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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 3141/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11913/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025
e pendente
TRA il e il Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - APPELLANTI -
E la (in seguito anche (c.f.: ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sede in Napoli al Centro Direzionale, via G. Porzio 4 Isola A7, in persona dell'amministratore delegato avv. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Orazio Abbamonte ( c.f. e Luigi M. D'Angiolella (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) - APPELLATA - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19 gennaio 2013, a seguito di declinatoria della propria giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale della Campania –Napoli, la (di seguito, per Controparte_1
Con comodità, anche solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il CP_ R BBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
il , la Controparte_5 Parte_2 [...]
per ottenere che: a) previa disapplicazione delle note del Controparte_6
Ministero per i Beni Culturali - Sovrintendenza Archeologica di Pompei, prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000, con cui le era stato intimato il pagamento di £ 30.896.400 (pari a 15.956,66 €) per presunti canoni dovuti per occupazione di alcune aree ritenute demaniali dall'amministrazione intimante, venisse accertato che: i) le particelle riferite alle richieste della Sovrintendenza di canoni Con demaniali, non erano di proprietà demaniale bensì di proprietà della;
ii) nessuna somma era dovuta dalla società attrice alle parti convenute a titolo di canone demaniale per aree che solo si presumevano essere di proprietà dello Stato, ma che in Con realtà erano nella piena e pacifica disponibilità della;
b) i convenuti in solido, o chi di essi ritenuto responsabile, fossero condannati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore del proprio procuratore anticipatario.
Con Nello specifico, la , come concessionaria Anas dell'Autostrada Napoli -
Pompei Salerno sosteneva che le particelle in contestazione al foglio 8 erano tre, cioè Con la n. 79, 309 e 311 del Comune di la p.lla 311 era stata acquistata dalla Pt_1
nell'ambito della procedura ablatoria per realizzare la detta autostrada mediante stipula con la venditrice di atto per notar di Napoli in data 2 CP_7 Per_1
ottobre 1929, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli il 10 ottobre 1929 ai Con nn. 1323/3183; la particella n. 309, invece, era stata acquistata dalla per realizzare la detta autostrada con decreto dell'Alto Commissario per la Provincia di Napoli Div. IV
n. 2376 del 26 marzo 1930 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli il 15 aprile 1930 al n. 6454/5770; infine, la particella n. 79 era di appena mq 3 e quindi era del tutto irrilevante.
2. Con comparsa di costituzione del 10 aprile 2013 si costituivano in giudizio il la Controparte_5 Controparte_6
ed il , eccependo la nullità della citazione, e nel Parte_2
merito, l'infondatezza della domanda attrice, sostenendo che :
- le particelle in contestazione derivavano dalle ex particelle demaniali n. 3 del foglio 5 del Comune di sezione C Scafati, e n. 91 del foglio 1 del Comune di Pt_1
sez. B Torre Annunziata;
Pt_1
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Controparte_8 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
- come risultava dal Testimoniale di Stato del 25 febbraio 1986, a seguito di operazione di revisione straordinaria del Catasto terreni riguardanti l'intera provincia di Napoli, il mappale 3 era stato soppresso ed unito in parte alle particelle 318,313,
312,311, 309 ed alle strade pubbliche ed in parte ai nuovi mappali 314,315,316 e 317; la ex particella 91 invece era confluita in parte nella p.lla 309 (per 735 mq) ed in parte nella p.lla 79 del foglio 8 (per mq 3);
- a tali p.lle soppresse corrispondeva la parte occidentale del tronco di strada rimasto inutilizzato dopo che erano stati eseguiti i lavori di spostamento della strada provinciale posta innanzi agli scavi, consegnata dalla Provincia di Napoli alla Divisione degli scavi di Antichità, con verbale del 31 maggio 1878, da cui risultava che tale tratto aveva una lunghezza di m. 908,5, una larghezza costituita da una carreggiata di 14,50
m , un marciapiede di m. 2 ed una scarpata di varia larghezza;
- prima della soppressione, le p.lla 91 e 3 erano riportate rispettivamente alle partite n. 156 in ditta al amministrato per conto della Controparte_9
Pubblica Istruzione, ed alla partita 446 come , e tanto risultava Controparte_9
dalle note 7070 e 7016 dell'Intendenza di Finanza di Napoli dell'11 febbraio 1955 da cui si evinceva che tali beni erano inseriti nelle schede 432 e 508 come beni demaniali in uso al (prima dell'istituzione del Controparte_10 Controparte_5
ulturali);
[...]
- con verbale mod. 4 del 4 aprile 1956 il aveva Parte_2
consegnato la p.lla n. 91 al Controparte_11
per essere adibito ad uso “Scavi di Pompei”, e successivamente l'organo
[...]
tecnico dell'Ufficio tecnico erariale con nota 39949/17419 del 25 gennaio 1962 aveva comunicato che parte della p.lla 91, unitamente ad altre p.lle con essa confinanti, per complessivi mq 2000, era stata occupata dalla sede dell'autostrada Napoli-Pompei; Con
- con nota 4893/1159/89 del 18 settembre 1991, il citato aveva specificato che l'area demaniale in uso alle era di mq 735, facente parte dell'attuale CP_1
p.lla 309 (di cui mq 220 rappresentavano una pertinenza di un fabbricato, formato dal solo piano terra, utilizzato come bar - ristorante ed indicato in mappa col n. 311, mentre i restanti 515 mq costituivano pertinenza ed area di sedime di un fabbricato, formato dal solo piano terra, ed un tempo utilizzato come Uffici dalla società
) specificando che l'intera p.lla 309 risultava catastalmente intestata alla CP_1
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Società Anonima Autostrade che, da informazioni assunte, avrebbe provveduto a dare in concessione a privati una parte di mq 220 circa;
- da ultimo con nota 20061/3827/91 dell'11 dicembre 1991, l'Ute aveva comunicato all'Intendenza di finanza il valore e gli indennizzi da richiedere per l'occupazione di parte della ex particella 91, scheda 432, mentre con fonogrammi prot.
28627 del 10 dicembre 1994 e 12859 del 16 giugno 1995 la Soprintendenza degli scavi di aveva denunciato lavori edili di ristrutturazione dell'edificio esistente e Pt_1
dell'area circostante la p.lla 309, derivante dall'ex p.lla demaniale 91;
- con riguardo invece alla p.lla n. 3 non vi era verbale mod. 4 del 4 aprile 1956, ma era possibile ricostruire la storia di tale p.lla mediante una nota dell'Ute prot.
5578/15101 del 27 ottobre 1975, da cui si evinceva che tale ex p.lla 3, per mq 180 era in possesso dell'Autostrada come area annessa alla stazione di sevizio carburante, e tanto trovava conferma nel Testimoniale di Stato del 25 febbraio 1986, da cui si evinceva che tale superficie apparteneva allo stato anche se era parzialmente in CP_ possesso di terzi (in particolare alla );
In definitiva, dall'esame dei detti atti, la demanialità di entrambe le aree facenti parte dell'ex p.lle 91 (per mq 738) e 3 (per mq. 180) era indiscutibile, mentre da accertamenti eseguiti presso l'Agenzia del territorio, nel periodo 1 gennaio 1991- 31 dicembre 1930, non erano risultati atti trascritti a favore e contro , fu CP_7
Con Luigi, identificata nell'atto della come suo dante causa.
Concludeva, per quanto d'interesse in tale sede, per il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria di spese.
3. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale adìto così provvedeva: “1) previa disapplicazione delle note del Controparte_14
prot.n.20986 del 06.07.2000 e prot.n. 29039 del 07.10.2000, dichiara che le particelle di cui alle predette richieste della sono di proprietà della società CP_6
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese CP_1 Controparte_1
di giudizio”.
In particolare, il Tribunale, disattendeva le conclusioni del Ctu (secondo cui “le
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consistenze elencate nella nota della Soprintendenza datata 6 luglio 2000 ricadono su suoli demaniali e sono sostanzialmente corrette dal punto di vista dimensionale” ed in particolare “…l'odierna particella 311 del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 915 mq circa…l'odierna particella 472 del foglio Pt_1
8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 3 mq circa"), Pt_1
che giudicava fondate sostanzialmente su soli raffronti cartografici/catastali che non costituivano, di per sé, prova della natura demaniale delle particelle in questione pur potendo essere valutati unitamente agli altri elementi, ed escludeva la natura demaniale in quanto “per aversi natura demaniale un bene deve avere una determinata funzione pubblica (che nella specie non risulta neppure dedotta) e fondarsi su di un atto amministrativo nella specie non indicato sicché la natura demaniale delle aree in questione non può dirsi accertata…Per contro, la società attrice, nell'evidenziare di aver acquisito dette particelle nell'ambito di una procedura espropriativa, ha prodotto gli atti innanzi menzionati nei quali, effettivamente, tra i confini non viene indicato alcun bene demaniale;
quale ulteriore riscontro peraltro, risulta che su tali particelle insistono immobili adibiti ad attività commerciali dei quali si fa menzione già negli atti indicati da parte istante (vedi atto notarile del 2 ottobre 1929) per cui appare verosimile che tali aree coincidano con quelle di cui agli atti di trasferimento su indicati”.
4. Con citazione notificata il 5 giugno 2018 alla Sam il
[...]
e il Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la citata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'integrale rigetto delle domande della dichiarando la demanialità delle CP_8 Controparte_1
particelle per cui è causa;
per l'effetto, dichiarare la legittimità delle impugnate note della (oggi prot. Parte_1 Controparte_6 Parte_4
20986 del 06.07.2000 e 29039 del 07.10.2000 e delle correlate pretese creditorie dell'Amm.ne, a titolo di canoni per occupazione di beni demaniali;
condannare
l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa del 23 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la
[...]
Pag. 5 di 12 Controparte_15 turismo c. CP_8 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata con vittoria di spese con attribuzione, sostenendo la correttezza di tale sentenza, che, correttamente -a suo dire- si era discostata dall'erronea Ctu, che si fondava solo su rilievi cartografici, mentre la P.A. non aveva dato prova della natura pubblica dei beni per essere destinati ad un uso pubblico (di strada oppure di bene destinato a scavi archeologici) e la documentazione da essa prodotta in giudizio non era stata mai comunicata alla CP_2
6. All'udienza del 7 gennaio 2025 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va accolto per i seguenti motivi.
II. Gli appellanti sostanzialmente contestano, con il loro unico motivo di gravame, la violazione da parte del Tribunale di principi di diritto sostanziale e processuale, ed in particolare: i) il fatto che, con motivazione contraddittoria, il primo
Giudice non abbia tenuto conto delle univoche conclusioni cui era giunto il Ctu nominato nel corso del processo di primo grado, che aveva ritenuto le aree in contestazione di natura demaniale;
ii) il fatto che il primo Giudice abbia ritenuto tali Con aree di proprietà della fondando tale conclusione su atti mai prodotti da quest'ultima, ma soltanto citati dal proprio consulente di parte, sui quali peraltro il Ctu aveva ampiamente motivato l'irrilevanza ai fini delle conclusioni cui era giunto poi il
Tribunale; iii) il fatto che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto, in contrasto con i principi sull'onere della prova, che le appellanti non avevano assolto all'onere, su di esse gravanti, di fornire la “prova della natura demaniale delle particelle in questione”.
Le censure dei sono fondate. CP_16
Va, innanzitutto, evidenziato che, sulla base del petitum richiesto dall'attrice in primo grado, la domanda da quest'ultima proposta andava qualificata come volta all'accertamento della propria proprietà sulle particelle indicate nei due atti del 6 luglio 2000 prot. 20986 e del 7 ottobre 2000 prot. 29039, con cui la
[...]
presso il culturali aveva loro Controparte_6 Controparte_17
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 Con REPU CA ITA LIA NA
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intimato il pagamento di un canone annuo di £ 10.298.800 per ciascuno dei tre anni di occupazione, per complessivi £ 30.896.400 (pari a 15.956,66 €), di parte delle particelle 79, 309 e 311 del foglio 8 del Comune di Pompei, di complessivi mq 918, che l'intimante amministrava e gestiva dal 1° gennaio 1997.
Ne consegue che gravava sull'attrice e non sul convenuto l'onere di CP_5
fornire la prova della proprietà sulle p.lle occupate e descritte nei citati atti della
Sovrintendenza nel seguente modo:
- mq 3 infra particella 79, foglio 8- sede autostradale- casello di ex p.lla Pt_1
91 del foglio 1, sez. B Torre annunziata);
- mq 50 infra particella 311 del foglio 8 – fabbricato- (ex p.lla 3 del foglio 5 di Con ez. C), destinato a ristorate dal locatario della;
Pt_1
- mq 130 infra particella 309 del foglio 8- area di pertinenza del fabbricato 311
(ex p.lla 3 del foglio 5 di ez. C); Pt_1
- mq 735 infra particella 309 del foglio 8 (ex p.lal 91) così utilizzati: mq 220 come area di pertinenza del fabbricato 311, mq 110 come area di sedime fabbricato 309, mq
405 come area di pertinenza del fabbricato 309, destinato a ristornate dal locatario della CP_2
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene condivisibile “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (cfr. Cass. 1210/2017; Cass. 30606/2011).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dagli appellanti e dal Ctu Con nella relazione tecnica depositata, la non ha prodotto in giudizio, neppure tramite il proprio consulente di parte, tale geom. , uno degli atti, da cui - a Persona_2
suo dire - derivava la sua proprietà sulle particelle in contestazione, cioè il decreto dell'Alto commissario per la Provincia di Napoli del 26 marzo 1930 per la p.lla 309,
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mentre l'altro atto, quello relativo alla p.lla 311, cioè l'atto notarile per notaio Per_1
del 2 ottobre 1929, rilevava solo in parte giacché di tale p.lla era stata acquistata dalla Con
solo una parte, mentre della restante parte non rilevava il fatto che in tale atto non erano indicati i confini demaniali (peraltro nella dicendo sulla proprietà sull'area di mq 3 della p.lla 79).
Ne consegue che, per ciò solo, non avendo assolto l'attrice al proprio onere Con probatorio, la domanda della andava rigettava con conseguente suo obbligo di pagare le somme intimate dalla Sovraintendenza.
Sul punto, ha, pertanto, errato il primo Giudice sia nel ritenere accertato il diritto Con di proprietà della basandosi sulle sole dichiarazioni rese dal ctp nella sua Per_2
consulenza di parte, sia nel considerare irrilevante, al fine della prova della natura demaniale dei beni in contestazione, la copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla , nonché le conclusioni cui era giunto il nominato ctu, ing. CP_19
, coerenti con gli effettuati raffronti cartografici/catastali. Persona_3
Quanto al primo aspetto, il Ctu ha, infatti, evidenziato che la ctp del Per_3
geometra si fondava su di un presupposto errato, cioè che tra i confini delle Per_2
Con aree espropriate dal concessionario per la costruzione dell'autostrada Napoli –
e della strada ferrata Circumvesuviana S.F.S.M.(Torre Annunziata – Pt_1
Castellammare di Stabia) non vi fossero beni demaniali;
viceversa, era presente la vecchia “strada provinciale da Torre Annunziata a Valle”, indicata nell'atto del 1929 come strada comunale Scafati - Torre Annunziata, coincidente con il tratto di strada dismesso e dato in uso dall'Intendenza alla Sovraintendenza ad uso ”Scavi di Pompei” col verbale del 31 maggio 1878.
In altri termini, dalla suddivisione delle originarie particelle 3 e 91, indicate negli atti con cui si intimava il pagamento dell'importo contestato, erano nate le p.lle 79,
309 e 311 del foglio 8 catasto terreni di che, poi, come si evince dalle Pt_1
conclusioni del Ctu, erano state ulteriormente suddivise (in particolare, la p.lla 309 era stata accorpata alla p.lla 311 e la p.lla 79 era stata soppressa originando le p.lle 472 e Con 473), risultando per una parte occupate dalla , che poi le aveva date in locazione a terzi ad uso ristorante, e prima ancora, a pompa di benzina .
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Quanto al secondo aspetto, per quanto - come in precedenza detto - non fosse onere della Sovrintendenza dare prova della natura demaniale dei terreni contestati, dalle conclusioni rese dal Ctu nella sua relazione, emerge che “ le consistenze elencate nella nota della Sovrintendenza datata 6.07.2000 ricadono sui suoli demaniali e sono sostanzialmente corrette dal punto di vista dimensionale. Per mera completezza, ed al solo scopo di chiarire le cose all'attualità, si precisa quanto segue:
1. l'odierna particella 311 del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo Pt_1
demaniale per 915 mq circa;
2. l'odierna particella 472 del foglio 8 del Catasto
Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 3 mq circa." Pt_1
Tali conclusioni, sebbene fondate solo su rilievi cartografici, trovano conferma nella documentazione, prodotta in giudizio dal Controparte_20
e citata nei suoi atti, ed in particolare, nel testimoniale di Stato del 25
[...]
febbraio 1986, che ha valore di relazione giurata, e dunque, di prova atipica da valutare con le altre risultanze del processo (così, Cass. 9507/2023), e pertanto, da comparare con il verbale di consegna del 31 maggio 1878 della Provincia di Napoli, Con con tutte le note dell'Intendenza di finanza e dell' che, dal 1955 al 1991, descrivevano la natura demaniale delle p.lle contestate, la loro consistenza e le loro modifiche catastali, la consegna di parte di queste terreni (in particolare, la p.lla 91) alla Sovrintendenza ad uso “scavi di , l'occupazione da parte di soggetti terzi di Pt_1
parte di tali p.lle.
La perfetta coincidenza dimensionale tra le p.lle descritte negli atti del CP_5
ed i rilievi cartografici effettuati dal Ctu nominato, non lasciano, pertanto, dubbi sulla coincidenza dei beni indicati nelle note del 2000 - la n. prot. 20986 e la n. prot. 29039 - con cui veniva intimato il pagamento di £ 30.896.400, con quelli descritti come appartenenti al demanio dello Stato.
Con Né tali conclusioni sono messe in discussione dai rilievi mossi dalla , secondo cui dalla documentazione prodotta dagli appellanti si evincerebbe l'assenza nei beni in esame dell'elemento distintivo dei beni demaniali, ovvero il loro aspetto finalistico e funzionale e la loro utilizzazione per la finalità pubblica che li connotava ab origine, cioè quella di demanio stradale, venuto meno da oltre un secolo, nonché l'assenza di qualsiasi legame con l'attività della Sovrintendenza e cioè con le esigenze
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archeologiche ed organizzative degli stessi scavi di Pt_1
Difatti, è la medesima appellata a ricordare che la natura di beni demaniali non si perde per il mancato utilizzo di tali beni secondo le finalità che lo connotano e che sussiste la sola “sdemanializzazione tacita” (non anche la demanializzazione di fatto) quando comportamenti univoci e concludenti fanno emergere con certezza la rinunzia alla funzione pubblica del bene (così Cass. 14269/2023 secondo cui
“La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo”).
Ne consegue che il fatto di avere consegnato alla Sovraintendenza per finalità archeologiche beni in precedenza utilizzati come strada non vale a far perdere a tali beni la loro natura demaniale.
III. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va accolto, ed in riforma della sentenza impugnata, va accertata la natura demaniale dei beni indicati nelle note prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000 con cui si intimava Con alla il pagamento dell'importo di £ 30.896.400.
V. Segue, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza dell'appellata, la condanna di quest'ultima a rifondere in solido al
[...]
e al Parte_1 Parte_2
le spese del doppio grado, che si liquidano alla stregua dei parametri indicati
[...]
dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base del valore effettivo della controversia (scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €).
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Esso va liquidato:
per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui
4.700,00 € per compensi professionali (900,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 700,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.520,00 €, di cui 4.800,00 € per compensi professionali
(1.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 900,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria),
720,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre spese prenotate a debito ed eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese della CTU svolta nel primo grado del giudizio, già liquidate con Con separato decreto, vanno poste integralmente a carico della .
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e dal Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato il 5 giugno 2018 alla
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11913/2017, pubblicata il 5
[...]
dicembre 2017, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) rigetta la domanda della ed accerta la natura Controparte_1
demaniale dei beni indicati nelle note prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000 con cui si intimava alla detta società il pagamento dell'importo di £
30.896.400;
B) condanna la a rifondere in solido al Controparte_1 [...]
ed al Parte_1 Parte_2
le spese del doppio grado che si liquidano per il primo grado di giudizio
[...]
nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui 4.700,00 € per compensi professionali e
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 CP_ Pa R ITA NA CP_21
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio nel complessivo importo di
5.520,00 €, di cui 4.800,00 € per compensi professionali, 720,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre spese prenotate a debito ed eventuali ulteriori accessori;
C) pone definitivamente a carico della anche le Controparte_1
spese della ctu, liquidate nel primo grado del giudizio con separato decreto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 3141/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11913/2017, pubblicata il 5 dicembre 2017, riservato per la decisione all'udienza del 7 gennaio 2025
e pendente
TRA il e il Parte_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e Parte_2
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli - APPELLANTI -
E la (in seguito anche (c.f.: ), con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
sede in Napoli al Centro Direzionale, via G. Porzio 4 Isola A7, in persona dell'amministratore delegato avv. rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_3
Orazio Abbamonte ( c.f. e Luigi M. D'Angiolella (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
) - APPELLATA - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 19 gennaio 2013, a seguito di declinatoria della propria giurisdizione da parte del Tribunale amministrativo regionale della Campania –Napoli, la (di seguito, per Controparte_1
Con comodità, anche solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli il CP_ R BBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
il , la Controparte_5 Parte_2 [...]
per ottenere che: a) previa disapplicazione delle note del Controparte_6
Ministero per i Beni Culturali - Sovrintendenza Archeologica di Pompei, prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000, con cui le era stato intimato il pagamento di £ 30.896.400 (pari a 15.956,66 €) per presunti canoni dovuti per occupazione di alcune aree ritenute demaniali dall'amministrazione intimante, venisse accertato che: i) le particelle riferite alle richieste della Sovrintendenza di canoni Con demaniali, non erano di proprietà demaniale bensì di proprietà della;
ii) nessuna somma era dovuta dalla società attrice alle parti convenute a titolo di canone demaniale per aree che solo si presumevano essere di proprietà dello Stato, ma che in Con realtà erano nella piena e pacifica disponibilità della;
b) i convenuti in solido, o chi di essi ritenuto responsabile, fossero condannati al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi a favore del proprio procuratore anticipatario.
Con Nello specifico, la , come concessionaria Anas dell'Autostrada Napoli -
Pompei Salerno sosteneva che le particelle in contestazione al foglio 8 erano tre, cioè Con la n. 79, 309 e 311 del Comune di la p.lla 311 era stata acquistata dalla Pt_1
nell'ambito della procedura ablatoria per realizzare la detta autostrada mediante stipula con la venditrice di atto per notar di Napoli in data 2 CP_7 Per_1
ottobre 1929, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli il 10 ottobre 1929 ai Con nn. 1323/3183; la particella n. 309, invece, era stata acquistata dalla per realizzare la detta autostrada con decreto dell'Alto Commissario per la Provincia di Napoli Div. IV
n. 2376 del 26 marzo 1930 e trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Napoli il 15 aprile 1930 al n. 6454/5770; infine, la particella n. 79 era di appena mq 3 e quindi era del tutto irrilevante.
2. Con comparsa di costituzione del 10 aprile 2013 si costituivano in giudizio il la Controparte_5 Controparte_6
ed il , eccependo la nullità della citazione, e nel Parte_2
merito, l'infondatezza della domanda attrice, sostenendo che :
- le particelle in contestazione derivavano dalle ex particelle demaniali n. 3 del foglio 5 del Comune di sezione C Scafati, e n. 91 del foglio 1 del Comune di Pt_1
sez. B Torre Annunziata;
Pt_1
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- come risultava dal Testimoniale di Stato del 25 febbraio 1986, a seguito di operazione di revisione straordinaria del Catasto terreni riguardanti l'intera provincia di Napoli, il mappale 3 era stato soppresso ed unito in parte alle particelle 318,313,
312,311, 309 ed alle strade pubbliche ed in parte ai nuovi mappali 314,315,316 e 317; la ex particella 91 invece era confluita in parte nella p.lla 309 (per 735 mq) ed in parte nella p.lla 79 del foglio 8 (per mq 3);
- a tali p.lle soppresse corrispondeva la parte occidentale del tronco di strada rimasto inutilizzato dopo che erano stati eseguiti i lavori di spostamento della strada provinciale posta innanzi agli scavi, consegnata dalla Provincia di Napoli alla Divisione degli scavi di Antichità, con verbale del 31 maggio 1878, da cui risultava che tale tratto aveva una lunghezza di m. 908,5, una larghezza costituita da una carreggiata di 14,50
m , un marciapiede di m. 2 ed una scarpata di varia larghezza;
- prima della soppressione, le p.lla 91 e 3 erano riportate rispettivamente alle partite n. 156 in ditta al amministrato per conto della Controparte_9
Pubblica Istruzione, ed alla partita 446 come , e tanto risultava Controparte_9
dalle note 7070 e 7016 dell'Intendenza di Finanza di Napoli dell'11 febbraio 1955 da cui si evinceva che tali beni erano inseriti nelle schede 432 e 508 come beni demaniali in uso al (prima dell'istituzione del Controparte_10 Controparte_5
ulturali);
[...]
- con verbale mod. 4 del 4 aprile 1956 il aveva Parte_2
consegnato la p.lla n. 91 al Controparte_11
per essere adibito ad uso “Scavi di Pompei”, e successivamente l'organo
[...]
tecnico dell'Ufficio tecnico erariale con nota 39949/17419 del 25 gennaio 1962 aveva comunicato che parte della p.lla 91, unitamente ad altre p.lle con essa confinanti, per complessivi mq 2000, era stata occupata dalla sede dell'autostrada Napoli-Pompei; Con
- con nota 4893/1159/89 del 18 settembre 1991, il citato aveva specificato che l'area demaniale in uso alle era di mq 735, facente parte dell'attuale CP_1
p.lla 309 (di cui mq 220 rappresentavano una pertinenza di un fabbricato, formato dal solo piano terra, utilizzato come bar - ristorante ed indicato in mappa col n. 311, mentre i restanti 515 mq costituivano pertinenza ed area di sedime di un fabbricato, formato dal solo piano terra, ed un tempo utilizzato come Uffici dalla società
) specificando che l'intera p.lla 309 risultava catastalmente intestata alla CP_1
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Società Anonima Autostrade che, da informazioni assunte, avrebbe provveduto a dare in concessione a privati una parte di mq 220 circa;
- da ultimo con nota 20061/3827/91 dell'11 dicembre 1991, l'Ute aveva comunicato all'Intendenza di finanza il valore e gli indennizzi da richiedere per l'occupazione di parte della ex particella 91, scheda 432, mentre con fonogrammi prot.
28627 del 10 dicembre 1994 e 12859 del 16 giugno 1995 la Soprintendenza degli scavi di aveva denunciato lavori edili di ristrutturazione dell'edificio esistente e Pt_1
dell'area circostante la p.lla 309, derivante dall'ex p.lla demaniale 91;
- con riguardo invece alla p.lla n. 3 non vi era verbale mod. 4 del 4 aprile 1956, ma era possibile ricostruire la storia di tale p.lla mediante una nota dell'Ute prot.
5578/15101 del 27 ottobre 1975, da cui si evinceva che tale ex p.lla 3, per mq 180 era in possesso dell'Autostrada come area annessa alla stazione di sevizio carburante, e tanto trovava conferma nel Testimoniale di Stato del 25 febbraio 1986, da cui si evinceva che tale superficie apparteneva allo stato anche se era parzialmente in CP_ possesso di terzi (in particolare alla );
In definitiva, dall'esame dei detti atti, la demanialità di entrambe le aree facenti parte dell'ex p.lle 91 (per mq 738) e 3 (per mq. 180) era indiscutibile, mentre da accertamenti eseguiti presso l'Agenzia del territorio, nel periodo 1 gennaio 1991- 31 dicembre 1930, non erano risultati atti trascritti a favore e contro , fu CP_7
Con Luigi, identificata nell'atto della come suo dante causa.
Concludeva, per quanto d'interesse in tale sede, per il rigetto della domanda dell'attrice, con vittoria di spese.
3. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale adìto così provvedeva: “1) previa disapplicazione delle note del Controparte_14
prot.n.20986 del 06.07.2000 e prot.n. 29039 del 07.10.2000, dichiara che le particelle di cui alle predette richieste della sono di proprietà della società CP_6
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese CP_1 Controparte_1
di giudizio”.
In particolare, il Tribunale, disattendeva le conclusioni del Ctu (secondo cui “le
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consistenze elencate nella nota della Soprintendenza datata 6 luglio 2000 ricadono su suoli demaniali e sono sostanzialmente corrette dal punto di vista dimensionale” ed in particolare “…l'odierna particella 311 del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 915 mq circa…l'odierna particella 472 del foglio Pt_1
8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 3 mq circa"), Pt_1
che giudicava fondate sostanzialmente su soli raffronti cartografici/catastali che non costituivano, di per sé, prova della natura demaniale delle particelle in questione pur potendo essere valutati unitamente agli altri elementi, ed escludeva la natura demaniale in quanto “per aversi natura demaniale un bene deve avere una determinata funzione pubblica (che nella specie non risulta neppure dedotta) e fondarsi su di un atto amministrativo nella specie non indicato sicché la natura demaniale delle aree in questione non può dirsi accertata…Per contro, la società attrice, nell'evidenziare di aver acquisito dette particelle nell'ambito di una procedura espropriativa, ha prodotto gli atti innanzi menzionati nei quali, effettivamente, tra i confini non viene indicato alcun bene demaniale;
quale ulteriore riscontro peraltro, risulta che su tali particelle insistono immobili adibiti ad attività commerciali dei quali si fa menzione già negli atti indicati da parte istante (vedi atto notarile del 2 ottobre 1929) per cui appare verosimile che tali aree coincidano con quelle di cui agli atti di trasferimento su indicati”.
4. Con citazione notificata il 5 giugno 2018 alla Sam il
[...]
e il Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la citata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza, disporre l'integrale rigetto delle domande della dichiarando la demanialità delle CP_8 Controparte_1
particelle per cui è causa;
per l'effetto, dichiarare la legittimità delle impugnate note della (oggi prot. Parte_1 Controparte_6 Parte_4
20986 del 06.07.2000 e 29039 del 07.10.2000 e delle correlate pretese creditorie dell'Amm.ne, a titolo di canoni per occupazione di beni demaniali;
condannare
l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
5. Con comparsa del 23 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la
[...]
Pag. 5 di 12 Controparte_15 turismo c. CP_8 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata con vittoria di spese con attribuzione, sostenendo la correttezza di tale sentenza, che, correttamente -a suo dire- si era discostata dall'erronea Ctu, che si fondava solo su rilievi cartografici, mentre la P.A. non aveva dato prova della natura pubblica dei beni per essere destinati ad un uso pubblico (di strada oppure di bene destinato a scavi archeologici) e la documentazione da essa prodotta in giudizio non era stata mai comunicata alla CP_2
6. All'udienza del 7 gennaio 2025 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello va accolto per i seguenti motivi.
II. Gli appellanti sostanzialmente contestano, con il loro unico motivo di gravame, la violazione da parte del Tribunale di principi di diritto sostanziale e processuale, ed in particolare: i) il fatto che, con motivazione contraddittoria, il primo
Giudice non abbia tenuto conto delle univoche conclusioni cui era giunto il Ctu nominato nel corso del processo di primo grado, che aveva ritenuto le aree in contestazione di natura demaniale;
ii) il fatto che il primo Giudice abbia ritenuto tali Con aree di proprietà della fondando tale conclusione su atti mai prodotti da quest'ultima, ma soltanto citati dal proprio consulente di parte, sui quali peraltro il Ctu aveva ampiamente motivato l'irrilevanza ai fini delle conclusioni cui era giunto poi il
Tribunale; iii) il fatto che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto, in contrasto con i principi sull'onere della prova, che le appellanti non avevano assolto all'onere, su di esse gravanti, di fornire la “prova della natura demaniale delle particelle in questione”.
Le censure dei sono fondate. CP_16
Va, innanzitutto, evidenziato che, sulla base del petitum richiesto dall'attrice in primo grado, la domanda da quest'ultima proposta andava qualificata come volta all'accertamento della propria proprietà sulle particelle indicate nei due atti del 6 luglio 2000 prot. 20986 e del 7 ottobre 2000 prot. 29039, con cui la
[...]
presso il culturali aveva loro Controparte_6 Controparte_17
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 Con REPU CA ITA LIA NA
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intimato il pagamento di un canone annuo di £ 10.298.800 per ciascuno dei tre anni di occupazione, per complessivi £ 30.896.400 (pari a 15.956,66 €), di parte delle particelle 79, 309 e 311 del foglio 8 del Comune di Pompei, di complessivi mq 918, che l'intimante amministrava e gestiva dal 1° gennaio 1997.
Ne consegue che gravava sull'attrice e non sul convenuto l'onere di CP_5
fornire la prova della proprietà sulle p.lle occupate e descritte nei citati atti della
Sovrintendenza nel seguente modo:
- mq 3 infra particella 79, foglio 8- sede autostradale- casello di ex p.lla Pt_1
91 del foglio 1, sez. B Torre annunziata);
- mq 50 infra particella 311 del foglio 8 – fabbricato- (ex p.lla 3 del foglio 5 di Con ez. C), destinato a ristorate dal locatario della;
Pt_1
- mq 130 infra particella 309 del foglio 8- area di pertinenza del fabbricato 311
(ex p.lla 3 del foglio 5 di ez. C); Pt_1
- mq 735 infra particella 309 del foglio 8 (ex p.lal 91) così utilizzati: mq 220 come area di pertinenza del fabbricato 311, mq 110 come area di sedime fabbricato 309, mq
405 come area di pertinenza del fabbricato 309, destinato a ristornate dal locatario della CP_2
Infatti, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che questa Corte ritiene condivisibile “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes" (cfr. Cass. 1210/2017; Cass. 30606/2011).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dagli appellanti e dal Ctu Con nella relazione tecnica depositata, la non ha prodotto in giudizio, neppure tramite il proprio consulente di parte, tale geom. , uno degli atti, da cui - a Persona_2
suo dire - derivava la sua proprietà sulle particelle in contestazione, cioè il decreto dell'Alto commissario per la Provincia di Napoli del 26 marzo 1930 per la p.lla 309,
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mentre l'altro atto, quello relativo alla p.lla 311, cioè l'atto notarile per notaio Per_1
del 2 ottobre 1929, rilevava solo in parte giacché di tale p.lla era stata acquistata dalla Con
solo una parte, mentre della restante parte non rilevava il fatto che in tale atto non erano indicati i confini demaniali (peraltro nella dicendo sulla proprietà sull'area di mq 3 della p.lla 79).
Ne consegue che, per ciò solo, non avendo assolto l'attrice al proprio onere Con probatorio, la domanda della andava rigettava con conseguente suo obbligo di pagare le somme intimate dalla Sovraintendenza.
Sul punto, ha, pertanto, errato il primo Giudice sia nel ritenere accertato il diritto Con di proprietà della basandosi sulle sole dichiarazioni rese dal ctp nella sua Per_2
consulenza di parte, sia nel considerare irrilevante, al fine della prova della natura demaniale dei beni in contestazione, la copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla , nonché le conclusioni cui era giunto il nominato ctu, ing. CP_19
, coerenti con gli effettuati raffronti cartografici/catastali. Persona_3
Quanto al primo aspetto, il Ctu ha, infatti, evidenziato che la ctp del Per_3
geometra si fondava su di un presupposto errato, cioè che tra i confini delle Per_2
Con aree espropriate dal concessionario per la costruzione dell'autostrada Napoli –
e della strada ferrata Circumvesuviana S.F.S.M.(Torre Annunziata – Pt_1
Castellammare di Stabia) non vi fossero beni demaniali;
viceversa, era presente la vecchia “strada provinciale da Torre Annunziata a Valle”, indicata nell'atto del 1929 come strada comunale Scafati - Torre Annunziata, coincidente con il tratto di strada dismesso e dato in uso dall'Intendenza alla Sovraintendenza ad uso ”Scavi di Pompei” col verbale del 31 maggio 1878.
In altri termini, dalla suddivisione delle originarie particelle 3 e 91, indicate negli atti con cui si intimava il pagamento dell'importo contestato, erano nate le p.lle 79,
309 e 311 del foglio 8 catasto terreni di che, poi, come si evince dalle Pt_1
conclusioni del Ctu, erano state ulteriormente suddivise (in particolare, la p.lla 309 era stata accorpata alla p.lla 311 e la p.lla 79 era stata soppressa originando le p.lle 472 e Con 473), risultando per una parte occupate dalla , che poi le aveva date in locazione a terzi ad uso ristorante, e prima ancora, a pompa di benzina .
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Quanto al secondo aspetto, per quanto - come in precedenza detto - non fosse onere della Sovrintendenza dare prova della natura demaniale dei terreni contestati, dalle conclusioni rese dal Ctu nella sua relazione, emerge che “ le consistenze elencate nella nota della Sovrintendenza datata 6.07.2000 ricadono sui suoli demaniali e sono sostanzialmente corrette dal punto di vista dimensionale. Per mera completezza, ed al solo scopo di chiarire le cose all'attualità, si precisa quanto segue:
1. l'odierna particella 311 del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di icade su suolo Pt_1
demaniale per 915 mq circa;
2. l'odierna particella 472 del foglio 8 del Catasto
Terreni del Comune di icade su suolo demaniale per 3 mq circa." Pt_1
Tali conclusioni, sebbene fondate solo su rilievi cartografici, trovano conferma nella documentazione, prodotta in giudizio dal Controparte_20
e citata nei suoi atti, ed in particolare, nel testimoniale di Stato del 25
[...]
febbraio 1986, che ha valore di relazione giurata, e dunque, di prova atipica da valutare con le altre risultanze del processo (così, Cass. 9507/2023), e pertanto, da comparare con il verbale di consegna del 31 maggio 1878 della Provincia di Napoli, Con con tutte le note dell'Intendenza di finanza e dell' che, dal 1955 al 1991, descrivevano la natura demaniale delle p.lle contestate, la loro consistenza e le loro modifiche catastali, la consegna di parte di queste terreni (in particolare, la p.lla 91) alla Sovrintendenza ad uso “scavi di , l'occupazione da parte di soggetti terzi di Pt_1
parte di tali p.lle.
La perfetta coincidenza dimensionale tra le p.lle descritte negli atti del CP_5
ed i rilievi cartografici effettuati dal Ctu nominato, non lasciano, pertanto, dubbi sulla coincidenza dei beni indicati nelle note del 2000 - la n. prot. 20986 e la n. prot. 29039 - con cui veniva intimato il pagamento di £ 30.896.400, con quelli descritti come appartenenti al demanio dello Stato.
Con Né tali conclusioni sono messe in discussione dai rilievi mossi dalla , secondo cui dalla documentazione prodotta dagli appellanti si evincerebbe l'assenza nei beni in esame dell'elemento distintivo dei beni demaniali, ovvero il loro aspetto finalistico e funzionale e la loro utilizzazione per la finalità pubblica che li connotava ab origine, cioè quella di demanio stradale, venuto meno da oltre un secolo, nonché l'assenza di qualsiasi legame con l'attività della Sovrintendenza e cioè con le esigenze
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dei beni e delle attività culturali e del CP_5 turismo c. Parte_3 REPUBBLICA ITA LIA NA
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archeologiche ed organizzative degli stessi scavi di Pt_1
Difatti, è la medesima appellata a ricordare che la natura di beni demaniali non si perde per il mancato utilizzo di tali beni secondo le finalità che lo connotano e che sussiste la sola “sdemanializzazione tacita” (non anche la demanializzazione di fatto) quando comportamenti univoci e concludenti fanno emergere con certezza la rinunzia alla funzione pubblica del bene (così Cass. 14269/2023 secondo cui
“La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo”).
Ne consegue che il fatto di avere consegnato alla Sovraintendenza per finalità archeologiche beni in precedenza utilizzati come strada non vale a far perdere a tali beni la loro natura demaniale.
III. In conclusione, per i motivi sopra detti, l'appello va accolto, ed in riforma della sentenza impugnata, va accertata la natura demaniale dei beni indicati nelle note prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000 con cui si intimava Con alla il pagamento dell'importo di £ 30.896.400.
V. Segue, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza dell'appellata, la condanna di quest'ultima a rifondere in solido al
[...]
e al Parte_1 Parte_2
le spese del doppio grado, che si liquidano alla stregua dei parametri indicati
[...]
dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base del valore effettivo della controversia (scaglione da 5.200,01 € a 26.000,00 €).
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Esso va liquidato:
per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui
4.700,00 € per compensi professionali (900,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 700,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.500,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.600,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e 705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al
15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 5.520,00 €, di cui 4.800,00 € per compensi professionali
(1.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 900,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 1.800,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria),
720,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre spese prenotate a debito ed eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese della CTU svolta nel primo grado del giudizio, già liquidate con Con separato decreto, vanno poste integralmente a carico della .
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
e dal Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato il 5 giugno 2018 alla
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11913/2017, pubblicata il 5
[...]
dicembre 2017, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
A) rigetta la domanda della ed accerta la natura Controparte_1
demaniale dei beni indicati nelle note prot. n. 20986 del 6 luglio 2000 e prot. n. 29039 del 7 ottobre 2000 con cui si intimava alla detta società il pagamento dell'importo di £
30.896.400;
B) condanna la a rifondere in solido al Controparte_1 [...]
ed al Parte_1 Parte_2
le spese del doppio grado che si liquidano per il primo grado di giudizio
[...]
nel complessivo importo di 5.405,00 €, di cui 4.700,00 € per compensi professionali e
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo c. Parte_3 CP_ Pa R ITA NA CP_21
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
705,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado del giudizio nel complessivo importo di
5.520,00 €, di cui 4.800,00 € per compensi professionali, 720,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre spese prenotate a debito ed eventuali ulteriori accessori;
C) pone definitivamente a carico della anche le Controparte_1
spese della ctu, liquidate nel primo grado del giudizio con separato decreto.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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