Ordinanza cautelare 7 aprile 2023
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 00632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, proposto da
MA FA RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Puddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di SC e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Prefetto e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del 28 luglio 2022, pratica EMERSIONE n. 2020/101516, con cui la Prefettura di SC ha rigettato l’istanza di emersione presentata a favore del ricorrente; nonché di tutti i provvedimenti antecedenti, concomitanti e conseguenti e presupposti a quello impugnato, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di SC e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il provvedimento in epigrafe la Prefettura di SC ha rigettato la domanda di emersione presentata dal sig. -OMISSIS-, quale legale rappresentante della -OMISSIS-, a favore del ricorrente, sulla scorta del parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro di SC, che ha ritenuto irricevibile la domanda in quanto l’attività svolta dalla -OMISSIS-, avente codice Ateco 81.21/81.29.99, non rientrava tra quelle indicate nell’elenco allegato al d.P.C.M. 27.5.2020. Il provvedimento ha altresì rilevato che la società il 26.3.2018 aveva avviato la procedura di scioglimento e liquidazione, trasferendo anche la propria sede da Milano a Roma, e da anni non presentava la dichiarazione dei redditi.
2.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 17.2.2023 e tempestivamente depositato il 20.3.2023. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
3.- Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 139 del 7.4.2023, non appellata, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris , e da allora le parti non hanno svolto difese.
4.- All’udienza pubblica del 12.3.2025 nessuno è comparso, e il Presidente ha disposto il rinvio d’ufficio della causa per trattazione all’udienza pubblica del 28.5.2025, senza riapertura dei termini per il deposito di documenti e atti difensivi. A tale udienza, nella quale pure nessuno è comparso, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
2.- Il ricorrente infatti non contesta che la società datrice di lavoro non operasse in uno dei settori di attività per i quali era ammessa la procedura di regolarizzazione, previsti dall’art. 103, comma 3, d.l. 34/2020, e specificati con l’indicazione dei codici Ateco nell’allegato 1 al d.m. 27.5.2020. Il ricorrente sostiene semplicemente che egli non poteva sapere “ che il codice ATECO dell’Azienda non fosse quello giusto ”, ma in questo modo non fa che confermare la legittimità del provvedimento impugnato, che ha ritenuto irricevibile la domanda di emersione in quanto l’attività svolta dalla -OMISSIS- non rientrava tra quelle indicate nell’elenco allegato al d.m. 27.5.2020.
3.- Inoltre, anche volendo prescindere dai codici Ateco, il ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente svolto un’attività agricola per conto della -OMISSIS-, che aveva presentato l’istanza di emersione. Anzi, nella sua prospettazione sostiene di avere svolto attività agricola per un’altra impresa, cioè l’azienda agricola personale del sig.-OMISSIS-: egli afferma infatti di avere sottoscritto, in data 8.6.2020, un contratto di lavoro con la -OMISSIS- con mansioni di orticultore, con la finalità specifica di partecipare all’emersione 2020, e che “ alla sottoscrizione del contratto seguiva un periodo di 3 mesi di effettivo lavoro quale operaio agricolo presso l’azienda agricola di proprietà del sig.-OMISSIS-, sita nel Comune di Chiari nella provincia di SC, ma sempre sotto l’egida della -OMISSIS- ”.
Riferisce poi che, dopo quei tre mesi, avendo ricevuto “ solo parzialmente lo stipendio e mai le buste paga ”, si è trasferito in provincia di Bologna.
4.- Il ricorso si conclude con la doglianza del mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione, ai sensi dell’art. 5, comma 11 bis , del d.lgs. 109/2012, poiché il mancato perfezionamento della procedura di emersione sarebbe dipeso unicamente da causa imputabile al datore di lavoro.
4.1.- Ma anche questa censura è destituita di fondamento. La disposizione richiamata dal ricorrente, infatti, non è applicabile perché riguarda una precedente sanatoria. La specifica previsione, che era contenuta in tale disposizione, della possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione nell'ipotesi di rigetto della domanda di emersione per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro, non è stata riproposta nel d.l. 34/2020, e Corte cost. 24.11.2023, n. 209, ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate dal TAR Umbria, con ordinanza n. 56 dell’1.2.2023, per il mancato inserimento di quella disposizione relativa alla regolarizzazione del 2012 anche nella disciplina dell’emersione del 2020.
In ogni caso vanno richiamati i numerosi precedenti del Consiglio di Stato (sez. III, ex multis sentenze 8.3.2023, n. 2472; 6.10.2022, n. 8576; 16.9.2022, n. 8052; 15.9.2022, n. 8007; 15.9.2022, n. 8006) e di questa Sezione (sentenze 13.4.2022, n. 359; 14.11.2022, n. 1135; 31.5.2024, n. 486; 15.10.2024, n. 800) i quali hanno precisato che il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone un'istanza di emersione astrattamente accoglibile, in quanto sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge.
Anche Corte cost. 24.11.2023, n. 209, cit., ha rilevato che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è “ escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali … Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine , dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare ” (paragrafo 6.2.1 della motivazione).
Nel caso di specie la procedura di emersione non è andata a buon fine proprio perché mancavano i requisiti necessari per l’accoglimento della domanda, e dunque non poteva essere rilasciato nemmeno un permesso per attesa occupazione.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, tenendo conto del fatto che l’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il sig. -OMISSIS- e la -OMISSIS-
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO