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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 811/2024 R.G,
TRA
,rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gianfranco Toscano, elettivamente domiciliato in Agri (SA), alla Via G. D'anna n.40
APPELLANTE
CONTRO
,rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, RT
dall'avv. Giuseppina Pisacane, elettivamente domiciliato in Agri (SA), alla Via
Brigadiere D'Anna, n. 40. APPELLATO
E Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Vaiana,
elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 276.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello alla sentenza n. 54/2024 del Tribunale di NO NF.
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto l'atto introduttivo in primo grado Parte_1 ha convenuto in
giudizio l'arch. RT per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, emergente e da lucro cessante, per l'inadempimento dell'incarico di redazione e direzione di un progetto edilizio relativo a un vano terraneo sito in
NO NF, alla Via Catello Ferreri n. 7, non conforme alla normativa urbanistica e, per ciò stesso, inattuabile, in quanto non rispettava l'art. 67 del R.E.
comunale; al riguardo deduceva che la mancata realizzazione dell'opera aveva determinato un danno quantificato in €. 78.799,65, tra spese inutilmente sostenute,
costi di ripristino e mancati canoni di locazione e oneri condominiali per il periodo
2010-2015. Si è costituito RT che, in via preliminare, ha chiesto
Controparte_2 con la quale risultaval'autorizzazione alla chiamata in causa della assicurato per la responsabilità civile professionale, contestando nel merito la domanda e chiedendone il rigetto.
La compagnia si costituiva, eccependo l'inoperatività della polizza per effetto della clausola 1.3.2 delle condizioni generali di contratto, che escludeva la copertura in caso di "volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici”.
Con sentenza n. 54/2024 il Tribunale accertava la responsabilità del convenuto per la mancata realizzazione dell'opera e dichiarava Controparte_2 tenuta
a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 quale compenso non dovuto al professionista incaricato, rigettando però le ulteriori richieste risarcitorie e compensando integralmente le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la و
riforma, con il favore delle spese, censurando, con unico articolato motivo, l'omesso riconoscimento del risarcimento dei danni documentati e la pronuncia di condanna in suo favore per una somma mai richiesta.
Si è costituita la CP_2 spiegando appello incidentale riguardo alla illegittimità
condanna diretta in suo danno, nonché l'errata esclusione dell'operatività della clausola di esclusione della garanzia. Si è costituito Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è
stata, quindi, rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello principale non è fondato.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la decisone con riguardo al vizio di ultrapetizione, all'erronea e falsa applicazione degli art. 2226 e 1223 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Le censure non sono fondate.
In relazione al vizio di ultrapetizione, l'appellante deduce di non aver mai formulato domanda di pagamento della somma di € 2.000,00 quale compenso non dovuto al professionista incaricato.
Ciò posto, deve osservarsi che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi”, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 11304,
10/05/2018, Rv. 648099, ex multis).
Con la conseguenza che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cass. Sez. 3, n. 13602, 21/05/2019,
Rv. 653921, ex multis;
Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2022, n. 25355).
Ciò posto, nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il Tribunale consiste nell'aver ritenuto il compenso corrisposto al professionista come voce di danno che, però, non risulta prospettata dalla parte, nemmeno sotto forma di allegazione e che non costituisce voce risarcitoria.
Non sono fondate le censure concernenti l'erronea e falsa applicazione degli art. 2226
e 1223 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Sul punto, giova premettere che, come correttamente rilevato dal Tribunale la responsabilità dell'arch. CP_1 è correttamente ascritta ai sensi dell'art. 2226
c.c. in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., trattandosi di obbligazione professionale che esige l'osservanza della diligenza qualificata. Al riguardo preme evidenziare che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, il progettista è tenuto a svolgere la prestazione secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, 2 co, c.c. e deve anche informare il committente di eventuali ostacoli o impossibilità derivanti da vincoli edilizi e regolamenti.
La prestazione di redazione progettuale rientra, infatti, nei contratti d'opera intellettuale, cui si applicano le regole della responsabilità contrattuale.
L'obbligazione del progettista è di risultato tecnico-giuridico, implicando la redazione di un progetto concretamente attuabile, anche dal punto di vista urbanistico.
La giurisprudenza di legittimità, inquadrando l'azione di responsabilità nei confronti di un professionista nell'ambito della "progettazione non conforme", ha affermato il principio secondo il quale: "Il progettista deve predisporre un progetto conforme alla normativa urbanistica. L'irrealizzabilità dell'opera per difetto di conformità comporta inadempimento contrattuale." (Cass. civ., sez. III, 9.7.2019, n. 18342; Cass. civ., sez.
II, 12.02.2021, n. 3686; Cass. civ., sez. II, 21.03.2023, n. 8058).
Nel caso di specie, è pacifico che il progetto predisposto violasse l'art. 67 del
Regolamento Edilizio del Comune di NO NF (che vieta l'uso abitativo dei vani interrati), oltre che norme condominiali.
Costituisce, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "la responsabilità del progettista permane anche in presenza di consapevolezza del committente in ordine all'illiceità del progetto" (Cass. civ., sez. II, 29.01.2016, n.
1674).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'arch.
RT
Ciò posto, l'appellante censura il mancato riconoscimento del risarcimento del danno,
come rivendicato nei confronti dell'arch. RT , responsabile per aver redatto un progetto non conforme alle norme urbanistiche.
La doglianza non è fondata. Pt 1Il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda dei danni lamentati dall sul presupposto della mancanza di prova riguardo sia all”” an” che al “quantum".
Sul punto, giova, infatti, evidenziare che l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore, ex art. 1218 c.c., non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, presuppone la produzione del danno, che, in quanto risarcibile, deve essere attuale al momento della proposizione dell'azione e non solo potenziale.
Com'è noto, l'obbligazione del professionista nei confronti del cliente si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento deve consistere nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176 co. 2 c.c.. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che,
in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che,
senza quell'omissione, il risultato favorevole per il cliente sarebbe stato conseguito
(tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.
6967/06, Cass. n. 9917/2010).
Ed, inoltre, il danno, anche quando conseguente a responsabilità contrattuale, deve essere provato sotto il profilo dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, del nesso causale immediato tra inadempimento e pregiudizio e della sua quantificazione concreta (artt. 1223, 1226 c.c.).
Il danno risarcibile non può, quindi, essere determinato, non essendo stati addotti concreti elementi cui ancorarlo né è stata dimostrata la loro diretta riconducibilità
all'inadempimento.
Il computo metrico e la documentazione allegata dall'attore non sono stati corroborati da concreti elementi, per cui correttamente non è stata disposta C.T.U. tecnica, la cui nomina è stata solo genericamente sollecitata.
Il Giudice ha esercitato legittimamente il suo potere discrezionale nel non disporla d'ufficio. Le voci di danno rivendicate, quali le spese inutilmente sostenute, i costi di ripristino e mancati canoni di locazione e oneri condominiali per il periodo 2010-2015, non risultano documentate nei loro effettivi esborsi, né è stato comprovato la esistenza di mancati guadagni percepibili da una eventuale locazione.
Al riguardo va, peraltro, rilevato che l'opera è stata ritenuta irrealizzabile dal CP_3
in base ad una controversa interpretazione dell'art. art. 67 del R.E. comunale, poiché
trattasi di vano terraneo.
Orbene, l'appellante ancora le sue richieste risarcitorie ad una circostanza, quale la irrealizzabilità dell'opera, non avendo, però, dimostrato la possibilità di incidere in modo diverso sul fabbricato da ristrutturare.
Manca, quindi, il necessario stretto rapporto causale tra i danni rivendicati e la errata prestazione professionale.
Pertanto, del tutto correttamente la domanda risarcitoria è stata rigettata.
In conseguenza, l'appello non può essere accolto.
E'fondato l'appello incidentale proposto dalla CP_2
L'appellante incidentale censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha condannato direttamente la compagnia assicuratrice al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 2.000,00, "quale compenso non dovuto al professionista incaricato”. Orbene, prescindendo dalla circostanza che, come confermato anche dall'Orlando,
alcuna restituzione del compenso è stato richiesto in primo grado, va evidenziato che il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può
cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale, o ad essa connessi.
Pertanto, l'obbligazione di restituzione del compenso percepito, conseguente all'accertamento del danno arrecato e della responsabilità per questo danno, non può
ritenersi coperta dall'assicurazione professionale (Cassazione civile, sez. I,
31/08/2015, n. 17346).
In conseguenza, va esclusa la condanna della CP_2 al pagamento dell'importo di
€. 2000,00 a titolo di restituzione del compenso.
La condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato CP_1 e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Le spese di giudizio tra l'appellato e l'appellante incidentale, in considerazione della adesione dell Pt_1 alla difesa della CP_2 vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e sull'appello incidentale proposto da Controparte_4
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto,
3) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di NO NF n.
54/2024, esclude la condanna della Controparte_4 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.000,00.
4) Conferma nel resto.
5) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore dell'arch. CP_1 , che liquida in €. 7160,00 per onorario,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensate quelle tra le altre parti.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante principale, Parte_1
,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 18.07.2025
IL Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 811/2024 R.G,
TRA
,rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Gianfranco Toscano, elettivamente domiciliato in Agri (SA), alla Via G. D'anna n.40
APPELLANTE
CONTRO
,rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, RT
dall'avv. Giuseppina Pisacane, elettivamente domiciliato in Agri (SA), alla Via
Brigadiere D'Anna, n. 40. APPELLATO
E Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgio Vaiana,
elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 276.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello alla sentenza n. 54/2024 del Tribunale di NO NF.
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto l'atto introduttivo in primo grado Parte_1 ha convenuto in
giudizio l'arch. RT per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali, emergente e da lucro cessante, per l'inadempimento dell'incarico di redazione e direzione di un progetto edilizio relativo a un vano terraneo sito in
NO NF, alla Via Catello Ferreri n. 7, non conforme alla normativa urbanistica e, per ciò stesso, inattuabile, in quanto non rispettava l'art. 67 del R.E.
comunale; al riguardo deduceva che la mancata realizzazione dell'opera aveva determinato un danno quantificato in €. 78.799,65, tra spese inutilmente sostenute,
costi di ripristino e mancati canoni di locazione e oneri condominiali per il periodo
2010-2015. Si è costituito RT che, in via preliminare, ha chiesto
Controparte_2 con la quale risultaval'autorizzazione alla chiamata in causa della assicurato per la responsabilità civile professionale, contestando nel merito la domanda e chiedendone il rigetto.
La compagnia si costituiva, eccependo l'inoperatività della polizza per effetto della clausola 1.3.2 delle condizioni generali di contratto, che escludeva la copertura in caso di "volontario mancato rispetto di vincoli urbanistici”.
Con sentenza n. 54/2024 il Tribunale accertava la responsabilità del convenuto per la mancata realizzazione dell'opera e dichiarava Controparte_2 tenuta
a pagare in favore dell'attore la somma di € 2.000,00 quale compenso non dovuto al professionista incaricato, rigettando però le ulteriori richieste risarcitorie e compensando integralmente le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la و
riforma, con il favore delle spese, censurando, con unico articolato motivo, l'omesso riconoscimento del risarcimento dei danni documentati e la pronuncia di condanna in suo favore per una somma mai richiesta.
Si è costituita la CP_2 spiegando appello incidentale riguardo alla illegittimità
condanna diretta in suo danno, nonché l'errata esclusione dell'operatività della clausola di esclusione della garanzia. Si è costituito Controparte_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è
stata, quindi, rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello principale non è fondato.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante censura la decisone con riguardo al vizio di ultrapetizione, all'erronea e falsa applicazione degli art. 2226 e 1223 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Le censure non sono fondate.
In relazione al vizio di ultrapetizione, l'appellante deduce di non aver mai formulato domanda di pagamento della somma di € 2.000,00 quale compenso non dovuto al professionista incaricato.
Ciò posto, deve osservarsi che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'esercizio della sua "potestas decidendi”, resta libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Sez. 2, n. 11304,
10/05/2018, Rv. 648099, ex multis).
Con la conseguenza che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta (Cass. Sez. 3, n. 13602, 21/05/2019,
Rv. 653921, ex multis;
Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2022, n. 25355).
Ciò posto, nel caso di specie, l'errore in cui è incorso il Tribunale consiste nell'aver ritenuto il compenso corrisposto al professionista come voce di danno che, però, non risulta prospettata dalla parte, nemmeno sotto forma di allegazione e che non costituisce voce risarcitoria.
Non sono fondate le censure concernenti l'erronea e falsa applicazione degli art. 2226
e 1223 c.c. e alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c..
Sul punto, giova premettere che, come correttamente rilevato dal Tribunale la responsabilità dell'arch. CP_1 è correttamente ascritta ai sensi dell'art. 2226
c.c. in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., trattandosi di obbligazione professionale che esige l'osservanza della diligenza qualificata. Al riguardo preme evidenziare che, in virtù di consolidato orientamento giurisprudenziale, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, il progettista è tenuto a svolgere la prestazione secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, 2 co, c.c. e deve anche informare il committente di eventuali ostacoli o impossibilità derivanti da vincoli edilizi e regolamenti.
La prestazione di redazione progettuale rientra, infatti, nei contratti d'opera intellettuale, cui si applicano le regole della responsabilità contrattuale.
L'obbligazione del progettista è di risultato tecnico-giuridico, implicando la redazione di un progetto concretamente attuabile, anche dal punto di vista urbanistico.
La giurisprudenza di legittimità, inquadrando l'azione di responsabilità nei confronti di un professionista nell'ambito della "progettazione non conforme", ha affermato il principio secondo il quale: "Il progettista deve predisporre un progetto conforme alla normativa urbanistica. L'irrealizzabilità dell'opera per difetto di conformità comporta inadempimento contrattuale." (Cass. civ., sez. III, 9.7.2019, n. 18342; Cass. civ., sez.
II, 12.02.2021, n. 3686; Cass. civ., sez. II, 21.03.2023, n. 8058).
Nel caso di specie, è pacifico che il progetto predisposto violasse l'art. 67 del
Regolamento Edilizio del Comune di NO NF (che vieta l'uso abitativo dei vani interrati), oltre che norme condominiali.
Costituisce, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "la responsabilità del progettista permane anche in presenza di consapevolezza del committente in ordine all'illiceità del progetto" (Cass. civ., sez. II, 29.01.2016, n.
1674).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la responsabilità dell'arch.
RT
Ciò posto, l'appellante censura il mancato riconoscimento del risarcimento del danno,
come rivendicato nei confronti dell'arch. RT , responsabile per aver redatto un progetto non conforme alle norme urbanistiche.
La doglianza non è fondata. Pt 1Il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda dei danni lamentati dall sul presupposto della mancanza di prova riguardo sia all”” an” che al “quantum".
Sul punto, giova, infatti, evidenziare che l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore, ex art. 1218 c.c., non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, presuppone la produzione del danno, che, in quanto risarcibile, deve essere attuale al momento della proposizione dell'azione e non solo potenziale.
Com'è noto, l'obbligazione del professionista nei confronti del cliente si configura come obbligazione di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento deve consistere nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176 co. 2 c.c.. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che,
in materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che,
senza quell'omissione, il risultato favorevole per il cliente sarebbe stato conseguito
(tra le tante Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 21894/04, Cass. n.
6967/06, Cass. n. 9917/2010).
Ed, inoltre, il danno, anche quando conseguente a responsabilità contrattuale, deve essere provato sotto il profilo dell'esistenza del pregiudizio patrimoniale, del nesso causale immediato tra inadempimento e pregiudizio e della sua quantificazione concreta (artt. 1223, 1226 c.c.).
Il danno risarcibile non può, quindi, essere determinato, non essendo stati addotti concreti elementi cui ancorarlo né è stata dimostrata la loro diretta riconducibilità
all'inadempimento.
Il computo metrico e la documentazione allegata dall'attore non sono stati corroborati da concreti elementi, per cui correttamente non è stata disposta C.T.U. tecnica, la cui nomina è stata solo genericamente sollecitata.
Il Giudice ha esercitato legittimamente il suo potere discrezionale nel non disporla d'ufficio. Le voci di danno rivendicate, quali le spese inutilmente sostenute, i costi di ripristino e mancati canoni di locazione e oneri condominiali per il periodo 2010-2015, non risultano documentate nei loro effettivi esborsi, né è stato comprovato la esistenza di mancati guadagni percepibili da una eventuale locazione.
Al riguardo va, peraltro, rilevato che l'opera è stata ritenuta irrealizzabile dal CP_3
in base ad una controversa interpretazione dell'art. art. 67 del R.E. comunale, poiché
trattasi di vano terraneo.
Orbene, l'appellante ancora le sue richieste risarcitorie ad una circostanza, quale la irrealizzabilità dell'opera, non avendo, però, dimostrato la possibilità di incidere in modo diverso sul fabbricato da ristrutturare.
Manca, quindi, il necessario stretto rapporto causale tra i danni rivendicati e la errata prestazione professionale.
Pertanto, del tutto correttamente la domanda risarcitoria è stata rigettata.
In conseguenza, l'appello non può essere accolto.
E'fondato l'appello incidentale proposto dalla CP_2
L'appellante incidentale censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha condannato direttamente la compagnia assicuratrice al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 2.000,00, "quale compenso non dovuto al professionista incaricato”. Orbene, prescindendo dalla circostanza che, come confermato anche dall'Orlando,
alcuna restituzione del compenso è stato richiesto in primo grado, va evidenziato che il rischio assicurato deve essere inteso come il danno che il professionista può
cagionare a terzi o al proprio cliente per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale, o ad essa connessi.
Pertanto, l'obbligazione di restituzione del compenso percepito, conseguente all'accertamento del danno arrecato e della responsabilità per questo danno, non può
ritenersi coperta dall'assicurazione professionale (Cassazione civile, sez. I,
31/08/2015, n. 17346).
In conseguenza, va esclusa la condanna della CP_2 al pagamento dell'importo di
€. 2000,00 a titolo di restituzione del compenso.
La condanna dell'appellante principale alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato CP_1 e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Le spese di giudizio tra l'appellato e l'appellante incidentale, in considerazione della adesione dell Pt_1 alla difesa della CP_2 vanno dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 e sull'appello incidentale proposto da Controparte_4
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto,
3) In parziale riforma della sentenza del Tribunale di NO NF n.
54/2024, esclude la condanna della Controparte_4 al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.000,00.
4) Conferma nel resto.
5) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore dell'arch. CP_1 , che liquida in €. 7160,00 per onorario,
oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensate quelle tra le altre parti.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante principale, Parte_1
,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno 18.07.2025
IL Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Giuliano