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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3766/19 RG, avente ad oggetto
“Morte”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 487/19, pubblicata il 18 Febbraio 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Caradonna ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 ), ( , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 CP_3
, , tutti nella qualità di eredi
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6
di (nato il [...] e deceduto il 22.10.2004); tutti rappresentati e difesi Persona_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Speranza Cantiello (P.IVA ), con la quale P.IVA_1
sono elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_5 P.IVA_2
qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FG) per la
Regione Campania, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pietro
Russo ( ), con il quale è elettivamente domiciliata presso il C.F._7
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale verificatosi in Falciano del
Massico in data 22 Ottobre 2004.
Appunto, è d'uopo dare atto delle circostanze riferite nell'informativa dei Carabinieri di Falciano del Massico del 22.10.2004 (informativa prodotta in atti in copia fin dal primo grado).
2 Il sinistro si era verificato alle ore 15:30 circa del 22 Ottobre 2004, lungo la Strada
Panoramica di Falciano del Massico.
Si è trattato della collisione tra i due seguenti motoveicoli:
A) Motociclo Honda 600 tg. FR59655, di proprietà di , condotto da Parte_1 Per_2
, di anni 22;
[...]
B) Motociclo Husqvarna modello Husky 4, privo di targa, condotto da , di Persona_1
anni 21.
decedeva immediatamente dopo la collisione. Persona_2
Dal canto suo decedeva qualche ora dopo, benchè fosse stato Persona_1
trasportato di urgenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli.
Nell'informativa si indicava come il motociclo Honda 600 fosse di proprietà di Parte_2
. Tuttavia fin dal primo grado, nel presente giudizio civile, è stato acquisito il
[...]
certificato del notaio del 23 Marzo 2006. Il P.U. attesta come – dal Persona_3
repertorio dell'anno 2004 – risulti che, in data 16 Settembre 2004, Parte_2
ha alienato a il succitato motociclo Honda 600, al prezzo di euro 1.200,00 Parte_1
(né il ha mai contestato che fosse il proprietario del motociclo Honda, al Pt_1
momento del sinistro).
Fin dall'immediatezza dell'evento i Carabinieri accertavano come nessuno dei due motocicli coinvolti nel sinistro avesse copertura assicurativa.
Il presente procedimento deriva dalla citazione notificata in data 29 Settembre 2009 dagli eredi del succitato (e cioè , , e Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
) nei confronti di e di , quale impresa CP_4 Parte_1 Controparte_5
designata per la Regione Campania dal F.G.V.S..
3 Trattasi, appunto, di domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del motociclo guidato dal (veicolo antagonista rispetto al motociclo guidato dal Per_2
de cuius ). Persona_1
La legittimazione passiva anche dell'impresa designata deriva proprio dal fatto che il motociclo di proprietà fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Pt_1
Con la citazione notificata il 29.9.2009, i congiunti di invocavano il Persona_1
risarcimento del danno biologico jure proprio, del danno non patrimoniale jure hereditatis, nonché di tutti i danni patrimoniali subìti, conseguenti al decesso del giovane , verificatosi il 22 Ottobre 2004, in occasione del sinistro oggetto Persona_1
di causa.
Gli attori esponevano che , alla guida del motociclo Husqvarna modello Persona_1
Husky 4 (n. telaio ZTE001107), percorreva la strada Panoramica di Falciano del
Massico, quando improvvisamente dall'altro senso di marcia sopraggiungeva il motociclo Honda 600 tg. FR-059655, condotto da e di proprietà di Persona_2
, che invadeva la carreggiata opposta, di pertinenza del motociclo Parte_1
Husqvarna.
Da qui il letale impatto frontale, con le conseguenze (per entrambi i centauri) già descritte, laddove si è fatto riferimento all'informativa dei Carabinieri di Falciano del
Massico.
Dunque gli eredi di deducevano l'esclusiva responsabilità di Persona_1 Per_2
, conducente del motociclo antagonista. Ergo, si sosteneva la tesi della
[...]
responsabilità solidale di (proprietario del motociclo Honda) e Parte_1
dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia (dato che il veicolo Honda era privo di copertura assicurativa).
Si costituiva il convenuto , eccependo la propria carenza di legittimazione Parte_1
passiva. In particolare il deduceva come il motociclo Honda di sua proprietà, in Pt_1
4 data 22 Ottobre 2004, fosse stato prelevato dal garage di pertinenza della sua abitazione, in cui era in custodia, senza il suo consenso.
evidenziava altresì come il giorno del sinistro si trovasse ricoverato presso Parte_1
l'ospedale di Sessa Aurunca per un infarto miocardico acuto;
in definitiva il convenuto
(pur non contestando la proprietà del veicolo) eccepiva la sua carenza di Pt_1
legittimazione passiva, sostenendo la tesi della circolazione “prohibente domino”.
Tra le altre cose il convenuto , in punto di fatto, si esprimeva nei seguenti Pt_1
termini:…il defunto , in quanto fidanzato della figlia del comparente, Persona_1 Per_4
era da tempo assiduo frequentatore della famiglia e della sua casa;
egli era
[...]
benvoluto, amato e totalmente coinvolto nelle cose domestiche tali da suscitare, molto spesso, non poche rimostranze nell'altro figlio del comparente, . Persona_5
Tutto questo, anche perché il defunto era sempre disponibile ad Persona_1
accompagnare il comparente in ogni occasione, vivendo in pratica ogni intera sua giornata in casa AL. Tale assidua frequentazione aveva consentito al defunto
[...]
di custodire nel garage del comparente anche la propria moto Husqvarna, Per_1
parimenti posta in ricovero sprovvista di copertura assicurativa, in vista dell'imminente inverno. Il giorno 22.10.2004, verso le ore 15:00 circa, il si Persona_1
portava, come faceva abitualmente, a casa a bordo della sua auto, giacchè Pt_1
avrebbe dovuto accompagnare la fidanzata, la citata , a lezione di guida. Per_4
Al ritorno, nell'attesa di recarsi a riprendere a fine lezione la propria fidanzata, proponeva ad altri amici presenti, anch'essi frequentatori abituali della casa del comparente, di fare un giro in moto sulla strada Panoramica…Onde evitare di avviarsi da solo, invitava il figlio del comparente, , a rimuovere il telo che Persona_5
ricopriva la moto Honda e, sapendo che la stessa era sprovvista di carburante, mentre al contrario ne era provvista la sua moto, si recava presso un vicino distributore…..Ciò fatto, dopo aver avviato la moto Honda ed averla affidata a , tutti i Persona_5
presenti, tra essi compreso il defunto , si portavano fino alla detta Persona_2
5 Strada Panoramica. Quivi giunti, la moto Honda veniva sottratta al dal Pt_1 Per_2
che, preso dalla frenesia di dimostrare la propria abilità di guida, invitava Persona_1
a fare lo stesso. Insieme essi si allontanavano lungo la Strada Panoramica, ognuno a bordo delle citate moto. Trascorsi lunghi minuti senza che i due facessero ritorno, i giovani rimasti in attesa si incamminarono sulla detta strada, facendo a ritroso il percorso dei due motociclisti…..
L'esposizione del convenuto proseguiva, evidenziando come – una volta Parte_1
percorso qualche centinaio di metri – si fosse svelato agli occhi della comitiva giovanile (tra cui ) il tragico incidente, dovuto alla collisione tra i due Persona_5
motocicli. In particolare i ragazzi avevano rinvenuto già cadavere, Persona_2
mentre l'altro centauro, , risultava agonizzante. Persona_1
insisteva nella tesi della sua assenza di responsabilità, ricorrendo la Parte_1
fattispecie della circolazione prohibente domino.
In punto di fatto, aggiungeva come l'accensione della moto Honda di sua Parte_1
proprietà fosse a pedale, e non già a mezzo di chiave.
Si costituiva anche l'altra convenuta, e cioè , quale impresa Controparte_5
designata, eccependo in primis l'improponibilità della domanda.
Nel merito, contestava l'avversa esposizione dei fatti, e quindi invocava Controparte_5
il rigetto della domanda attorea.
In subordine (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli eredi di ), esercitava azione di regresso Persona_1 Controparte_5
nei confronti di . Vale a dire, chiedeva di essere autorizzata Parte_1 Controparte_5
alla notifica di atto di chiamata in causa (avente ad oggetto l'azione di regresso) nei confronti di;
e questo, affinchè il fosse condannato alla restituzione Parte_1 Pt_1
di tutte le somme, eventualmente corrisposte dalla medesima compagnia assicuratrice agli attori Parte_3
6 Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 12 Maggio 2010, non autorizzava la convenuta a notificare l'atto di chiamata in causa (per azione di Controparte_5
regresso) nei confronti dell'altro convenuto . Parte_1
Successivamente il G.I., con l'ordinanza pubblicata il 18 Settembre 2014, liquidava una provvisionale in favore degli eredi di , ed a carico di FG. Persona_1 Controparte_5
In particolare si liquidava l'importo di euro 75.000,00 ciascuno in favore di CP_1
ed ; e di euro 25.000,00 ciascuno in favore di e . Controparte_2 CP_3 CP_4
All'udienza dell'11 Aprile 2016 veniva depositata in atti la sentenza del Tribunale di
Trieste n. 135/16, pubblicata il 25 Febbraio 2016.
La sentenza del Tribunale di Trieste aveva definito il giudizio risarcitorio (inerente al medesimo sinistro) proposto dagli eredi del succitato (conducente Persona_2
del motociclo di proprietà di ) nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG;
infatti, anche il motociclo Husqvarna, condotto da
[...]
, era sprovvisto di copertura assicurativa. Per_1
Il Tribunale di Trieste, nella sentenza n. 135/16, aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli eredi di;
infatti, aveva dichiarato il pari Persona_2
concorso di colpa dei conducenti dei due motocicli.
All'udienza del 14 Luglio 2016 venivano sentiti i testi , Testimone_1 Tes_2
, e .
[...] Testimone_3 Persona_5
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 487/19, pubblicata il 18 Febbraio 2019.
Il G.M. sammaritano ha aderito alla tesi del Tribunale di Trieste, circa il pari concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, coinvolti nel sinistro.
7 La pronuncia del G.M. triestino non è corredata di attestazione di giudicato;
tuttavia il primo Giudice, nella sentenza n. 487/19 (oggi impugnata), implicitamente ha considerato la sentenza del 2016 come divenuta irrevocabile.
Per giunta nessuna delle parti costituite nel presente grado (ed in particolare neanche l'appellante ) ha contestato l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste, inerente alla domanda risarcitoria proposta dagli eredi (né Per_2
l'appellante ha mosso doglianze, con riferimento alla valorizzazione della pronuncia del Tribunale di Trieste, operata dal G.M. di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 487/19).
Dunque il G.M. di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 487/19:
Ha accertato la responsabilità del conducente della moto Honda, di proprietà di Pt_1
, nella misura del 50 %; per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria attorea, ha condannato in solido , quale impresa Controparte_5
designata dal FG, e al pagamento delle seguenti somme (a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali jure proprio):
euro 160.00,00 in favore di (da cui va detratto l'importo già CP_1
eventualmente percepito a titolo di provvisionale);
euro 160.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo Controparte_2
eventualmente già percepito a titolo di provvisionale);
euro 60.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo eventualmente già CP_3
percepito a titolo di provvisionale);
euro 60.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo eventualmente CP_4
già percepito a titolo di provvisionale);
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8 Ha condannato in solido e , quale impresa designata, al Parte_1 Controparte_5
pagamento della metà delle spese del giudizio – metà liquidata in euro 348,00 per esborsi ed euro 10.693,50 per compenso professionale, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Speranza Cantiello, dichiaratasi antistataria;
al contempo, ha compensato le spese del giudizio, quanto alla residua metà.
Come già osservato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la tesi sostenuta dal Tribunale di Trieste, circa il pari concorso di colpa dei conducenti dei due motocicli coinvolti nel sinistro.
Altresì il primo Giudice ha affermato la legittimazione passiva di;
vale a Parte_1
dire, ha ritenuto che costui non abbia assolto all'onere di provare che, in data
22.10.2004, la circolazione del motociclo Honda di sua proprietà fosse avvenuta contro la sua volontà (vale a dire prohibente domino).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata Parte_1
in data 8 Agosto 2019 nei confronti degli eredi di e della compagnia Persona_1
, quale impresa designata dal FG. Controparte_5
Il , a mezzo dell'interposto appello, insiste nella tesi secondo la quale il motociclo Pt_1
Honda di sua proprietà circolava contro la sua volontà in data 22 Ottobre 2004.
Da qui la richiesta principale di sua estromissione dal presente giudizio;
in altri termini, chiede che – in accoglimento del gravame, ed in riforma della Parte_1
pronuncia di prime cure – sia definitivamente rigettata la domanda risarcitoria degli eredi di , come proposta in primo grado anche nei confronti del Persona_1 Pt_1
medesimo; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 2 Dicembre 2019, si è costituita l'appellata
, quale impresa designata dal FG, chiedendo di rigettarsi il Controparte_5
gravame.
9 Giusta comparsa depositata il 10 Gennaio 2020, si sono costituiti gli appellati eredi di
, chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. Persona_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6
Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta opportuno determinare il thema decidendum del presente appello, considerato che il gravame è stato proposto dal solo . Parte_1
Come accennato, costui insiste nella tesi della carenza di legittimazione passiva, dato che il motociclo Honda di sua proprietà, in data 22 Ottobre 2004, circolò contro la sua volontà.
Per il resto, non ha contestato la declaratoria di pari concorso di colpa dei Parte_1
conducenti dei due motocicli coinvolti nel sinistro;
né il (in via subordinata Pt_1
rispetto alla richiesta di rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti) ha mosso doglianze, inerenti al quantum debeatur.
Dal canto suo , quale impresa designata, non ha impugnato la Controparte_5
condanna a suo carico (conseguente alla declaratoria di pari concorso di colpa dei due conducenti).
Si è sopra accennato alla domanda di regresso (nei confronti di ) che Parte_1
aveva proposto, in sede di comparsa di costituzione in primo grado (in Controparte_5
10 particolare, aveva chiesto di essere autorizzata alla notifica di atto di chiamata in causa nei confronti del , avente appunto ad oggetto l'azione di regresso). Pt_1
Si è altresì accennato all'ordinanza del G.I. del 12.5.2010, con la quale non era stata autorizzata la notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti di . Parte_1
Significativamente FG, in sede di comparsa conclusionale in primo Controparte_5
grado, depositata il 27 Giugno 2018, scrive sulla sua originaria domanda di regresso nei confronti del , come di una domanda “rigettata” nel corso del giudizio;
vale Pt_1
a dire, nella sostanza ha mostrato acquiescenza rispetto a tale implicito rigetto.
Ergo, non sorprende che il G.M. di Santa Maria Capua Vetere, nell'impugnata sentenza n. 487/19, non abbia fatto alcun riferimento alla domanda di regresso (nei confronti di ), che aveva avanzato in sede di comparsa di Parte_1 Controparte_5
costituzione.
Pedissequamente l'impresa designata, nella comparsa di costituzione nel presente grado, quale appellata, non ha in alcun modo accennato alla suddetta domanda di regresso (essendosi limitata a chiedere il rigetto dell'appello del ). Pt_1
Ancora, si osserva come non sia stato proposto appello sul quantum da parte degli originari attori, vale a dire da parte degli eredi di (odierni appellati). Persona_1
Dunque, non può revocarsi in dubbio come il thema decidendum del presente grado sia integrato dal seguente quesito: vale a dire, lo stabilire se debba essere confermata o meno la condanna risarcitoria, statuita dal primo Giudice (in favore degli eredi di
) anche a carico di – in solido con , quale Persona_1 Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG (quest'ultima ormai definitivamente condannata).
Ebbene, appare opportuno riportare i passaggi dell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, a mezzo dei quali il G.M. di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto che non avrebbe assolto all'onere di dimostrare che la Parte_1
circolazione del motociclo sia avvenuta prohibente domino.
11 Il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…AL , proprietario del veicolo Honda, ha Pt_1
dedotto di essere estraneo ai fatti di causa, in quanto la motocicletta è stata prelevata dal luogo in cui era collocata a sua insaputa e contro la sua volontà.
Orbene, affinché il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro possa essere ritenuto non responsabile per le conseguenze dello stesso, occorre la prova rigorosa che il veicolo sia stato messo in circolazione contro la sua volontà.
Tale prova, facendo venire meno una presunzione di responsabilità, deve essere offerta con particolare rigore
e precisione.
Ciò posto, nel caso di specie, non può dirsi che sia emersa prova certa e tranquillizzante in merito al fatto che la moto sia stata messa in circolazione contro la volontà del convenuto . Parte_1
Ciò si dice in ragione del fatto che la moto è stata prelevata dal garage dal figlio di e che non è Parte_1
emerso che lo stesso si sia procurato le chiavi contro la volontà del padre.
Le prove testimoniali rese in merito alla circostanza in esame sono state infatti estremamente generiche e non in grado di provare, con la rigidità necessaria, che non sia responsabile per la circolazione del Parte_1 veicolo di sua proprietà.
Non è neppure emerso che il luogo in cui era conservata la moto fosse inaccessibile ad altri membri della famiglia conviventi.
In merito va evidenziato che la genericità della dichiarazione resa da , valutata unitamente al Persona_5
rapporto di parentela con il convenuto, induce a ritenere non attendibile quanto riferito sul punto dal predetto testimone.
A nulla rileva, infine, che sia stato dimesso dall'Ospedale il giorno dell'incidente, dopo alcuni giorni Parte_1
di degenza.
Tale circostanza, infatti, non è in grado di indurre ad escludere che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà e al di fuori del controllo di . Parte_1
In definitiva, non è emerso che custodisse la moto in modo tale da escludere la possibilità di utilizzo Parte_1
degli altri familiari, né comunque è emerso che lo stesso abbia mai voluto impedire l'uso del motociclo ad altri suoi familiari….
Ad avviso dell'odierno impugnante, il primo Giudice avrebbe trascurato la disagevole e complessa operazione di avviamento della moto, ed inoltre avrebbe trascurato le
12 cautele adottate dal proprietario;
infatti il motociclo era conservato con un telo ricoprente, aveva la batteria staccata ed era privo di benzina.
L'appellante si duole anche di una grave inesattezza del primo Giudice, laddove ha fatto riferimento alla chiave di accensione (considerato che la moto Honda 600 da prevede l'avviamento a pedale). Pt_4
Per giunta, il ribadisce che fu dimesso dall'ospedale di Sessa Aurunca proprio il Pt_1
giorno dell'incidente (pertanto, non poteva fisicamente impedire la presa di possesso del mezzo).
Nell'ottica dell'odierno appellante, il G.M. sammaritano ha trascurato una serie di cautele (poste in essere dal medesimo), volte ad impedire che terzi utilizzassero Pt_1
il motociclo abusivamente, e cioè contro la sua volontà.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, ritiene il Collegio che non si possa trascurare quanto dichiarato dal teste
[...]
(figlio di ), all'udienza del 14 Luglio 2016, e cioè che ad un certo Per_5 Parte_1
punto gli sottrasse la moto Honda 600. Persona_2
Inoltre assume pregnante rilievo la pacifica circostanza, per cui (in quel Parte_1
fatidico 22 Ottobre 2004) si trovava ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Sessa
Aurunca, per un infarto miocardico acuto.
Tale circostanza integra senz'altro un evento imprevedibile, in un contesto in cui il custodiva il motociclo di sua proprietà nel suo garage, coperto da un telo, privo Pt_1
di copertura assicurativa, con la batteria staccata e senza benzina.
La responsabilità del proprietario di un veicolo a motore per i danni causati dalla circolazione dello stesso, ex art. 2054 co.3 cc., è una responsabilità di natura oggettiva. Essa, infatti, prescinde da qualsiasi condotta colposa o dolosa del
13 proprietario, e può essere evitata solo dimostrando la circolazione prohibente domino.
La prohibitio domini, nella circolazione dei veicoli, si riferisce alla situazione in cui un veicolo circola contro la volontà del proprietario, e non semplicemente senza il suo consenso.
Per costante giurisprudenza, la circolazione prohibente domino sussiste non già per il solo fatto che il proprietario abbia manifestato una volontà contraria alla circolazione del mezzo, ma sussiste quando il proprietario (sul quale incombe il relativo onere probatorio) dimostri di avere adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza, per impedire quella circolazione (per tutte, Cass. civ.,
n. 12119/20).
Occorre quindi, quale prova liberatoria, la predisposizione di misure concretamente idonee a prevenire l'utilizzo, ancorché abusivo, del mezzo da parte di terzi.
In altri termini, assumono pregnante rilievo le concrete misure adottate, in una logica preventiva, al fine di evitare una potenziale circolazione, ancorché abusiva, del veicolo o del motociclo.
Ciò premesso, il proprietario ha fornito la richiesta rigorosa prova Parte_1
liberatoria.
Infatti, l'odierno appellante aveva adottato tutte le misure possibili, idonee ad evitare che terzi potessero circolare sulla motocicletta Honda senza il suo consenso.
Il motociclo era custodito in un garage privato, avvolto da un telo, privo di assicurazione, senza carburante e con la batteria staccata.
Indubbiamente la rimozione della batteria costituisce una misura oggettiva, efficace e proporzionata, nonché idonea ad impedire l'uso del mezzo.
14 Certamente il motociclo era custodito in condizioni, che non consentivano in alcun modo un pronto utilizzo.
In altri termini il proprietario aveva predisposto le misure concretamente Parte_1
esigibili, nonché mirate ed efficaci (onde evitare che terzi potessero circolare con il motociclo), alla stregua dei canoni di una rigorosa diligenza.
Un ulteriore elemento – militante per una circolazione, verificatasi in data 22.10.2004 nonostante la volontà contraria del proprietario – è integrato dalla circostanza per cui il veicolo fu sottratto a (figlio di ) da . Persona_5 Pt_1 Persona_2
Il tutto, in un momento caratterizzato dall'assenza forzata di dalla sua Parte_1
abitazione, in quanto ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Sessa Aurunca per un infarto.
Ecco quindi integrato il caso fortuito, vale a dire un evento connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. civ., S.U. n. 20943/22). In altri termini in quelle ore (che pure aveva adottato le plurime e pregnanti cautele sopra Parte_1
ricordate) si è trovato nell'impossibilità di esercitare una concreta vigilanza.
In definitiva, il proprietario ha provato di avere posto in essere una Parte_1
articolata serie di attenzioni e cautele (di pregnante rilievo), volte ad evitare che terze persone gli sottraessero il veicolo e circolassero senza il suo consenso (nel contesto del tutto peculiare del ricovero ospedaliero in via di urgenza).
Pertanto, è accertato che la circolazione del veicolo sia avvenuta prohibente domino.
Dunque, diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, l'interposto gravame merita di essere accolto;
ergo, in parziale riforma della pronuncia definitoria del primo grado, la domanda risarcitoria degli attori eredi di (come proposta anche Persona_1
nei confronti di ) deve essere rigettata. Parte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
15
Sul regime delle spese
Con riferimento al rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, Parte_1 [...]
, , e (eredi di ), a seguito CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1
dell'accoglimento del gravame si impone di statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Nel caso di specie, trova applicazione il previgente secondo comma dell'art. 92 cpc, considerato che la causa è stata introdotta in primo grado nel Settembre 2009.
Ed effettivamente ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, che inducono all'integrale compensazione delle spese del doppio grado, tra e gli eredi di Parte_1 Persona_1
(e quindi inducono a discostarsi dal principio della soccombenza).
In particolare, è d'uopo tenere conto del contesto peculiare, in cui sono maturati i tragici eventi del 22.10.2004; appunto, si era nel contesto della riunione di una comitiva di giovani, stretti da un legame di amicizia (tra cui il succitato ), Persona_5
che si erano dati appuntamento presso l'abitazione dell'odierno appellante.
Resta da statuire sulle spese del presente grado, con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e la compagnia , quale Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG.
E' d'uopo ribadire come l'impugnazione di , nella sostanza, sia stata Parte_1
proposta nei confronti dei soli eredi di , e non anche nei confronti di Persona_1
(condebitrice solidale con il medesimo ). Controparte_6 Pt_1
Dunque, anche in questo caso ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, che inducono all'integrale compensazione delle spese del grado, tra e Parte_1 Controparte_5
FG. In particolare quest'ultima (quale condebitrice solidale con il ) non ha Pt_1
16 impugnato la condanna a suo carico.
Inoltre, come già evidenziato, l'impresa designata (con riferimento all'originaria domanda di regresso nei confronti del ), fin dal primo grado è risultata Pt_1
acquiescente, rispetto alla succitata ordinanza del G.I. del Maggio 2010 – con la quale era stata denegata l'autorizzazione alla notifica della chiamata in causa nei confronti di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e (quali eredi di , deceduto il 22.10.2004) – appello CP_3 CP_4 Persona_1
notificato anche a , quale impresa designata dal FG, avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 487/19, pubblicata il 18
Febbraio 2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigetta la domanda degli eredi di (come proposta in primo grado anche Persona_1
nei confronti di ); Parte_1
B) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra da un Parte_1
lato e, dall'altro, , , e (quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
); Persona_1
C) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra e Parte_1
, quale impresa designata dal FG. Controparte_5
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3766/19 RG, avente ad oggetto
“Morte”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 487/19, pubblicata il 18 Febbraio 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni del 6 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rappresentato e difeso (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Caradonna ( ), con il quale è elettivamente C.F._2
dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 ), ( , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 CP_3
, , tutti nella qualità di eredi
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6
di (nato il [...] e deceduto il 22.10.2004); tutti rappresentati e difesi Persona_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Speranza Cantiello (P.IVA ), con la quale P.IVA_1
sono elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., nella Controparte_5 P.IVA_2
qualità di Impresa Designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (FG) per la
Regione Campania, rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pietro
Russo ( ), con il quale è elettivamente domiciliata presso il C.F._7
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 6 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il presente procedimento trae origine dal sinistro stradale verificatosi in Falciano del
Massico in data 22 Ottobre 2004.
Appunto, è d'uopo dare atto delle circostanze riferite nell'informativa dei Carabinieri di Falciano del Massico del 22.10.2004 (informativa prodotta in atti in copia fin dal primo grado).
2 Il sinistro si era verificato alle ore 15:30 circa del 22 Ottobre 2004, lungo la Strada
Panoramica di Falciano del Massico.
Si è trattato della collisione tra i due seguenti motoveicoli:
A) Motociclo Honda 600 tg. FR59655, di proprietà di , condotto da Parte_1 Per_2
, di anni 22;
[...]
B) Motociclo Husqvarna modello Husky 4, privo di targa, condotto da , di Persona_1
anni 21.
decedeva immediatamente dopo la collisione. Persona_2
Dal canto suo decedeva qualche ora dopo, benchè fosse stato Persona_1
trasportato di urgenza presso l'ospedale Cardarelli di Napoli.
Nell'informativa si indicava come il motociclo Honda 600 fosse di proprietà di Parte_2
. Tuttavia fin dal primo grado, nel presente giudizio civile, è stato acquisito il
[...]
certificato del notaio del 23 Marzo 2006. Il P.U. attesta come – dal Persona_3
repertorio dell'anno 2004 – risulti che, in data 16 Settembre 2004, Parte_2
ha alienato a il succitato motociclo Honda 600, al prezzo di euro 1.200,00 Parte_1
(né il ha mai contestato che fosse il proprietario del motociclo Honda, al Pt_1
momento del sinistro).
Fin dall'immediatezza dell'evento i Carabinieri accertavano come nessuno dei due motocicli coinvolti nel sinistro avesse copertura assicurativa.
Il presente procedimento deriva dalla citazione notificata in data 29 Settembre 2009 dagli eredi del succitato (e cioè , , e Persona_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
) nei confronti di e di , quale impresa CP_4 Parte_1 Controparte_5
designata per la Regione Campania dal F.G.V.S..
3 Trattasi, appunto, di domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del motociclo guidato dal (veicolo antagonista rispetto al motociclo guidato dal Per_2
de cuius ). Persona_1
La legittimazione passiva anche dell'impresa designata deriva proprio dal fatto che il motociclo di proprietà fosse sprovvisto di copertura assicurativa. Pt_1
Con la citazione notificata il 29.9.2009, i congiunti di invocavano il Persona_1
risarcimento del danno biologico jure proprio, del danno non patrimoniale jure hereditatis, nonché di tutti i danni patrimoniali subìti, conseguenti al decesso del giovane , verificatosi il 22 Ottobre 2004, in occasione del sinistro oggetto Persona_1
di causa.
Gli attori esponevano che , alla guida del motociclo Husqvarna modello Persona_1
Husky 4 (n. telaio ZTE001107), percorreva la strada Panoramica di Falciano del
Massico, quando improvvisamente dall'altro senso di marcia sopraggiungeva il motociclo Honda 600 tg. FR-059655, condotto da e di proprietà di Persona_2
, che invadeva la carreggiata opposta, di pertinenza del motociclo Parte_1
Husqvarna.
Da qui il letale impatto frontale, con le conseguenze (per entrambi i centauri) già descritte, laddove si è fatto riferimento all'informativa dei Carabinieri di Falciano del
Massico.
Dunque gli eredi di deducevano l'esclusiva responsabilità di Persona_1 Per_2
, conducente del motociclo antagonista. Ergo, si sosteneva la tesi della
[...]
responsabilità solidale di (proprietario del motociclo Honda) e Parte_1
dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia (dato che il veicolo Honda era privo di copertura assicurativa).
Si costituiva il convenuto , eccependo la propria carenza di legittimazione Parte_1
passiva. In particolare il deduceva come il motociclo Honda di sua proprietà, in Pt_1
4 data 22 Ottobre 2004, fosse stato prelevato dal garage di pertinenza della sua abitazione, in cui era in custodia, senza il suo consenso.
evidenziava altresì come il giorno del sinistro si trovasse ricoverato presso Parte_1
l'ospedale di Sessa Aurunca per un infarto miocardico acuto;
in definitiva il convenuto
(pur non contestando la proprietà del veicolo) eccepiva la sua carenza di Pt_1
legittimazione passiva, sostenendo la tesi della circolazione “prohibente domino”.
Tra le altre cose il convenuto , in punto di fatto, si esprimeva nei seguenti Pt_1
termini:…il defunto , in quanto fidanzato della figlia del comparente, Persona_1 Per_4
era da tempo assiduo frequentatore della famiglia e della sua casa;
egli era
[...]
benvoluto, amato e totalmente coinvolto nelle cose domestiche tali da suscitare, molto spesso, non poche rimostranze nell'altro figlio del comparente, . Persona_5
Tutto questo, anche perché il defunto era sempre disponibile ad Persona_1
accompagnare il comparente in ogni occasione, vivendo in pratica ogni intera sua giornata in casa AL. Tale assidua frequentazione aveva consentito al defunto
[...]
di custodire nel garage del comparente anche la propria moto Husqvarna, Per_1
parimenti posta in ricovero sprovvista di copertura assicurativa, in vista dell'imminente inverno. Il giorno 22.10.2004, verso le ore 15:00 circa, il si Persona_1
portava, come faceva abitualmente, a casa a bordo della sua auto, giacchè Pt_1
avrebbe dovuto accompagnare la fidanzata, la citata , a lezione di guida. Per_4
Al ritorno, nell'attesa di recarsi a riprendere a fine lezione la propria fidanzata, proponeva ad altri amici presenti, anch'essi frequentatori abituali della casa del comparente, di fare un giro in moto sulla strada Panoramica…Onde evitare di avviarsi da solo, invitava il figlio del comparente, , a rimuovere il telo che Persona_5
ricopriva la moto Honda e, sapendo che la stessa era sprovvista di carburante, mentre al contrario ne era provvista la sua moto, si recava presso un vicino distributore…..Ciò fatto, dopo aver avviato la moto Honda ed averla affidata a , tutti i Persona_5
presenti, tra essi compreso il defunto , si portavano fino alla detta Persona_2
5 Strada Panoramica. Quivi giunti, la moto Honda veniva sottratta al dal Pt_1 Per_2
che, preso dalla frenesia di dimostrare la propria abilità di guida, invitava Persona_1
a fare lo stesso. Insieme essi si allontanavano lungo la Strada Panoramica, ognuno a bordo delle citate moto. Trascorsi lunghi minuti senza che i due facessero ritorno, i giovani rimasti in attesa si incamminarono sulla detta strada, facendo a ritroso il percorso dei due motociclisti…..
L'esposizione del convenuto proseguiva, evidenziando come – una volta Parte_1
percorso qualche centinaio di metri – si fosse svelato agli occhi della comitiva giovanile (tra cui ) il tragico incidente, dovuto alla collisione tra i due Persona_5
motocicli. In particolare i ragazzi avevano rinvenuto già cadavere, Persona_2
mentre l'altro centauro, , risultava agonizzante. Persona_1
insisteva nella tesi della sua assenza di responsabilità, ricorrendo la Parte_1
fattispecie della circolazione prohibente domino.
In punto di fatto, aggiungeva come l'accensione della moto Honda di sua Parte_1
proprietà fosse a pedale, e non già a mezzo di chiave.
Si costituiva anche l'altra convenuta, e cioè , quale impresa Controparte_5
designata, eccependo in primis l'improponibilità della domanda.
Nel merito, contestava l'avversa esposizione dei fatti, e quindi invocava Controparte_5
il rigetto della domanda attorea.
In subordine (per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dagli eredi di ), esercitava azione di regresso Persona_1 Controparte_5
nei confronti di . Vale a dire, chiedeva di essere autorizzata Parte_1 Controparte_5
alla notifica di atto di chiamata in causa (avente ad oggetto l'azione di regresso) nei confronti di;
e questo, affinchè il fosse condannato alla restituzione Parte_1 Pt_1
di tutte le somme, eventualmente corrisposte dalla medesima compagnia assicuratrice agli attori Parte_3
6 Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 12 Maggio 2010, non autorizzava la convenuta a notificare l'atto di chiamata in causa (per azione di Controparte_5
regresso) nei confronti dell'altro convenuto . Parte_1
Successivamente il G.I., con l'ordinanza pubblicata il 18 Settembre 2014, liquidava una provvisionale in favore degli eredi di , ed a carico di FG. Persona_1 Controparte_5
In particolare si liquidava l'importo di euro 75.000,00 ciascuno in favore di CP_1
ed ; e di euro 25.000,00 ciascuno in favore di e . Controparte_2 CP_3 CP_4
All'udienza dell'11 Aprile 2016 veniva depositata in atti la sentenza del Tribunale di
Trieste n. 135/16, pubblicata il 25 Febbraio 2016.
La sentenza del Tribunale di Trieste aveva definito il giudizio risarcitorio (inerente al medesimo sinistro) proposto dagli eredi del succitato (conducente Persona_2
del motociclo di proprietà di ) nei confronti di , quale Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG;
infatti, anche il motociclo Husqvarna, condotto da
[...]
, era sprovvisto di copertura assicurativa. Per_1
Il Tribunale di Trieste, nella sentenza n. 135/16, aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria degli eredi di;
infatti, aveva dichiarato il pari Persona_2
concorso di colpa dei conducenti dei due motocicli.
All'udienza del 14 Luglio 2016 venivano sentiti i testi , Testimone_1 Tes_2
, e .
[...] Testimone_3 Persona_5
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 487/19, pubblicata il 18 Febbraio 2019.
Il G.M. sammaritano ha aderito alla tesi del Tribunale di Trieste, circa il pari concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli, coinvolti nel sinistro.
7 La pronuncia del G.M. triestino non è corredata di attestazione di giudicato;
tuttavia il primo Giudice, nella sentenza n. 487/19 (oggi impugnata), implicitamente ha considerato la sentenza del 2016 come divenuta irrevocabile.
Per giunta nessuna delle parti costituite nel presente grado (ed in particolare neanche l'appellante ) ha contestato l'irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste, inerente alla domanda risarcitoria proposta dagli eredi (né Per_2
l'appellante ha mosso doglianze, con riferimento alla valorizzazione della pronuncia del Tribunale di Trieste, operata dal G.M. di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 487/19).
Dunque il G.M. di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 487/19:
Ha accertato la responsabilità del conducente della moto Honda, di proprietà di Pt_1
, nella misura del 50 %; per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda
[...]
risarcitoria attorea, ha condannato in solido , quale impresa Controparte_5
designata dal FG, e al pagamento delle seguenti somme (a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali jure proprio):
euro 160.00,00 in favore di (da cui va detratto l'importo già CP_1
eventualmente percepito a titolo di provvisionale);
euro 160.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo Controparte_2
eventualmente già percepito a titolo di provvisionale);
euro 60.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo eventualmente già CP_3
percepito a titolo di provvisionale);
euro 60.000,00 in favore di (da cui va detratto l'importo eventualmente CP_4
già percepito a titolo di provvisionale);
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
8 Ha condannato in solido e , quale impresa designata, al Parte_1 Controparte_5
pagamento della metà delle spese del giudizio – metà liquidata in euro 348,00 per esborsi ed euro 10.693,50 per compenso professionale, oltre accessori come per
Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Speranza Cantiello, dichiaratasi antistataria;
al contempo, ha compensato le spese del giudizio, quanto alla residua metà.
Come già osservato, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la tesi sostenuta dal Tribunale di Trieste, circa il pari concorso di colpa dei conducenti dei due motocicli coinvolti nel sinistro.
Altresì il primo Giudice ha affermato la legittimazione passiva di;
vale a Parte_1
dire, ha ritenuto che costui non abbia assolto all'onere di provare che, in data
22.10.2004, la circolazione del motociclo Honda di sua proprietà fosse avvenuta contro la sua volontà (vale a dire prohibente domino).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , con citazione notificata Parte_1
in data 8 Agosto 2019 nei confronti degli eredi di e della compagnia Persona_1
, quale impresa designata dal FG. Controparte_5
Il , a mezzo dell'interposto appello, insiste nella tesi secondo la quale il motociclo Pt_1
Honda di sua proprietà circolava contro la sua volontà in data 22 Ottobre 2004.
Da qui la richiesta principale di sua estromissione dal presente giudizio;
in altri termini, chiede che – in accoglimento del gravame, ed in riforma della Parte_1
pronuncia di prime cure – sia definitivamente rigettata la domanda risarcitoria degli eredi di , come proposta in primo grado anche nei confronti del Persona_1 Pt_1
medesimo; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 2 Dicembre 2019, si è costituita l'appellata
, quale impresa designata dal FG, chiedendo di rigettarsi il Controparte_5
gravame.
9 Giusta comparsa depositata il 10 Gennaio 2020, si sono costituiti gli appellati eredi di
, chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. Persona_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 13 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 6
Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta opportuno determinare il thema decidendum del presente appello, considerato che il gravame è stato proposto dal solo . Parte_1
Come accennato, costui insiste nella tesi della carenza di legittimazione passiva, dato che il motociclo Honda di sua proprietà, in data 22 Ottobre 2004, circolò contro la sua volontà.
Per il resto, non ha contestato la declaratoria di pari concorso di colpa dei Parte_1
conducenti dei due motocicli coinvolti nel sinistro;
né il (in via subordinata Pt_1
rispetto alla richiesta di rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti) ha mosso doglianze, inerenti al quantum debeatur.
Dal canto suo , quale impresa designata, non ha impugnato la Controparte_5
condanna a suo carico (conseguente alla declaratoria di pari concorso di colpa dei due conducenti).
Si è sopra accennato alla domanda di regresso (nei confronti di ) che Parte_1
aveva proposto, in sede di comparsa di costituzione in primo grado (in Controparte_5
10 particolare, aveva chiesto di essere autorizzata alla notifica di atto di chiamata in causa nei confronti del , avente appunto ad oggetto l'azione di regresso). Pt_1
Si è altresì accennato all'ordinanza del G.I. del 12.5.2010, con la quale non era stata autorizzata la notifica dell'atto di chiamata in causa nei confronti di . Parte_1
Significativamente FG, in sede di comparsa conclusionale in primo Controparte_5
grado, depositata il 27 Giugno 2018, scrive sulla sua originaria domanda di regresso nei confronti del , come di una domanda “rigettata” nel corso del giudizio;
vale Pt_1
a dire, nella sostanza ha mostrato acquiescenza rispetto a tale implicito rigetto.
Ergo, non sorprende che il G.M. di Santa Maria Capua Vetere, nell'impugnata sentenza n. 487/19, non abbia fatto alcun riferimento alla domanda di regresso (nei confronti di ), che aveva avanzato in sede di comparsa di Parte_1 Controparte_5
costituzione.
Pedissequamente l'impresa designata, nella comparsa di costituzione nel presente grado, quale appellata, non ha in alcun modo accennato alla suddetta domanda di regresso (essendosi limitata a chiedere il rigetto dell'appello del ). Pt_1
Ancora, si osserva come non sia stato proposto appello sul quantum da parte degli originari attori, vale a dire da parte degli eredi di (odierni appellati). Persona_1
Dunque, non può revocarsi in dubbio come il thema decidendum del presente grado sia integrato dal seguente quesito: vale a dire, lo stabilire se debba essere confermata o meno la condanna risarcitoria, statuita dal primo Giudice (in favore degli eredi di
) anche a carico di – in solido con , quale Persona_1 Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG (quest'ultima ormai definitivamente condannata).
Ebbene, appare opportuno riportare i passaggi dell'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, a mezzo dei quali il G.M. di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto che non avrebbe assolto all'onere di dimostrare che la Parte_1
circolazione del motociclo sia avvenuta prohibente domino.
11 Il Tribunale si è espresso nei seguenti termini:…AL , proprietario del veicolo Honda, ha Pt_1
dedotto di essere estraneo ai fatti di causa, in quanto la motocicletta è stata prelevata dal luogo in cui era collocata a sua insaputa e contro la sua volontà.
Orbene, affinché il proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro possa essere ritenuto non responsabile per le conseguenze dello stesso, occorre la prova rigorosa che il veicolo sia stato messo in circolazione contro la sua volontà.
Tale prova, facendo venire meno una presunzione di responsabilità, deve essere offerta con particolare rigore
e precisione.
Ciò posto, nel caso di specie, non può dirsi che sia emersa prova certa e tranquillizzante in merito al fatto che la moto sia stata messa in circolazione contro la volontà del convenuto . Parte_1
Ciò si dice in ragione del fatto che la moto è stata prelevata dal garage dal figlio di e che non è Parte_1
emerso che lo stesso si sia procurato le chiavi contro la volontà del padre.
Le prove testimoniali rese in merito alla circostanza in esame sono state infatti estremamente generiche e non in grado di provare, con la rigidità necessaria, che non sia responsabile per la circolazione del Parte_1 veicolo di sua proprietà.
Non è neppure emerso che il luogo in cui era conservata la moto fosse inaccessibile ad altri membri della famiglia conviventi.
In merito va evidenziato che la genericità della dichiarazione resa da , valutata unitamente al Persona_5
rapporto di parentela con il convenuto, induce a ritenere non attendibile quanto riferito sul punto dal predetto testimone.
A nulla rileva, infine, che sia stato dimesso dall'Ospedale il giorno dell'incidente, dopo alcuni giorni Parte_1
di degenza.
Tale circostanza, infatti, non è in grado di indurre ad escludere che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà e al di fuori del controllo di . Parte_1
In definitiva, non è emerso che custodisse la moto in modo tale da escludere la possibilità di utilizzo Parte_1
degli altri familiari, né comunque è emerso che lo stesso abbia mai voluto impedire l'uso del motociclo ad altri suoi familiari….
Ad avviso dell'odierno impugnante, il primo Giudice avrebbe trascurato la disagevole e complessa operazione di avviamento della moto, ed inoltre avrebbe trascurato le
12 cautele adottate dal proprietario;
infatti il motociclo era conservato con un telo ricoprente, aveva la batteria staccata ed era privo di benzina.
L'appellante si duole anche di una grave inesattezza del primo Giudice, laddove ha fatto riferimento alla chiave di accensione (considerato che la moto Honda 600 da prevede l'avviamento a pedale). Pt_4
Per giunta, il ribadisce che fu dimesso dall'ospedale di Sessa Aurunca proprio il Pt_1
giorno dell'incidente (pertanto, non poteva fisicamente impedire la presa di possesso del mezzo).
Nell'ottica dell'odierno appellante, il G.M. sammaritano ha trascurato una serie di cautele (poste in essere dal medesimo), volte ad impedire che terzi utilizzassero Pt_1
il motociclo abusivamente, e cioè contro la sua volontà.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, ritiene il Collegio che non si possa trascurare quanto dichiarato dal teste
[...]
(figlio di ), all'udienza del 14 Luglio 2016, e cioè che ad un certo Per_5 Parte_1
punto gli sottrasse la moto Honda 600. Persona_2
Inoltre assume pregnante rilievo la pacifica circostanza, per cui (in quel Parte_1
fatidico 22 Ottobre 2004) si trovava ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Sessa
Aurunca, per un infarto miocardico acuto.
Tale circostanza integra senz'altro un evento imprevedibile, in un contesto in cui il custodiva il motociclo di sua proprietà nel suo garage, coperto da un telo, privo Pt_1
di copertura assicurativa, con la batteria staccata e senza benzina.
La responsabilità del proprietario di un veicolo a motore per i danni causati dalla circolazione dello stesso, ex art. 2054 co.3 cc., è una responsabilità di natura oggettiva. Essa, infatti, prescinde da qualsiasi condotta colposa o dolosa del
13 proprietario, e può essere evitata solo dimostrando la circolazione prohibente domino.
La prohibitio domini, nella circolazione dei veicoli, si riferisce alla situazione in cui un veicolo circola contro la volontà del proprietario, e non semplicemente senza il suo consenso.
Per costante giurisprudenza, la circolazione prohibente domino sussiste non già per il solo fatto che il proprietario abbia manifestato una volontà contraria alla circolazione del mezzo, ma sussiste quando il proprietario (sul quale incombe il relativo onere probatorio) dimostri di avere adottato tutte le misure ordinariamente esigibili, alla stregua dell'ordinaria diligenza, per impedire quella circolazione (per tutte, Cass. civ.,
n. 12119/20).
Occorre quindi, quale prova liberatoria, la predisposizione di misure concretamente idonee a prevenire l'utilizzo, ancorché abusivo, del mezzo da parte di terzi.
In altri termini, assumono pregnante rilievo le concrete misure adottate, in una logica preventiva, al fine di evitare una potenziale circolazione, ancorché abusiva, del veicolo o del motociclo.
Ciò premesso, il proprietario ha fornito la richiesta rigorosa prova Parte_1
liberatoria.
Infatti, l'odierno appellante aveva adottato tutte le misure possibili, idonee ad evitare che terzi potessero circolare sulla motocicletta Honda senza il suo consenso.
Il motociclo era custodito in un garage privato, avvolto da un telo, privo di assicurazione, senza carburante e con la batteria staccata.
Indubbiamente la rimozione della batteria costituisce una misura oggettiva, efficace e proporzionata, nonché idonea ad impedire l'uso del mezzo.
14 Certamente il motociclo era custodito in condizioni, che non consentivano in alcun modo un pronto utilizzo.
In altri termini il proprietario aveva predisposto le misure concretamente Parte_1
esigibili, nonché mirate ed efficaci (onde evitare che terzi potessero circolare con il motociclo), alla stregua dei canoni di una rigorosa diligenza.
Un ulteriore elemento – militante per una circolazione, verificatasi in data 22.10.2004 nonostante la volontà contraria del proprietario – è integrato dalla circostanza per cui il veicolo fu sottratto a (figlio di ) da . Persona_5 Pt_1 Persona_2
Il tutto, in un momento caratterizzato dall'assenza forzata di dalla sua Parte_1
abitazione, in quanto ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Sessa Aurunca per un infarto.
Ecco quindi integrato il caso fortuito, vale a dire un evento connotato da imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cass. civ., S.U. n. 20943/22). In altri termini in quelle ore (che pure aveva adottato le plurime e pregnanti cautele sopra Parte_1
ricordate) si è trovato nell'impossibilità di esercitare una concreta vigilanza.
In definitiva, il proprietario ha provato di avere posto in essere una Parte_1
articolata serie di attenzioni e cautele (di pregnante rilievo), volte ad evitare che terze persone gli sottraessero il veicolo e circolassero senza il suo consenso (nel contesto del tutto peculiare del ricovero ospedaliero in via di urgenza).
Pertanto, è accertato che la circolazione del veicolo sia avvenuta prohibente domino.
Dunque, diversamente da quanto statuito dal primo Giudice, l'interposto gravame merita di essere accolto;
ergo, in parziale riforma della pronuncia definitoria del primo grado, la domanda risarcitoria degli attori eredi di (come proposta anche Persona_1
nei confronti di ) deve essere rigettata. Parte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
15
Sul regime delle spese
Con riferimento al rapporto processuale tra da un lato e, dall'altro, Parte_1 [...]
, , e (eredi di ), a seguito CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 Persona_1
dell'accoglimento del gravame si impone di statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Nel caso di specie, trova applicazione il previgente secondo comma dell'art. 92 cpc, considerato che la causa è stata introdotta in primo grado nel Settembre 2009.
Ed effettivamente ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, che inducono all'integrale compensazione delle spese del doppio grado, tra e gli eredi di Parte_1 Persona_1
(e quindi inducono a discostarsi dal principio della soccombenza).
In particolare, è d'uopo tenere conto del contesto peculiare, in cui sono maturati i tragici eventi del 22.10.2004; appunto, si era nel contesto della riunione di una comitiva di giovani, stretti da un legame di amicizia (tra cui il succitato ), Persona_5
che si erano dati appuntamento presso l'abitazione dell'odierno appellante.
Resta da statuire sulle spese del presente grado, con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e la compagnia , quale Parte_1 Controparte_5
impresa designata dal FG.
E' d'uopo ribadire come l'impugnazione di , nella sostanza, sia stata Parte_1
proposta nei confronti dei soli eredi di , e non anche nei confronti di Persona_1
(condebitrice solidale con il medesimo ). Controparte_6 Pt_1
Dunque, anche in questo caso ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, che inducono all'integrale compensazione delle spese del grado, tra e Parte_1 Controparte_5
FG. In particolare quest'ultima (quale condebitrice solidale con il ) non ha Pt_1
16 impugnato la condanna a suo carico.
Inoltre, come già evidenziato, l'impresa designata (con riferimento all'originaria domanda di regresso nei confronti del ), fin dal primo grado è risultata Pt_1
acquiescente, rispetto alla succitata ordinanza del G.I. del Maggio 2010 – con la quale era stata denegata l'autorizzazione alla notifica della chiamata in causa nei confronti di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e (quali eredi di , deceduto il 22.10.2004) – appello CP_3 CP_4 Persona_1
notificato anche a , quale impresa designata dal FG, avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 487/19, pubblicata il 18
Febbraio 2019, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, rigetta la domanda degli eredi di (come proposta in primo grado anche Persona_1
nei confronti di ); Parte_1
B) Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra da un Parte_1
lato e, dall'altro, , , e (quali eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
); Persona_1
C) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra e Parte_1
, quale impresa designata dal FG. Controparte_5
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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