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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 924/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
Resistente- contumace con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
28/08/2011, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da nota scritta in sostituzione di udienza del
24/10/2025 e cioè “
1 1) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il Sig. potrà tenere con sè la figlia a fine settimana alternati, dal CP_1
venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 20.00, quando il padre provvederà
a riportarla presso la propria abitazione, tenendo conto della volontà della minore stante che ora è dodicenne;
ulteriori periodi di visita / frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima.
Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni
Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2
giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo Per_1
che cadano in fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre,
secondo il normale calendario.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1
figlia almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di
2 ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso,
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
3) Il Sig. – a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso – CP_1
dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 400,00, da Per_1
rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il
succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra , entro e Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
4) Il Sig. dovrà rimborsare, inoltre, alla Sig.ra il 50% di CP_1 Parte_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia Per_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la
[...]
relativa spesa (ad esempio: spese mediche, scolastiche, ludico-ricreative). Non
sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
5) I genitori devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
6) Le parti dovranno acconsentire il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
3 Con ricorso depositato il 16/05/2024, , premesso Parte_1
che dalla relazione con è nata la figlia CP_1 Persona_1
in data 28/08/2011, riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il
[...]
Tribunale per chiedere l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore,
con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
tempi e modalità di visite padre-figlia secondo un calendario meglio dettagliato in atti;
obbligo in capo al padre di versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, di una somma pari ad euro 400,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, se in aumento, e somma da versarsi alla madre a mezzo bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese solare;
obbligo in capo al resistente di rimborsare il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, senza necessità di alcuna concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, preventivo accordo che sarà
invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
infine, consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche per poter far sì che ciascun genitore possa inserire il figlio nel proprio passaporto, con vittoria di spese, diritti e onorari.
ha, inoltre, dedotto come la lunga convivenza, Parte_1
durata circa dieci anni, si fosse col tempo deteriorata al punto da cessare nel
2013, a causa di incompatibilità caratteriale, oltre che per il venire meno di una comunanza di vita, pur mantenendo rapporti civili, cordiali e amichevoli.
Pertanto, la materia del contendere verte di fatto in punto mantenimento della minore poiché, stando alle dichiarazioni della ricorrente, il padre Per_1
4 mai ha contribuito al suo mantenimento se non con pochi, sporadici e irrisori versamenti, che hanno concorso a minare il rapporto di coppia, costellato da notevoli tensioni legate, appunto, a questioni economiche irrisolte relative al suddetto mantenimento.
All'udienza di comparizione delle parti di data 30/09/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, considerato il disinteresse del convenuto rispetto all'odierno processo e ritenuta presumibile una capacità lavorativa che vi consenta di percepire un salario proporzionale alle competenze acquisite, valorizzate in ogni caso le dichiarazioni della madre circa la sussistenza di un rapporto e di una frequentazione tra padre e figlia, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero,
affidarsi la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
disporsi che il padre possa tenere con sé la figlia secondo le modalità
e i tempi di frequentazione previsti al numero punto 2 del ricorso;
disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario della figlia mediante il Per_1
versamento di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda,
condannando il padre a versare tale somma alla madre CP_1
, in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese;
Parte_1
disporsi che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie e sostenute nell'interesse della figlia e individuate come da Protocollo vigente presso codesto Tribunale;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre , in quanto genitore collocatario Parte_1
prevalente, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.2 e 210 c.p.c., ha ordinato al resistente di depositare documentazione relativa alle dichiarazioni dei
5 redditi degli ultimi tre anni;
quella attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e, infine, quella riguardante gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari di cui il resistente è titolare esclusivo o contitolare o ha delega di firma, a decorrere dal
2023 sino all'ultimo trimestre disponibile. Infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti all'udienza del 31/01/2025, successivamente sostituita con lo scambio in forma telematica di note scritte.
Con ordinanza del giorno 11/02/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il
Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 24/10/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 31/10/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido condiviso della prole a entrambi i genitori.
In merito alla regolamentazione di affido per la minore di Persona_1
anni 14, deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, così come richiesto dalla ricorrente e così come disposto in via provvisoria, con disposizione del Giudice a mezzo ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del
30/09/2024.
Il Tribunale rileva, infatti, che l'affido condiviso risulta conforme all'interesse della minore e appare la scelta maggiormente tutelante per la stessa;
ciò
risulta, inoltre, coerente con quanto emerso durante l'iter procedimentale e con quanto affiorato dalle dichiarazioni di parte ricorrente.
Pertanto, si ritiene che l'affido condiviso ad entrambi i genitori - i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, in cui le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
6 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e con diritto per entrambi ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza - sia la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore,
indipendentemente dalla contumacia del signor in codesto CP_1
procedimento; anche se tale scelta processuale potrebbe indurre a considerare tale condotta come manifestazione di disinteresse paterno nei confronti della figlia, in concreto tale valutazione si attenua in considerazione del legame affettivo che intercorre tra padre e figlia, non essendo state messe in discussione le capacità genitoriali del resistente, che vede e frequenta la figlia regolarmente, mantenendo con la stessa un rapporto affettivo e di stabilità
emotiva. In conclusione, egli è presente come figura paterna, pertanto,
potendo garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità.
L'attribuzione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori implica che gli stessi devono assumere di comune accordo anche le decisioni sulla residenza ed espatrio della figlia;
di conseguenza l'esame della domanda relativa al rilascio di passaporto resta assorbito in tale disciplina.
1.1. Collocazione prevalente della figlia presso la madre e tempi di
frequentazione con il padre.
Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore Per_1
di anni 14, deve confermarsi il collocamento prevalente della stessa, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, deve confermarsi il calendario stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 30/09/2024, atteso che, anche dalle
7 dichiarazioni della ricorrente, ciò è parso quanto di più adeguato e rispondente al benessere della minore. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00, quando il padre provvederà
a riportarla presso la propria abitazione, tenendo conto della volontà della minore attualmente adolescente;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. Per
quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2 giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in fine settimana o Per_1
giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In
ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
1.2. Esclusione dell'ascolto della minore.
Considerato quanto emerso durante l'iter procedimentale, si ritiene che l'ascolto diretto della minore di anni 14, non sia conforme al suo Per_1
interesse. Le dichiarazioni di parte ricorrente hanno fatto emergere informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e
8 sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
quale sia il miglior percorso da proseguire per il benessere della ragazza.
Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse,
senza necessità di un'audizione diretta.
2. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al mantenimento della figlia. Ripercorrendo le dichiarazioni della ricorrente, il resistente non ha mai contributo al mantenimento di se non Per_1
attraverso sporadici versamenti di irrisorio importo;
pertanto, di fatto, la stessa provvede “in via esclusiva” al mantenimento della figlia e Per_1
della figlia maggiore (nata nel 2001 da precedente relazione - non riconosciuta dal di lei padre, studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente).
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 30/09/2024, parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare, dall'anno 2020, di una ditta individuale che opera nel settore della ristorazione, precisando che, dapprima ha gestito in proprio un bar a Roveredo in Piano, poi, dal 2023 ha rilevato l'attività di bar-vermuteria, sita a Pordenone, i cui locali sono aperti tutti i giorni dalle ore 16:30 alle ore 01:00 circa, oltre al sabato mattina, e che vede impiegati 3 dipendenti;
ha dichiarato di percepire uno reddito mensile netto medio pari ad euro 780,53 (su base dodici) quale media dei modelli unici persone fisiche prodotti relativi agli anni d'imposta 2020-2021-2022; ha dichiarato di essere intestataria di un conto corrente presso BCC
Pordenonese, con saldo attivo alla data del 24/01/2024 pari ad euro 20.263,32,
su cui vengono effettuati i movimenti della ditta, come da estratto conto allegato in atti, oltre ad essere intestataria di altro conto corrente presso
Crédit Agricole, con saldo attivo alla data del 16/05/2024 pari ad euro 0,00; ha
9 dichiarato di essere intestataria, altresì, di un fondo pensionistico in cui risulta versato un capitale pari ad euro 4.000,00; ha dichiarato di essere gravata da un mutuo pari ad euro 100.000,00 corrispondenti al corrispettivo della cessione del ramo d'azienda stipulata nel 2023, con pagamento in cinque rate trimestrali di euro 20.000,00 (ultimo pagamento 30/06/2024); infine, ha dichiarato di versare mensilmente, ai proprietari del suddetto immobile, una somma pari ad euro 2.200,00, a titolo di canone di locazione, come da documentazione prodotta in atti. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato, in ricorso, di aver contratto matrimonio nell'anno 2022 con il sig. Per_2
e di essersi trasferita con lo stesso e le di lei figlie ad Azzano
[...]
Decimo, presso la casa familiare del marito, ove tuttora risiede, come da certificazione allegata in atti. Infine, ha dichiarato che l'ex compagno/attuale resistente (padre di una ragazza ventitreenne avuta da precedente relazione e convivente, al tempo della convivenza intrapresa dalle parti, con la di lei madre) parrebbe essere stato privo di occupazione lavorativa per diversi anni ma che da circa due anni lavorerebbe presso un panificio a Fiume Veneto,
nonché come addestratore cinofilo;
inoltre, le risulterebbe che lo stesso sia comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile sito a Pordenone, gravato da diritto di superficie a favore di altri due soggetti, come da visura allegata in atti dalla stessa;
e ancora, ha dichiarato che lo stesso risulta essere attualmente residente a [...]insieme con la nuova compagna, come da certificazione dimessa in atti.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, che quanto si presume sulla capacità economica del padre è suffragato anche dalla mancata risposta
10 all'ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210, 116 e 473-bis.21 c.p.c.,
considerate le presumibili esigenze della figlia, stante l'età adolescenziale, i tempi di permanenza prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque,
corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 30/09/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
4. Spese di lite.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del resistente, che ha costretto la ricorrente a intraprendere il presente giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve, inoltre, considerarsi la mancata Per_1
comparizione dello stesso, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
11 (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
5. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 30/09/2024 è stato disposto, ai sensi degli artt. 473 bis.2 e 210 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c. Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo.
Di conseguenza, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Il Tribunale, pertanto, reputa congruo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite, condannare al pagamento della pena CP_1
pecuniaria pari ad euro 750,00, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la figlia minore , nata a [...] il Persona_1
28/08/2011, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà
12 separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00, quando il padre provvederà a riportarla presso la sua abitazione, tenendo conto della volontà della minore attualmente adolescente;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. Per quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2 giugno, dell'8
dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in Per_1
fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
- dispone che il padre debba provvedere al CP_1
mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili da versarsi Parte_1
13 in forma tracciabile, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
05 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda, la somma è soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio vigente presso codesto Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
euro 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, della CP_1
pena pecuniaria di euro 750,00.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 924/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANUSSI MANUELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
Ricorrente
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
Resistente- contumace con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
28/08/2011, riconosciuta da entrambi i genitori;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da nota scritta in sostituzione di udienza del
24/10/2025 e cioè “
1 1) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) Il Sig. potrà tenere con sè la figlia a fine settimana alternati, dal CP_1
venerdì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 20.00, quando il padre provvederà
a riportarla presso la propria abitazione, tenendo conto della volontà della minore stante che ora è dodicenne;
ulteriori periodi di visita / frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima.
Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di CP_1
trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni
Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2
giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo Per_1
che cadano in fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre,
secondo il normale calendario.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con la CP_1
figlia almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di
2 ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso,
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
3) Il Sig. – a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso – CP_1
dovrà corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 400,00, da Per_1
rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il
succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra , entro e Parte_1
non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
4) Il Sig. dovrà rimborsare, inoltre, alla Sig.ra il 50% di CP_1 Parte_1
tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia Per_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la
[...]
relativa spesa (ad esempio: spese mediche, scolastiche, ludico-ricreative). Non
sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
5) I genitori devono impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
6) Le parti dovranno acconsentire il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
3 Con ricorso depositato il 16/05/2024, , premesso Parte_1
che dalla relazione con è nata la figlia CP_1 Persona_1
in data 28/08/2011, riconosciuta da entrambi i genitori, ha adito il
[...]
Tribunale per chiedere l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore,
con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
tempi e modalità di visite padre-figlia secondo un calendario meglio dettagliato in atti;
obbligo in capo al padre di versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della minore, di una somma pari ad euro 400,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, se in aumento, e somma da versarsi alla madre a mezzo bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla ricorrente, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese solare;
obbligo in capo al resistente di rimborsare il 50% di tutte le spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse della minore, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, senza necessità di alcuna concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica, preventivo accordo che sarà
invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
infine, consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche per poter far sì che ciascun genitore possa inserire il figlio nel proprio passaporto, con vittoria di spese, diritti e onorari.
ha, inoltre, dedotto come la lunga convivenza, Parte_1
durata circa dieci anni, si fosse col tempo deteriorata al punto da cessare nel
2013, a causa di incompatibilità caratteriale, oltre che per il venire meno di una comunanza di vita, pur mantenendo rapporti civili, cordiali e amichevoli.
Pertanto, la materia del contendere verte di fatto in punto mantenimento della minore poiché, stando alle dichiarazioni della ricorrente, il padre Per_1
4 mai ha contribuito al suo mantenimento se non con pochi, sporadici e irrisori versamenti, che hanno concorso a minare il rapporto di coppia, costellato da notevoli tensioni legate, appunto, a questioni economiche irrisolte relative al suddetto mantenimento.
All'udienza di comparizione delle parti di data 30/09/2024, è comparsa soltanto la parte ricorrente e il Giudice relatore, vista la regolarità della notifica, ha dapprima dichiarato la contumacia del convenuto;
successivamente, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, considerato il disinteresse del convenuto rispetto all'odierno processo e ritenuta presumibile una capacità lavorativa che vi consenta di percepire un salario proporzionale alle competenze acquisite, valorizzate in ogni caso le dichiarazioni della madre circa la sussistenza di un rapporto e di una frequentazione tra padre e figlia, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ovvero,
affidarsi la minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
disporsi che il padre possa tenere con sé la figlia secondo le modalità
e i tempi di frequentazione previsti al numero punto 2 del ricorso;
disporsi che il padre provveda al mantenimento ordinario della figlia mediante il Per_1
versamento di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda,
condannando il padre a versare tale somma alla madre CP_1
, in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese;
Parte_1
disporsi che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie e sostenute nell'interesse della figlia e individuate come da Protocollo vigente presso codesto Tribunale;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre , in quanto genitore collocatario Parte_1
prevalente, e che le detrazioni fiscali, ove applicabili come per Legge, siano a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
Inoltre, il Giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.2 e 210 c.p.c., ha ordinato al resistente di depositare documentazione relativa alle dichiarazioni dei
5 redditi degli ultimi tre anni;
quella attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e, infine, quella riguardante gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari di cui il resistente è titolare esclusivo o contitolare o ha delega di firma, a decorrere dal
2023 sino all'ultimo trimestre disponibile. Infine, ha rinviato la causa per le deduzioni delle parti all'udienza del 31/01/2025, successivamente sostituita con lo scambio in forma telematica di note scritte.
Con ordinanza del giorno 11/02/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il
Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, letto e applicato l'art. 473 bis.28 c.p.c., ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al 24/10/2025, predisponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 31/10/2025, in seguito al deposito di nota scritta, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Affido condiviso della prole a entrambi i genitori.
In merito alla regolamentazione di affido per la minore di Persona_1
anni 14, deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, così come richiesto dalla ricorrente e così come disposto in via provvisoria, con disposizione del Giudice a mezzo ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del
30/09/2024.
Il Tribunale rileva, infatti, che l'affido condiviso risulta conforme all'interesse della minore e appare la scelta maggiormente tutelante per la stessa;
ciò
risulta, inoltre, coerente con quanto emerso durante l'iter procedimentale e con quanto affiorato dalle dichiarazioni di parte ricorrente.
Pertanto, si ritiene che l'affido condiviso ad entrambi i genitori - i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, in cui le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da
6 entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa, con onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia e con diritto per entrambi ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza - sia la soluzione più idonea per tutelare il benessere e lo sviluppo della minore,
indipendentemente dalla contumacia del signor in codesto CP_1
procedimento; anche se tale scelta processuale potrebbe indurre a considerare tale condotta come manifestazione di disinteresse paterno nei confronti della figlia, in concreto tale valutazione si attenua in considerazione del legame affettivo che intercorre tra padre e figlia, non essendo state messe in discussione le capacità genitoriali del resistente, che vede e frequenta la figlia regolarmente, mantenendo con la stessa un rapporto affettivo e di stabilità
emotiva. In conclusione, egli è presente come figura paterna, pertanto,
potendo garantire alla figlia il diritto alla bigenitorialità.
L'attribuzione dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori implica che gli stessi devono assumere di comune accordo anche le decisioni sulla residenza ed espatrio della figlia;
di conseguenza l'esame della domanda relativa al rilascio di passaporto resta assorbito in tale disciplina.
1.1. Collocazione prevalente della figlia presso la madre e tempi di
frequentazione con il padre.
Per quanto concerne la collocazione prevalente della figlia minore Per_1
di anni 14, deve confermarsi il collocamento prevalente della stessa, presso la madre, come disposto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., in quanto tutela adeguatamente l'interesse della prole.
Riguardo alle visite padre-figlia, deve confermarsi il calendario stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 30/09/2024, atteso che, anche dalle
7 dichiarazioni della ricorrente, ciò è parso quanto di più adeguato e rispondente al benessere della minore. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00, quando il padre provvederà
a riportarla presso la propria abitazione, tenendo conto della volontà della minore attualmente adolescente;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. Per
quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2 giugno, dell'8 dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in fine settimana o Per_1
giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In
ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15
(quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
1.2. Esclusione dell'ascolto della minore.
Considerato quanto emerso durante l'iter procedimentale, si ritiene che l'ascolto diretto della minore di anni 14, non sia conforme al suo Per_1
interesse. Le dichiarazioni di parte ricorrente hanno fatto emergere informazioni dettagliate sul vissuto della figlia, sulle dinamiche familiari e
8 sulle esigenze educative e relazionali, evidenziando, come già sopra precisato,
quale sia il miglior percorso da proseguire per il benessere della ragazza.
Tali elementi sono ritenuti sufficienti per la valutazione del suo interesse,
senza necessità di un'audizione diretta.
2. Mantenimento della prole.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla ricorrente volta all'attribuzione di un contributo del padre al mantenimento della figlia. Ripercorrendo le dichiarazioni della ricorrente, il resistente non ha mai contributo al mantenimento di se non Per_1
attraverso sporadici versamenti di irrisorio importo;
pertanto, di fatto, la stessa provvede “in via esclusiva” al mantenimento della figlia e Per_1
della figlia maggiore (nata nel 2001 da precedente relazione - non riconosciuta dal di lei padre, studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente).
Al tempo dell'udienza di comparizione delle parti di data 30/09/2024, parte ricorrente ha dichiarato di essere titolare, dall'anno 2020, di una ditta individuale che opera nel settore della ristorazione, precisando che, dapprima ha gestito in proprio un bar a Roveredo in Piano, poi, dal 2023 ha rilevato l'attività di bar-vermuteria, sita a Pordenone, i cui locali sono aperti tutti i giorni dalle ore 16:30 alle ore 01:00 circa, oltre al sabato mattina, e che vede impiegati 3 dipendenti;
ha dichiarato di percepire uno reddito mensile netto medio pari ad euro 780,53 (su base dodici) quale media dei modelli unici persone fisiche prodotti relativi agli anni d'imposta 2020-2021-2022; ha dichiarato di essere intestataria di un conto corrente presso BCC
Pordenonese, con saldo attivo alla data del 24/01/2024 pari ad euro 20.263,32,
su cui vengono effettuati i movimenti della ditta, come da estratto conto allegato in atti, oltre ad essere intestataria di altro conto corrente presso
Crédit Agricole, con saldo attivo alla data del 16/05/2024 pari ad euro 0,00; ha
9 dichiarato di essere intestataria, altresì, di un fondo pensionistico in cui risulta versato un capitale pari ad euro 4.000,00; ha dichiarato di essere gravata da un mutuo pari ad euro 100.000,00 corrispondenti al corrispettivo della cessione del ramo d'azienda stipulata nel 2023, con pagamento in cinque rate trimestrali di euro 20.000,00 (ultimo pagamento 30/06/2024); infine, ha dichiarato di versare mensilmente, ai proprietari del suddetto immobile, una somma pari ad euro 2.200,00, a titolo di canone di locazione, come da documentazione prodotta in atti. Inoltre, la ricorrente ha dichiarato, in ricorso, di aver contratto matrimonio nell'anno 2022 con il sig. Per_2
e di essersi trasferita con lo stesso e le di lei figlie ad Azzano
[...]
Decimo, presso la casa familiare del marito, ove tuttora risiede, come da certificazione allegata in atti. Infine, ha dichiarato che l'ex compagno/attuale resistente (padre di una ragazza ventitreenne avuta da precedente relazione e convivente, al tempo della convivenza intrapresa dalle parti, con la di lei madre) parrebbe essere stato privo di occupazione lavorativa per diversi anni ma che da circa due anni lavorerebbe presso un panificio a Fiume Veneto,
nonché come addestratore cinofilo;
inoltre, le risulterebbe che lo stesso sia comproprietario per la quota di 1/3 di un immobile sito a Pordenone, gravato da diritto di superficie a favore di altri due soggetti, come da visura allegata in atti dalla stessa;
e ancora, ha dichiarato che lo stesso risulta essere attualmente residente a [...]insieme con la nuova compagna, come da certificazione dimessa in atti.
Pertanto, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi di parte attrice e della documentazione dalla stessa prodotta in atti,
ritenuto che entrambi i coniugi sono abili al lavoro, non hanno documentato invalidità che compromettano la capacità di procacciarsi un reddito proporzionale alle competenze sinora acquisite, che quanto si presume sulla capacità economica del padre è suffragato anche dalla mancata risposta
10 all'ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210, 116 e 473-bis.21 c.p.c.,
considerate le presumibili esigenze della figlia, stante l'età adolescenziale, i tempi di permanenza prevalenti presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede provvisoria l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento della minore;
il padre dovrà, dunque,
corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
3. Assegno unico universale e detrazioni fiscali.
Rispetto all'assegno unico universale e alle detrazioni fiscali, deve confermarsi quanto già statuito con ordinanza del 30/09/2024, ovvero, l'assegno unico universale deve essere percepito al 100% dalla madre e le detrazioni fiscali,
ove applicabili per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
4. Spese di lite.
La domanda della ricorrente di vittoria delle spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale del resistente, che ha costretto la ricorrente a intraprendere il presente giudizio per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore deve, inoltre, considerarsi la mancata Per_1
comparizione dello stesso, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; infine, la mancata risposta all'ordine di esibizione, senza giustificato motivo.
Pertanto, le spese seguono la soccombenza sostanziale di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
11 (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
5. Condanna ex art. 210 c.p.c.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 30/09/2024 è stato disposto, ai sensi degli artt. 473 bis.2 e 210 c.p.c., ordine di esibizione nei confronti del convenuto contumace.
L'ordine risulta regolarmente notificato al convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c. Nonostante ciò, l'ordine di esibizione è rimasto senza ottemperanza, senza che sia apprezzabile un giustificato motivo.
Di conseguenza, troverà applicazione l'art. 210, quarto comma, c.p.c., laddove stabilisce “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro
3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Il Tribunale, pertanto, reputa congruo, visto lo svolgimento del processo e l'esito della lite, condannare al pagamento della pena CP_1
pecuniaria pari ad euro 750,00, a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
- affida la figlia minore , nata a [...] il Persona_1
28/08/2011, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale;
le decisioni più importanti nell'interesse della figlia,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa;
sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà
12 separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- dispone che la minore sia collocata prevalentemente presso la residenza della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la minore con i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00, quando il padre provvederà a riportarla presso la sua abitazione, tenendo conto della volontà della minore attualmente adolescente;
ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali della figlia e della volontà della medesima. Per quanto concerne le festività natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del primo gennaio. Relativamente alle vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la figlia tre giorni continuativi comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta.
Le festività del santo patrono, del primo novembre, del 2 giugno, dell'8
dicembre verranno trascorse da con la madre, salvo che cadano in Per_1
fine settimana o giorno infrasettimanale di visita del padre, secondo il normale calendario. In ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
- dispone che il padre debba provvedere al CP_1
mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre dell'importo di euro 400,00 mensili da versarsi Parte_1
13 in forma tracciabile, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno
05 di ciascun mese, con decorrenza dalla domanda, la somma è soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat, se in aumento;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati, su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio vigente presso codesto Tribunale;
- dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% a favore della madre, in quanto genitore collocatario prevalente, mentre le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi Parte_1
euro 6.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dello Stato, della CP_1
pena pecuniaria di euro 750,00.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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