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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 7868/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Effiong L.NTUK, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rivoli (To) di procedere alla rettificazione anagrafica di sesso da maschile a femminile e del prenome da ' a Pt_1
' negli atti di stato civile. Per_1
Per il P.M. Visto, nulla oppone
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.5.2024, ritualmente notificato al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, la sig.ra all'anagrafe avendo Parte_2 Parte_1 allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da ” a Pt_1
”, nonché concedere l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni, nulla opponendo.
All'udienza del 28.10.2024, veniva sentito personalmente il ricorrente, il quale dichiarava di rinunciare alla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili, inizialmente richiesta.
All'udienza figurata con termine ex art 127 ter c.p.c. al 15.1.2025, tramite deposito di note scritte sostitutive di udienza, l'avvocato di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa, in data 21.1.2025, veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anagrafico, ad avviso di questo Collegio,
è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
Il ricorrente in sede di precisazioni delle conclusioni ha rinunciato alla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale, che sia stata raggiunta la prova della serietà ed irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti documentato che parte attrice sin dall'anno 2018, ha ricevuto una diagnosi di disforia di genere dal dott. e ha Persona_2 conseguentemente intrapreso le cure e le terapie ormonali per la femminilizzazione del suo corpo, tutt'ora in corso, come dimostrato dalla documentazione medica in atti (doc. 3 e 4 del ricorso).
Essendo dunque pienamente dimostrato che il ricorrente non solo presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole della irreversibilità del percorso, va disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere, che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle
2 modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n.
15138/15).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche e dei documenti prodotti, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 Per_1 parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 255, parte I, serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 1966 del Comune di Rivoli) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono
3 leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non Per_1 altrimenti;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 7868/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Effiong L.NTUK, presso cui ha Parte_1
eletto domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Torino adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda attorea:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rivoli (To) di procedere alla rettificazione anagrafica di sesso da maschile a femminile e del prenome da ' a Pt_1
' negli atti di stato civile. Per_1
Per il P.M. Visto, nulla oppone
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.5.2024, ritualmente notificato al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, la sig.ra all'anagrafe avendo Parte_2 Parte_1 allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da ” a Pt_1
”, nonché concedere l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni, nulla opponendo.
All'udienza del 28.10.2024, veniva sentito personalmente il ricorrente, il quale dichiarava di rinunciare alla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili, inizialmente richiesta.
All'udienza figurata con termine ex art 127 ter c.p.c. al 15.1.2025, tramite deposito di note scritte sostitutive di udienza, l'avvocato di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa, in data 21.1.2025, veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anagrafico, ad avviso di questo Collegio,
è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
Il ricorrente in sede di precisazioni delle conclusioni ha rinunciato alla richiesta di autorizzazione alla sottoposizione al trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da maschili a femminili.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale, che sia stata raggiunta la prova della serietà ed irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti documentato che parte attrice sin dall'anno 2018, ha ricevuto una diagnosi di disforia di genere dal dott. e ha Persona_2 conseguentemente intrapreso le cure e le terapie ormonali per la femminilizzazione del suo corpo, tutt'ora in corso, come dimostrato dalla documentazione medica in atti (doc. 3 e 4 del ricorso).
Essendo dunque pienamente dimostrato che il ricorrente non solo presenta un disturbo di identità di genere e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole della irreversibilità del percorso, va disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere, che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle
2 modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico.
I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n.
164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n.
15138/15).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche e dei documenti prodotti, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di Parte_1 attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 Per_1 parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa ad nato a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 255, parte I, serie A del registro degli Parte_1 atti di nascita dell'anno 1966 del Comune di Rivoli) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono
3 leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non Per_1 altrimenti;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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