CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Massime • 1
In tema di intercettazioni, l'esecuzione delle operazioni a notevole distanza di tempo dal decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto non si verte in tema di prove vietate e gli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. non prevendono un termine di inizio delle operazioni decorrente dall'autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 35679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35679 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EI GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto che il difensore che ha richiesto la trattazione orale non si è presentato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35679 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di TA EM avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2022 con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale co-organizzatore dell'associazione di tipo mafioso denominata «clan Mazzarella>>. 2. Il Tribunale di Napoli, dopo avere respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con RIT 935/2018, richiamava, in punto sussistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Mazzarella, le dichiarazioni rese nel corso di svariati procedimenti (alcuni sfociati in pronuncie anche irrevocabili) da numerosi collaboratori di giustizia (VA SP, US SI, FR AN, NZ AL, CR ZO, TO D'AI, VA GI, TO IE, TO TA). Con riferimento al presente procedimento osservava il Tribunale come le risultanze acquisite avessero dimostrato la perdurante operatività nel quartiere della Maddalena, nel periodo temporale dal marzo 2018 al febbraio 2020 del clan Mazzarella, e più specificatamente di una sua articolazione territoriale riconducibile a SI AI. 2.1 Quanto alla posizione dell'attuale ricorrente, TA EM, il Tribunale di Napoli richiamava il contenuto della conversazione n. 4194 del 25/04/2019 tra AI ed altri esponenti di vertice del clan, tra cui EM, nel corso della quale gli interlocutori descrivono in modo dettagliato gli assetti operativi, organizzativi e territoriali dell'associazione; riportava anche ampi stralci della conversazione n. 2233 del 06/03/2019 intercorsa tra AI, EM e LB RE, da cui emerge, secondo la valutazione del Tribunale partenopeo, l'intraneità del ricorrente nell'organizzazione; ancora evidenziava, quale ulteriore conferma della sua condotta partecipativa, la circostanza che il EM fosse stato già arrestato, il 20/06/2019, e condannato (con sentenza del GIP di Napoli del 14/07/2020) in relazione ad una serie di estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiose perpetrate nel mercato della Maddalena. 2.2. Il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, respingeva l'eccezione difensiva volta alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c. 3 cod. proc. pen., osservando come i fatti oggetto dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento non potesse riferirsi a delitto rispetto a quelli oggetto della prima contestazione, trattandosi di reato permanente (partecipazione alla associazione di stampo mafioso) la cui consumazione non poteva dirsi "cessata" nel momento in cui EM era stato (nel primo procedimento) privato della libertà personale. 2 2.3. Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria considerata la doppia presunzione prevista dalla legge, nonché la prosecuzione del reato sino ad epoca recentissima, la sussistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari (anche specifici) a carico del EM, nonchè l'assenza di stabile occupazione e di fonti leciti e di guadagno. 3. Ricorre per cassazione TA EI, a mezzo del difensore avv. PO ON, articolando quattro motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto RIT 935/2018 in violazione ed erronea applicazione degli artt. 191, 266, 267 2 271 cod. proc. pen., nonché dell'art. 273 cod. proc. pen. Osserva il ricorrente come erroneamente il Tribunale abbia fondato il giudizio di gravità indiziaria sulla base dell'esito di intercettazioni inutilizzabili in quanto le operazioni captative avevano avuto inizio solo il 18/01/2019, a distanza di quasi un anno dalla data di emissione del decreto autorizzativo (26/03/2018). 3.2 Con il secondo motivo, la difesa ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale respinto la richiesta di retrodatazione ex art. 297 comma 3 cod. proc. pen. in violazione degli artt. 125, 192, 297 comma 3 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen.. Il Tribunale ha errato nel ritenere la protrazione della condotta associativa dopo l'esecuzione del primo provvedimento cautelare, essendosi invece evidenziato come in realtà non fosse emerso alcun elemento, in data successiva all'arresto avvenuto il 19/06/2019, dimostrativo di una perduranza del vincolo associativo: EM non risultava indicato in alcuna conversazione come percettore di somme di denaro per il mantenimento in carcere;
il più recente collaboratore di giustizia, VA GI, non ha prospettato alcun coinvolgimento del EM in seno al sodalizio;
le indagini avevano chiarito come l'associazione fosse solita procedere all'immediata sostituzione dei soggetti tratti in arresto;
le intercettazioni richiamate nell'impugnata ordinanza sono tutte antecedenti al giugno 2019. Evidenziato come sia onere dell'accusa fornire la prova in ordine alla prosecuzione della condotta associativa, il ricorrente censurava l'argomento speso dal Tribunale partenopeo il quale aveva ancorato il giudizio sulla perdurante partecipazione del EM all'associazione camorristica esclusivamente dal dato formale costituito dall'indicazione di una continuativa partecipazione sino al febbraio 2020 contenuta nel capo di incolpazione, con ciò violando i principi sanciti dalle SS. UU. 19/07/2018 n. 48109. 3 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il delitto associativo in violazione/erronea applicazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen e 416 bis cod. pen.. Osserva il ricorrente come il Tribunale abbia fondato il riconoscimento del EM quale interlocutore delle conversazioni intercettate solo in quanto appellato, omettendo tuttavia di confrontarsi con le doglianze difensive sollevate in sede di riesame (mai era stata acclarata la presenza di EM nella casa del AI ove si svolgevano le conversazioni oggetto di captazione;
il AI aveva un fratello di nome TA). 4.3. Con il quarto ed ultimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; essendo il EM stato tratto in arresto nel giugno 2019, il Tribunale ha omesso di evidenziare gli elementi in basi ai quali poter ritenere l'attualità delle esigenze cautelari. 5. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto iniziate molti mesi dopo l'emissione del decreto autorizzativo del GIP, è infondato. La sanzione della inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le prove vietate dal codice di rito (Sez. 3, n. 35910 del 25/6/2008, Ouertani, Rv. 241090 - 01) e nessun divieto colpisce - come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale - operazioni di intercettazione eseguite a distanza temporale di rilievo dal decreto autorizzativo del G.I.P.; neppure dal combinato disposto degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. si ricava alcuna indicazione circa il termine di inizio delle operazioni rispetto all'emissione del decreto del GIP. D'altronde la Suprema Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ebbe ad enunciare il principio per cui in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, 4 autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte). (Sez. U, Sentenza n. 6 del 23/02/2000 Cc. (dep. 08/05/2000 ) Rv. 215842 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Giova innanzitutto rilevare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità della struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121). Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 - 02). 3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. "contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 — 01). 5 Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01). Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso. 4. Nel caso in esame la "presunzione di non interruzione" della condotta criminosa del EM non è stata superata, dal momento che la difesa non ha allegato elementi concreti per smentirla. Benché infatti non sia necessaria a tal fine una espressa dissociazione dell'indagato dall'associazione cui apparteneva, è tuttavia indispensabile che venga offerta una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti fondata su elementi specifici. Ciò la difesa non ha fatto;
il Tribunale del riesame ha correttamente valutato come non reciso, con la carcerazione, il legame partecipativo alla cosca mafiosa in argomento, tenuto anche conto del fatto che una pregressa condanna e una pregressa detenzione per il reato associativo non avevano fatto recedere l'indagato dal vincolo associativo, avendo egli nuovamente cominciato ad operare. 5. Il terzo motivo, attinente l'identificazione del GE quale interlocutore nelle conversazioni intercettate, è manifestamente infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. Questa Corte ha, innanzitutto, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio 6 convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj Erion, Rv. 281265; Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco e altri, Rv. 237985). Nella specie, il riconoscimento di EM è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo ha ascoltato nel corso delle captazioni, venendo chiamato dai suoi interlocutori con il nome di battesimo TA. Si tratta di motivazione che spiega compiutamente il procedimento di riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria, coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato le telefonate, costituisce accertamento di un dato fattuale che non richiede le formalità della perizia ed è utilizzabile secondo il libero convincimento del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236763). Gli aspetti che rendono perplesso il motivo di ricorso sul punto e i dubbi opposti sulla identificazione di EM non considerano inoltre che le indicazioni ritratte dalle conversazioni (nel corso delle quali l'indagato parla delle estorsioni compiute) hanno, poi, ricevuto riscontro e supporto negli eventi verificatisi (essendo il EM stato arrestato nel giugno 2019 in relazione ad episodi di estorsione). 4. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente. Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al 7 mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (nonché per il delitti aggravati dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa;
in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3- bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato la stabile attività svolta dal ricorrente nell'ambito del sodalizio di appartenenza, protrattasi per lungo tempo, ininterrottamente fino a tempi recentissimi nonché la sussistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari a suo carico, anche specifici e l'assenza di stabile occupazione e di fonti lecite di guadagno. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 maggio 2023 Il Consi ii9re stensore
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto che il difensore che ha richiesto la trattazione orale non si è presentato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 35679 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di TA EM avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 5 dicembre 2022 con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale co-organizzatore dell'associazione di tipo mafioso denominata «clan Mazzarella>>. 2. Il Tribunale di Napoli, dopo avere respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con RIT 935/2018, richiamava, in punto sussistenza dell'associazione mafiosa denominata clan Mazzarella, le dichiarazioni rese nel corso di svariati procedimenti (alcuni sfociati in pronuncie anche irrevocabili) da numerosi collaboratori di giustizia (VA SP, US SI, FR AN, NZ AL, CR ZO, TO D'AI, VA GI, TO IE, TO TA). Con riferimento al presente procedimento osservava il Tribunale come le risultanze acquisite avessero dimostrato la perdurante operatività nel quartiere della Maddalena, nel periodo temporale dal marzo 2018 al febbraio 2020 del clan Mazzarella, e più specificatamente di una sua articolazione territoriale riconducibile a SI AI. 2.1 Quanto alla posizione dell'attuale ricorrente, TA EM, il Tribunale di Napoli richiamava il contenuto della conversazione n. 4194 del 25/04/2019 tra AI ed altri esponenti di vertice del clan, tra cui EM, nel corso della quale gli interlocutori descrivono in modo dettagliato gli assetti operativi, organizzativi e territoriali dell'associazione; riportava anche ampi stralci della conversazione n. 2233 del 06/03/2019 intercorsa tra AI, EM e LB RE, da cui emerge, secondo la valutazione del Tribunale partenopeo, l'intraneità del ricorrente nell'organizzazione; ancora evidenziava, quale ulteriore conferma della sua condotta partecipativa, la circostanza che il EM fosse stato già arrestato, il 20/06/2019, e condannato (con sentenza del GIP di Napoli del 14/07/2020) in relazione ad una serie di estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiose perpetrate nel mercato della Maddalena. 2.2. Il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, respingeva l'eccezione difensiva volta alla retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297 c. 3 cod. proc. pen., osservando come i fatti oggetto dell'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa nell'ambito del presente procedimento non potesse riferirsi a delitto
il più recente collaboratore di giustizia, VA GI, non ha prospettato alcun coinvolgimento del EM in seno al sodalizio;
le indagini avevano chiarito come l'associazione fosse solita procedere all'immediata sostituzione dei soggetti tratti in arresto;
le intercettazioni richiamate nell'impugnata ordinanza sono tutte antecedenti al giugno 2019. Evidenziato come sia onere dell'accusa fornire la prova in ordine alla prosecuzione della condotta associativa, il ricorrente censurava l'argomento speso dal Tribunale partenopeo il quale aveva ancorato il giudizio sulla perdurante partecipazione del EM all'associazione camorristica esclusivamente dal dato formale costituito dall'indicazione di una continuativa partecipazione sino al febbraio 2020 contenuta nel capo di incolpazione, con ciò violando i principi sanciti dalle SS. UU. 19/07/2018 n. 48109. 3 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il delitto associativo in violazione/erronea applicazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen e 416 bis cod. pen.. Osserva il ricorrente come il Tribunale abbia fondato il riconoscimento del EM quale interlocutore delle conversazioni intercettate solo in quanto appellato
il AI aveva un fratello di nome TA). 4.3. Con il quarto ed ultimo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; essendo il EM stato tratto in arresto nel giugno 2019, il Tribunale ha omesso di evidenziare gli elementi in basi ai quali poter ritenere l'attualità delle esigenze cautelari. 5. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Fulvio Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto iniziate molti mesi dopo l'emissione del decreto autorizzativo del GIP, è infondato. La sanzione della inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191, comma 1, cod. proc. pen., riguarda esclusivamente le prove vietate dal codice di rito (Sez. 3, n. 35910 del 25/6/2008, Ouertani, Rv. 241090 - 01) e nessun divieto colpisce - come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale - operazioni di intercettazione eseguite a distanza temporale di rilievo dal decreto autorizzativo del G.I.P.; neppure dal combinato disposto degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. si ricava alcuna indicazione circa il termine di inizio delle operazioni rispetto all'emissione del decreto del GIP. D'altronde la Suprema Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ebbe ad enunciare il principio per cui in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, 4 autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte). (Sez. U, Sentenza n. 6 del 23/02/2000 Cc. (dep. 08/05/2000 ) Rv. 215842 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1 Giova innanzitutto rilevare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la sopravvenuta detenzione non assume di per sé rilievo decisivo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. Ciò in ragione della tendenziale stabilità del vincolo, caratterizzato dalla complessità della struttura del sodalizio, dalla complessità e dai forti legami tra gli aderenti e dal notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine che accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, De Notaris, Rv. 269121). Pertanto, l'intervenuta carcerazione del soggetto non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza della partecipazione al sodalizio, la quale viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661 - 02). 3. Applicando tali principi in tema di misure cautelari, ed in particolare di cd. "contestazioni a catena", si è affermato che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, precisandosi tuttavia che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 — 01). 5 Questa Corte ha altresì affermato che, al fine di evitare lo svuotamento delle esigenze sottese all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., è necessario operare una valutazione della situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione. Pertanto, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (Sez. 6, n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, Alfano, Rv 278840; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, Rv. 281283 - 01). Occorre, dunque, che ricorrano elementi specifici e concreti dai quali dedurre la rescissione del legame dall'associazione, quale può essere, ad esempio, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Ciò, peraltro, non comporta una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'imputato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo piuttosto richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere l'effettiva cessazione dell'adesione al sodalizio criminoso. 4. Nel caso in esame la "presunzione di non interruzione" della condotta criminosa del EM non è stata superata, dal momento che la difesa non ha allegato elementi concreti per smentirla. Benché infatti non sia necessaria a tal fine una espressa dissociazione dell'indagato dall'associazione cui apparteneva, è tuttavia indispensabile che venga offerta una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti fondata su elementi specifici. Ciò la difesa non ha fatto;
il Tribunale del riesame ha correttamente valutato come non reciso, con la carcerazione, il legame partecipativo alla cosca mafiosa in argomento, tenuto anche conto del fatto che una pregressa condanna e una pregressa detenzione per il reato associativo non avevano fatto recedere l'indagato dal vincolo associativo, avendo egli nuovamente cominciato ad operare. 5. Il terzo motivo, attinente l'identificazione del GE quale interlocutore nelle conversazioni intercettate, è manifestamente infondato e sconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza. Questa Corte ha, innanzitutto, più volte affermato che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio 6 convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare elementi oggettivi sintomatici di segno contrario. (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj Erion, Rv. 281265; Sez. 4, n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco e altri, Rv. 237985). Nella specie, il riconoscimento di EM è avvenuto attraverso l'identificazione da parte della polizia giudiziaria che lo ha ascoltato nel corso delle captazioni, venendo chiamato dai suoi interlocutori con il nome di battesimo TA. Si tratta di motivazione che spiega compiutamente il procedimento di riconoscimento vocale effettuato dalla polizia giudiziaria, coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il riconoscimento vocale dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato le telefonate, costituisce accertamento di un dato fattuale che non richiede le formalità della perizia ed è utilizzabile secondo il libero convincimento del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236763). Gli aspetti che rendono perplesso il motivo di ricorso sul punto e i dubbi opposti sulla identificazione di EM non considerano inoltre che le indicazioni ritratte dalle conversazioni (nel corso delle quali l'indagato parla delle estorsioni compiute) hanno, poi, ricevuto riscontro e supporto negli eventi verificatisi (essendo il EM stato arrestato nel giugno 2019 in relazione ad episodi di estorsione). 4. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura l'attuale esistenza di esigenze giustificative della misura di massimo grado applicata al ricorrente. Sul punto, come correttamente affermato dal Tribunale di Napoli, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. Deve, in proposito, essere richiamato quell'indirizzo giurisprudenziale, in verità prevalente, secondo il quale «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al 7 mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021 - dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 - 02). Va poi ricordato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (nonché per il delitti aggravati dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa;
in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (ex multis, Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3- bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (ex multis, Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01). Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha sottolineato la stabile attività svolta dal ricorrente nell'ambito del sodalizio di appartenenza, protrattasi per lungo tempo, ininterrottamente fino a tempi recentissimi nonché la sussistenza di numerosi precedenti penali e giudiziari a suo carico, anche specifici e l'assenza di stabile occupazione e di fonti lecite di guadagno. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 maggio 2023 Il Consi ii9re stensore