Art. 8.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 20 luglio 1968, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 20 luglio 1968 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.
Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dal 20 luglio 1968, data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.
Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che dalla suddetta data del 20 luglio 1968 o da data successiva sono utilizzati ed assunti dal Commissariato per inderogabili esigenze funzionali.