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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 420/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 420/2015 R.G., promossa dal in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Auricchiella ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Stefano Ascanio sito in , Via Gaspare La Rosa, giusta procura in atti;
Parte_1
-OPPONENTE- contro
(c.f. , nato a [...] il [...], nella qualità di Controparte_1 C.F._1 presidente dell'Associazione Culturale Kalà, con sede in Catania, Via Bicocca n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pulvirenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in , Viale Europa n. 22, giusta procura in atti;
Parte_1
-OPPOSTO-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 44/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 16.02.2015, con il quale era stato ingiunto all'ente comunale il pagamento della somma complessiva di euro 13.000,00, oltre interessi, con condanna dello stesso al pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in euro 658,50, di cui euro 540,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 1 di 7 L'opponente ha dedotto che, con nota del 20.07.2012 prot. n. 36989, l'Associazione Culturale Kalà aveva proposto al di l'organizzazione di alcune manifestazioni da svolgersi in Pt_1 Parte_1
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, il cui apporto economico era stato quantificato in euro
20.000,00 (cfr. allegato 2). Con determina dirigenziale del n. 418 del 24.07.2012 (cfr. allegato 3),
l'amministrazione comunale, nell'accogliere in parte la proposta avanzata dall'opposta, aveva impegnato una spesa pari ad euro 9.000,00 per la realizzazione del “Festino di San Giacomo” con liquidazione della predetta somma in favore dell'associazione opposta, come da specifica autorizzazione da parte del Sindaco pro tempore dell'ente comunale apposta in calce alla proposta del
20.07.2012. Sull'ipotetico impegno di spesa per l'importo di euro 22.000,00, nessuna autorizzazione di spesa sarebbe stata predisposta dall'amministrazione comunale né sarebbe possibile attribuire la paternità ad un soggetto ben identificato dell'appunto dell'ulteriore impegno di spesa posto in calce alla proposta del 20.07.2012. Pertanto, parte opposta non avrebbe fornito adeguata prova della prestazione dei servizi dedotta in fattura, documento che da solo non è sufficiente a provare la fondatezza del presunto credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, il previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, ha insisto per il rigetto della domanda avversaria.
In data 15.09.2015, si è costituito il quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato quanto eccepito dalla controparte.
In particolare, ha dedotto come le parti, con la proposta del 20.07.2012 prot. n. 36989 e accettata dall'opponente, avessero già convenuto i reciproci diritti ed obblighi per la realizzazione della manifestazione “Festino di San Giacomo” per la sera del 22.07.2012, della manifestazione denominata
“Scala per le stelle” per la sera del 27.07.2012 nonché l'addobbo della piazza principale della città. Il si era impegnato a prestare la sua collaborazione nella realizzazione delle Parte_1
predette iniziative a fronte del pagamento della somma di euro 22.000,00, di cui euro 9.000,00 entro lo stesso mese di luglio e la differenza entro il mese successivo. Però era stato versato solo un acconto di euro 9.000,00 attinente alla sola manifestazione “Festino di San Giacomo”, residuando ancora euro
13.000,00 per la realizzazione delle altre manifestazioni oggetto di proposta.
Con ordinanza del 10.10.2016, è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine alle parti per l'espletamento della procedura di mediazione ex art. 5, comma IV, D.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita documentalmente e, stante l'assenza di istanze istruttorie, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È doveroso premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio generale di cui all'art. 2697
c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto – che assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto sollevato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma.
In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex plurimis, Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merito ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
In merito al diritto di credito vantato dall'opposta è d'uopo rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
pagina 3 di 7 consistendo nella dichiarazioni indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18.02.1995, n. 1798; Cass. 03.07.1998, n. 6502; Cass
13.06.2006, n. 13651; Cass. 15/01/2009 n. 806; Cass. 28.06.2010 n. 15383; Cass. 21.07.2003 n. 11343;
Cass. 17.12.2004 n. 23499; Cass. 05.08.2011 n. 17050; Cass. 13.01.2014 n. 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16.05.2012 n. 816; Tribunale di Milano 02.12.2014 n. 14364; Tribunale di Salerno 02.11.2014 n. 5532; Tribunale di Messina 03.05.2006 n. 189; Tribunale di Padova
25.11.2014 n. 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Civ. sez. VI,
n. 5915/2011). Essa non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che nella stessa sono rappresentati, ma può al massimo costituire un mero indizio (vedasi Cass. n.
5573/1997; Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 17050/2011), per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Applicando tali principi al caso di specie, l'Associazione Culturale Kalà è tenuta a provare sia l'an che il quantum del credito vantato.
Nel caso di specie, l'Associazione Culturale Kalà ha agito in sede monitoria contro l'odierno opponente sulla sola base della fattura n. 01 del 03.12.2013 e della copia autenticata dell'estratto del registro iva relativo alle vendite;
documentazione che, per quanto sopra argomentato, è inidonea a dimostrare la sussistenza del credito e la sua quantificazione.
Costituisce un principio consolidato del nostro ordinamento, con riguardo all'interpretazione delle disposizioni codicistiche sulla conclusione dell'accordo contrattuale, quello per cui “il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quando, però, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che lo ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione
pagina 4 di 7 della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione)” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 32860/2022).
Nel presente giudizio, dalla documentazione depositata da entrambe le parti si evince che tra le stesse siano intercorse delle trattative circa la realizzazione della festività del Santo Patrono nel mese di luglio
2012, come emerge dalla nota n. 36989 del 20.07.2012. L'Associazione Culturale Kalà ha offerto determinati servizi per i festeggiamenti in questione del valore economico di euro 20.000,00, il cui pagamento era stato così suddiviso: anticipo del 50% entro la data del 19 luglio 2012 e il saldo entro il mese di agosto 2012. L'amministrazione comunale, in persona del sindaco pro tempore, ha accettato la proposta limitatamente all'organizzazione del “festino di San Giacomo” autorizzando così la spesa di euro 9.000,00, come si evince dall'annotazione in calce alla nota n. 36989 del 20.07.2012 – che è stata riconosciuta dal opponente – e come specificatamente indicato nella delibera dirigenziale n. Pt_1
418 del 24.07.2012, con la quale è stato liquidato il detto importo in favore dell'associazione.
È evidente che, come si evince dalla predetta determina, il Comune di ha accettato la Parte_1 proposta avanzata dall'Associazione limitatamente alla realizzazione del festino di San Giacomo autorizzando così il solo impegno di spesa di euro 9.000,00, e non vi è alcun riferimento alle ulteriori attività indicate nella proposta, tant'è che si legge: “è intenzione dell'Amministrazione Com.le realizzare la rievocazione storica del “festino di San Giacomo” su proposta del Presidente dell'Ass.
Culturale Kalà, assunta agli atti di questo Comune con il prot. n. 36989 del 20.07.2012, manifestazione di puntuale ricostruzione storico-artistica della Città di , con i racconti Parte_1 della vita di San Giacomo, l'entrata del ON , gli splendori dei secoli successivi, il Pt_2
terremoto, il decadimento, la rinascita che si svolgerà tra gli splendidi monumenti barocchi del Centro
Storico, accompagnati da momenti musicali”; che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, […] accogliere la proposta per una spesa pari a euro 9.000,00; […] Tutto ciò premesso, DETERMINA autorizzare la spesa di euro 9000,0 per la realizzazione del “Festino di San Giacomo”, con liquidazione a favore dell'Ass. Culturale Kalà; Impegnare la somma di euro 9.000,00 IVA ed oneri incusi al capitolo 2730/1”.
L'ulteriore annotazione apposta sulla proposta dell'opposta (protocollata al n. 36989 del 20.07.2012) concernente l'impegno di spesa per 22.000,00 euro è stata contestata dal che Parte_1
ha evidenziato come di tale impegno non vi fosse traccia negli atti della Pubblica Amministrazione né fosse stato possibile individuare l'autore della stessa.
pagina 5 di 7 Al riguardo, appare ictu oculi evidente la diversità di grafia tra tale ultima annotazione, su cui l'opposta fonda la propria pretesa creditoria, e quella avente ad oggetto l'autorizzazione della spesa di euro
9.000,00, sottoscritta dal Sindaco ed espressamente riconosciuta dall'opponente.
Inoltre, la stipulazione dei contratti con la P.A. deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, al fine di dare attuazione al principio costituzionale di buona amministrazione, agevolando da un lato il regime dei controlli ed evitando, sotto altro profilo, l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria. Tale requisito si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (in termini analoghi Tribunale di Napoli, sez. XI, 5 dicembre
2024, n. 10527).
Nel caso in esame, l'annotazione contestata non è riconducibile al Sindaco, soggetto che ha il potere di manifestare all'esterno la volontà dell'Ente e di assumere obbligazioni a carico dello stesso, sicché non può dirsi concluso alcun contratto con impegno della somma di euro 22.000,00 avente la prescritta forma scritta.
A fronte delle eccezioni di parte opponente, l'associazione non ha fornito ulteriori elementi idonei a fondare la propria pretesa creditoria, ad esempio la determina del con cui è stata autorizzata Pt_1
l'intera spesa, in considerazione della circostanza che tali determine vengono rese pubbliche mediante la pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente, com'è avvenuto per la determina n. 418/2012.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è meritevole di accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuristiche affrontate secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 44/2015 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
pagina 6 di 7 - condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del presente giudizio liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese vive sostenute;
- le spese della fase monitoria rimangono a carico della parte anticipataria.
Così deciso in Caltagirone il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 420/2015 R.G., promossa dal in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Auricchiella ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Stefano Ascanio sito in , Via Gaspare La Rosa, giusta procura in atti;
Parte_1
-OPPONENTE- contro
(c.f. , nato a [...] il [...], nella qualità di Controparte_1 C.F._1 presidente dell'Associazione Culturale Kalà, con sede in Catania, Via Bicocca n. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Pulvirenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in , Viale Europa n. 22, giusta procura in atti;
Parte_1
-OPPOSTO-
***
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 44/2015, emesso dal Tribunale di Caltagirone il 16.02.2015, con il quale era stato ingiunto all'ente comunale il pagamento della somma complessiva di euro 13.000,00, oltre interessi, con condanna dello stesso al pagamento delle spese della procedura monitoria liquidate in euro 658,50, di cui euro 540,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per spese vive, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 1 di 7 L'opponente ha dedotto che, con nota del 20.07.2012 prot. n. 36989, l'Associazione Culturale Kalà aveva proposto al di l'organizzazione di alcune manifestazioni da svolgersi in Pt_1 Parte_1
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, il cui apporto economico era stato quantificato in euro
20.000,00 (cfr. allegato 2). Con determina dirigenziale del n. 418 del 24.07.2012 (cfr. allegato 3),
l'amministrazione comunale, nell'accogliere in parte la proposta avanzata dall'opposta, aveva impegnato una spesa pari ad euro 9.000,00 per la realizzazione del “Festino di San Giacomo” con liquidazione della predetta somma in favore dell'associazione opposta, come da specifica autorizzazione da parte del Sindaco pro tempore dell'ente comunale apposta in calce alla proposta del
20.07.2012. Sull'ipotetico impegno di spesa per l'importo di euro 22.000,00, nessuna autorizzazione di spesa sarebbe stata predisposta dall'amministrazione comunale né sarebbe possibile attribuire la paternità ad un soggetto ben identificato dell'appunto dell'ulteriore impegno di spesa posto in calce alla proposta del 20.07.2012. Pertanto, parte opposta non avrebbe fornito adeguata prova della prestazione dei servizi dedotta in fattura, documento che da solo non è sufficiente a provare la fondatezza del presunto credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, il previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, ha insisto per il rigetto della domanda avversaria.
In data 15.09.2015, si è costituito il quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato quanto eccepito dalla controparte.
In particolare, ha dedotto come le parti, con la proposta del 20.07.2012 prot. n. 36989 e accettata dall'opponente, avessero già convenuto i reciproci diritti ed obblighi per la realizzazione della manifestazione “Festino di San Giacomo” per la sera del 22.07.2012, della manifestazione denominata
“Scala per le stelle” per la sera del 27.07.2012 nonché l'addobbo della piazza principale della città. Il si era impegnato a prestare la sua collaborazione nella realizzazione delle Parte_1
predette iniziative a fronte del pagamento della somma di euro 22.000,00, di cui euro 9.000,00 entro lo stesso mese di luglio e la differenza entro il mese successivo. Però era stato versato solo un acconto di euro 9.000,00 attinente alla sola manifestazione “Festino di San Giacomo”, residuando ancora euro
13.000,00 per la realizzazione delle altre manifestazioni oggetto di proposta.
Con ordinanza del 10.10.2016, è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnato termine alle parti per l'espletamento della procedura di mediazione ex art. 5, comma IV, D.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita documentalmente e, stante l'assenza di istanze istruttorie, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È doveroso premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, in virtù del principio generale di cui all'art. 2697
c.c. per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto – che assumendo formalmente la posizione di convenuto – riveste la qualità di attore in senso sostanziale e, pertanto, spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi dedotti in giudizio. Il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito;
nel caso in cui quest'ultimo dovesse sollevare delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, sarà tenuto a fornire la prova di quanto sollevato.
Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via autonoma e non soltanto la verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. 22 febbraio 2012, n. 2557); pertanto,
l'esistenza di tale pretesa dovrà essere dimostrata da parte opposta attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Tra il procedimento monitorio e la relativa fase di opposizione sussiste un collegamento funzionale, tale da rendere quest'ultimo una fase eventuale, ma non per questo autonoma.
In forza di tale collegamento, la documentazione allegata alla prima fase, e rimasta nella disponibilità della controparte almeno per il tempo necessario ad opporre il decreto, deve ritenersi acquisita al processo e deve essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del credito grava sulla parte opposta (ex plurimis, Cass. 5 gennaio 2010, n. 28) e spetterà, invece, all'opponente l'onere della prova in merito ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
In merito al diritto di credito vantato dall'opposta è d'uopo rammentare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
pagina 3 di 7 consistendo nella dichiarazioni indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18.02.1995, n. 1798; Cass. 03.07.1998, n. 6502; Cass
13.06.2006, n. 13651; Cass. 15/01/2009 n. 806; Cass. 28.06.2010 n. 15383; Cass. 21.07.2003 n. 11343;
Cass. 17.12.2004 n. 23499; Cass. 05.08.2011 n. 17050; Cass. 13.01.2014 n. 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16.05.2012 n. 816; Tribunale di Milano 02.12.2014 n. 14364; Tribunale di Salerno 02.11.2014 n. 5532; Tribunale di Messina 03.05.2006 n. 189; Tribunale di Padova
25.11.2014 n. 3159). Invero, condividendo le conclusioni della Corte di legittimità, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Civ. sez. VI,
n. 5915/2011). Essa non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che nella stessa sono rappresentati, ma può al massimo costituire un mero indizio (vedasi Cass. n.
5573/1997; Cass. n. 9685/2000; Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 17050/2011), per cui è onere del creditore fornire ulteriori prove a sostegno della propria pretesa.
Applicando tali principi al caso di specie, l'Associazione Culturale Kalà è tenuta a provare sia l'an che il quantum del credito vantato.
Nel caso di specie, l'Associazione Culturale Kalà ha agito in sede monitoria contro l'odierno opponente sulla sola base della fattura n. 01 del 03.12.2013 e della copia autenticata dell'estratto del registro iva relativo alle vendite;
documentazione che, per quanto sopra argomentato, è inidonea a dimostrare la sussistenza del credito e la sua quantificazione.
Costituisce un principio consolidato del nostro ordinamento, con riguardo all'interpretazione delle disposizioni codicistiche sulla conclusione dell'accordo contrattuale, quello per cui “il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Quando, però, l'accettazione non è conforme alla proposta, essa equivale a nuova proposta, con la conseguenza che il contratto può ritenersi perfezionato solo nel momento in cui la parte che lo ha accettato con modifiche l'originaria proposta, abbia, a sua volta, avuto conoscenza dell'accettazione
pagina 4 di 7 della originaria proponente, la quale può avvenire anche tacitamente (salvo che la forma scritta non sia imposta dalla legge o da convenzione)” (Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 32860/2022).
Nel presente giudizio, dalla documentazione depositata da entrambe le parti si evince che tra le stesse siano intercorse delle trattative circa la realizzazione della festività del Santo Patrono nel mese di luglio
2012, come emerge dalla nota n. 36989 del 20.07.2012. L'Associazione Culturale Kalà ha offerto determinati servizi per i festeggiamenti in questione del valore economico di euro 20.000,00, il cui pagamento era stato così suddiviso: anticipo del 50% entro la data del 19 luglio 2012 e il saldo entro il mese di agosto 2012. L'amministrazione comunale, in persona del sindaco pro tempore, ha accettato la proposta limitatamente all'organizzazione del “festino di San Giacomo” autorizzando così la spesa di euro 9.000,00, come si evince dall'annotazione in calce alla nota n. 36989 del 20.07.2012 – che è stata riconosciuta dal opponente – e come specificatamente indicato nella delibera dirigenziale n. Pt_1
418 del 24.07.2012, con la quale è stato liquidato il detto importo in favore dell'associazione.
È evidente che, come si evince dalla predetta determina, il Comune di ha accettato la Parte_1 proposta avanzata dall'Associazione limitatamente alla realizzazione del festino di San Giacomo autorizzando così il solo impegno di spesa di euro 9.000,00, e non vi è alcun riferimento alle ulteriori attività indicate nella proposta, tant'è che si legge: “è intenzione dell'Amministrazione Com.le realizzare la rievocazione storica del “festino di San Giacomo” su proposta del Presidente dell'Ass.
Culturale Kalà, assunta agli atti di questo Comune con il prot. n. 36989 del 20.07.2012, manifestazione di puntuale ricostruzione storico-artistica della Città di , con i racconti Parte_1 della vita di San Giacomo, l'entrata del ON , gli splendori dei secoli successivi, il Pt_2
terremoto, il decadimento, la rinascita che si svolgerà tra gli splendidi monumenti barocchi del Centro
Storico, accompagnati da momenti musicali”; che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, […] accogliere la proposta per una spesa pari a euro 9.000,00; […] Tutto ciò premesso, DETERMINA autorizzare la spesa di euro 9000,0 per la realizzazione del “Festino di San Giacomo”, con liquidazione a favore dell'Ass. Culturale Kalà; Impegnare la somma di euro 9.000,00 IVA ed oneri incusi al capitolo 2730/1”.
L'ulteriore annotazione apposta sulla proposta dell'opposta (protocollata al n. 36989 del 20.07.2012) concernente l'impegno di spesa per 22.000,00 euro è stata contestata dal che Parte_1
ha evidenziato come di tale impegno non vi fosse traccia negli atti della Pubblica Amministrazione né fosse stato possibile individuare l'autore della stessa.
pagina 5 di 7 Al riguardo, appare ictu oculi evidente la diversità di grafia tra tale ultima annotazione, su cui l'opposta fonda la propria pretesa creditoria, e quella avente ad oggetto l'autorizzazione della spesa di euro
9.000,00, sottoscritta dal Sindaco ed espressamente riconosciuta dall'opponente.
Inoltre, la stipulazione dei contratti con la P.A. deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, al fine di dare attuazione al principio costituzionale di buona amministrazione, agevolando da un lato il regime dei controlli ed evitando, sotto altro profilo, l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria. Tale requisito si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (in termini analoghi Tribunale di Napoli, sez. XI, 5 dicembre
2024, n. 10527).
Nel caso in esame, l'annotazione contestata non è riconducibile al Sindaco, soggetto che ha il potere di manifestare all'esterno la volontà dell'Ente e di assumere obbligazioni a carico dello stesso, sicché non può dirsi concluso alcun contratto con impegno della somma di euro 22.000,00 avente la prescritta forma scritta.
A fronte delle eccezioni di parte opponente, l'associazione non ha fornito ulteriori elementi idonei a fondare la propria pretesa creditoria, ad esempio la determina del con cui è stata autorizzata Pt_1
l'intera spesa, in considerazione della circostanza che tali determine vengono rese pubbliche mediante la pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente, com'è avvenuto per la determina n. 418/2012.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione è meritevole di accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle attività effettivamente espletate e della complessità delle questioni giuristiche affrontate secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione ed eccezione, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 44/2015 emesso dal Tribunale di
Caltagirone il 16.02.2015;
pagina 6 di 7 - condanna la parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite del presente giudizio liquida in euro 1.698,50 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e rimborso delle spese vive sostenute;
- le spese della fase monitoria rimangono a carico della parte anticipataria.
Così deciso in Caltagirone il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
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