Sentenza 16 novembre 2006
Massime • 1
In tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria,che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.
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ISSN 2385-1376 Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Valitutti – con l'ordinanza n. 27529 del 20.11.2017. Nella fattispecie in esame una società creditrice notificava un decreto ingiuntivo presso l'abituale domicilio di …
Leggi di più… - 3. Atti giudiziari: la notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilioGiampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2018
Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza , nella dimora o nel domicilio. La notifica a mani diverse dal destinatario L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani …
Leggi di più… - 4. Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale?Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 19 marzo 2018
Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 24422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24422 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. CORRENTI CE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, difeso dagli avvocati MIELE NC, GIUSEPPE AIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OC RG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8004/02 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/07/06 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per l'accoglimento 1^ motivo, assorbito il 2^; accoglimento 4^ motivo per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18 novembre 1998 LI IO conveniva in giudizio il prof. OM CE davanti al Giudice di Pace di Napoli onde sentirlo condannare al pagamento della somma di L. cinquemilioni (Euro 2.582,28) quale corrispettivo a saldo dei lavori di rifacimento dell'impianto elettrico eseguiti sull'imbarcazione Alkayd Canados Roma 1755, di esso ricorrente, nel periodo marzo - giugno 1997.
Nel costituirsi in giudizio il OM eccepiva che detti lavori non risultavano eseguiti a regola d'arte, tanto che egli, pur avendo già versato la somma di L. undicimilioni (Euro 5.681,03), a mezzo del proprio legale, con racc. del 12 novembre 1997, ribadiva all'avv. Corona, legale del LI, la presenza di avarie del gruppo elettrogeno acquistato e la cattiva esecuzione di altri lavori sull'imbarcazione; che per tali motivi aveva dovuto ricorrere all'opera di altro tecnico del settore, la TA EA BA di Roma, specializzata per lavori nautici.
Il LI conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli il OM CE, notificando l'atto introduttivo in Napoli, alla Via Cervantes 55, ove costui, specializzato in cardiologia, sporadicamente vi faceva studio;
e l'atto veniva consegnato al portiere dello stabile e non nelle mani del ricorrente. Il LI, in assenza della costituzione nel primo giudizio del OM, otteneva sentenza a sè favorevole, per cui il ricorrente veniva condannato al pagamento della somma di L. cinquemilioni ed accessori.
Avverso detta sentenza interponeva appello il OM per due motivi:
1) la sentenza era nulla per violazione del contraddittorio, ciò perché l'atto di citazione era stato notificato, in violazione dell'art. 139 c.p.c, in Napoli, luogo ove il ricorrente svolgeva sporadicamente attività di cardiologo, e non in Pompei, comune di residenza dal giugno del 1938.
2) Il provvedimento era carente di motivazione non chiarendo il primo Giudice quale fosse la documentazione prodotta dal LI ne' precisando il tenore delle dichiarazioni rese dai testi sulle circostanze di causa, tali da convincere il giudicante a ritenere fondata la domanda.
Il Tribunale di Napoli, sul gravame interposto dal ricorrente, con sentenza n. 8004/02, rigettava l'appello e condannava il ricorrente al pagamento anche delle spese del secondo grado.
Contro tale sentenza ricorre per Cassazione con due motivi di censura il prof. CE OM.
Non ha svolto difesa in questa fase del giudizio LI IO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perché la sentenza impugnata ha ritenuto regolare la notifica dell'atto di citazione in via Cervantes n. 55 di Napoli a mani del portiere, luogo nel quale saltuariamente il ricorrente svolgeva l'attività di cardiologo sebbene fosse stato prodotto certificato di residenza fin dal 1936 in Pompei, traversa Pironti. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e per carenza di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, nonché per vizio di extrapetizione, perché il Tribunale di Napoli ha ritenuto dimostrato il credito preteso dal LI in base a testimonianze e documenti imprecisati, fra cui un preventivo senza sottoscrizione e data di ulteriori lavori per L. due milioni.
Il primo motivo va respinto, perché la sentenza impugnata ha ritenuto che il valore presuntivo della certificazione anagrafica prodotta dal OM era superato dalla residenza effettiva dello stesso in Napoli quale risultava da una corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della determinazione del luogo di residenza, bisogna tenere conto della residenza effettiva del destinatario dell'atto, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio (cfr., in senso conforme, Cass. sentt. n. 3982/1998, n. 5513/1988, n. 1014/1992, n. 2143/1995, n. 2230/1998). Il secondo motivo è ugualmente infondato, perché la sentenza impugnata ha tratto il convincimento della fondatezza della pretesa del LI non solo dalla documentazione prodotta dalle testimonianze assunte, ma anche dal comportamento del OM, il quale alla richiesta degli ulteriori L. cinque milioni, dovuti per la sistemazione dell'impianto elettrico della sua imbarcazione, aveva opposto l'esistenza di vizi senza contestare il corrispettivo convenuto per le prestazioni eseguite.
Nè sussiste la carenza di motivazione della sentenza impugnata per il pagamento di L. cinque milioni residui, perché, come osserva il Tribunale a pag. 3 della stessa, "i testi escussi in primo grado hanno confermato pienamente le risultanze della documentazione in atti, descrivendo le opere effettuate dal LI, le somme richieste da questi a titolo di compenso e quelle versate dal OM".
Non vi sono spese da liquidare non avendo il LI svolto difese in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006