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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/09/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 85/2025
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariangela Ceccherini, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale dell' Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ), con sede legale in
[...] C.F._2 P.IVA_1
Bibbiena, via Gualchiere 11/d.
La notifica si è perfezionata a mezzo pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII.
All'udienza odierna il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per parte resistente.
●●●●●●●
Tanto premesso, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice situata da oltre un anno entro il circondario di Arezzo.
Nessun dubbio, inoltre, si pone circa la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito è portato da decreto ingiuntivo.
In ordine ai requisiti soggettivi previsti dal Codice ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve tenersi conto del fatto che viene in interesse un'impresa individuale e, pertanto, non risultano depositati bilanci, di talché, stante la contumacia del debitore, il tribunale può compiere le sue valutazioni soltanto a partire dalla documentazione acquisita d'ufficio, vale a dire le dichiarazioni dei redditi e le informazioni pervenute dall'Agenzia delle
Entrate, nonché dalla documentazione prodotta dal ricorrete. Tale documentazione, nel suo complesso, non consente tuttavia di compiere considerazioni certe soprattutto con riferimento alla debitoria complessivamente cumulata dall'impresa, di talché non può
1 ritenersi dimostrato che l'impresa possegga congiuntamente i requisiti dell'impresa minore ai sensi dell'art. 2 CCII.
Passando ai requisiti oggettivi, l'insolvenza dell'impresa debitrice emerge dai seguenti elementi: - l'intervenuta cancellazione della società nonostante l'esistenza di debiti;
- l'esito negativo del pignoramento tentato.
Infine, il debito scaduto emergente dall'istruttoria oltrepassa la soglia di 30mila euro.
Da ultimo, si sottolinea come non osti all'apertura della liquidazione giudiziale il fatto che l'impresa sia stata cancellata in data 23.1.2025, non essendo ancora intercorso il termine di un anno previsto dall'art. 33 CCII.
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale dell'IMPRESA Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ));
[...] C.F._2 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. ANDRREA TURTURRO;
NOMINA curatore il DOTT. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA
2 al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 17.12.2025, ore 9:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
3 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il presidente est
Federico Pani
4
TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Federico Pani Presidente est.
- dott. Andrea Turturro Giudice
- dott.ssa Alessia Caprio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariangela Ceccherini, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale dell' Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ), con sede legale in
[...] C.F._2 P.IVA_1
Bibbiena, via Gualchiere 11/d.
La notifica si è perfezionata a mezzo pec a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCII.
All'udienza odierna il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre nessuno è comparso per parte resistente.
●●●●●●●
Tanto premesso, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede legale dell'impresa debitrice situata da oltre un anno entro il circondario di Arezzo.
Nessun dubbio, inoltre, si pone circa la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito è portato da decreto ingiuntivo.
In ordine ai requisiti soggettivi previsti dal Codice ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve tenersi conto del fatto che viene in interesse un'impresa individuale e, pertanto, non risultano depositati bilanci, di talché, stante la contumacia del debitore, il tribunale può compiere le sue valutazioni soltanto a partire dalla documentazione acquisita d'ufficio, vale a dire le dichiarazioni dei redditi e le informazioni pervenute dall'Agenzia delle
Entrate, nonché dalla documentazione prodotta dal ricorrete. Tale documentazione, nel suo complesso, non consente tuttavia di compiere considerazioni certe soprattutto con riferimento alla debitoria complessivamente cumulata dall'impresa, di talché non può
1 ritenersi dimostrato che l'impresa possegga congiuntamente i requisiti dell'impresa minore ai sensi dell'art. 2 CCII.
Passando ai requisiti oggettivi, l'insolvenza dell'impresa debitrice emerge dai seguenti elementi: - l'intervenuta cancellazione della società nonostante l'esistenza di debiti;
- l'esito negativo del pignoramento tentato.
Infine, il debito scaduto emergente dall'istruttoria oltrepassa la soglia di 30mila euro.
Da ultimo, si sottolinea come non osti all'apertura della liquidazione giudiziale il fatto che l'impresa sia stata cancellata in data 23.1.2025, non essendo ancora intercorso il termine di un anno previsto dall'art. 33 CCII.
P.Q.M.
Visti gli artt. 41, 49 e 121 CCII
DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale dell'IMPRESA Controparte_1
(C.F. ; P.IVA ));
[...] C.F._2 P.IVA_1
NOMINA giudice delegato alla procedura il DOTT. ANDRREA TURTURRO;
NOMINA curatore il DOTT. invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di legge;
2) a provvedere alla immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del fallito (ovunque essi si trovino), ai sensi dell'art. 193 CCII;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
3) a comunicare al registro delle imprese, tempestivamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
4) a provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, in ottemperanza al disposto dell'art. 195 CCII, nominando, ove occorra, uno stimatore, dandone comunicazione al giudice delegato;
5) a predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza (salva la possibilità di successive modificazioni e integrazioni del predetto programma);
6) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCII (salva, anche in questo caso, la possibilità di successive integrazioni della predetta relazione);
7) a comunicare al giudice delegato, nel più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, in modo da consentire la nomina del predetto comitato da parte del giudice delegato;
ORDINA
2 al debitore (in caso di società, al suo legale rappresentante) in liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
STABILISCE il giorno 17.12.2025, ore 9:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, comma 3, CCII;
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R.
30.05.2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
3 Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il presidente est
Federico Pani
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