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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_1
Resistente
Oggetto: accertamento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.8.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate (ernia discale e tendinopatia).
Stante il rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva che fosse accertata la sussistenza di postumi pari al 12% o pari alla maggiore o minore percentuale risultante in corso di causa.
, costituendosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti, evidenziando di aver riconosciuto CP_1
l'origine professionale della patologia “ernie discali”, con attribuzione di postumi pari al 5% che, unificati con una pregressa malattia, avevano determinato il riconoscimento di una menomazione pari complessivamente al 10%. Insisteva per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando di non aver interesse all'accertamento della natura professionale della tendinopatia.
si è associato alla richiesta di cmc. CP_1
***
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625). Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, – come è pacifico tra le parti - ha riconosciuto l'origine professionale delle ernie CP_1 discali, sicché il grado di menomazione attribuito a tale patologia ha determinato, giusta unificazione dei postumi relativi ad una precedente malattia professionale, la liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Avendo poi parte ricorrente rappresentato di non aver alcun interesse alla prosecuzione del giudizio con riferimento all'ulteriore patologia oggetto di domanda amministrativa, dovendosi ritenere pertanto interamente regolata la materia di lite, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia (desumibile dalla somma liquidata) e dell'assenza di attività istruttoria – segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida per compensi in € 1800,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 17.4.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere