Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 718/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 718/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. ) e ARte_1 C.F._1 ARte_2
(C.F. , con l'avv. PAOLA DESIDERI ZANARDELLI CF C.F._2
) CodiceFiscale_3 Email_1
-appellanti- nei confronti di
R.I. ), come rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F.-R.I. ) e quale incorporante qui di
[...] P.IVA_2 Controparte_3
[... seguito anche solo “ ”, ”, o Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, con l'avv. FERDINANDO PERELLI (C.F. CP_4 CodiceFiscale_4
Email_2
-appellata-
Pagina 1 di 17
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 302/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 20/03/2019, emessa a definizione della causa n. 671/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
10.10.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 14.10.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti opponenti
[...]
e hanno adito il Tribunale di Palmi, instaurando il ARte_1 ARte_2
procedimento di prime cure (n. 671/2018 R.G.), avente ad oggetto opposizione a precetto - precetto loro notificato dal in data 23.02.2018 e intimante il pagamento Controparte_3 di € 18.090,81 a titolo di residuo insoluto, per capitale e interessi, del contratto di mutuo ipotecario, di durata quinquennale, stipulato in data 7.05.2009 (per rogito dott.ssa e Per_1
con Rep./Racc. nn. 28212/9313), intervenuto fra (mutuante) e Controparte_3
, quale titolare dell'omonima ditta individuale (mutuataria), ARte_1 nonché garantito dal predetto – e ivi in particolare eccependo, previa ARte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo:
(A) l'usurarietà del rapporto (in relazione, in particolare, al tasso di mora e alla clausola di estinzione anticipata);
(B) la nullità del mutuo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali (con riferimento al
TAEG, al regime di ammortamento e al regime di capitalizzazione);
(C) la violazione della buona fede (exceptio doli) da parte della CP_4
Pagina 2 di 17 R.G. 718/2019.
I.1.2.- Con comparsa dell'8.06.2018 si è poi costituita in giudizio la opposta, CP_4
contestando le avverse prospettazioni e in particolare evidenziandone l'integrale incongruenza e inesattezza.
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(1) gli opponenti hanno “rinunzia[to] espressamente alla chiesta sospensiva” (cfr. verbale del
18.07.2018);
(2) ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni (cfr. verbale del 6.02.2019).
I.1.4.- All'esito del giudizio di prime cure è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n.
302/2019, pubblicata il 20.03.2019), nella quale il Tribunale ha:
(1) rigettato l'opposizione;
(2) disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza hanno poi spiegato appello le parti
[...]
AR
e , instaurando l'odierno procedimento di gravame ARte_1 ARte_2
(n. 718/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando l'ingiustizia della pronuncia di prime cure per:
(A) non aver correttamente valutato la sussistenza, in atti, di contestazioni stragiudiziali all'altrui credito;
(B) non aver proceduto all'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile per accertare i vizi eccepiti;
(C) aver richiamato un precedente (Trib. Roma, 7/09/2017, n. 16665) tuttavia non conferente;
(D) aver erroneamente interpretato l'art. 615, comma I, c.p.c.;
(E) non aver in ogni caso considerato l'effettiva sussistenza dei vizi - fatti valere in prime cure e qui ribaditi - del titolo ex adverso azionato (usurarietà, indeterminatezza ed exceptio doli).
I.2.2.- Con comparsa del 13.12.2019 si è poi costituita in questo grado la appellata CP_4
(divenuta, nelle more e a seguito di fusione per incorporazione del Controparte_5
), contestando le avverse prospettazioni e in specie sottolineando:
[...]
(1) la non ravvisabilità nella corrispondenza stragiudiziale intrattenuta fra le parti di precise e motivate contestazioni all'altrui credito;
Pagina 3 di 17 R.G. 718/2019.
(2) il difetto, in ogni caso, dei vizi ex adverso eccepiti, risultando i relativi rilievi infondati, incongrui e inesatti.
I.2.3.- Definita, poi e nell'apposita procedura incidentale all'uopo instaurata, la richiesta di inibitoria (n. 718-1/2019 R.G.), con provvedimento del 27.11.2020 è stato disposto il rinvio dell'appello per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento dell'11.10.2024 (comunicato alle parti in data 14.10.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) nel corso della presente procedura è intervenuta, come detto, la fusione per incorporazione del in [v. supra, sub I.2.2., nonché l'atto di Controparte_3 Controparte_1
fusione per incorporazione ivi richiamato – intervenuto per atto della dott.ssa avente Per_2
Rep./Racc. nn. 7.660/n. 3.703, datato 18.10.2018 e con effetti a decorrere dal 26.11.2018], essendo pertanto la incorporante l'unica parte oggi munita di legittimazione - CP_4 considerando l'intervenuta “estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, con prosecuzione pertanto dell'incorporante
“senza soluzione di continuità” in tutti “i rapporti, anche processuali” “originariamente facenti capo alla società incorporata”, con “prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato” che, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 2504 bis c.c., non esige poi alcuna interruzione e successiva prosecuzione - ex artt. 110 e 300 c.p.c. – e che “fonda” la sua legittimazione, essendo “la incorporante” l'unica titolare sia “di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (Cass. civ., Sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970);
(2) non è invece intervenuta alcuna cessione in blocco o successione a titolo particolare, pacificamente non emergente dagli atti e avendo la parte appellata espressamente precisato
Pagina 4 di 17 R.G. 718/2019.
che i riferimenti a “ ” e ” contenuti nelle proprie note di udienza CP_6 CP_7 dell'11.06.2024 e del 03.10.2024 risultavano meri lapsus calami [“frutto di meri refusi” (cfr. pag. 2, 2° cpv., della memoria di replica del 20.12.2024];
(3) l'intervenuta emissione, nel corso della presente procedura, di un provvedimento, ex art. 495 c.p.c., di conversione del pignoramento [i.e. il provv. del 3.03.2021-proc. n. 41/2018
R.G.E. (qui in thesi valutabile, a prescindere dal tempus della sua produzione, per stabilire un'eventuale c.m.c. - essendo pacifico che quest'ultima “questione” “non soggiace alle regole ed alle preclusioni … [d]ei vari gradi di giudizio”, essendo rilevabile, anche ex officio, “in qualsiasi stato e grado del processo”: Cass. civ., 25/05/2021, n. 14225 e Cass. civ.,
3/05/2017, n. 10728)] evidentemente non si riverbera in alcun modo sulla delibazione qui da compiersi, vertendosi in questa sede in opposizione c.d. a precetto o pre-esecutiva per ragioni di merito [pertanto involgente non già la procedura esecutiva o i beni pignorati, ma la sussistenza in sé e per sé del credito fatto valere mediante l'intimazione ex art. 480 c.p.c. e di cui si domanda l'accertamento negativo (v. supra, sub I.1.1., nonché infra, sub V.2.)] e considerando “la radicale diversità degli istituti giuridici previsti dagli artt. 495 e 615” c.p.c., nonché la pacifica circostanza che “la proposizione dell'istanza di conversione del pignoramento”, poiché “funzionalmente preordinata soltanto ad impedire gli effetti pregiudizievoli dell'alienazione forzata dei beni staggiti”, “non equivale, ex se, ad un tacito ed incondizionato riconoscimento della legittimità” dell'“altrui pretesa”, “non può essere considerata una forma di acquiescenza implicita” e pertanto “non preclude la proposizione” ovvero la prosecuzione “dell'opposizione all'esecuzione” “per contestare la legittimità del credito” [cfr., ex aliis, Trib. Salerno, 13/12/2011, n. 2441 e già Cass. civ., 5/12/1986, n.
7228], avendo del resto gli stessi appellanti espressamente e chiaramente ribadito la persistenza del loro interesse allo scrutinio di “quanto contestato, eccepito e rilevato nel presente giudizio” [cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale degli appellanti del 12.12.2024];
(4) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
Pagina 5 di 17 R.G. 718/2019.
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), risultando conseguentemente ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della pronuncia impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dai complessivi rilievi, suscettibili di essere qui congiuntamente esaminati e da scrutinarsi in base al loro ordine logico-giuridico, avanzati dagli appellanti e riguardanti il richiamo del giudice di prime cure al precedente di Trib.
Roma, 7/09/2017, n. 16665 [v. supra, sub I.2.1., punti (A), (B) e (D)], occorre osservare che:
(1) tale precedente non può ritenersi inconferente o inapplicabile al caso di specie in virtù della mera diversa tipologia dei mutui sottesi [v. supra, sub I.2.1., punto (C), nonché infra, sub V.1.];
(2) l'art. 615, comma I, c.p.c., non risulta essere stato “erroneamente interpretato” [v. supra, sub I.2.1., punto (D), nonché infra, sub V.2.];
(3) gli scambi epistolari intercorsi fra le parti in sede stragiudiziale non possono poi utilmente invocarsi come idonee “contestazioni” antecedenti all'opposizione [v. supra, sub I.2.1., punto
(A), nonché infra, sub V.3.].
V.1.- Quanto, in particolare, al profilo indicato supra, sub V., punto (1), è evidente che il prospettato profilo differenziale fra il caso di specie (vertente su un mutuo di liquidità) e Trib.
Roma n. 16665/2017 (su un mutuo fondiario) non risulta in alcun modo rilevante o idoneo a riverberarsi sul valore del precedente richiamato.
E infatti, è pacifico che ivi si enunciano principi non correlati ai caratteri specifici del solo mutuo ex artt. 38-41 T.U.B., ma riguardanti, al contrario, tutti i casi (analoghi a quello di specie) di opposizione a precetto fondato su un contratto di mutuo, a prescindere dalla natura e tipologia di quest'ultimo - ribadendosi, in particolare, il generale e pacifico insegnamento, anche nomofilattico, in virtù del quale l'azione ex art. 615 c.p.c. della “parte opponente” “non
Pagina 6 di 17 R.G. 718/2019.
merita accoglimento” ove le “deduzioni” risultino avanzate “in modo … generico” e, oltre a non essere state previamente sollevate, risultino confliggenti con quanto desumibile dal mutuo
[in quanto, proprio come nel caso in esame (cfr. il mutuo del 7.05.2009, nonché infra),
“specifica[nte] ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale”, fra cui “termini e modalità del rimborso” e “tasso di interesse applicato” (cfr. Trib. Roma n. 16665/2017, cit.)] -, da ciò evidentemente discendendo l'inaccoglibilità di tale prima argomentazione degli appellanti.
V.2.- Quanto poi al tema dell'interpretazione, asseritamente non corretta, del giudizio ex art. 615, comma I, c.p.c. [v. supra, sub V., punto (2)], giova osservare che:
(1) tale disposizione delinea, come noto, un giudizio volto alla contestazione all'avverso diritto di procedere in executivis e all'accertamento negativo del credito [essendo l'“opposizione all'esecuzione” appunto “un giudizio di accertamento negativo” del credito il cui “oggetto” prioritario “consiste nell'accertamento della esistenza/inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata” sulla base del predetto credito: cfr., ex multis,
Cass. civ., 12/04/2019, n. 10415 e Cass. civ., 1/07/2005, n. 14096] che si atteggia diversamente a seconda della natura, giudiziale o stragiudiziale, del titolo ex adverso azionato
[atteso che, come noto, se “con l'opposizione all'esecuzione forzata condotta in virtù di un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti” non coperti dal giudicato e pertanto “posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo”,
“allorché l'esecuzione forzata sia” invece “basata su un titolo di natura contrattuale”, “il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito”
(cfr., ex aliis, Cass. civ., 14/10/2011, n. 21293)];
(2) la maggiore ampiezza dello spettro di contestazioni proponibili nei confronti dei titoli stragiudiziali non ne implica tuttavia l'automatica accoglibilità, occorrendo al contrario osservare che anche con riguardo ai titoli ex art. 474, comma II, nn. 2) e 3), c.p.c. operano le consuete regole processuali [rivestendo gli opponenti intimati il ruolo di convenuti sostanziali,
e dunque dovendo proporre puntuali e “specifiche ragioni” per “contrasta[re]” la “domanda di tutela giurisdizionale esecutiva preannunciata dal creditore con l'atto di intimazione”, essendo “il thema decidendum” dell'opposizione del resto “tracciato” proprio dalle
Pagina 7 di 17 R.G. 718/2019.
“eccezioni” “formulate dall'opponente” e “che costituiscono fondamento della sua contestazione” (cfr. Cass. civ., 14/12/2023, n. 35002)] e pertanto che, ove le contestazioni formulate risultino generiche, confliggenti con quanto emergente per tabulas e altresì puntualmente avanzate solo in sede ex art. 615 c.p.c., ciò ne impone il rigetto, trattandosi di opposizione che “non merita accoglimento” [cfr. ancora Trib. Roma n. 16665/2017, cit.];
(3) per i titoli stragiudiziali, in altri termini e al di là della non puntuale formula
(“inammissibilità”) utilizzata in prime cure [peraltro solo nella parte motiva (essendo indicata invece in dispositivo la corretta statuizione di “rigett[o]” della “domanda di parte attrice”: cfr. pag. 3 della sentenza appellata) e qui in ogni caso senz'altro emendabile (trattandosi solo di un “diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” e ciò rientrando nel potere-dovere, esercitabile “anche d'ufficio”, del “giudice d'appello”,
“confermando la sentenza di primo grado”, di “correggerne, modificarne o integrarne la motivazione”: cfr. Cass. civ., 25/09/2013, n. 22032; Cass. civ., 23/12/2010, n. 26083; Cass. civ., 22/01/2002, n. 696)], il difetto di previa contestazione nel corso del rapporto contrattuale, pur non incidendo sull'astratta scrutinabilità delle eccezioni degli opponenti (arg. ex Cass. n. 21293/2011, cit.), è elemento tuttavia suscettibile di assumere rilevanza sul piano concreto, ulteriormente corroborando la valutazione di infondatezza delle predette eccezioni
[concorrendo tale mancata previa proposizione ex latere debitoris, in uno al loro carattere non puntuale e alla confliggenza con quanto emergente sul piano documentale, a fondare il motivato convincimento del giudice sulla natura “infondata” e sulla conseguente inaccoglibilità dell'opposizione – cfr. Trib. Roma n. 16665/2017, cit.], da tutto ciò conseguendo la necessità di disattendere anche tale seconda prospettazione degli appellanti.
V.3.- Quanto, infine, all'ultimo argumentum a tal proposito da scrutinarsi, e dunque all'invocata idoneità degli scambi epistolari intervenuti fra le parti prima del giudizio a integrare valide e specifiche “contestazioni” rispetto al mutuo oggetto di causa [v. supra, sub
V., punto (3)], occorre osservare che:
(a) la missiva prodotta sub all. 10 fasc. attoreo di 1° grado, oltre a non integrare valida
“contestazione” (trattandosi di una mera richiesta di copie ex art. 119 T.U.B.), non risulta neanche afferente al rapporto oggetto di causa [non concernendo il mutuo del 7.05.2009
Pagina 8 di 17 R.G. 718/2019.
avente Rep./Racc. nn. 28212/9313, bensì un rapporto – “conto corrente n. 1000/4989” - del tutto estraneo alla presente procedura];
(b) le mail intercorse fra le parti ed esibite sub all. 3 fasc. attoreo di 1° grado evidenziano, poi, solo i tentativi fra le parti di coltivare “una soluzione conciliativa della vertenza” [di per sé pacificamente non integranti contestazioni o atti rilevanti ex art. 2943 c.c. (cfr., da ultimo,
Cass. civ., 31/05/2021, n. 15140 e Cass. civ., 14/06/2018, n. 15714, nonché arg. ex Cass. civ.,
4/07/2017, n. 16465)], risultando pacificamente preordinata a tal fine, e dunque non utilmente invocabile in questo contesto, anche la mail [peraltro intervenuta ben oltre la vigenza del contratto (risalente al 2009 e di durata quinquennale) e a ridosso della notifica del precetto
(poi intervenuta nel febbraio 2018)] del 18.01.2018, ore 18:15 [risultando anche i riferimenti a eventuali vizi del rapporto (strettamente limitati, peraltro e con riguardo al mutuo qui in esame, alla dedotta usurarietà del tasso moratorio, non indicandosi ulteriori ragioni di doglianza) ivi chiaramente funzionali, invero, solo a una definizione transattivo-conciliativa
(“rimane la volontà di chiudere la questione ed evitare un contenzioso”, “a tal proposito la nostra proposta viene formulata in …”, “l'offerta è al solo scopo transattivo”)].
V.4.- Alla luce di quanto sin qui esposto [v. supra, sub V.-V.3.] è dunque evidente che le complessive contestazioni degli appellanti compendiate supra, sub I.2.1., punti (A), (B) e (D)
e qui congiuntamente trattate [afferendo al medesimo nucleo concettuale – v. supra, sub V.] risultino da globalmente disattendere.
VI.- ARimenti meritevoli di reiezione risultano altresì le residue ragioni di gravame, sintetizzate supra, sub I.2.1., punti (C) ed (E) e riguardanti, come detto, il mancato espletamento della C.T.U. richiesta per l'accertamento dei vizi tecnico-contabili prospettati
[v. supra, sub I.2.1., punto (C), nonché infra, sub VI.1.] e la sussistenza nel caso di specie, in ogni caso, dei predetti vizi [v. supra, sub I.2.1., punto (D), nonché infra, sub VI.2.-VI.2.3.].
VI.1.- Quanto al primo profilo [v. supra, sub I.2.1., punto (C)], giova qui rammentare che:
(1) “l'opzione consulenziale” è del tutto “svincolata dalla volontà delle parti”, è “affidata al solo apprezzamento del giudice” ed è mezzo istruttorio diverso dalla prova (trattandosi, più propriamente, di “mezzo di valutazione” della “prova” già “data dalla parti”) che “rientra nel potere discrezionale”, di per sé incensurabile, “del giudice di merito” (tanto che “non
Pagina 9 di 17 R.G. 718/2019.
costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo” e per il cui “diniego”, peraltro, “non è neppure necessaria una espressa pronunzia”, in quanto “può essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato”) [cfr., da ultimo, Cass. civ., 06/09/2024, n. 24070; Cass. civ., 3/05/2023, n. 11466; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n.
3086; Cass. civ., 27/01/2022, n. 2482; Cass. civ., 21/04/2010, n. 9461; Cass. civ., 26/11/2007,
n. 24620];
(2) a fronte di ciò, ove il giudice ritenga che le contestazioni siano di per sé inaccoglibili e la vertenza sia “suscettibile di definizione sulla base dei dati in suo possesso”, “senza ricorrere, quindi, a un esame contabile” per stabilire “il rapporto di dare e avere tra le parti”, ciò evidentemente integra un “giudizio non sindacabile” [cfr., da ultimo, Cass. civ., 11/06/2024,
n. 16157];
(3) tale strumento officioso e discrezionale, del resto, è in ogni caso inammissibile ove con esso si miri non già a “coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi [già] acquisiti”, bensì “a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova” e a “compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate” - e ciò anche nella qui invocata ipotesi di C.T.U. percipiente, atteso che “neppure nel caso di consulenza tecnica d'ufficio cosiddetta percipiente” (considerando che anch'essa “si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo” e “non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova”) le parti “possono sottrarsi” al relativo carico dimostrativo, in quanto “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio”, in mancanza del quale, in definitiva, “il giudice” non solo non può, ma “non deve disporre la consulenza”
[cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086; Cass. civ., 13/09/2021, n. 24641;
Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218; Cass. civ., 23/06/2015, n. 12921; Cass. civ., 6/12/2011, n.
26151]
VI.2.- Né può ritenersi la scelta discrezionale del Tribunale di prime cure di non ricorrere all'“opzione consulenziale” in alcun modo censurabile o meritevole di rimeditazione in questa
Pagina 10 di 17 R.G. 718/2019.
sede sulla scorta dei vizi dedotti in prime cure e qui ribaditi [v. supra, sub I.2.1., punto (D)], risultando gli stessi invero pacificamente infondati e da disattendere.
VI.2.1.- Quanto all'eccezione di usurarietà, in particolare, ne va ribadita la complessiva inaccoglibilità:
(A) sia in relazione alla clausola di estinzione anticipata – di cui è invero del tutta pacifica l'assoluta irrilevanza ai fini del calcolo usurario [trattandosi di commissione costantemente esclusa dalle Istruzioni B.I. (punto C4) e che pacificamente “non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso” - “non rientrando”, pertanto, “tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione” e non potendo qualificarsi il relativo onere, neanche analogicamente, come “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla concessione del finanziamento” o “dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg.
D.L. n. 185 del 2008, ex art.
2-bis, quale convertito)”, “posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto” “per lo scioglimento anticipato degli impegni” - e dunque di una
“voce” senz'altro “non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” e che “non assume rilevanza” alcuna “ai fini … dell'applicazione della disciplina in tema di usura” (cfr.
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16550; Cass. civ., 3/11/2023, n. 30581; Cass. civ., 21/12/2023, n.
35671; Cass. civ., 15/05/2023, n. 13228; Cass. civ., 1/08/2022, n. 23866; Cass. civ.,
7/03/2022, n. 7352)];
(B) sia con riferimento agli interessi moratori, la cui usurarietà è stata invero prospettata sulla scorta di presupposti:
(i) per un verso privi di alcun riscontro documentale e/o contabile e dunque meramente ipotetici – come, e.g., l'asserita applicazione dei predetti interessi “sull'intera rata, comprensiva di capitale e interessi”, invero prospettata dalle parti appellanti (cfr. pag. 22 dell'atto di appello, nonché pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione di 1° grado) e dal loro
C.T.P. (cfr. all. 7 fasc. attoreo di 1° grado) senza precisi elementi a supporto e sostegno e specificamente contestata ex adverso (fin dalla comparsa di costituzione di 1° grado – cfr. spec. pag. 8);
Pagina 11 di 17 R.G. 718/2019.
(ii) per altro verso pacificamente erronei e superati, come la c.d. “sommatoria” di interessi corrispettivi e moratori (cfr. pagg. 25-26 dell'atto di appello, nonché pagg.
8-9 dell'atto di citazione in opposizione di 1° grado) – operazione a più riprese respinta dalla S. Corte e del tutto irricevibile, poiché chiaramente non “coerente” con l'evidente “constatazione” “che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati “ricorrendo presupposti diversi ed antitetici” (Cass. 17.10.2019, n. 26286): gli uni in caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto;
gli altri in caso di (e in conseguenza del'') inadempimento del contratto”, “succed[endo]” (e non sommandosi) ai primi “per il debito scaduto”, nonché in ogni caso del tutto “incompatibile” con l'attuale diritto c.d. vivente in tema di soglia moratoria [in base al quale “la valutazione di usurarietà” da compiersi “con riferimento agli interessi di mora non p[uò] essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi” (e dunque mediante la loro sommatoria e il successivo raffronto con la soglia ordinaria, i.e. il tasso-soglia o T.S.U.), occorrendo, invece, “provvedere” “al calcolo separato della loro relativa incidenza”, “per i primi” (i corrispettivi) “ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (facendo dunque riferimento al T.S.U.)
“e per i secondi” (i moratori), invece, al diverso “limite per gli interessi moratori” [il c.d. tasso-soglia moratorio, più elevato di quello ordinario e da ricavarsi sulla base del “tasso soglia usurario legale” e da un “secondo addendo”, “il di più di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori” – dato dalla “maggiorazione media degli interessi moratori
(come rilevata dai decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4”] (cfr., in termini ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 18/09/2020, n. 19597, nonché Cass. civ.,
16/05/2022, n. 15505; Cass. civ., 5/05/2022, n. 14214; Cass. civ., 4/11/2021, n. 31615; Cass. civ., 17/10/2019, n. 26286) – ovvero l'asserito “fenomeno anatocistico” causato dall'ammortamento a rate costanti o alla francese (cfr. pag. 22 dell'atto di appello, nonché pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione di 1° grado) – essendo tuttavia ormai pacifico che tale tipologia di ammortamento non implichi ex se alcun “effetto anatocistico”, considerando che esso “non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti)
Pagina 12 di 17 R.G. 718/2019.
maturino altri interessi”, ma “è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue” [in quanto la quota interessi è comunque calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale, venendo conteggiata ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti], con la conseguenza che, essendo “anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”, “deve escludersi che si verifichi” una qualsivoglia “situazione patologica” e, in particolare, anatocismo contra legem [cfr., da ultimo e al di là delle pronunce già citate fra parentesi, Cass. civ., Sez. un., 29/05/2024, n.
15130 (spec. par. 13, peraltro citando le conformi conclusioni del P.G.), anche richiamando
Cass. civ., 24/11/2022, n. 34677 e Cass. civ., 02/10/2023, n. 27823].
VI.2.2.- ARimenti meritevoli di reiezione già per motivi strettamente giuridici (ciò evidentemente assorbendo ogni necessità, anche a tal riguardo, di procedersi a C.T.U., trattandosi di valutazioni estranee all'apporto peritale e fisiologicamente non demandabili all'ausiliario) risultavano e risultano le ulteriori doglianze in punto di indeterminatezza del mutuo, considerando:
(A) quanto al TAEG (o “ISC” - “che ne costituisce sinonimo” totalmente sovrapponibile, essendo “calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri” ed è anzi l'indicatore propriamente da riportarsi nei finanziamenti diversi dal credito consumeristico: cfr. Trib.
Vercelli, 30/01/2023, n. 53; Trib. Milano, 9/07/2021, n. 6035; Trib. Macerata, 29/01/2018, n.
109), che tale indicatore risulta qui puntualmente e specificamente indicato nel contratto di mutuo del 7.05.2009 (tanto all'art. 2, quanto nell'allegato “A” – “Indicatore sintetico di costo
… 5,90122 % annuo”) e che qualsivoglia sua “inesattezza”, pur ove in thesi ravvisabile, sarebbe comunque irrilevante e inidonea a dar luogo alla prospettata invalidità ex art. 117
T.U.B. [considerando che il TAEG o ISC “rappresenta un valore medio”, “espresso in termini percentuali”, volto solo a segnalare il “costo totale … del finanziamento” e “che svolge una … mera funzione di pubblicità e trasparenza”, ma “non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto” e che pertanto, non determinando né condizioni più sfavorevoli di quelle pattuite, né una maggiore
Pagina 13 di 17 R.G. 718/2019.
onerosità del finanziamento e al di là del caso, specifico e circoscritto, del credito al consumo
(qui pacificamente non applicabile, vertendosi in mutuo ipotecario)], “non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6
TUB” – il quale “si riferisce alla mancata indicazione del tasso … e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente” -, con la conseguenza che “in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile” “l'art. 117, comma 7, TUB” e che l'eventuale “erronea indicazione” in ogni caso “non incide sulla validità del contratto” (cfr., ex multis, Cass. civ., 14/02/2023, n. 4597; Cass. civ., 9/09/2022, n. 26585; Cass. civ.,
9/12/2021, n. 39169, nonché, da ultimo, Trib. Padova, 30/05/2024, n. 1047; Corte App.
L'Aquila, 1/08/2024, n. 1037 e Trib. Milano n. 6035/2021, cit.)];
(B) quanto alle doglianze in punto di regime di ammortamento e di capitalizzazione, che il mutuo del 7.05.2009, comprensivo degli allegati “A” e “B”, risulta invero recare specifica indicazione di “ogni singolo aspetto del rapporto contrattuale”, fra cui “tasso di interesse applicato” e “termini e modalità del rimborso” [v. supra, nonché spec. le “condizioni economiche” di cui al punto A) dell'all. “A” del mutuo (con analitica indicazione, ex aliis, di
“durata” – “60 mesi” -, “tasso d'interesse” – “fisso, pari al 5,5% nominale annuo” -,
“periodicità rate” – “mensile” -, “periodo di preammortamento” – “n. 3 rate mensili”- e termini dell'“ammortamento”, con specifica indicazione del numero – n. 57 rate - e quantum
– “euro 1.198,51”- dei ratei da versarsi)], che il p.d.a. “non rappresenta un requisito di validità” del finanziamento [“né” “costituisce un elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo” o “può dirsi indispensabile per ritenere [sussistenti] i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”, considerando che il concreto quantum dovuto e dunque l'effettivo “ammontare del debito” “dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione” – e dunque da elementi noti al contraente a prescindere dal p.d.a., poiché a lui riferibili (le erogazioni parziali) ovvero indicati nel contratto (i tassi), rimanendo invece del tutto “irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale”
-, essendo pertanto pacifico che “l'unico documento che assume rilievo” è costituito “dal contratto di mutuo”, qui prodotto: cfr. Cass. civ., 16/11/2022, n. 33724; Cass. civ.,
Pagina 14 di 17 R.G. 718/2019.
26/06/2020, n. 12922; Cass. civ., 8/11/2017, n. 26426; Cass. civ., 30/03/2018, n. 8028; Cass. civ., 27/11/2014, n. 25205] e che in ogni caso, come da ultimo definitivamente chiarito dalle
Sezioni unite, “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento … e del regime di capitalizzazione … degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale” (cfr. Cass. n. 15130/2024, cit., ove peraltro si giunge ad “escludere” altresì che tale “mancata indicazione” possa costituire “causa di nullità del contratto di mutuo” anche rispetto all'ulteriore angolo visuale della “violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”).
VI.2.3.- Venendo, infine, alla prospettata violazione della buona fede, si tratta di doglianza evidentemente assorbita [fondandosi la prospettata “mala fede” sull'asserito carattere
“usurari[o]” degli “interessi” (cfr. pag. 41 dell'atto di appello, nonché pag. 20 dell'atto di citazione in opposizione di 1° grado) e dunque su doglianza di cui si è già evidenziata l'integrale inaccoglibilità (v. supra, sub VI.2.1.)] e in ogni caso infondata [in difetto di alcuna effettiva condotta contraria ai canoni di buona fede e correttezza, ex se evidentemente non ravvisabile né nell'asserito difetto di consegna del p.d.a. (invero non integrante, come detto, requisito di validità o indefettibile elemento di prova – v. supra, sub VI.2.2., punto (B) – e non oggetto di alcuna previa richiesta stragiudiziale – riguardando l'all. 10 un altro e diverso rapporto), né, soprattutto, nella mera richiesta, pienamente legittima, di pagamento del debito
(già scaduto e peraltro da integralmente confermarsi all'esito del presente giudizio ex art. 615
c.p.c.)].
VI.3.- In virtù, pertanto, di quanto sin qui esposto [v. supra, sub VI.-V.2.3.], è del tutto evidente che anche le complessive contestazioni degli appellanti compendiate supra, sub
I.2.1., punti (C) ed (E) e qui congiuntamente trattate [v. supra, sub VI.] risultino da globalmente disattendere.
VII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto precede, non risultando i motivi d'appello meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.3.], occorre evidentemente ribadire, come
Pagina 15 di 17 R.G. 718/2019.
detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma, nei termini e per le motivazioni precisate, della sentenza impugnata.
VIII.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifici motivi di impugnativa, anche incidentale, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226] e senza alcuna liquidazione autonoma per il già menzionato (v. supra, sub I.2.3.) procedimento incidentale ex art. 351 c.p.c. [non integrante procedimento separato e distinto da quello d'appello (trattandosi di istanza da proporsi già “con l'impugnazione” – cfr. art. 283 c.p.c. – e di cui, ex art. 351, comma II, c.p.c., ci si limita a richiedere il vaglio prima dell'udienza di comparizione, senza dar luogo a una procedura autonoma e da distintamente liquidarsi)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore della domanda – pari a € 18.090,81 -, non mutato in sede di gravame), alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ.,
27/10/2023, n. 29857] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, considerando il carattere documentale della vertenza, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
Pagina 16 di 17 R.G. 718/2019.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 718/2019
R.G. e avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 302/2019 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 20/03/2019, emessa a definizione della causa n. 671/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA, nei termini e per le ragioni in motivazione precisate, la sentenza gravata;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido fra loro, alla refusione in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo agli appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 10 gennaio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 17 di 17