Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 24422
CASS
Sentenza 16 novembre 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria,che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio.

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  • 2OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: non è sufficiente l’irregolarità della notificazione
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    ISSN 2385-1376 Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Valitutti – con l'ordinanza n. 27529 del 20.11.2017. Nella fattispecie in esame una società creditrice notificava un decreto ingiuntivo presso l'abituale domicilio di …

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    Avv. Giampaolo Morini - Innanzitutto, la nozione di residenza è fissata dall'art. 43, comma 2, c.c., che la identifica con il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Essa si individua attraverso un duplice dato oggettivo e soggettivo: il dato oggettivo è la permanenza in un determinato luogo ed il dato soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (1), le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione. Leggi anche Che differenza c'è tra domicilio e residenza? Residenza anagrafica ed effettiva: quale prevale in caso di difformità Di qui sorge un problema consueto, ovvero, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2006, n. 24422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24422
Data del deposito : 16 novembre 2006

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