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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 919/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/06/2024 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Servitù dall'avv. VALTULINA RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in VIA A.
LOCATELLI 31 24122 BERGAMO presso il difensore
APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. PEDERNESCHI LUCA CP_1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MORSENTI 4 26100 CREMONA
presso il difensore avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO
pagina 1 di 14 APPELLATO
E c o n t r o
RI ND e , QUALI EREDI DI CP Pt_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data
6.7.2022 con il n. 541/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria avversa istanza, deduzione, eccezione e domanda, in totale riforma dell'impugnata
Sentenza n.541/22 emessa dal Tribunale di Mantova, Giudice dott.ssa
Emmanuela Raciti, in data 4.7.22, pubblicata il 6.7.22, notificata in data
20.7.22, all'esito del giudizio n.2451/16 R.G.,
In via preliminare:
accertata la mancata partecipazione personale dell'attore signor CP_1
al primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria;
accertata l'assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione personale dell'attore signor al primo incontro della mediazione CP_1
obbligatoria; accertata quindi la mancata realizzazione della condizione di procedibilità dell'azione di cui all'art.5 della Legge 28/10 e succ.mod; tutto ciò premesso, dichiarare l'improcedibilità del giudizio n.2451/16 R.G. avanti pagina 2 di 14 il Tribunale di Mantova, per tutti i motivi di cui in premessa.
Sempre in via preliminare:
accertato il difetto di legitimatio ad causam dei signori ND AR e per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità CP
delle domande svolte nei loro confronti dal signor nel giudizio CP_1
n.2451/16 R.G. avanti il Tribunale di Mantova.
In via principale di merito:
previo accertamento e declaratoria di esistenza della servitù di passaggio e di accesso a favore del terreno mapp.112 fg.5 gravante sul terreno fg.5 mapp.25
NCTR Comune di Tornata (CR) nella modalità descritte in atto ovvero pedonale e carrale per i titoli di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo espressi dall'uso ultra cinquantennale dei luoghi e delle sue opere ed espressi dal titolo di acquisto notarile, così come meglio precisato in premessa,
rigettarsi le domande tutte formulate da parte del signor in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto con conseguente statuizione di Legge;
nonché condannarsi alla cessazione degli impedimenti all'esercizio di tale servitù.
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento in favore dei signori CP_1 Pt_1
e delle spese e delle competenze del Giudizio di
[...] Parte_2
Primo Grado avanti il Tribunale di Mantova, al pagamento delle spese e competenze del presente Secondo Grado di Giudizio.
pagina 3 di 14 - emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono.
Dell'appellato:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis rejectis, ove non lo ritenga inammissibile perchè v'è la ragionevole probabilità che non venga accolto, e previa comunque la declaratoria di contumacia delle parti Sig.ri AR
ND e , respingere l'interposto appello avverso la sentenza CP
emanata dal Tribunale di Mantova in data 4.7.22, pubblicata in data 6.7.22, n.
541/22 (RG 2451/16), siccome infondato in fatto e diritto. E per l'effetto,
confermarsi la sentenza n. 541/22 (RG 2451/16) Tribunale di Mantova, con condanna alle spese di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/10 giugno 2016 conveniva in CP_1
giudizio premettendo che nel gennaio 2016 aveva constatato Parte_3
che nel lato ovest del terreno di sua proprietà, censito al fg. 5 mapp. 25 in
Comune di Tornata (Cremona) erano stati apposti dei tubi in calcestruzzo per la conduzione di acqua irrigua, creando al contempo un accesso carraio abusivo che consentiva il passaggio, attraverso il fondo limitrofo al proprio,
censito al mapp. 23, in favore del fondo censito al mapp.112, di proprietà
della convenuta.
Chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio attesa la pagina 4 di 14 mancanza del titolo costitutivo, in via subordinata per estinzione del diritto,
poiché da oltre 45 anni erano stati rimossi i tubi, tramite i quali era stato in precedenza consentito il passaggio, con conseguente impossibilità di esercizio del possesso per oltre vent'anni; con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno connesso all'occupazione con manufatti atti al transito carraio.
Costituendosi chiedeva il rigetto della domanda;
proponeva CP_3
domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio sul fondo di proprietà di allegando che era stata CP_1
costituita nell'atto divisionale del 6 maggio 1970 concluso tra gli eredi di al fine di creare un accesso al fondo mapp. 112, altrimenti Persona_1
intercluso, tramite il limitrofo mapp. 23, alla strada vicinale del , Pt_4
posta nel lato ovest del fondo attoreo.
Chiedeva infine la condanna a di a non frapporre alcun CP_1
impedimento all'esercizio della servitù.
Nel corso del giudizio intervenivano e Parte_1 Parte_2
che avevano acquistato il terreno con atto notarile del 30 dicembre 2016.
Il processo, interrotto per la morte di avvenuta il 1 dicembre Parte_3
2017, veniva riassunto nei confronti degli eredi ND e che CP
si costituivano chiedendo in via preliminare la loro estromissione attesa la loro carenza di legittimazione passiva in seguito alla vendita del fondo pagina 5 di 14 anteriormente all'apertura della successione;
eccepivano l'improcedibilità del giudizio allegando che nel procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5
L. 28/10 per mancata comparizione di in assenza di CP_1
giustificazione; nel merito riproponevano le domande avanzate dalla de cuius.
Istruita la causa con escussione di testi, il Tribunale di Mantova con sentenza n. 541/22 accoglieva la negatoria servitutis promossa da CP_1
rigettava ogni altra eccezione e domanda;
condannava ND e
[...]
al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; compensava CP
le spese processuali tra le altre parti.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva in rapporto ai motivi di appello, era la seguente.
L'eccezione sollevata da e ND AR di carenza di legittimazione CP
passiva era infondata.
Al momento della domanda era proprietaria dei terreni censiti Parte_3
ai mapp. 23 e 112; soltanto nel corso del giudizio aveva venduto il secondo a e rimanendo proprietaria del primo Parte_1 Parte_2
terreno, che è stato trasferito per successione ai suoi eredi.
Era infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda di CP_1
in ragione della mancata presenza delle parti personalmente avanti
[...]
all'organismo di mediazione;
erano presenti i difensori da loro nominati;
era giustificata che aveva compiuto 103 anni;
complessivamente Parte_3
pagina 6 di 14 considerato il comportamento delle parti, si era avverata la condizione di procedibilità della domanda.
Il Tribunale esaminava quindi l'atto divisionale del patrimonio ereditato dagli eredi di del 6.5.1970, con il quale ad era Persona_1 Parte_3
assegnato il terreno mapp 112, concludendo che il fondo preteso servente, non era ricompreso nella massa ereditaria;
evidenziava infine che non era stata prodotta la nota di trascrizione, condizione essenziale per l'opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo sul quale doveva gravare il peso della servitù.
Ad ulteriore riscontro, il Tribunale esaminava anche la linea degli atti di acquisto da parte di CP_1
Il fondo preteso servente, alla data del 6 maggio 1970 era di proprietà di
[...]
che lo aveva acquistato da e l'8 Per_2 Persona_3 Persona_4
maggio 1965; lo aveva venduto a il 18.5.1971, Persona_2 CP_4
dante causa dell'attore.
In nessuno degli atti di acquisto era menzionata l'esistenza della servitù di passaggio.
Il Tribunale concludeva che non era provata l'esistenza della servitù di passaggio invocato da dai suoi eredi ed aventi causa, sul fondo Parte_3
di proprietà di CP_1
Peraltro, in assenza di eccezione o di domanda riconvenzionale di acquisto a pagina 7 di 14 titolo originario per usucapione della predetta servitù, non potevano assumere rilievo le plurime testimonianze assunte in giudizio, tra loro contradditorie,
che miravano alla prova del possesso della servitù.
e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
ND e non si costituivano. CP
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 19 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e ND AR, non CP
costituitisi nel giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello.
-.-
Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda asserendo che deriva dalla mancata presentazione di al primo incontro del procedimento di CP_1
mediazione obbligatoria;
che, sebbene non fosse comparsa nessuna delle parti era giustificata soltanto ma non l'attore, che non aveva addotto Parte_3
alcun impedimento, né poteva giovarsi delle condizioni di salute della controparte a proprio favore.
pagina 8 di 14 Sosteneva che non poteva ritenersi validamente esperito il procedimento di mediazione, condizione necessaria per la procedibilità dell'azione come previsto dall'art. 5 comma 1 bis della L. 28/10.
Con il secondo motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha respinto la richiesta di estromissione dal giudizio di e ND CP
AR ritenendo che fossero dotati di legittimazione passiva nonostante il fondo dominante (mapp.le 112) fosse stato venduto da prima Parte_3
dell'apertura della successione;
evidenzia anche che il fondo ad esso limitrofo
(mapp.le 23) attraverso il quale viene esercitata la servitù di transito sul terreno di proprietà di non è mai stato di proprietà della de CP_1
cuius.
Chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità delle domande proposte da verso e ND AR. CP_1 CP
Con il terzo motivo confutano le argomentazioni addotte dal Tribunale per negare efficacia costitutiva della servitù alla divisione conclusa per atto notarile del 6 maggio 1970, che ha condotto all'accoglimento dell'azione di accertamento negativo dell'esistenza del diritto nonché al rigetto della domanda riconvenzionale affermativa della servitù.
Allegano che il Tribunale ha trascurato di considerare la situazione di fatto che evidenzia l'asservimento del fondo di proprietà dell'appellato al proprio.
Dall'esame delle piante catastali si nota che il proprietario del mapp. 112 deve pagina 9 di 14 obbligatoriamente accedere al limitrofo fondo 23, di proprietà di CP_5
e poi sul fondo 5 per accedere dapprima alla strada vicinale del
[...]
alla pubblica via S. Lorenzo Guazzone. Pt_4
Aggiungono che la strada vicinale è stata costituita mediante conferimento di porzioni dei fondi limitrofi (tra cui il terreno di proprietà dell'appellato) in epoca remota, poiché è inserita nelle mappe catastali del 1900; che costituisce opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù di transito;
che
è stata menzionata anche nell'atto notarile del 18 maggio 1971 di acquisto del fondo da parte di CP_4
Con il quarto motivo evidenziano che l'esistenza di una servitù di passaggio può essere provata anche tramite prova testimoniale;
chiedono alla Corte di valutare quanto riferito dai testi assunti, secondo i quali i proprietari del fondo sono acceduti alla via Brugnolo, per oltre 40 anni, tramite il passaggio costruito con i tubi sul fondo di proprietà dell'appellato.
-.-
Il primo motivo va disatteso.
Dal verbale del procedimento di mediazione risulta che al primo incontro
(3.10.2016) non è comparso personalmente, né tramite soggetto CP_1
munito di procura speciale notarile.
Il mediatore, preso atto dell'assenza di entrambe le parti, sentiti i rispettivi avvocati, dichiarava l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, pagina 10 di 14 chiudendo la procedura.
Ciò posto, si deve concludere che la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'appello si è verificata, poiché le allegazioni contrarie degli appellanti non trovano alcun aggancio normativo.
L'art. 5 comma 2 bis del D. leg.vo 28/10, nel testo in vigore sino al febbraio
2023, applicabile al caso in esame, prevedeva : “quando l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l'accordo”.
L'art. 8 c. 4 bis aggiungeva : “Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del
codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma di
importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il secondo motivo contiene una doglianza rispetto alla quale gli appellanti sono privi di interesse ad agire.
E'vero che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che anche il terreno mapp.
23 fosse di proprietà di fondando la propria motivazione su Parte_3
tale assunto.
pagina 11 di 14 Tuttavia, la decisione con la quale è stata rigettata la domanda di estromissione di e ND AR non può essere impugnata che dai CP
soggetti direttamente colpiti dalla decisione.
Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Il titolo costitutivo della servitù, secondo gli appellanti, è l'atto divisionale del
6.5.1970, nel quale comproprietaria del compendio ereditario Parte_3
relitto dal padre, riceveva in proprietà esclusiva il mapp.112/c, corrispondente all'odierno fondo preteso dominante ( art. 1058 c.c.).
Nelle pattuizioni accessorie all'assegnazione del terreno i condividenti prevedevano testualmente quanto segue.
“Accessi e servitù: si accede direttamente dalla strada vicinale del in Pt_4
suo estremo est, e dalla capezzagna centrale, attraverso le ragioni degli eredi di e . Gode della servitù attiva di passaggio Persona_5 Persona_6
attraverso le ragioni di detti condividenti per capezzagna di quelle ragioni, per vuotare sulla strada S. Lorenzo Guazzone, e come essa. Soffre di servitù
relative alle acque pubbliche di irrigazione.”
La servitù di transito costituita nella divisione dagli eredi non può che Pt_3
riguardare i fondi dei quali erano comproprietari, in particolare, tenendo conto dell'interclusione rispetto alla vicinale del che colpiva il terreno Pt_4
assegnato a veniva a gravare sul terreno ad esso limitrofo Parte_3
(mapp. 23) assegnato a dotato di accesso diretto alla strada Persona_6
pagina 12 di 14 interpoderale.
Nessuna pattuizione riguardava il terreno identificato al mapp. 25, che all'epoca era di proprietà di dante causa di per Persona_2 CP_4
atto di compravendita del 18 maggio 1971 ove viene indicata la provenienza
(atto 8.5.1965 n. 1995/rep. notaio ), che nulla attiene alla linea di Per_7
acquisto degli eredi Pt_3
Non è stato invocato altro modo di costituzione della servitù diverso dal titolo contrattuale;
di conseguenza non assumono rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale l'eventuale interclusione del terreno, elemento costitutivo della servitù coattiva ( art. 1051 c.c.) né le circostanze riferite dai testi sulle modalità dell' esercizio del possesso ultraventennale, che sono fonte di acquisto a titolo originario della servitù per usucapione ( art. 1031 e 1158
c.c.).
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellato costituitosi le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 541/22 del Tribunale di Mantova, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per CP_1
la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2024
La consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 919/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
19/06/2024 promossa d a
OGGETTO:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
Servitù dall'avv. VALTULINA RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in VIA A.
LOCATELLI 31 24122 BERGAMO presso il difensore
APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. PEDERNESCHI LUCA CP_1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA MORSENTI 4 26100 CREMONA
presso il difensore avv. PEDERNESCHI LUCA MARIO
pagina 1 di 14 APPELLATO
E c o n t r o
RI ND e , QUALI EREDI DI CP Pt_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova pubblicata in data
6.7.2022 con il n. 541/22.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, disattesa ogni contraria avversa istanza, deduzione, eccezione e domanda, in totale riforma dell'impugnata
Sentenza n.541/22 emessa dal Tribunale di Mantova, Giudice dott.ssa
Emmanuela Raciti, in data 4.7.22, pubblicata il 6.7.22, notificata in data
20.7.22, all'esito del giudizio n.2451/16 R.G.,
In via preliminare:
accertata la mancata partecipazione personale dell'attore signor CP_1
al primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria;
accertata l'assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione personale dell'attore signor al primo incontro della mediazione CP_1
obbligatoria; accertata quindi la mancata realizzazione della condizione di procedibilità dell'azione di cui all'art.5 della Legge 28/10 e succ.mod; tutto ciò premesso, dichiarare l'improcedibilità del giudizio n.2451/16 R.G. avanti pagina 2 di 14 il Tribunale di Mantova, per tutti i motivi di cui in premessa.
Sempre in via preliminare:
accertato il difetto di legitimatio ad causam dei signori ND AR e per tutti i motivi di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità CP
delle domande svolte nei loro confronti dal signor nel giudizio CP_1
n.2451/16 R.G. avanti il Tribunale di Mantova.
In via principale di merito:
previo accertamento e declaratoria di esistenza della servitù di passaggio e di accesso a favore del terreno mapp.112 fg.5 gravante sul terreno fg.5 mapp.25
NCTR Comune di Tornata (CR) nella modalità descritte in atto ovvero pedonale e carrale per i titoli di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo espressi dall'uso ultra cinquantennale dei luoghi e delle sue opere ed espressi dal titolo di acquisto notarile, così come meglio precisato in premessa,
rigettarsi le domande tutte formulate da parte del signor in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto con conseguente statuizione di Legge;
nonché condannarsi alla cessazione degli impedimenti all'esercizio di tale servitù.
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento in favore dei signori CP_1 Pt_1
e delle spese e delle competenze del Giudizio di
[...] Parte_2
Primo Grado avanti il Tribunale di Mantova, al pagamento delle spese e competenze del presente Secondo Grado di Giudizio.
pagina 3 di 14 - emettere tutte le pronunce e statuizioni comunque connesse, o dipendenti dall'accoglimento delle domande che precedono.
Dell'appellato:
Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis rejectis, ove non lo ritenga inammissibile perchè v'è la ragionevole probabilità che non venga accolto, e previa comunque la declaratoria di contumacia delle parti Sig.ri AR
ND e , respingere l'interposto appello avverso la sentenza CP
emanata dal Tribunale di Mantova in data 4.7.22, pubblicata in data 6.7.22, n.
541/22 (RG 2451/16), siccome infondato in fatto e diritto. E per l'effetto,
confermarsi la sentenza n. 541/22 (RG 2451/16) Tribunale di Mantova, con condanna alle spese di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/10 giugno 2016 conveniva in CP_1
giudizio premettendo che nel gennaio 2016 aveva constatato Parte_3
che nel lato ovest del terreno di sua proprietà, censito al fg. 5 mapp. 25 in
Comune di Tornata (Cremona) erano stati apposti dei tubi in calcestruzzo per la conduzione di acqua irrigua, creando al contempo un accesso carraio abusivo che consentiva il passaggio, attraverso il fondo limitrofo al proprio,
censito al mapp. 23, in favore del fondo censito al mapp.112, di proprietà
della convenuta.
Chiedeva l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio attesa la pagina 4 di 14 mancanza del titolo costitutivo, in via subordinata per estinzione del diritto,
poiché da oltre 45 anni erano stati rimossi i tubi, tramite i quali era stato in precedenza consentito il passaggio, con conseguente impossibilità di esercizio del possesso per oltre vent'anni; con la conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno connesso all'occupazione con manufatti atti al transito carraio.
Costituendosi chiedeva il rigetto della domanda;
proponeva CP_3
domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di servitù di passaggio sul fondo di proprietà di allegando che era stata CP_1
costituita nell'atto divisionale del 6 maggio 1970 concluso tra gli eredi di al fine di creare un accesso al fondo mapp. 112, altrimenti Persona_1
intercluso, tramite il limitrofo mapp. 23, alla strada vicinale del , Pt_4
posta nel lato ovest del fondo attoreo.
Chiedeva infine la condanna a di a non frapporre alcun CP_1
impedimento all'esercizio della servitù.
Nel corso del giudizio intervenivano e Parte_1 Parte_2
che avevano acquistato il terreno con atto notarile del 30 dicembre 2016.
Il processo, interrotto per la morte di avvenuta il 1 dicembre Parte_3
2017, veniva riassunto nei confronti degli eredi ND e che CP
si costituivano chiedendo in via preliminare la loro estromissione attesa la loro carenza di legittimazione passiva in seguito alla vendita del fondo pagina 5 di 14 anteriormente all'apertura della successione;
eccepivano l'improcedibilità del giudizio allegando che nel procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5
L. 28/10 per mancata comparizione di in assenza di CP_1
giustificazione; nel merito riproponevano le domande avanzate dalla de cuius.
Istruita la causa con escussione di testi, il Tribunale di Mantova con sentenza n. 541/22 accoglieva la negatoria servitutis promossa da CP_1
rigettava ogni altra eccezione e domanda;
condannava ND e
[...]
al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attore; compensava CP
le spese processuali tra le altre parti.
La motivazione adottata dal Tribunale, per quanto ancora rileva in rapporto ai motivi di appello, era la seguente.
L'eccezione sollevata da e ND AR di carenza di legittimazione CP
passiva era infondata.
Al momento della domanda era proprietaria dei terreni censiti Parte_3
ai mapp. 23 e 112; soltanto nel corso del giudizio aveva venduto il secondo a e rimanendo proprietaria del primo Parte_1 Parte_2
terreno, che è stato trasferito per successione ai suoi eredi.
Era infondata anche l'eccezione di improcedibilità della domanda di CP_1
in ragione della mancata presenza delle parti personalmente avanti
[...]
all'organismo di mediazione;
erano presenti i difensori da loro nominati;
era giustificata che aveva compiuto 103 anni;
complessivamente Parte_3
pagina 6 di 14 considerato il comportamento delle parti, si era avverata la condizione di procedibilità della domanda.
Il Tribunale esaminava quindi l'atto divisionale del patrimonio ereditato dagli eredi di del 6.5.1970, con il quale ad era Persona_1 Parte_3
assegnato il terreno mapp 112, concludendo che il fondo preteso servente, non era ricompreso nella massa ereditaria;
evidenziava infine che non era stata prodotta la nota di trascrizione, condizione essenziale per l'opponibilità della servitù ai terzi acquirenti del fondo sul quale doveva gravare il peso della servitù.
Ad ulteriore riscontro, il Tribunale esaminava anche la linea degli atti di acquisto da parte di CP_1
Il fondo preteso servente, alla data del 6 maggio 1970 era di proprietà di
[...]
che lo aveva acquistato da e l'8 Per_2 Persona_3 Persona_4
maggio 1965; lo aveva venduto a il 18.5.1971, Persona_2 CP_4
dante causa dell'attore.
In nessuno degli atti di acquisto era menzionata l'esistenza della servitù di passaggio.
Il Tribunale concludeva che non era provata l'esistenza della servitù di passaggio invocato da dai suoi eredi ed aventi causa, sul fondo Parte_3
di proprietà di CP_1
Peraltro, in assenza di eccezione o di domanda riconvenzionale di acquisto a pagina 7 di 14 titolo originario per usucapione della predetta servitù, non potevano assumere rilievo le plurime testimonianze assunte in giudizio, tra loro contradditorie,
che miravano alla prova del possesso della servitù.
e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
si costituiva resistendo all'impugnazione. CP_1
ND e non si costituivano. CP
Previo rigetto dell'istanza di sospensiva, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 19 giugno 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e ND AR, non CP
costituitisi nel giudizio, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione in appello.
-.-
Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda asserendo che deriva dalla mancata presentazione di al primo incontro del procedimento di CP_1
mediazione obbligatoria;
che, sebbene non fosse comparsa nessuna delle parti era giustificata soltanto ma non l'attore, che non aveva addotto Parte_3
alcun impedimento, né poteva giovarsi delle condizioni di salute della controparte a proprio favore.
pagina 8 di 14 Sosteneva che non poteva ritenersi validamente esperito il procedimento di mediazione, condizione necessaria per la procedibilità dell'azione come previsto dall'art. 5 comma 1 bis della L. 28/10.
Con il secondo motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale
ha respinto la richiesta di estromissione dal giudizio di e ND CP
AR ritenendo che fossero dotati di legittimazione passiva nonostante il fondo dominante (mapp.le 112) fosse stato venduto da prima Parte_3
dell'apertura della successione;
evidenzia anche che il fondo ad esso limitrofo
(mapp.le 23) attraverso il quale viene esercitata la servitù di transito sul terreno di proprietà di non è mai stato di proprietà della de CP_1
cuius.
Chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità delle domande proposte da verso e ND AR. CP_1 CP
Con il terzo motivo confutano le argomentazioni addotte dal Tribunale per negare efficacia costitutiva della servitù alla divisione conclusa per atto notarile del 6 maggio 1970, che ha condotto all'accoglimento dell'azione di accertamento negativo dell'esistenza del diritto nonché al rigetto della domanda riconvenzionale affermativa della servitù.
Allegano che il Tribunale ha trascurato di considerare la situazione di fatto che evidenzia l'asservimento del fondo di proprietà dell'appellato al proprio.
Dall'esame delle piante catastali si nota che il proprietario del mapp. 112 deve pagina 9 di 14 obbligatoriamente accedere al limitrofo fondo 23, di proprietà di CP_5
e poi sul fondo 5 per accedere dapprima alla strada vicinale del
[...]
alla pubblica via S. Lorenzo Guazzone. Pt_4
Aggiungono che la strada vicinale è stata costituita mediante conferimento di porzioni dei fondi limitrofi (tra cui il terreno di proprietà dell'appellato) in epoca remota, poiché è inserita nelle mappe catastali del 1900; che costituisce opera visibile e permanente destinata all'esercizio della servitù di transito;
che
è stata menzionata anche nell'atto notarile del 18 maggio 1971 di acquisto del fondo da parte di CP_4
Con il quarto motivo evidenziano che l'esistenza di una servitù di passaggio può essere provata anche tramite prova testimoniale;
chiedono alla Corte di valutare quanto riferito dai testi assunti, secondo i quali i proprietari del fondo sono acceduti alla via Brugnolo, per oltre 40 anni, tramite il passaggio costruito con i tubi sul fondo di proprietà dell'appellato.
-.-
Il primo motivo va disatteso.
Dal verbale del procedimento di mediazione risulta che al primo incontro
(3.10.2016) non è comparso personalmente, né tramite soggetto CP_1
munito di procura speciale notarile.
Il mediatore, preso atto dell'assenza di entrambe le parti, sentiti i rispettivi avvocati, dichiarava l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, pagina 10 di 14 chiudendo la procedura.
Ciò posto, si deve concludere che la condizione di procedibilità della domanda proposta dall'appello si è verificata, poiché le allegazioni contrarie degli appellanti non trovano alcun aggancio normativo.
L'art. 5 comma 2 bis del D. leg.vo 28/10, nel testo in vigore sino al febbraio
2023, applicabile al caso in esame, prevedeva : “quando l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l'accordo”.
L'art. 8 c. 4 bis aggiungeva : “Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del
codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi
previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma di
importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il secondo motivo contiene una doglianza rispetto alla quale gli appellanti sono privi di interesse ad agire.
E'vero che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che anche il terreno mapp.
23 fosse di proprietà di fondando la propria motivazione su Parte_3
tale assunto.
pagina 11 di 14 Tuttavia, la decisione con la quale è stata rigettata la domanda di estromissione di e ND AR non può essere impugnata che dai CP
soggetti direttamente colpiti dalla decisione.
Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Il titolo costitutivo della servitù, secondo gli appellanti, è l'atto divisionale del
6.5.1970, nel quale comproprietaria del compendio ereditario Parte_3
relitto dal padre, riceveva in proprietà esclusiva il mapp.112/c, corrispondente all'odierno fondo preteso dominante ( art. 1058 c.c.).
Nelle pattuizioni accessorie all'assegnazione del terreno i condividenti prevedevano testualmente quanto segue.
“Accessi e servitù: si accede direttamente dalla strada vicinale del in Pt_4
suo estremo est, e dalla capezzagna centrale, attraverso le ragioni degli eredi di e . Gode della servitù attiva di passaggio Persona_5 Persona_6
attraverso le ragioni di detti condividenti per capezzagna di quelle ragioni, per vuotare sulla strada S. Lorenzo Guazzone, e come essa. Soffre di servitù
relative alle acque pubbliche di irrigazione.”
La servitù di transito costituita nella divisione dagli eredi non può che Pt_3
riguardare i fondi dei quali erano comproprietari, in particolare, tenendo conto dell'interclusione rispetto alla vicinale del che colpiva il terreno Pt_4
assegnato a veniva a gravare sul terreno ad esso limitrofo Parte_3
(mapp. 23) assegnato a dotato di accesso diretto alla strada Persona_6
pagina 12 di 14 interpoderale.
Nessuna pattuizione riguardava il terreno identificato al mapp. 25, che all'epoca era di proprietà di dante causa di per Persona_2 CP_4
atto di compravendita del 18 maggio 1971 ove viene indicata la provenienza
(atto 8.5.1965 n. 1995/rep. notaio ), che nulla attiene alla linea di Per_7
acquisto degli eredi Pt_3
Non è stato invocato altro modo di costituzione della servitù diverso dal titolo contrattuale;
di conseguenza non assumono rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale l'eventuale interclusione del terreno, elemento costitutivo della servitù coattiva ( art. 1051 c.c.) né le circostanze riferite dai testi sulle modalità dell' esercizio del possesso ultraventennale, che sono fonte di acquisto a titolo originario della servitù per usucapione ( art. 1031 e 1158
c.c.).
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellato costituitosi le spese del grado, che la Corte liquida in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 10
marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato).
Ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 541/22 del Tribunale di Mantova, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per CP_1
la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 marzo 2024
La consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
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