TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3254 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Alivernini e Giorgio Lentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mosco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.01.2025 sono comparse le parti personalmente con i propri difensori e hanno dedotto di avere raggiunto un accordo nei termini dei provvedimenti provvisori emessi dal Giudice delegato con l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 03.04.2024 all'esito della prima udienza di comparizione.
Il Giudice delegato, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio prendendo atto della rinuncia dei difensori delle parti al deposito di comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.11.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio civile in Fiumicino il 31.07.2017 con e CP_1 che dalla loro unione non erano nati figli, venuta meno la comunione spirituale e materiale alla base del rapporto, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle parti e dichiararsi la loro autonomia economica, disponendo in suo favore l'assegnazione della casa coniugale di cui è esclusivo proprietario.
A fondamento delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto che le parti hanno condotto negli anni una vita agiata, che la moglie ha una florida situazione economico-finanziaria e che il rapporto coniugale si è deteriorato per incomprensioni della con la sua famiglia di origine. CP_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22, onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 04.03.2024 si è costituita la resistente, la quale ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto di aver subito pressioni dal marito per una definizione della separazione contraria alle sue volontà ed ha chiesto un mantenimento in suo favore nella misura di euro 800,00 mensili.
All'udienza del 03.04.2024 sono comparse le parti ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha proceduto con l'audizione dei coniugi e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori, dichiarando l'autonomia economica delle parti e l'allontanamento della
2 dalla casa coniugale di proprietà del ricorrente non potendo disporsi CP_1
l'assegnazione in mancanza di figli della coppia.
Va precisato in merito alle statuizioni economiche che, come indicato nella ordinanza emessa ex art. 473 bis. 222 c.p.c., la resistente ha dichiarato di convivere con il ricorrente dal 2008 nella casa di Fiumicino, Via Copenaghen, e che percepisce per la locazione di un immobile a Brunico euro 750,00 – anche se ha ricevuto un atto di disdetta dal mese di agosto 2024 -, che la stessa ha una somma di euro
125.000 da cui percepisce una rendita di euro 1600 annui per fondi Sicav (valore di euro 26.000,00 circa) ed altre somme investite in polizze assicurative e lavora saltuariamente come dog sitter.
Il Giudice delegato ha anche rilevato che la resistente ha dichiarato per l'anno
2022 redditi per euro 14.469,00 e per l'anno 2021 euro 8.400,00 e per l'anno 2020 di euro 7.884,00 e dispone di una somma di euro 115.000,00 euro investita in titoli o polizze e di un appartamento a Brunico per il quale percepisce una rendita di
750,00 euro e che anche in caso di disdetta potrebbe essere messo a frutto ed infine la stessa ha dichiarato in udienza di avere lavorato dal 2010 al 2018 come venditore porta a porta percependo somme fino a 1.200,00 euro mensili a seconda dei mesi e di lavorare attualmente in maniera saltuaria come dog sitter con entrate modeste.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente risulta per l'anno 2020 un reddito di impresa al netto dei costi di euro 3.300,00 circa e per l'anno 2021 di euro 5.000,00 circa e per l'anno 2022 di euro 14.190,00 ma dall'esame dei conti correnti risultano versamenti in contanti per il solo anno 2022 di euro 30.000,00 circa.
Il Giudice delegato, in via provvisoria, pertanto ha ritenuto che non possa essere accolta la domanda di versamento di un assegno di mantenimento a favore della resistente in quanto la stessa ha lavorato e può lavorare in ragione dell'età (53 anni) e delle condizioni di salute ed inoltre dispone di un appartamento che può mettere a rendita e di cospicue somme di denaro depositate in banca, per cui deve ritenersi economicamente autonoma.
In merito alla casa coniugale il Giudice delegato ha osservato che nulla deve essere disposto non essendovi figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e che la casa è di proprietà del ricorrente e pertanto il Tribunale non può prendere atto che la stessa debba rimanere in godimento al sig. in quanto proprietario Pt_1
3 e che dalla stessa debba allontanarsi la sig.ra al fine di assicurare la CP_1 separazione.
All'udienza di rinvio del 10.01.2025 la causa è stata riservata al Collegio per l'intervenuto accordo delle parti, le quali sono comparse personalmente ed hanno chiesto la definizione della causa alle medesime condizioni indicate dal Giudice delegato nella suddetta ordinanza ed hanno dedotto che la resistente si è allontanata dalla casa coniugale.
Il Collegio ritiene che possano essere recepite in via definitiva le condizioni disposte in via temporanea dal Giudice delegato ed accettate dalle parti, in quanto conformi ai loro interessi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3254/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 25.06.1975 e nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in data 31.07.2017 in Fiumicino (RM), registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2017, atto n. 53, P 1 Vol. 1;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone il non luogo a prevedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e dalla quale la resistente si è già allontana;
D) manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 22.01.2025
4 Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3254 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriella Alivernini e Giorgio Lentini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mosco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.01.2025 sono comparse le parti personalmente con i propri difensori e hanno dedotto di avere raggiunto un accordo nei termini dei provvedimenti provvisori emessi dal Giudice delegato con l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 03.04.2024 all'esito della prima udienza di comparizione.
Il Giudice delegato, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio prendendo atto della rinuncia dei difensori delle parti al deposito di comparse conclusionali.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.11.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio civile in Fiumicino il 31.07.2017 con e CP_1 che dalla loro unione non erano nati figli, venuta meno la comunione spirituale e materiale alla base del rapporto, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle parti e dichiararsi la loro autonomia economica, disponendo in suo favore l'assegnazione della casa coniugale di cui è esclusivo proprietario.
A fondamento delle domande proposte, il ricorrente ha dedotto che le parti hanno condotto negli anni una vita agiata, che la moglie ha una florida situazione economico-finanziaria e che il rapporto coniugale si è deteriorato per incomprensioni della con la sua famiglia di origine. CP_1
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22, onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 04.03.2024 si è costituita la resistente, la quale ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto di aver subito pressioni dal marito per una definizione della separazione contraria alle sue volontà ed ha chiesto un mantenimento in suo favore nella misura di euro 800,00 mensili.
All'udienza del 03.04.2024 sono comparse le parti ed il Giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha proceduto con l'audizione dei coniugi e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori, dichiarando l'autonomia economica delle parti e l'allontanamento della
2 dalla casa coniugale di proprietà del ricorrente non potendo disporsi CP_1
l'assegnazione in mancanza di figli della coppia.
Va precisato in merito alle statuizioni economiche che, come indicato nella ordinanza emessa ex art. 473 bis. 222 c.p.c., la resistente ha dichiarato di convivere con il ricorrente dal 2008 nella casa di Fiumicino, Via Copenaghen, e che percepisce per la locazione di un immobile a Brunico euro 750,00 – anche se ha ricevuto un atto di disdetta dal mese di agosto 2024 -, che la stessa ha una somma di euro
125.000 da cui percepisce una rendita di euro 1600 annui per fondi Sicav (valore di euro 26.000,00 circa) ed altre somme investite in polizze assicurative e lavora saltuariamente come dog sitter.
Il Giudice delegato ha anche rilevato che la resistente ha dichiarato per l'anno
2022 redditi per euro 14.469,00 e per l'anno 2021 euro 8.400,00 e per l'anno 2020 di euro 7.884,00 e dispone di una somma di euro 115.000,00 euro investita in titoli o polizze e di un appartamento a Brunico per il quale percepisce una rendita di
750,00 euro e che anche in caso di disdetta potrebbe essere messo a frutto ed infine la stessa ha dichiarato in udienza di avere lavorato dal 2010 al 2018 come venditore porta a porta percependo somme fino a 1.200,00 euro mensili a seconda dei mesi e di lavorare attualmente in maniera saltuaria come dog sitter con entrate modeste.
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente risulta per l'anno 2020 un reddito di impresa al netto dei costi di euro 3.300,00 circa e per l'anno 2021 di euro 5.000,00 circa e per l'anno 2022 di euro 14.190,00 ma dall'esame dei conti correnti risultano versamenti in contanti per il solo anno 2022 di euro 30.000,00 circa.
Il Giudice delegato, in via provvisoria, pertanto ha ritenuto che non possa essere accolta la domanda di versamento di un assegno di mantenimento a favore della resistente in quanto la stessa ha lavorato e può lavorare in ragione dell'età (53 anni) e delle condizioni di salute ed inoltre dispone di un appartamento che può mettere a rendita e di cospicue somme di denaro depositate in banca, per cui deve ritenersi economicamente autonoma.
In merito alla casa coniugale il Giudice delegato ha osservato che nulla deve essere disposto non essendovi figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e che la casa è di proprietà del ricorrente e pertanto il Tribunale non può prendere atto che la stessa debba rimanere in godimento al sig. in quanto proprietario Pt_1
3 e che dalla stessa debba allontanarsi la sig.ra al fine di assicurare la CP_1 separazione.
All'udienza di rinvio del 10.01.2025 la causa è stata riservata al Collegio per l'intervenuto accordo delle parti, le quali sono comparse personalmente ed hanno chiesto la definizione della causa alle medesime condizioni indicate dal Giudice delegato nella suddetta ordinanza ed hanno dedotto che la resistente si è allontanata dalla casa coniugale.
Il Collegio ritiene che possano essere recepite in via definitiva le condizioni disposte in via temporanea dal Giudice delegato ed accettate dalle parti, in quanto conformi ai loro interessi.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3254/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 25.06.1975 e nata a [...] il [...], aventi CP_1 contratto matrimonio in data 31.07.2017 in Fiumicino (RM), registrato agli atti dello stato civile del Comune all'anno 2017, atto n. 53, P 1 Vol. 1;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) dispone il non luogo a prevedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale e dalla quale la resistente si è già allontana;
D) manda al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 22.01.2025
4 Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5