Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22835 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22835 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. IANNARONE ELENA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ALLOCCA MARIA ROSARIA e C.F._2
ROMANO FELICE presso i quali elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 14/06/2006 (atto n. 103, P. II, S. A, sez. G, anno
2006).
1
minorenni.
Le parti comparivano all'udienza del 18/02/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento, ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa e dichiaravano di concordare il contributo al mantenimento dei figli a carico del
[...]
di importo maggiore rispetto a quanto indicato in ricorso. CP_1
A quel punto, i difensori chiedevano che venissero recepite le condizioni concordate dalle parti, alla luce dell'importo così come modificato, (vedi verbale d'udienza) .
Il giudice riservava la causa in decisione al Collegio, senza necessità di nuovo parere del PM, alla luce della modifica intervenuta nel senso indicato da quest'ultimo.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, residenza o dimora;
La casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, sita in Napoli, alla via Supportico Lopez n.
20, viene assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili ivi presenti;
Parte_1
Il sig. che già dal 29 settembre 2024 non dimora presso la casa Controparte_1
coniugale, potrà fissare liberamente altrove la propria dimora, porterà via i propri effetti personali eventualmente ancora insistenti presso la casa coniugale entro 21 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità;
Le decisioni ordinarie potranno essere assunte da ciascun genitore, anche disgiuntamente, mentre i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni straordinarie e di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori;
in caso di disaccordo
2 sulle decisione straordinarie si impegnano a cooperare al fine di giungere ad una decisione condivisa, tenendo sempre conto in via prevalente le esigenze e la volontà stessa dei figli;
I minori e continueranno a convivere con la madre in considerazione della Pt_1 Per_1
sua capacità e disponibilità nell'offrire continuità di guida e di cure e ad abitare presso la casa coniugale in Napoli, alla via Supportico Lopez n. 20; ogni eventuale cambio di residenza dovrà essere previamente comunicato al padre;
Per quanto concerne nello specifico la gestione dei figli successivamente alla separazione dei genitori, si rimanda al piano genitoriale che si allega e forma parte integrante del presente atto;
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1
dal deposito del presente ricorso, a titolo di mantenimento per i figli e , la somma Pt_1 Per_1 mensile complessiva di €. 450,00, da versarsi per 12 mensilità anticipatamente entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alla moglie, alle coordinate da ella indicate, oppure in caso di difficoltà anche con altre modalità da concordare volta per volta dalle parti;
la predetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, con riferimento al mese di proposizione del presente ricorso.
Per mera completezza si rappresenta all'adito Tribunale che sin dalla cessazione della convivenza i coniugi hanno adottato in via bonaria le economiche sopra descritte.
Eventuali spese mediche, paramediche e di interventi chirurgici non coperti dal SSN che si dovessero rendere necessarie, nonché le spese straordinarie in ambito scolastico, socio-ricreativo, ludico-sportivo e comunque qualsiasi altra spesa straordinaria dovesse rendersi necessaria sarà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
L'assegno unico sarà suddiviso al 50% fra i coniugi;
Le somme ricevute dalla figlia quale presente per compleanni, festività o sacramenti, Per_1 pari a complessivi €. 1.900,00 saranno depositate dai coniugi su apposito libretto di risparmio o conto acceso a nome della minore. Il prelievo delle stesse nonché delle somme depositate su libretto postale n. 51567535, acceso per i versamenti dei ratei di indennità di frequenza scolastica in favore del minore , sul quale alla data del 30 ottobre 2024 risulta depositata una Persona_2 somma pari ad €. 648,85, sarà concordato da entrambe i coniugi;
La rata del mutuo contratto da entrambe i coniugi per l'acquisto della casa familiare ubicata in Napoli, alla via Supportico Lopez n. 20, pari a circa 660 €. mensili, sarà a carico di ciascuno nella misura del 50%. Pertanto entro il 26 di ogni mese ciascun coniuge provvederà a versare sul conto corrente n. 4500/50379 acceso presso BNL la propria quota della rata del mutuo;
3 Il conto corrente n. 4500/50379 acceso presso BNL cointestato ai coniugi Parte_1
e rimarrà aperto esclusivamente ai fini della corresponsione della
[...] Controparte_1
rata del mutuo. Sullo stesso, pertanto, ciascun coniuge provvederà a versare oltre la quota a proprio carico della predetta rata anche la metà delle spese di gestione del predetto conto.
Le spese condominiali straordinarie relative all'immobile in comproprietà alla via Supportico
Lopez n. 20 resteranno a carico di ciascuno dei coniugi nella misura del 50%; le spese ordinarie saranno tutte a carico della sola , quale assegnataria della casa familiare e Parte_1
saranno corrisposte dalla stessa a far data ottobre 2024;
La sig.ra si obbliga a provvedere alla voltura di tutte le utenze Parte_1
domestiche relative alla casa familiare in via Supportico Lopez n. 20 Napoli intestate al Sig.
[...]
entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente;
Controparte_1
La sig.ra si obbliga, altresì, a corrispondere al il Sig. di Parte_1 CP_1
l'importo di tutte le utenze relative alla casa coniugale in via Supportico Lopez n. 20 Napoli
[...]
intestate al sig. , relative al periodo che va dal 01-10-2024 al perfezionamento Controparte_1
delle volture in capo alla stessa. Si obbliga, altresì, a corrispondere al Sig. il Controparte_1
25% dell'importo della TARI (tassa sui rifiuti) allo stesso intestata per l'appartamento di cui sopra relativa all'anno 2024;
Entrambi i coniugi sono titolari di propri redditi, come da dichiarazioni allegate, pertanto gli stessi rinunciano al mantenimento reciproco;
Si precisa che ciascuno resterà titolare dei frutti derivanti da eventuali investimenti, immobilizzazioni praticate sul proprio conto corrente, nonché dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di beni mobili o immobili personali;
Con la sottoscrizione del verbale di separazione i coniugi reciprocamente si concederanno l'autorizzazione al rilascio del passaporto per sé stessi e per i figli ed al rinnovo dello stesso alle singole scadenze previste dalla legge, esonerando sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità le
Autorità di Pubblica Sicurezza;
Per quanto non previsto dai presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art .473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
4 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 103, P. II, S. A, sez.
G, anno 2006);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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