Articolo 150 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 149Articolo 151
Versione
1 gennaio 1993
Art. 150.
(Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata)
1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento e' vietata la sosta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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