto alla socia di maggioranza (v. doc. 9);
i. la sig.ra in qualità di socia, insospettita dal silenzio del in merito CP_2 CP_3 all'amministrazione della società, ha più volte richiesto al medesimo - anche per il tramite dei
4 propri legali di fiducia - l'esibizione dei documenti riguardanti la gestione della società e le scritture contabili obbligatorie, senza tuttavia ricevere un riscontro positivo. L'unica comunicazione ricevuta a firma di quest'ultimo consiste nella formalizzazione delle sue dimissioni dalla società in qualità di amministratore.
Così riportate le coordinate fattuali, la società attrice, in punto di diritto, ha ritenuto che le operazioni e le condotte sopra descritte integrino una causa di responsabilità dell'amministratore, essendo compiute per finalità esclusivamente personali e in grave violazione dei doveri connessi all'assolvimento del mandato gestorio, nonché produttive di conseguenze dannose nei confronti dell'impresa. Viene evidenziata la circostanza che il predetto ha del tutto omesso di informare i soci in ordine alle modalità di ripartizione e/o utilizzo delle somme incassate e non ha offerto agli stessi alcuna informazione sul proprio operato, ledendo così le prerogative di questi ultimi. A giudizio dell'attrice, le condotte illecite del avrebbero cagionato rilevanti pregiudizi patrimoniali in CP_3 capo alla società, per l'importo sopra quantificato, nonché ulteriori danni di natura extracontrattuale, in virtù della violazione, da parte del medesimo, dei canoni di correttezza e buona fede.
L'attrice ha quindi rassegnato le conclusioni così rassegnate:
“Fin d'ora si conclude perché il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per tutte le inadempienze e gli Controparte_3 illeciti descritti nella superiore espositiva e per l'effetto:
2) condannare il Signor al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed Controparte_3 extracontrattuali cagionati all'odierno esponente nella misura non inferiore a € 59.924,07 di cui euro 49.924,07 per il danno patrimoniale arrecato alla società ed euro 10.000,00 quale danno, da quantificare anche secondo equità, per l'espletamento degli adempimenti necessari e per la mancata tenuta delle scritture societarie, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda e interessi di mora dalla notifica del presente atto, o in quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
2. A séguito di plurimi rinvii della prima udienza di comparizione - con i quali il giudice istruttore ha invitato la società attrice a regolarizzare il deposito della copia dell'atto di citazione notificata a controparte -, all'udienza del 5 novembre 2024 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_3 risultando non comparso in giudizio nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi correttamente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
3. All'udienza del 25 marzo 2025 i nuovi difensori della parte attrice hanno precisato le conclusioni in conformità con l'atto introduttivo, rinunciando al contempo alla concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., sicché il giudice istruttore, dopo averne preso atto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5 ****
4. La domanda formulata dalla società attrice è fondata e merita accoglimento, nei termini di séguito precisati.
Preliminarmente, occorre precisare che, in base a quanto previsto dall'art. 2476 c.c., l'amministratore di una società di capitali è responsabile dei danni cagionati alla medesima e derivanti dall'inosservanza dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per la sua gestione imprenditoriale. Tali pregiudizi possono essere determinati da una svariata tipologia di condotte, quali ad esempio la violazione del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, la distrazione di cespiti della società per il perseguimento di finalità extra sociali, l'inibizione ovvero l'indebita compressione del diritto, riconosciuto ai soci, all'ispezione della documentazione della società e la compressione del diritto ad ottenere informazioni circa singoli atti gestori o l'amministrazione societaria nel suo complesso. Il controllo da parte di questi ultimi si esplica mediante l'esercizio del diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali, nonché tramite l'esercizio del diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione dell'ente.
La natura della responsabilità dell'amministratore è di tipo contrattuale e può implicare in capo a quest'ultimo conseguenze risarcitorie laddove ne ricorrano i presupposti, sempre a condizione il danno cagionato all'impresa sia conseguente alla violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza da parte del gestore.
In applicazione delle regole generali, la prova del danno evento spetta a chi agisce in giudizio, il quale, a norma dell'art. 2697 c.c., ha l'onere di dimostrare, con ogni mezzo, l'effettiva verificazione nonché la reale consistenza e portata.
Considerato che
il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) rileva solo nella misura in cui sia conseguenza dell'inadempimento degli amministratori, l'attore deve fornire la prova del nesso causale tra mala gestio e pregiudizio al patrimonio della società, secondo le regole della causalità.
Ciò chiarito, è innanzitutto pacifica la legittimazione attiva della società, in persona del suo attuale legale rappresentante (oltre che di socio di maggioranza), alla presentazione delle suddette domande nei confronti dell'ex amministratore, trattandosi del soggetto giuridico nei cui confronti si sono ripercosse le condotte ascritte alla controparte.
Venendo al merito, le risultanze processuali consentono di appurare la commissione, da parte di nella sua veste di amministratore unico della società, di plurime e gravi inadempienze Controparte_3 nell'assolvimento del suo mandato gestorio.
In primo luogo, partendo dalle violazioni di maggior gravità, nel corso del giudizio è emerso che il predetto si è reso protagonista di una serie di operazioni prive di alcuna giustificazione e commesse
6 all'evidente scopo di appropriarsi della liquidità della società, in palese danno di quest'ultima.
Più precisamente, dalla documentazione prodotta dall'attrice (v. docc. 4 e 25) risulta effettivamente che il , nel periodo compreso tra il 28.01.2021 e l'11.02.2021, ha posto in essere molteplici CP_3 operazioni sul conto corrente della società (sopra elencate ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), in parte aventi quale destinatario il suo c/c personale (trattasi, in particolare, dei pagamenti eseguiti a mezzo bonifico), in altra comunque a lui riferibili (giacché i prelievi allo sportello appaiono, in assenza di evidenze contrarie, da lui personalmente eseguiti, avendo egli, all'epoca dei fatti, la piena disponibilità del c/c della società) e aventi quale unico scopo quello di ottenere un illegittimo arricchimento personale.
È infatti chiaro che le somme distratte dal non trovino giustificazione nelle esigenze CP_3 dell'impresa, tenuto conto degli importi complessivamente da lui percepiti e della reiterazione dei pagamenti in un lasso temporale assai ridotto (risultando trasferiti in suo favore 15 mila euro complessivi in un arco temporale di quindici giorni), unitamente al fatto che gli stessi risultano porsi in violazione della delibera assembleare del 5.12.2019, la quale stabiliva che i relativi compensi avrebbero dovuto essere di volta in volta discussi dall'assemblea dei soci in ragione dei risultati raggiunti, ferma restando la rifusione delle spese vive sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
Ebbene, non è ravvisabile alcuna delibera che autorizzasse il all'ottenimento dei compensi, né CP_3 risultano documentate spese da lui in concreto sostenute nell'esercizio della sua attività gestoria e tali da giustificare eventuali rimborsi.
In secondo luogo, possono ritenersi fondate le censure relative alla lesione dei diritti dei soci, in conseguenza dell'omessa consegna della documentazione aziendale richiesta dalla socia di maggioranza. Come infatti si evince dal contenuto delle missive prodotte (v. docc. da 3 a 6), la socia
, nonostante i ripetuti solleciti, non è riuscita ad ottenere la documentazione aziendale CP_2 di cui era in possesso l'amministratore, il quale risulta averle consegnato unicamente una parte degli estratti conto bancari, rimanendo inadempiente per il resto.
Sul punto, l'assenza di una versione alternativa da parte del , il quale ha scelto di non costituirsi CP_3 in giudizio, consente di ritenere sufficientemente riscontrata la ricostruzione fattuale proposta dall'attrice.
In terzo luogo, le evidenze disponibili (v. visura camerale in atti) - sebbene non consentano di ritenere fondata la censura dell'omessa distribuzione di utili tra soci da parte dell'amministratore in conseguenza delle plusvalenze scaturenti dalla vendita dei due immobili, stante la totale assenza di evidenze in merito ai risultati di esercizio della società nelle annualità d'interesse - fanno comunque emergere che il , nel corso del suo mandato, non ha provveduto a redigere i bilanci di esercizio CP_3
a partire dall'anno 2007, così contravvenendo agli impegni assunti in sede di conferimento
7 dell'incarico gestorio.
Le considerazioni sopra esposte permettono, pertanto, di affermare la responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, la quale ha senz'altro diritto ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali cagionati dal primo e debitamente documentati in questa sede.
Per quanto concerne il quantum del pregiudizio risarcibile, in base alla documentazione bancaria sopra richiamata deve ritenersi comprovata la produzione di un danno patrimoniale in capo alla
[...] pari a complessivi euro 15.000,00, derivante dalla sommatoria delle operazioni Controparte_1 sopra illustrate di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da ritenersi prive di giustificazione per le ragioni sopra esposte.
Ne consegue che la parte convenuta dev'essere condannata a risarcire alla società per l'importo sopra indicato, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. decorrenti dalla presentazione della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.
****
Occorre a questo punto soffermarsi sulle censure che non possono trovare accoglimento.
Sul punto, come ha chiarito la Suprema Corte a più riprese in punto di assolvimento dell'onere della prova, deve rammentarsi che in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, “nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà
o di quello di diligenza;
a fronte della prova della violazione del dovere, compete all'amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità” (v. Cass., sentenza n. 25056 resa in data 09.11.2020).
Tanto premesso, relativamente alle contestazioni riguardanti la distrazione della liquidità appartenente alla società, occorre rilevare che la domanda risarcitoria non è accoglibile innanzitutto in relazione pagamenti effettuati in favore dell'avv. Rosaria Tarantini in data 17.07.2020 e il
28.1.2020 (v. operazioni sub. 1 e 9), e ciò in quanto, pur essendo tali esborsi indubbiamente sostenuti dalla società, non vi è la certezza che gli stessi siano stati erogati dall'amministratore in violazione del dovere di fedeltà e senza alcuna giustificazione, elemento che di conseguenza rende non configurabile il danno ingiusto in capo alla società.
Invero, l'avv. Tarantini risulta essere stato incaricato dalla per l'assistenza in Controparte_1 giudizio nell'ambito della procedura esecutiva RES n. 633/2014, circostanza desumibile dalla lettura di un atto processuale del relativo giudizio (v. doc. 18, “rinuncia agli atti del Condominio Sanjust”,
p. 1). Diversamente da quanto asserito dall'attrice, il conferimento del citato incarico professionale
8 non doveva essere preventivamente approvato dall'assemblea dei soci (la quale aveva indiscutibilmente conferito mandato all'amministratore per la vendita degli immobili, finalizzata proprio all'estinzione della procedura esecutiva), né avrebbe dovuto essere preceduta dall'autorizzazione del giudice tutelare (poiché la persona amministrata ricopriva, all'epoca dei fatti, unicamente il ruolo di socio al 1%), trattandosi di una decisione rientrante nelle facoltà riconosciute dalla legge all'amministratore unico/legale rappresentante. Ciò chiarito, gli importi in concreto corrisposti al legale possono essere entrambi ricollegabili all'attività svolta dal suddetto avvocato nell'ambito della procedura esecutiva sopra citata: a conferma di ciò, il primo addebito trova riscontro nell'atto notariale del primo atto di vendita, a titolo di “fondo spese” e destinato al pagamento degli oneri dovuti per la definizione delle posizioni debitorie (v. doc. 22), mentre il secondo è stato eseguito per “assistenza estinzione RES. 633/2014”, come emerge dalla causale di pagamento in atti (v. doc.
25). Sebbene gli importi corrisposti al legale possano ritenersi significativi nel loro complesso, non vi sono sufficienti elementi per ritenerli del tutto sproporzionati e quindi non dovuti al professionista.
Né può sostenersi, al contrario di quanto paventato dall'attrice, che sarebbe stato necessario un puntuale conferimento di incarico dall'assemblea anche in termini di quantum del relativo compenso, spettando invece al professionista il compito di determinare la quantificazione delle somme dovute in suo favore, a fronte dell'attività in concreto svolta.
Simili considerazioni valgono con riferimento all'operazione sub. 10, consistente nel pagamento di euro 10.000,00 in favore della società Progetto Sardegna di Piano Gianluigi sas, avente la causale (sia pur generica) “prestazioni eseguite”.
In tal caso l'operazione, sebbene appaia piuttosto ambigua, essendo ignoti al Tribunale gli effettivi rapporti esistenti tra le due imprese, non può ritenersi di per sé ingiustificata, apparendo non eccentrica rispetto agli atti che ineriscono alla gestione della società e che rientrano tra quelli per i quali non è richiesta una previa approvazione assembleare. Tenuto conto, altresì, del fatto che le censure dell'attrice anche in tal caso si sono rivelate poco incisive - non apparendo dirimente la circostanza che si tratti di un costo significativo per la società e non rendicontato dall'amministratore, rivelandosi invece decisivo il fatto che la società non ha fornito al Tribunale sufficienti elementi di contesto dai quali dedurre la sussistenza della violazione - e che la stessa parte, nell'atto di citazione, ha di fatto ammesso di aver intrattenuto un rapporto di collaborazione con il commercialista CP_4
già in epoca antecedente alla nomina del , non può escludersi che il pagamento in
[...] CP_3 questione si giustificasse a fronte delle competenze dovute alla società gestita dal professionista. Del resto, non risulta che l'attrice - la quale, peraltro, non ha depositato in giudizio il proprio statuto sociale - avesse imposto specifiche limitazioni in merito alle singole attività gestorie del , al CP_3 quale venivano conferiti “pieni poteri e rappresentanza previsti in Statuto” (v. delibera del
9 29.06.2020: doc. 11).
Passando all'esame delle operazioni menzionate al punto 11, deve prendersi atto che l'attrice si è limitata ad allegare una serie di prelievi asseritamente compiuti dal nel corso del mese di CP_3 agosto 2020, senza tuttavia fornire alcuna evidenza documentale in ordine ai medesimi, sicché il correlativo danno-evento non può ritenersi dimostrato.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle operazioni menzionate al punto 12.
In tal caso la società, pur avendo compiutamente descritto ogni singolo movimento anomalo del c/c in relazione all'anno 2021, specificando gli estremi di ciascun pagamento contestato nel periodo d'interesse, ha tuttavia omesso di produrre l'estratto conto bancario attestante siffatte spese illecite.
In questo quadro, il Tribunale non può ritenere raggiunta la prova di siffatti esborsi patrimoniali, rivelandosi lacunosa la mera elencazione delle operazioni contestate all'interno dell'atto di citazione, dovendo ritenersi imprescindibile il deposito dell'estratto conto ai fini dell'esatta quantificazione del credito risarcitorio (ed infatti, l'elencazione fornita dall'attrice non può ritenersi surrogatoria della prova documentale, giacché la stessa, essendo proveniente esclusivamente dalla parte e non dall'istituto di credito di riferimento, è foriera di potenziali disallineamenti rispetto ai dati reali, ad esempio a causa di errori e/o omissioni nella trascrizione delle singole movimentazioni).
Da ultimo, dev'essere respinta anche la richiesta di ristoro dell'ulteriore voce, quantificata dalla parte nell'importo di euro 10.000,00 a titolo di responsabilità extracontrattuale ed indicata quale aggiuntivo danno conseguente al mancato espletamento degli adempimenti necessari e all'omessa tenuta delle scritture societarie.
Sul punto, a prescindere dal fatto che la natura della responsabilità dell'amministratore appaia unicamente di tipo “contrattuale”, deve rilevarsi che la società non ha dimostrato di aver patito un danno aggiuntivo a quello documentato. In base a quanto risulta dagli atti, non è possibile affermare che, a fronte delle condotte illecite accertate, la società abbia subìto un pregiudizio patrimoniale ulteriore a quello conseguente alla distrazione della liquidità. A conferma di ciò, tenuto conto che la società attrice ha omesso di redigere e depositare i bilanci di esercizio sin dall'anno 2006, non può apprezzarsi l'effettiva incidenza delle condotte del sull'andamento economico/finanziario CP_3 della società, peraltro già gravemente compromesso al momento della nomina dell'odierno convenuto. Non è nemmeno chiaro se, a fronte di tali irregolarità, le scritture contabili fossero regolarmente tenute dalla società al momento del passaggio di consegne del . Del pari, non può CP_3 qualificarsi come danno ingiusto l'omesso pagamento della rata IMU per l'importo di euro 6.936,00, trattandosi di somma di denaro in ogni caso dovuta all'Amministrazione finanziaria e per un ammontare pressoché identico a quello maturato nel periodo in cui era avvenuta la nomina del . CP_3
Inoltre, la società non ha nemmeno allegato di aver subìto un danno non patrimoniale a fronte delle
10 inadempienze addebitabili alla parte convenuta.
In definitiva, la domanda risarcitoria di parte attrice deve trovare parziale accoglimento, nei termini di cui al dispositivo.
5. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi applicazione al criterio di soccombenza, non essendovi i presupposti per la compensazione – neppure parziale − delle medesime. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014 (valore indeterminabile – complessità bassa), aggiornati al D.M. 147/2022, con il riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, mentre per la fase decisionale appare congrua una la liquidazione in base ai valori minimi, essendosi i difensori dell'attrice limitati a riportarsi alle difese svolte e alle conclusioni già rassegnate, rinunciando peraltro al termine per il deposito di note conclusive. Poiché non vi è stata istruttoria, non è liquidabile anche la fase della trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accerta e dichiara la responsabilità contrattuale di per tutte le inadempienze e gli Controparte_3 illeciti compiuti nella sua qualità di amministratore della PM. così come descritti Controparte_1 in parte motiva;
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati alla parte attrice, che si Controparte_3 quantificano nella misura pari a € 15.000,00, oltre ad interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice;
condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali sostenute nel presente Controparte_3 giudizio, che si liquidano per importo pari a € 4.358,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
11